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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 15 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1369 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 C.F._1
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Flavia Torre, ed elettivamente domiciliato presso la sede stessa dell'ente, in alla Via Roma n. 3 Parte_1
OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., non Controparte_1 P.IVA_1
in proprio ma quale procuratore speciale di (c.f. Controparte_2
), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Palomba e P.IVA_2
dall' Avv. Antonietta Pierri presso il cui studio, in Lagonegro (PZ), al Viale Colombo
n. 37, è elettivamente domiciliata OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/2021 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2021
(r.g.n. 986/2021) reso dal Tribunale di Lagonegro il 15.09.2021 e notificato il
21.09.2021, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento in favore di
[...]
quale mandataria di il pagamento della CP_1 Controparte_2
somma di euro 62.777,12 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate per la fornitura di energia elettrica ad essa cedute, nell'ambito di una cessione di crediti in blocco, da parte di Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il predetto ente eccepiva, in primo luogo, che il decreto ingiuntivo si basava su una erronea ricostruzione contabile, in difetto del requisito della liquidità del credito, ed in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva della cedente
Invero, nel contestare tutte le fatture di addebito dei presunti Controparte_3
consumi elettrici, l'ente rappresentava che il rapporto di fornitura intercorso con
[...] riguardava il solo periodo da aprile a dicembre 2018, e che l'importo CP_3
richiesto con messa in mora del 24.09.2019 era solo quello di euro 80.284,82 di cui alle fatture emesse dal 12.12.2018 al 06.06.2019, tutte con riferimento DIC. 2018, oggetto di cessione, rispetto alle quali con determinazioni n.82/2018, 91/2018, 119/18,
128/18, 24/2019, 31/2019 e 36/2019, il provvedeva a Parte_1
pagare complessivi € 65.600,33 per le mensilità da aprile 2018 a novembre 2018, come da determina dirigenziale dell'Ufficio tecnico n.53 del 10.04.2020 (doc. n. 3 in fascicolo parte opponente), con conseguente storno per euro 62.391,59 (come da note di credito emesse da il 26/28.02.2019) e successiva riemissione per Controparte_3
complessivi euro 62.322,58 come fatture straordinarie, oggetto della seconda cessione alla con scrittura autenticata dal Notaio Controparte_2 Persona_1
Rep. 4355 del 23-06-2020, con un residuo credito, quindi, di soli euro 12.925,57,
[...]
poi effettivamente assolto come da n. 5 mandati di pagamento (doc. 5 in fascicolo parte opponente).
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo all'adito Parte_1
Tribunale: a) di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cedente CP_3
rispetto all'azione monitoria;
b) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo per illiquidità del credito come azionato;
c) di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per non essere dovuta la somma ingiunta, ed in ogni caso, in subordine, di ridurre la pretesa nei limiti di quanto dovesse risultare effettivamente ancora dovuto. Il tutto con vittoria si spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.05.2022, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare,
l'opposta deduceva:
- che in sede monitoria, quale procuratrice speciale di Controparte_1
aveva azionato l'importo di euro 62.777,12, relativo a fatture CP_2
emesse nei confronti del in da e Parte_1 Pt_1 Controparte_3
da quest'ultima cedute a in forza di una cessione di crediti in blocco, CP_2 ai sensi e per gli effetti della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. n. 130/1999), di un credito complessivo di euro 142.07,40, e precisamente: a) il credito di €
80.284,82 a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data 26/06/2019 dal
Notaio Rep. 2342 - Racc. 1921 (cfr. doc. 2 fasc. mon.); Persona_1
b) il credito di € 62.322,58 a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data
23/06/2020 dal Notaio Rep. 4355 - Racc. 3781 (cfr. Persona_1
doc.3 fasc. mon.); cessioni notificate a mezzo Ufficiale Giudiziario al Comune
e delle quali veniva dato altresì avviso mediante pubblicazione in GU;
- che rispetto a tali crediti il Comune provvedeva ad effettuare dei pagamenti parziali, in data successiva alle cessioni stesse;
- che in ragione di tali pagamenti parziali, e per essa la società CP_2 [...]
provvedeva ad azionare in sede monitoria il credito residuo di euro CP_1
62.777,12 per le sole fatture ancora insolute;
- che a tal proposito, quanto alla legittimazione ad agire, la ricorrente
[...]
