Articolo 35 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 34Articolo 36
Versione
13 novembre 1960
>
Versione
11 agosto 1967
Art. 35. Decorrenza delle promozioni ((Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio.
Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame))
Entrata in vigore il 11 agosto 1967