agiva chiaramente quale procuratrice di cessionaria dei CP_1 CP_2
crediti di la quale in via residuale conferiva mandato a per CP_3 CP_2
l'attività di gestione, recupero e incasso dei propri crediti oggetto di cessione, per il caso in cui le cessioni di crediti nei confronti della PA non dovessero risultare perfezionate o non dovessero essere ritenute efficaci nei confronti dell'amministrazione ceduta;
- che nel caso di specie, invece, il Comune ceduto aveva espressamente riconosciuto come proprio nuovo creditore la cessionaria CP_2
- che a dispetto di quanto affermato dall'ente opponente i consumi non erano esorbitanti, ma erano stati, invece, correttamente misurati e fatturati;
- che le 22 fatture oggetto della seconda cessione non erano remissione di fatture stornate;
- che i pagamenti invocati dal erano idonei solo a saldare la quasi totalità Pt_1
delle fatture oggetto della prima cessione, risultando ancora dovute parzialmente le fatture n. 3006441867 e n. 3006441876, rispettivamente per euro 2,00 ed euro 6,49 in quanto il al momento della loro liquidazione non aveva liquidato Pt_1
anche il bollo assolto virtualmente, nonché le altre 22 fatture oggetto della seconda cessione del 23.06.2020, per un importo complessivo di euro 62.331,07, poiché rispetto al credito azionato in sede monitoria (per euro 62.777,12) il provvedeva nelle more a rimborsare alla cessionaria l'importo di euro Pt_1
446,05 di cui alle fatture n. 3006441859, 3006507043, 3006507058.
Pertanto, l'opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: di accertare e dichiarare che il era debitore dell'importo di € 62.777,12, di cui al Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 357/2021- RG n. 986/2021 emesso in data 15/09/2021 e depositato in Cancelleria in data 20/09/2021 dal Tribunale di Lagonegro, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria e di condannare il al pagamento della Parte_1
somma di € 62.331,07, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale adito oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata;
nonché di rigettare le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2022, il Giudice, visto l'art. 648 c.p.c. rigettava la proposta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, e concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2023, all'esito della quale rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 04.06.2024, con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Tanto premesso, passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Tanto premesso, in via preliminare, deve rilevarsi che l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla cedente risulta privo di pregio. Controparte_3
Parte opposta ha chiarito che quanto alla legittimazione ad agire in sede monitoria, la ricorrente, ossia , ha agito quale procuratrice di , CP_1 CP_2
cessionaria dei crediti originariamente in capo ad e sempre in sede monitoria, CP_3
n.q. ha specificato che, in via “residuale”, ha conferito mandato a CP_1 CP_3 (cfr. doc.ti 9 e 10 fasc. mon.), per l'attività di gestione, recupero ed CP_2
incasso proprio dei crediti oggetto di cessione.
Ha, quindi, specificato che tali mandati sono destinati ad operare in via “residuale”, in tutte quelle ipotesi (eventuali) in cui le cessioni dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione non si siano perfezionate e/o non vengano ritenute efficaci nei confronti dell'amministrazione ceduta e, quindi, nelle ipotesi in cui il creditore originario (i.e. il cedente) sia rimasto tale, non essendosi realizzato il trasferimento della titolarità del credit
Orbene, la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571), secondo la quale la cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.) realizza una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio ed è un contratto consensuale, concluso dal cedente e dal cessionario: quando il contratto si perfeziona, produce contestualmente l'effetto reale;
vale a dire che il trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario si verifica nel momento in cui le parti raggiungono il consenso sulla conclusione del contratto (art. 1376 c.c.). Il debitore ceduto, invece, è terzo rispetto al contratto di cessione del credito: la cessione medesima produce effetti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente.
Data tale disciplina generale, un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione.
Mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sia l'art. 117 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli appalti). Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
Orbene, in ordine a tale aspetto, rileva il Tribunale che tale onere formale sia stato compiutamente assolto, ed in ogni caso, non contestato dall'ente ceduto.
Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto.
Diversamente da quanto previsto nel codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima, secondo quanto previsto dai già citati art. 69 R.D. 2440/1923 e art. 117 D.Lgs. 163/2006.
A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.
2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Nel caso di specie, posto che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni già interamente eseguite, se ne deduce che alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass., 6 febbraio 2007, n. 2541 che ha bene chiarito che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della
p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.”).
Nel caso di specie è stato depositato già in fase monitoria l'atto di cessione con relativa notifica, su cui non vi è contestazione.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie l'ente opponente ha eccepito l'erroneità della somma ingiunta, ritenendo di non essere debitore in base ai rapporti contrattuali intrattenuti con la cedente.
La res litigiosa, dunque, attiene all'esistenza e quantità del credito.
Sul punto giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
n. 299/2016 e Cass. n. 15383/2010).
Orbene, in ordine alla prova del credito per la fornitura, la società opposta ha depositato, oltre alle fatture, la certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente competente (doc. n.1 in fascicolo parte opposta). Di contro, l'ente opponente oltre ad una generica esposizione delle problematiche sottese alla somma per cui si procede, ne ha contestato la liquidità, senza che nulla in merito sia stato provato.
Con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, che le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez.
3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193).
Quanto alla disciplina speciale, va ricordato che la l. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribattezzata RA (Autorità per la regolazione reti, energia ed ambiente) con stringenti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori della filiera del mercato dell'energia: la Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339 cc, nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti (Cass. civ., sez.
6-3 n. 23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ., sez.
3, 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ., sez. 3, 27.07.2011 n. 16401).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd liberalizzazione del mercato dell'energia disposta dal d. lgs 79/1999, come succ. mod., della l. 23.08.2004 n. 239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni). La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio è stata regolata dalla delibera AEEG del
28.12.1999 n. 200. Ex art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore. L'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito. Gli artt. 9, 10 e 11 della delibera 200/1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle fatture di trasporto dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (o trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete costituiscono prova idonea dell'energia effettivamente erogata relativamente alle quantità e misure ivi esposte, salvo contestazione specifica e motivata da parte dell'utente della non correttezza delle misure e dei conteggi operati dal terzo Distributore locale (ex multis: Tribunale di
Napoli sentenza n. 14133/2016 del 28.12.2016 resa nella causa n. 83935/2012 R.G.
c. sentenza n. 5869/2017, Controparte_4 Controparte_5
Contr emessa il 28.04.2017-24.05.2017 nella causa Fu. ontro . Controparte_7 Ciò posto in ordine all'esistenza del credito, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di pagamento svolta dall'ente opponente.
In particolare, il ha riferito di aver provveduto all'integrale Parte_1
pagamento delle fatture emesse da Controparte_3
Tuttavia, tale eccezione è rimasta del tutto sfornita di prova.
Nella specie, occorre evidenziare che dalla determina prodotta si evince che le fatture in oggetto sono relative ad altra cessione dell'anno 2019 (in atti parte opposta) e che i pagamenti allegati non attengono alle fatture oggetto della seconda cessione (in atti parte opposta):
Non risultano in atti, dunque, documenti idonei a confortare l'assunto per il quale il credito azionato dall'opposta sia stato pagato, non essendoci corrispondenza tra le fatture oggetto della seconda cessione ed i pagamenti effettuati dall'ente opponente.
Pertanto, in conseguenza di quanto suddetto, l'opposizione deve essere rigettata.
Tuttavia, deve tenersi conto della circostanza per la quale la stessa società opposta ha dato atto che in relazione alle fatture nn. 3006441859, 3006507043, 3006507058, oggetto di ingiunzione, la società cedente ha rimborsato la somma di euro 446,05, per cui l'originario decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'ente opponente condannato al pagamento della somma residua pari ad euro 62.331,07 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite della fase monitoria vengono compensate, mentre quelle dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento in favore della opposta della somma di euro 62.331,07 oltre interessi come indicato in parte motiva;
• Compensa le spese della fase monitoria;
• Condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta nella misura pari ad euro
6307.00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 15 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1369 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 C.F._1
p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Flavia Torre, ed elettivamente domiciliato presso la sede stessa dell'ente, in alla Via Roma n. 3 Parte_1
OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., non Controparte_1 P.IVA_1
in proprio ma quale procuratore speciale di (c.f. Controparte_2
), rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Palomba e P.IVA_2
dall' Avv. Antonietta Pierri presso il cui studio, in Lagonegro (PZ), al Viale Colombo
n. 37, è elettivamente domiciliata OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/2021 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il in persona Parte_1
del Sindaco p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 357/2021
(r.g.n. 986/2021) reso dal Tribunale di Lagonegro il 15.09.2021 e notificato il
21.09.2021, con il quale veniva ad esso ingiunto il pagamento in favore di
[...]
quale mandataria di il pagamento della CP_1 Controparte_2
somma di euro 62.777,12 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate per la fornitura di energia elettrica ad essa cedute, nell'ambito di una cessione di crediti in blocco, da parte di Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, il predetto ente eccepiva, in primo luogo, che il decreto ingiuntivo si basava su una erronea ricostruzione contabile, in difetto del requisito della liquidità del credito, ed in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva della cedente
Invero, nel contestare tutte le fatture di addebito dei presunti Controparte_3
consumi elettrici, l'ente rappresentava che il rapporto di fornitura intercorso con
[...] riguardava il solo periodo da aprile a dicembre 2018, e che l'importo CP_3
richiesto con messa in mora del 24.09.2019 era solo quello di euro 80.284,82 di cui alle fatture emesse dal 12.12.2018 al 06.06.2019, tutte con riferimento DIC. 2018, oggetto di cessione, rispetto alle quali con determinazioni n.82/2018, 91/2018, 119/18,
128/18, 24/2019, 31/2019 e 36/2019, il provvedeva a Parte_1
pagare complessivi € 65.600,33 per le mensilità da aprile 2018 a novembre 2018, come da determina dirigenziale dell'Ufficio tecnico n.53 del 10.04.2020 (doc. n. 3 in fascicolo parte opponente), con conseguente storno per euro 62.391,59 (come da note di credito emesse da il 26/28.02.2019) e successiva riemissione per Controparte_3
complessivi euro 62.322,58 come fatture straordinarie, oggetto della seconda cessione alla con scrittura autenticata dal Notaio Controparte_2 Persona_1
Rep. 4355 del 23-06-2020, con un residuo credito, quindi, di soli euro 12.925,57,
[...]
poi effettivamente assolto come da n. 5 mandati di pagamento (doc. 5 in fascicolo parte opponente).
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo all'adito Parte_1
Tribunale: a) di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cedente CP_3
rispetto all'azione monitoria;
b) di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo per illiquidità del credito come azionato;
c) di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per non essere dovuta la somma ingiunta, ed in ogni caso, in subordine, di ridurre la pretesa nei limiti di quanto dovesse risultare effettivamente ancora dovuto. Il tutto con vittoria si spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.05.2022, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestando le avverse eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto. In particolare,
l'opposta deduceva:
- che in sede monitoria, quale procuratrice speciale di Controparte_1
aveva azionato l'importo di euro 62.777,12, relativo a fatture CP_2
emesse nei confronti del in da e Parte_1 Pt_1 Controparte_3
da quest'ultima cedute a in forza di una cessione di crediti in blocco, CP_2 ai sensi e per gli effetti della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. n. 130/1999), di un credito complessivo di euro 142.07,40, e precisamente: a) il credito di €
80.284,82 a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data 26/06/2019 dal
Notaio Rep. 2342 - Racc. 1921 (cfr. doc. 2 fasc. mon.); Persona_1
b) il credito di € 62.322,58 a mezzo scrittura privata autenticata, redatta in data
23/06/2020 dal Notaio Rep. 4355 - Racc. 3781 (cfr. Persona_1
doc.3 fasc. mon.); cessioni notificate a mezzo Ufficiale Giudiziario al Comune
e delle quali veniva dato altresì avviso mediante pubblicazione in GU;
- che rispetto a tali crediti il Comune provvedeva ad effettuare dei pagamenti parziali, in data successiva alle cessioni stesse;
- che in ragione di tali pagamenti parziali, e per essa la società CP_2 [...]
provvedeva ad azionare in sede monitoria il credito residuo di euro CP_1
62.777,12 per le sole fatture ancora insolute;
- che a tal proposito, quanto alla legittimazione ad agire, la ricorrente
[...]
agiva chiaramente quale procuratrice di cessionaria dei CP_1 CP_2
crediti di la quale in via residuale conferiva mandato a per CP_3 CP_2
l'attività di gestione, recupero e incasso dei propri crediti oggetto di cessione, per il caso in cui le cessioni di crediti nei confronti della PA non dovessero risultare perfezionate o non dovessero essere ritenute efficaci nei confronti dell'amministrazione ceduta;
- che nel caso di specie, invece, il Comune ceduto aveva espressamente riconosciuto come proprio nuovo creditore la cessionaria CP_2
- che a dispetto di quanto affermato dall'ente opponente i consumi non erano esorbitanti, ma erano stati, invece, correttamente misurati e fatturati;
- che le 22 fatture oggetto della seconda cessione non erano remissione di fatture stornate;
- che i pagamenti invocati dal erano idonei solo a saldare la quasi totalità Pt_1
delle fatture oggetto della prima cessione, risultando ancora dovute parzialmente le fatture n. 3006441867 e n. 3006441876, rispettivamente per euro 2,00 ed euro 6,49 in quanto il al momento della loro liquidazione non aveva liquidato Pt_1
anche il bollo assolto virtualmente, nonché le altre 22 fatture oggetto della seconda cessione del 23.06.2020, per un importo complessivo di euro 62.331,07, poiché rispetto al credito azionato in sede monitoria (per euro 62.777,12) il provvedeva nelle more a rimborsare alla cessionaria l'importo di euro Pt_1
446,05 di cui alle fatture n. 3006441859, 3006507043, 3006507058.
Pertanto, l'opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: di accertare e dichiarare che il era debitore dell'importo di € 62.777,12, di cui al Parte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 357/2021- RG n. 986/2021 emesso in data 15/09/2021 e depositato in Cancelleria in data 20/09/2021 dal Tribunale di Lagonegro, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria e di condannare il al pagamento della Parte_1
somma di € 62.331,07, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale adito oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata;
nonché di rigettare le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza cartolare del 20.06.2022, il Giudice, visto l'art. 648 c.p.c. rigettava la proposta richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, e concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c..
Mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.06.2023, all'esito della quale rinviava per discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 04.06.2024, con termine alle parti fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Tanto premesso, passando al merito, va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n. 7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n. 5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, sempre in tema di onere della prova, deve rilevarsi che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Tanto premesso, in via preliminare, deve rilevarsi che l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo alla cedente risulta privo di pregio. Controparte_3
Parte opposta ha chiarito che quanto alla legittimazione ad agire in sede monitoria, la ricorrente, ossia , ha agito quale procuratrice di , CP_1 CP_2
cessionaria dei crediti originariamente in capo ad e sempre in sede monitoria, CP_3
n.q. ha specificato che, in via “residuale”, ha conferito mandato a CP_1 CP_3 (cfr. doc.ti 9 e 10 fasc. mon.), per l'attività di gestione, recupero ed CP_2
incasso proprio dei crediti oggetto di cessione.
Ha, quindi, specificato che tali mandati sono destinati ad operare in via “residuale”, in tutte quelle ipotesi (eventuali) in cui le cessioni dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione non si siano perfezionate e/o non vengano ritenute efficaci nei confronti dell'amministrazione ceduta e, quindi, nelle ipotesi in cui il creditore originario (i.e. il cedente) sia rimasto tale, non essendosi realizzato il trasferimento della titolarità del credit
Orbene, la cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2007, n. 19571), secondo la quale la cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.) realizza una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio ed è un contratto consensuale, concluso dal cedente e dal cessionario: quando il contratto si perfeziona, produce contestualmente l'effetto reale;
vale a dire che il trasferimento del diritto di credito dal cedente al cessionario si verifica nel momento in cui le parti raggiungono il consenso sulla conclusione del contratto (art. 1376 c.c.). Il debitore ceduto, invece, è terzo rispetto al contratto di cessione del credito: la cessione medesima produce effetti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), il quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente.
Data tale disciplina generale, un primo elemento che caratterizza la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione.
Mentre la cessione dei crediti ha normalmente forma libera, per quella riguardante i crediti nei confronti della pubblica amministrazione è prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sia l'art. 117 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice degli appalti). Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
Orbene, in ordine a tale aspetto, rileva il Tribunale che tale onere formale sia stato compiutamente assolto, ed in ogni caso, non contestato dall'ente ceduto.
Un secondo elemento caratterizzante la disciplina speciale della cessione del credito verso la pubblica amministrazione è costituito dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto.
Diversamente da quanto previsto nel codice civile, in caso di cessione verso la pubblica amministrazione, è infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima, secondo quanto previsto dai già citati art. 69 R.D. 2440/1923 e art. 117 D.Lgs. 163/2006.
A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.
2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Nel caso di specie, posto che le fatture azionate si riferiscono a prestazioni già interamente eseguite, se ne deduce che alla cessione dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass., 6 febbraio 2007, n. 2541 che ha bene chiarito che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della
p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione;
pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.”).
Nel caso di specie è stato depositato già in fase monitoria l'atto di cessione con relativa notifica, su cui non vi è contestazione.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie l'ente opponente ha eccepito l'erroneità della somma ingiunta, ritenendo di non essere debitore in base ai rapporti contrattuali intrattenuti con la cedente.
La res litigiosa, dunque, attiene all'esistenza e quantità del credito.
Sul punto giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando il rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass.
n. 299/2016 e Cass. n. 15383/2010).
Orbene, in ordine alla prova del credito per la fornitura, la società opposta ha depositato, oltre alle fatture, la certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territorialmente competente (doc. n.1 in fascicolo parte opposta). Di contro, l'ente opponente oltre ad una generica esposizione delle problematiche sottese alla somma per cui si procede, ne ha contestato la liquidità, senza che nulla in merito sia stato provato.
Con specifico riferimento al valore probatorio delle bollette, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in conformità all'art. 2697 cc, al principio della vicinanza della prova e di onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 cpc, che le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere della somministrante fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez.
3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011, n. 13193).
Quanto alla disciplina speciale, va ricordato che la l. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, AEEG, di recente ribattezzata RA (Autorità per la regolazione reti, energia ed ambiente) con stringenti poteri regolatori e di vigilanza sugli operatori della filiera del mercato dell'energia: la Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi degli artt. art. 1339 cc, nelle materie oggetto di delega di legge ovvero se intese a fornire disposizioni a favore degli utenti (Cass. civ., sez.
6-3 n. 23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ., sez.
3, 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ., sez. 3, 27.07.2011 n. 16401).
Nel settore dell'energia elettrica, a seguito della cd liberalizzazione del mercato dell'energia disposta dal d. lgs 79/1999, come succ. mod., della l. 23.08.2004 n. 239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate: il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni). La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima ed a conguaglio è stata regolata dalla delibera AEEG del
28.12.1999 n. 200. Ex art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore. L'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito. Gli artt. 9, 10 e 11 della delibera 200/1999 stabiliscono le regole da seguire in caso di errore nella misura per malfunzionamento del contatore, prevedendo una procedura per la ricostruzione dei consumi in contraddittorio con l'utente, il quale, a mente dell'art. 11.3, ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione scritta della ricostruzione per presentare controdeduzioni scritte ed eventuali documenti diretti a confutare la ricostruzione effettuata dal Distributore.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza di merito reputa che le letture del contatore esposte nelle fatture di trasporto dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (o trader) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete costituiscono prova idonea dell'energia effettivamente erogata relativamente alle quantità e misure ivi esposte, salvo contestazione specifica e motivata da parte dell'utente della non correttezza delle misure e dei conteggi operati dal terzo Distributore locale (ex multis: Tribunale di
Napoli sentenza n. 14133/2016 del 28.12.2016 resa nella causa n. 83935/2012 R.G.
c. sentenza n. 5869/2017, Controparte_4 Controparte_5
Contr emessa il 28.04.2017-24.05.2017 nella causa Fu. ontro . Controparte_7 Ciò posto in ordine all'esistenza del credito, occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di pagamento svolta dall'ente opponente.
In particolare, il ha riferito di aver provveduto all'integrale Parte_1
pagamento delle fatture emesse da Controparte_3
Tuttavia, tale eccezione è rimasta del tutto sfornita di prova.
Nella specie, occorre evidenziare che dalla determina prodotta si evince che le fatture in oggetto sono relative ad altra cessione dell'anno 2019 (in atti parte opposta) e che i pagamenti allegati non attengono alle fatture oggetto della seconda cessione (in atti parte opposta):
Non risultano in atti, dunque, documenti idonei a confortare l'assunto per il quale il credito azionato dall'opposta sia stato pagato, non essendoci corrispondenza tra le fatture oggetto della seconda cessione ed i pagamenti effettuati dall'ente opponente.
Pertanto, in conseguenza di quanto suddetto, l'opposizione deve essere rigettata.
Tuttavia, deve tenersi conto della circostanza per la quale la stessa società opposta ha dato atto che in relazione alle fatture nn. 3006441859, 3006507043, 3006507058, oggetto di ingiunzione, la società cedente ha rimborsato la somma di euro 446,05, per cui l'originario decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'ente opponente condannato al pagamento della somma residua pari ad euro 62.331,07 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite della fase monitoria vengono compensate, mentre quelle dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento in favore della opposta della somma di euro 62.331,07 oltre interessi come indicato in parte motiva;
• Compensa le spese della fase monitoria;
• Condanna il in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta nella misura pari ad euro
6307.00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco