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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2021 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Marcello Colamatteo (C.F. ) che li rappresenta e difende;
C.F._3
ATTORI contro
già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Frau, C.F.
[...] P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Cagliari, V.le Regina C.F._4
Margherita 79;
CONVENUTO
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Controparte_3
BE , e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale P.IVA_2 Controparte_4
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , Partita
[...] P.IVA_3
IVA: gruppo IVA TA , n. R.E.A. di RO 1120356, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Pietro Davide SARTI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._5 del medesimo Avvocato;
Email_1
CONVENUTO
pagina 1 di 14 codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_5
RO , e per essa, nella sua qualità di procuratore speciale , con P.IVA_5 Controparte_6 sede legale in RO alla Via Mario Carucci n. 131, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di RO n. Partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_6 P.IVA_7
Piergiorgio Frau, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in C.F._4
Cagliari, V.le Regina Margherita 79;
CONVENUTO
, C.F. , ( ), in persona del Controparte_7 P.IVA_8 Controparte_8
Curatore, Dott. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 69 presso l'Avv. CP_9
Franco Tului (C.F. ), indirizzo pec che lo rappresenta C.F._6 Email_2
e difende;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Nell'interesse degli attori opponenti, si richiama integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi e insiste per l'accoglimento. Si contesta integralmente il contenuto degli avversi scritti difensivi e insiste per il rigetto.
Nell'interesse degli opponenti si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse la causa matura per la decisione gli opponenti, a mezzo del sottoscritto avvocato, confermano le conclusioni rassegnate in sede di atto introduttivo del presente giudizio con richiesta di concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. al fine di depositare comparse conclusionali e repliche”.
Nell'interesse di parte convenuta CP_1
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo voglia:
In via principale:
dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 14 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (quantomeno con riferimento a )”. Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_5
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo voglia:
In via principale: dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, e disporre quindi la continuazione delle procedure esecutive riunite per tutti gli immobili legittimamente pignorati, compresi quelli per cui il Giudice della fase cautelare, dott.
aveva disposto la sospensione con il provvedimento 04.03.21 (lotti n. 18-20-22-23-24-27-28-29- Per_1
30).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (quantomeno con riferimento a ).”; Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_3
“In via preliminare:
- rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a
e a in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP Controparte_3
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'eccezione di non conformità all'originale del contratto di cessione dei crediti da Banca Nazionale del Lavoro a e dell'Allegato B dell'atto di cessione;
CP
Nel merito:
- rigettare l'istanza di riduzione del pignoramento in quanto carente dei presupposti di concessione e del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'inopponibilità del fondo patrimoniale costituito per atto a rogito del Notaio del 3.06.1997 Rep. 29511 (trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Per_2
Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno 1997 al n. 940) annotato il 29.10.1997 a margine dell'atto di matrimonio dei Signori nei confronti del Parte_1 Parte_3 credito azionato esecutivamente da portato dal decreto ingiuntivo Controparte_3 definitivamente esecutivo n. 199/1988 (R.G. 818/1988 – Tribunale Ordinario di Cagliari) garantito da ipoteca giudiziale iscritta il 23.02.1988 R.P. 590 e rinnovata con nota del 21.02.2008 R.P. 1007;
e per l'effetto,
pagina 3 di 14 - accertare e dichiarare che (cessionaria della ha spiegato Controparte_3 CP legittimo intervento nella EI 376/2006 (e riunite) – Tribunale Ordinario di Cagliari e che quindi ha pieno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati la cui liquidazione giudiziale dovrà proseguire;
In via istruttoria: rigettare poiché inammissibile stante la natura meramente esplorativa e smentita documentalmente della richiesta di CTU degli opponenti volta ad acclarare se il patrimonio aggredito in sede esecutiva immobiliare RGE 376/2006+altre dal sia sufficiente a soddisfare il CP_7 residuo credito del . CP_7
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio di merito in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014]”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_7
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- rigettare tutte le avverse domande;
- con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna ex art. 96 c.p.c. degli opponenti”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I debitori e anno tempestivamente introdotto il Parte_1 Parte_2 presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. al fine di chiedere la riduzione di pignoramento e liberazione “dell'immobile in Porto Pino comune di Sant'Anna arresi, lotto 21) e liberazione della palazzina in Carbonia, via Trexenta (Via Trexenta n. 5 F. 28 mp 1726, sub 8, sub 9 e sub 10). I debitori hanno altresì contestato il diritto dei creditori (ex e CP_1 CP_2 [...]
), (già ), (già CP_11 CP CP_12 Controparte_5 [...] di agire esecutivamente, stante l'opponibilità del fondo Controparte_13 patrimoniale costituito il 03.06.1997 Rep. 29511, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 29 ottobre 1997, avente ad oggetto tutti i beni oggetto della procedura esecutiva. Hanno altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di titolarità sostanziale dei diritti azionati da e P_
. Controparte_4
pagina 4 di 14 Il Giudice delle esecuzioni immobiliari riunite R.es. 376/2006, 250/2012, 32/2014, con ordinanza del
04.03.2021, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
A tanto hanno tempestivamente provveduto gli esecutati.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha premesso CP_1 che “della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12” e ha eccepito “la litispendenza e quindi la inammissibilità – ne bis in idem - delle domande formulate in questa sede dagli opponenti nei confronti di già oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione R.G. 2688/2020. Ha poi precisato CP_1 che “la Sentenza della Corte d'Appello citata dagli opponenti è stata resa solo ed esclusivamente nei Part confronti del e non anche della e la stessa non sarebbe “opponibile neanche ai creditori del _1
, in quanto il diritto affermato con detta Sentenza deve considerarsi prescritto”, non avendo i _1 debitori provveduto “a detto annotamento o trascrizione della Sentenza in esame”. Ha dedotto l'inopponibilità del fondo patrimoniale, successivo alle iscrizioni ipotecarie, anche per l'assenza di prova in merito alla riconducibilità o meno delle obbligazioni ai bisogni familiari.
Si è costituito in giudizio anche il che ha precisato di aver Controparte_7 introdotto l'esecuzione immobiliare riunita R.es 250/2012 in forza della sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 83/2011, che ha condannato al pagamento della somma di € Parte_1
84.500,00 oltre interessi e spese legali e che ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti del Fallimento del fondo patrimoniale del 3 giugno 1997, Dott. rep. 29511, trascritto presso la Persona_3 conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno
1997 al n. 940, relativamente alle proprietà e/o quote di comproprietà sugli immobili costituiti in fondo patrimoniale da parte di ”. Parte_1
Ha rilevato che nessuna sentenza né del Tribunale di Cagliari né tantomeno della Corte d'Appello di
Cagliari che disponeva l'ordine di cancellazione delle ipoteche è stata eseguita, e che non risulta nemmeno trascritta la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 552/2010, pubblicata il 21 dicembre
2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari. Ad avviso del Fallimento inoltre le ipoteche iscritte dal (ora , per quanto riguarda l'immobile di Via Dalmazia CP_11 CP_1
n. 61 distinto in catasto al fg. 28 mappale 7635 (ex 4346), sono pienamente valide ed efficaci anche contro , ed essendo state iscritte prima della trascrizione del fondo rendono il Parte_1 relativo credito opponibile. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento, in quanto pagina 5 di 14 “dal ricavato delle vendite sino ad ora effettuate e dei canoni di locazione degli immobili descritti al punto 3.6 dell'espositiva in fatto che precede, il non trova piena soddisfazione del Controparte_7 proprio credito”.
La convenuta ha premesso di aver depositato nella fase cautelare l'atto di Controparte_3 cessione dei crediti dell'8.05.2007 da a Controparte_14 CP
(già nonché la dichiarazione del 25.11.2020 rilasciata da
[...] CP_15 CP firmata dall'Amministratore Unico, in cui dichiara che tra i crediti ceduti pro soluto a P_ in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” derivanti da
[...] concessioni creditizie vi è anche il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 199/1988 emesso nei confronti, tra gli altri, di e nella loro qualità di fideiussori di Parte_1 Parte_2
CP_16
Ha poi dedotto che “la nota di iscrizione di ipoteca giudiziale del 23.02.1988 cas. 4598 art. 589 iscritta in favore di non è stata rinnovata” e che l'ipoteca giudiziale del Controparte_14
23.02.1988 cas. 4599 art. 590 è stata rinnovata con nota R.P. 1007 R.G. 5873 del 21.02.2008, con conseguente inopponibilità del fondo patrimoniale trascritto successivamente.
Ha precisato che il citato lotto 21 è di proprietà esclusiva di nei confronti della Parte_2 quale non fa stato quanto stabilito nella sentenza del Tribunale n. 1221/2005, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 552/2010 (che ha disposto la restrizione dell'ipoteca “ai soli immobili costituiti dall'edificio di Via Dalmazia e dal complesso di via Nuoro, ubicati in Carbonia”) e che, quindi, sul ricavato dello stesso ha pieno diritto a partecipare alla Controparte_3 distribuzione. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento in quanto “i crediti ammontano a € 6.030.981,63 oltre gli interessi, mentre la sommatoria dei prezzi base dell'intero complesso pignorato ammonta ad € 2.594.920,00”.
All'udienza del 30.10.2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
Il a depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in cui ha dato Controparte_7 atto della mancata soddisfazione del credito.
quale procuratrice di e Controparte_6 Controparte_5 [...] anno confermato le proprie difese. Controparte_1
pagina 6 di 14 Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. il creditore ha eccepito l'avvenuta prescrizione del CP_1 diritto degli opponenti di avvalersi di quanto disposto con la sentenza n. 552/2010 della Corte
d'Appello di Cagliari, ritualmente notificata il 27.04.2011 al Procuratore domiciliatario.
Parte opponente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta da , ha eccepito la carenza di legittimazione attiva P_
e la mancanza di titolarità sostanziale dei diritti azionati da e . Ha eccepito il P_ Controparte_4 valore costitutivo della sentenza della Corte di Appello, con la conseguenza che alcuna prescrizione sarebbe potuta maturare.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ha rilevato di avere la Controparte_3 legittimazione attiva e di essere titolare del credito, ha dedotto l'inopponibilità del fondo patrimoniale trascritto il 27.06.1997 R.G. 15616 R.P. 10494, annotato a margine dell'atto di matrimonio il
29.10.1997, quale creditore in forza di nota di iscrizione ipotecaria del 23.02.1988, rinnovata il
21.02.2008 con nota R.P. 1007 R.G. 5873 del 21.02.2008.
Anche il , e hanno depositato la terza memoria, chiedendo CP_7 CP_1 CP_6 il rigetto delle istanze istruttorie e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 23.5.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della ctu, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni ed insistito nelle rispettive conclusioni.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che non sussiste nessun contratto di cessione del credito a favore di ed a favore di e che in ogni caso il rapporto in oggetto non rientra nel CP P_ perimetro delle contestate cessioni. Hanno precisato che la sentenza della Corte di Appello ha valore costitutivo e che “non vi può essere nessuna prescrizione”. Hanno ribadito l'opponibilità del fondo patrimoniale, in quanto “gli odierni opponenti sono stati escussi in qualità di fideiussori del sig. Per_4
e della società , che niente avevano e hanno a che fare con la famiglia degli odierni
[...] CP_7 opponenti”.
Il ha dedotto che “alla data di notifica del pignoramento il credito Controparte_7 ammontava ad € 167.874,64” e che “quando il ha notificato l'atto di pignoramento CP_7
pagina 7 di 14 immobiliare sui beni di proprietà di e della Signora risultavano Parte_1 Parte_2
Cont Cont iscritte le […] ipoteche [a favore di Banco di Sardegna] aventi data antecedente rispetto alla trascrizione del fondo patrimoniale”. Ha precisato che la sentenza che ha ordinato la cancellazione delle citate ipoteche su tutti gli immobili diversi da quello ubicato in Carbonia, nella Via Dalmazia e da quello ubicato in Carbonia Via Nuoro nn. 1-3 è stata pronunciata solo in favore di e Parte_1 non anche di nei cui confronti sono iscritte le ipoteche di tutti i creditori diversi dal Parte_2
. Ha inoltre evidenziato che il ricavo complessivo delle vendite dei lotti 11, 12, 13, 14 e 16, è CP_7 stato di € 362.970,00 mentre è stato versato sul conto della procedura il complessivo importo di €
132.080,80 a titolo di canoni di locazione.
Anche gli altri convenuti hanno ribadito le proprie deduzioni e difese.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla . Controparte_3
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale da parte degli opponenti) che la abbia Controparte_14 ceduto in data 08.05.2007 il credito in esame nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pro- soluto ai sensi della L. 130/1999, a (già . CP CP_15
Risulta peraltro agli atti la copia del contratto di cessione dei crediti dell'8.05.2007 da
[...]
(già – cfr. visura camerale Controparte_14 CP CP_15 in atti), tra cui quello oggetto di causa risultante dall'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di parte in fase cautelare depositato con la comparsa di costituzione di . P_
Gli opponenti hanno invece contestato l'intervenuta cessione del credito da a CP
. Controparte_3
Come noto, la Corte di Cassazione è oramai conforme nello statuire che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che peraltro occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (ex multis Cass. Civ. 21821 del 20 luglio 2023 Cass. civ. n. 4277 del 10.02.2023 e Cass. civ.
n. 1642 del 26.06.2023). pagina 8 di 14 Le contestazioni degli opponenti non possono trovare accoglimento, posto che dall'esame dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale si evince che, in data 4 agosto 2020, ha ceduto a CP
, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_3 sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, aventi le caratteristiche elencate nell'estratto della G.U., tra cui rientra il credito in esame
(cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 6.08.2020 - Foglio Inserzioni, Parte
Seconda).
Il creditore ha altresì depositato la dichiarazione di cessione rilasciata da con CP specifica individuazione del credito ceduto a (cfr. all. 9 fascicolo di parte in Controparte_3 fase cautelare prodotto con la comparsa di costituzione di ), ed in ogni caso per il debitore P_ potrebbe ipotizzarsi l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore apparente.
La censura volta al disconoscimento della conformità agli originali ai sensi dell'art. 2718 c.c. è generica.
Come noto, l'onere di disconoscere la conformità della copia prodotta in giudizio all'originale va assolto – a pena di inefficacia dell'eccezione – mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non, come avvenuto nel caso in esame, con clausole generiche di mero stile (cfr., sul punto,
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993).
Nel merito deve essere esaminata la doglianza riguardante l'asserita illegittimità delle procedure esecutive riunite a seguito dell'emissione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 552/2010, passata in giudicato, che ha ordinato la liberazione dalle ipoteche giudiziali di tutti gli immobili pignorati fatta eccezione per quelli siti a Carbonia alla via Dalmazia.
Ebbene, la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 552/2010, ha confermato la sentenza di primo grado n. 1221 del 2005, che aveva disposto, in accoglimento della domanda di Parte_1
, “la restrizione ai soli immobili costituiti dall'edificio di via Dalmazia e dal complesso di via
[...]
Nuovo, ubicati in Carbonia, delle ipoteche pubblicate in data 23 febbraio 1988 cas. 4598 art 589 e 23 Cont febbraio 1988 cas. 4599 art 590 su richiesta della in data 15 febbraio 1988 cas 3877 art 497 e
15 febbraio 1988 cas. 3878 art. 498 su richiesta del in data 20 febbraio 1988 cas. CP_11
4316 art 561 e 20 febbraio 1988 cas 4315 art 560, su richiesta della , ed Controparte_13 in data 3 marzo 1988 cas. 5389 art 677, su richiesta del Credito Industriale Sardo”, con ordine di cancellazione delle predette ipoteche su “tutti gli immobili diversi da quello di ubicato in Carbonia,
pagina 9 di 14 nella via Dalmazia, distinto al foglio 28 mapp. 4346, […] e da quello ubicato in Carbonia, via Nuoro, nn. 1-3, distinti in catasto al f. 28, mapp. 3417, 3418, 3419, 3420, 3426 e 3427”.
Dall'esame degli atti e dei documenti depositati, non risulta che le cancellazioni delle ipoteche iscritte nei confronti di sugli immobili censiti al C.F. di Carbonia al foglio 28 mapp. Parte_1
1726 sub 3, 8, 9 e 10 (siti alla via Trexenta 5) e al foglio 6 mapp. 151 sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e al C.T. al foglio 6 mapp. 136, 137, 139 (siti in loc. Cortoghiana) siano mai state eseguite, anzi l'ipoteca iscritta il 23 febbraio 1988 cas 4599 art 590 è stata rinnovata in data 21/02/2008 limitatamente agli immobili pignorati di proprietà degli odierni opponenti, le ipoteche iscritte il 15 febbraio 1988 cas. 3877 art 497
e cas. 3878 art. 498 sono state rinnovate in data 12.2.2008 sugli immobili dei signori siti a Per_5
Carbonia alla via Dalmazia, alla via Trexenta (foglio 28 Particella 1726 Subalterno 8, 9 e 10) e in
Località Cortoghiana (foglio 6 mapp. 151 sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e foglio 6 mapp. 136, 137, 139), mentre l'ipoteca iscritta il 20 febbraio 1988 art 561 è stata rinnovata dalla Controparte_5
(già in data 19.02.2008 sul solo immobile censito al C.F. di
[...] Controparte_13
Sant'Anna Arresi al foglio 7 mapp. 56 contro per l'intero. Parte_2
Al riguardo, va rilevato che dalla lettura dell'art. 2808 co. 2 c.c. è possibile desumere in maniera inequivoca il principio dell'efficacia costitutiva della formalità pubblicitaria, in virtù del quale l'ipoteca viene ad esistenza, tanto fra le parti quanto nei confronti dei terzi, con la iscrizione nei registri. Analoga natura costitutiva caratterizza altresì la formalità della cancellazione dell'iscrizione prevista dall'art. 2878 co. 1 n. 1 c.c., che determina il venir meno dell'ipoteca per difetto dell'essenziale elemento pubblicitario (cfr. Cass. 20434/2022).
Al fine di garantire la stabilità del regime di circolazione dei beni immobili, fondato sull'affidamento dei terzi sulle risultanze dei pubblici registri, la cancellazione, attesa la richiamata natura costitutiva di tale formalità pubblicitaria, cagiona la definitiva ed irreversibile estinzione dell'ipoteca (cfr. Cass.
33740/22).
Ciò detto, è bene precisare che la restrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2874 c.c. è un esempio di modifica della garanzia ipotecaria, comportante la diminuzione dei beni vincolati. Essa concerne la sostanza del diritto reale di garanzia, incidendo su uno dei suoi elementi essenziali (nel caso in esame l'oggetto), e comporta l'estinzione parziale della garanzia, che si ottiene mediante un'annotazione nei registri immobiliari, la quale ha effetto costitutivo, similmente all'iscrizione ipotecaria cui accede, sicché il relativo diritto in tanto esiste in quanto risulti dai RR.II.
pagina 10 di 14 La sua funzione è quella di controbilanciare la facoltà del creditore di determinare, unilateralmente, nell'iscrizione i beni ex art. 2828 c.c., con la conseguenza che – a seguito dell'emanazione della sentenza – il datore vede riconosciuto un diritto potestativo ad ottenere la modificazione della garanzia ipotecaria attraverso l'annotazione dell'atto riduttivo.
Ebbene, nella specie non è stata depositata detta annotazione.
In ogni caso va osservato che, quand'anche fosse stata eseguita l'annotazione della predetta restrizione
(che allo stato non risulta), ciò non osterebbe alla prosecuzione della procedura, ma avrebbe rilievo solo ai fini della graduazione dei crediti in sede di riparto limitatamente alla massa . E comunque _1 questa circostanza non riguarda i beni siti nella via Dalmazia, che non è stata oggetto della sentenza della Tribunale, confermata dalla Corte di Appello.
Non può essere accolta nemmeno la doglianza di illegittimità delle procedure esecutive riunite a causa dell'opponibilità ai creditori, eccettuato il , del fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti gli CP_7 immobili pignorato nell'esecuzione.
Nella specie è opportuno precisare i debitori hanno costituito un fondo patrimoniale in data 3 giugno
1997, dott. rep. 29511, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Persona_3
Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno 1997 al n. 940, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 29 ottobre 1997, avente ad oggetto i seguenti beni:
- C.T. Carbonia foglio 28, mapp. 4346
- C.F. Carbonia foglio 28, mapp. 1726 sub. 3, 8, 9, 10 (via Trexenta)
- C.T. Carbonia foglio 6 mapp. 136, 137, 139 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Carbonia foglio 6 mapp. 151 sub. 1, 4, 5 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Carbonia foglio 6 mapp. 515, sub. 1, 2, 3, 4, 5 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Sant'Anna Arresi foglio 7 mapp. 56
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 83/2011 del 4 settembre 2011, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2011, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del del predetto fondo patrimoniale CP_7 limitatamente agli immobili costituiti nel fondo patrimoniale da parte di . Parte_1
Come noto, il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio (in data 29 ottobre 1997) non è opponibile ai creditori iscritti convenuti, che abbiano validamente iscritto ipoteca in data antecedente (nel caso di specie le richiamate ipoteche risultano ancora iscritte e rinnovate).
pagina 11 di 14 E' invece astrattamente opponibile a tutti gli altri creditori, purché in concreto il debitore dia prova della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione ed a prescindere dalla natura della stessa.
In proposito, la giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore. La rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare
(cfr. Cass. 25/10/2021 n. 29983, Cass. 5/05/2017, n. 10975; Cass. 7/06/2021, n. 15741; Cass.
23/10/2020, n. 23253).
In tale contesto, i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 8/02/2021, n. 2904).
E' stato altresì precisato che la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non esclude che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass.
3/08/2021, n. 19330).
Ebbene nella specie gli opponenti non hanno né allegato né dedotto alcunché al fine di provare l'estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che il fondo patrimoniale non può ritenersi opponibile ai creditori convenuti.
E' infatti del tutto generica la considerazione per cui sarebbe “in atti la prova dell'estraneità delle obbligazioni ai bisogni familiari degli opponenti. Fin dalla fase cautelare sono stati prodotti i decreti ingiuntivi azionati da controparte dai quali si evince che gli odierni opponenti sono stati escussi in qualità di fideiussori del sig. e della società , che niente avevano e hanno a che Persona_4 CP_7 fare con la famiglia degli odierni opponenti”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'estraneità [ai bisogni della famiglia] non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di pagina 12 di 14 questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)” (Cass. Sez. 1, 25/10/2021, n. 29983).
Deve quindi ritenersi che gli opponenti, a prescindere dal rango del credito vantato dagli opposti, non abbiano dato prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Non può essere accolta nemmeno la domanda di riduzione del pignoramento “dell'immobile in Porto
Pino comune di Sant'Anna arresi (lotto 21) e […] della palazzina in Carbonia, via Trexenta (Via
Trexenta n. 5 F. 28 mp 1726, sub 8, sub 9 e sub 10), che in ogni caso dovrebbe essere diretta al giudice dell'esecuzione (che nella specie ha rigettato l'istanza in data 24.2.2021) e non al giudice del merito. Al riguardo, dalla lettura degli atti di causa e dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che il valore complessivo degli immobili posti in vendita (tra cui rientrano i beni censiti al foglio 28 mapp. 1726 sub. 8 e 10) è pari a € 753.450,00 (mentre il valore complessivo dei beni pignorati pro quota è pari a €
1.268.296,55), mentre il totale dei crediti vantati soltanto da è pari a oltre € Controparte_3
5.000.000,00 senza considerare i crediti degli altri creditori (cfr. precisazione del credito P_ depositata il 14.7.2022; comparsa conclusionale che richiama l'ordinanza resa a verbale CP_7 dell'udienza del 20.2.2025 non impugnata e successivamente rettificata il 14.4.2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento;
rimane assorbita la domanda di condanna del al risarcimento del danno (danno neppure Controparte_7 allegato).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allegazione in ordine al profilo psicologico richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come pagina 13 di 14 per legge in favore di in complessivi Controparte_1 euro 32.070,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge in favore di
, in complessivi euro 7.052,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e Controparte_3 accessori come per legge in favore di in complessivi euro Controparte_5
7.052,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge in favore del
. Controparte_7
Cagliari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2021 promossa da:
, C.F. , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Bellini n. 26, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Marcello Colamatteo (C.F. ) che li rappresenta e difende;
C.F._3
ATTORI contro
già Controparte_1 Controparte_2
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Piergiorgio Frau, C.F.
[...] P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Cagliari, V.le Regina C.F._4
Margherita 79;
CONVENUTO
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso- Controparte_3
BE , e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale P.IVA_2 Controparte_4
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RO , Partita
[...] P.IVA_3
IVA: gruppo IVA TA , n. R.E.A. di RO 1120356, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Pietro Davide SARTI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._5 del medesimo Avvocato;
Email_1
CONVENUTO
pagina 1 di 14 codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_5
RO , e per essa, nella sua qualità di procuratore speciale , con P.IVA_5 Controparte_6 sede legale in RO alla Via Mario Carucci n. 131, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle
Imprese di RO n. Partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_6 P.IVA_7
Piergiorgio Frau, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in C.F._4
Cagliari, V.le Regina Margherita 79;
CONVENUTO
, C.F. , ( ), in persona del Controparte_7 P.IVA_8 Controparte_8
Curatore, Dott. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Dante n. 69 presso l'Avv. CP_9
Franco Tului (C.F. ), indirizzo pec che lo rappresenta C.F._6 Email_2
e difende;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice e : Parte_1 Parte_2
“Nell'interesse degli attori opponenti, si richiama integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi e insiste per l'accoglimento. Si contesta integralmente il contenuto degli avversi scritti difensivi e insiste per il rigetto.
Nell'interesse degli opponenti si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.. Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse la causa matura per la decisione gli opponenti, a mezzo del sottoscritto avvocato, confermano le conclusioni rassegnate in sede di atto introduttivo del presente giudizio con richiesta di concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. al fine di depositare comparse conclusionali e repliche”.
Nell'interesse di parte convenuta CP_1
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo voglia:
In via principale:
dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 14 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (quantomeno con riferimento a )”. Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_5
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo voglia:
In via principale: dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto, e disporre quindi la continuazione delle procedure esecutive riunite per tutti gli immobili legittimamente pignorati, compresi quelli per cui il Giudice della fase cautelare, dott.
aveva disposto la sospensione con il provvedimento 04.03.21 (lotti n. 18-20-22-23-24-27-28-29- Per_1
30).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, e con condanna degli opponenti per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (quantomeno con riferimento a ).”; Parte_2
Nell'interesse di parte convenuta Controparte_3
“In via preliminare:
- rigettare l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a
e a in quanto infondata in fatto ed in diritto;
CP Controparte_3
- accertare e dichiarare l'inefficacia dell'eccezione di non conformità all'originale del contratto di cessione dei crediti da Banca Nazionale del Lavoro a e dell'Allegato B dell'atto di cessione;
CP
Nel merito:
- rigettare l'istanza di riduzione del pignoramento in quanto carente dei presupposti di concessione e del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare l'inopponibilità del fondo patrimoniale costituito per atto a rogito del Notaio del 3.06.1997 Rep. 29511 (trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Per_2
Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno 1997 al n. 940) annotato il 29.10.1997 a margine dell'atto di matrimonio dei Signori nei confronti del Parte_1 Parte_3 credito azionato esecutivamente da portato dal decreto ingiuntivo Controparte_3 definitivamente esecutivo n. 199/1988 (R.G. 818/1988 – Tribunale Ordinario di Cagliari) garantito da ipoteca giudiziale iscritta il 23.02.1988 R.P. 590 e rinnovata con nota del 21.02.2008 R.P. 1007;
e per l'effetto,
pagina 3 di 14 - accertare e dichiarare che (cessionaria della ha spiegato Controparte_3 CP legittimo intervento nella EI 376/2006 (e riunite) – Tribunale Ordinario di Cagliari e che quindi ha pieno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati la cui liquidazione giudiziale dovrà proseguire;
In via istruttoria: rigettare poiché inammissibile stante la natura meramente esplorativa e smentita documentalmente della richiesta di CTU degli opponenti volta ad acclarare se il patrimonio aggredito in sede esecutiva immobiliare RGE 376/2006+altre dal sia sufficiente a soddisfare il CP_7 residuo credito del . CP_7
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio di merito in danno delle parti convenute, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014 [recante la "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2014]”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_7
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
- rigettare tutte le avverse domande;
- con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna ex art. 96 c.p.c. degli opponenti”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I debitori e anno tempestivamente introdotto il Parte_1 Parte_2 presente giudizio di merito ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. al fine di chiedere la riduzione di pignoramento e liberazione “dell'immobile in Porto Pino comune di Sant'Anna arresi, lotto 21) e liberazione della palazzina in Carbonia, via Trexenta (Via Trexenta n. 5 F. 28 mp 1726, sub 8, sub 9 e sub 10). I debitori hanno altresì contestato il diritto dei creditori (ex e CP_1 CP_2 [...]
), (già ), (già CP_11 CP CP_12 Controparte_5 [...] di agire esecutivamente, stante l'opponibilità del fondo Controparte_13 patrimoniale costituito il 03.06.1997 Rep. 29511, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 29 ottobre 1997, avente ad oggetto tutti i beni oggetto della procedura esecutiva. Hanno altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di titolarità sostanziale dei diritti azionati da e P_
. Controparte_4
pagina 4 di 14 Il Giudice delle esecuzioni immobiliari riunite R.es. 376/2006, 250/2012, 32/2014, con ordinanza del
04.03.2021, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato il termine per l'introduzione della fase di merito.
A tanto hanno tempestivamente provveduto gli esecutati.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta ha premesso CP_1 che “della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12” e ha eccepito “la litispendenza e quindi la inammissibilità – ne bis in idem - delle domande formulate in questa sede dagli opponenti nei confronti di già oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione R.G. 2688/2020. Ha poi precisato CP_1 che “la Sentenza della Corte d'Appello citata dagli opponenti è stata resa solo ed esclusivamente nei Part confronti del e non anche della e la stessa non sarebbe “opponibile neanche ai creditori del _1
, in quanto il diritto affermato con detta Sentenza deve considerarsi prescritto”, non avendo i _1 debitori provveduto “a detto annotamento o trascrizione della Sentenza in esame”. Ha dedotto l'inopponibilità del fondo patrimoniale, successivo alle iscrizioni ipotecarie, anche per l'assenza di prova in merito alla riconducibilità o meno delle obbligazioni ai bisogni familiari.
Si è costituito in giudizio anche il che ha precisato di aver Controparte_7 introdotto l'esecuzione immobiliare riunita R.es 250/2012 in forza della sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 83/2011, che ha condannato al pagamento della somma di € Parte_1
84.500,00 oltre interessi e spese legali e che ha dichiarato “l'inefficacia nei confronti del Fallimento del fondo patrimoniale del 3 giugno 1997, Dott. rep. 29511, trascritto presso la Persona_3 conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno
1997 al n. 940, relativamente alle proprietà e/o quote di comproprietà sugli immobili costituiti in fondo patrimoniale da parte di ”. Parte_1
Ha rilevato che nessuna sentenza né del Tribunale di Cagliari né tantomeno della Corte d'Appello di
Cagliari che disponeva l'ordine di cancellazione delle ipoteche è stata eseguita, e che non risulta nemmeno trascritta la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 552/2010, pubblicata il 21 dicembre
2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari. Ad avviso del Fallimento inoltre le ipoteche iscritte dal (ora , per quanto riguarda l'immobile di Via Dalmazia CP_11 CP_1
n. 61 distinto in catasto al fg. 28 mappale 7635 (ex 4346), sono pienamente valide ed efficaci anche contro , ed essendo state iscritte prima della trascrizione del fondo rendono il Parte_1 relativo credito opponibile. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento, in quanto pagina 5 di 14 “dal ricavato delle vendite sino ad ora effettuate e dei canoni di locazione degli immobili descritti al punto 3.6 dell'espositiva in fatto che precede, il non trova piena soddisfazione del Controparte_7 proprio credito”.
La convenuta ha premesso di aver depositato nella fase cautelare l'atto di Controparte_3 cessione dei crediti dell'8.05.2007 da a Controparte_14 CP
(già nonché la dichiarazione del 25.11.2020 rilasciata da
[...] CP_15 CP firmata dall'Amministratore Unico, in cui dichiara che tra i crediti ceduti pro soluto a P_ in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” derivanti da
[...] concessioni creditizie vi è anche il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. 199/1988 emesso nei confronti, tra gli altri, di e nella loro qualità di fideiussori di Parte_1 Parte_2
CP_16
Ha poi dedotto che “la nota di iscrizione di ipoteca giudiziale del 23.02.1988 cas. 4598 art. 589 iscritta in favore di non è stata rinnovata” e che l'ipoteca giudiziale del Controparte_14
23.02.1988 cas. 4599 art. 590 è stata rinnovata con nota R.P. 1007 R.G. 5873 del 21.02.2008, con conseguente inopponibilità del fondo patrimoniale trascritto successivamente.
Ha precisato che il citato lotto 21 è di proprietà esclusiva di nei confronti della Parte_2 quale non fa stato quanto stabilito nella sentenza del Tribunale n. 1221/2005, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 552/2010 (che ha disposto la restrizione dell'ipoteca “ai soli immobili costituiti dall'edificio di Via Dalmazia e dal complesso di via Nuoro, ubicati in Carbonia”) e che, quindi, sul ricavato dello stesso ha pieno diritto a partecipare alla Controparte_3 distribuzione. Ha chiesto il rigetto dell'istanza di riduzione del pignoramento in quanto “i crediti ammontano a € 6.030.981,63 oltre gli interessi, mentre la sommatoria dei prezzi base dell'intero complesso pignorato ammonta ad € 2.594.920,00”.
All'udienza del 30.10.2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc.
Il a depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in cui ha dato Controparte_7 atto della mancata soddisfazione del credito.
quale procuratrice di e Controparte_6 Controparte_5 [...] anno confermato le proprie difese. Controparte_1
pagina 6 di 14 Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. il creditore ha eccepito l'avvenuta prescrizione del CP_1 diritto degli opponenti di avvalersi di quanto disposto con la sentenza n. 552/2010 della Corte
d'Appello di Cagliari, ritualmente notificata il 27.04.2011 al Procuratore domiciliatario.
Parte opponente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta da , ha eccepito la carenza di legittimazione attiva P_
e la mancanza di titolarità sostanziale dei diritti azionati da e . Ha eccepito il P_ Controparte_4 valore costitutivo della sentenza della Corte di Appello, con la conseguenza che alcuna prescrizione sarebbe potuta maturare.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. ha rilevato di avere la Controparte_3 legittimazione attiva e di essere titolare del credito, ha dedotto l'inopponibilità del fondo patrimoniale trascritto il 27.06.1997 R.G. 15616 R.P. 10494, annotato a margine dell'atto di matrimonio il
29.10.1997, quale creditore in forza di nota di iscrizione ipotecaria del 23.02.1988, rinnovata il
21.02.2008 con nota R.P. 1007 R.G. 5873 del 21.02.2008.
Anche il , e hanno depositato la terza memoria, chiedendo CP_7 CP_1 CP_6 il rigetto delle istanze istruttorie e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 23.5.2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di ammissione della ctu, ritenendo la causa matura per la decisione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Con il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni ed insistito nelle rispettive conclusioni.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto che non sussiste nessun contratto di cessione del credito a favore di ed a favore di e che in ogni caso il rapporto in oggetto non rientra nel CP P_ perimetro delle contestate cessioni. Hanno precisato che la sentenza della Corte di Appello ha valore costitutivo e che “non vi può essere nessuna prescrizione”. Hanno ribadito l'opponibilità del fondo patrimoniale, in quanto “gli odierni opponenti sono stati escussi in qualità di fideiussori del sig. Per_4
e della società , che niente avevano e hanno a che fare con la famiglia degli odierni
[...] CP_7 opponenti”.
Il ha dedotto che “alla data di notifica del pignoramento il credito Controparte_7 ammontava ad € 167.874,64” e che “quando il ha notificato l'atto di pignoramento CP_7
pagina 7 di 14 immobiliare sui beni di proprietà di e della Signora risultavano Parte_1 Parte_2
Cont Cont iscritte le […] ipoteche [a favore di Banco di Sardegna] aventi data antecedente rispetto alla trascrizione del fondo patrimoniale”. Ha precisato che la sentenza che ha ordinato la cancellazione delle citate ipoteche su tutti gli immobili diversi da quello ubicato in Carbonia, nella Via Dalmazia e da quello ubicato in Carbonia Via Nuoro nn. 1-3 è stata pronunciata solo in favore di e Parte_1 non anche di nei cui confronti sono iscritte le ipoteche di tutti i creditori diversi dal Parte_2
. Ha inoltre evidenziato che il ricavo complessivo delle vendite dei lotti 11, 12, 13, 14 e 16, è CP_7 stato di € 362.970,00 mentre è stato versato sul conto della procedura il complessivo importo di €
132.080,80 a titolo di canoni di locazione.
Anche gli altri convenuti hanno ribadito le proprie deduzioni e difese.
***
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla . Controparte_3
Nel caso di specie costituisce circostanza non contestata (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale da parte degli opponenti) che la abbia Controparte_14 ceduto in data 08.05.2007 il credito in esame nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pro- soluto ai sensi della L. 130/1999, a (già . CP CP_15
Risulta peraltro agli atti la copia del contratto di cessione dei crediti dell'8.05.2007 da
[...]
(già – cfr. visura camerale Controparte_14 CP CP_15 in atti), tra cui quello oggetto di causa risultante dall'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 6 e 7 fascicolo di parte in fase cautelare depositato con la comparsa di costituzione di . P_
Gli opponenti hanno invece contestato l'intervenuta cessione del credito da a CP
. Controparte_3
Come noto, la Corte di Cassazione è oramai conforme nello statuire che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che peraltro occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (ex multis Cass. Civ. 21821 del 20 luglio 2023 Cass. civ. n. 4277 del 10.02.2023 e Cass. civ.
n. 1642 del 26.06.2023). pagina 8 di 14 Le contestazioni degli opponenti non possono trovare accoglimento, posto che dall'esame dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale si evince che, in data 4 agosto 2020, ha ceduto a CP
, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_3 sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, aventi le caratteristiche elencate nell'estratto della G.U., tra cui rientra il credito in esame
(cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 6.08.2020 - Foglio Inserzioni, Parte
Seconda).
Il creditore ha altresì depositato la dichiarazione di cessione rilasciata da con CP specifica individuazione del credito ceduto a (cfr. all. 9 fascicolo di parte in Controparte_3 fase cautelare prodotto con la comparsa di costituzione di ), ed in ogni caso per il debitore P_ potrebbe ipotizzarsi l'effetto liberatorio conseguente al versamento al creditore apparente.
La censura volta al disconoscimento della conformità agli originali ai sensi dell'art. 2718 c.c. è generica.
Come noto, l'onere di disconoscere la conformità della copia prodotta in giudizio all'originale va assolto – a pena di inefficacia dell'eccezione – mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non, come avvenuto nel caso in esame, con clausole generiche di mero stile (cfr., sul punto,
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993).
Nel merito deve essere esaminata la doglianza riguardante l'asserita illegittimità delle procedure esecutive riunite a seguito dell'emissione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 552/2010, passata in giudicato, che ha ordinato la liberazione dalle ipoteche giudiziali di tutti gli immobili pignorati fatta eccezione per quelli siti a Carbonia alla via Dalmazia.
Ebbene, la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 552/2010, ha confermato la sentenza di primo grado n. 1221 del 2005, che aveva disposto, in accoglimento della domanda di Parte_1
, “la restrizione ai soli immobili costituiti dall'edificio di via Dalmazia e dal complesso di via
[...]
Nuovo, ubicati in Carbonia, delle ipoteche pubblicate in data 23 febbraio 1988 cas. 4598 art 589 e 23 Cont febbraio 1988 cas. 4599 art 590 su richiesta della in data 15 febbraio 1988 cas 3877 art 497 e
15 febbraio 1988 cas. 3878 art. 498 su richiesta del in data 20 febbraio 1988 cas. CP_11
4316 art 561 e 20 febbraio 1988 cas 4315 art 560, su richiesta della , ed Controparte_13 in data 3 marzo 1988 cas. 5389 art 677, su richiesta del Credito Industriale Sardo”, con ordine di cancellazione delle predette ipoteche su “tutti gli immobili diversi da quello di ubicato in Carbonia,
pagina 9 di 14 nella via Dalmazia, distinto al foglio 28 mapp. 4346, […] e da quello ubicato in Carbonia, via Nuoro, nn. 1-3, distinti in catasto al f. 28, mapp. 3417, 3418, 3419, 3420, 3426 e 3427”.
Dall'esame degli atti e dei documenti depositati, non risulta che le cancellazioni delle ipoteche iscritte nei confronti di sugli immobili censiti al C.F. di Carbonia al foglio 28 mapp. Parte_1
1726 sub 3, 8, 9 e 10 (siti alla via Trexenta 5) e al foglio 6 mapp. 151 sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e al C.T. al foglio 6 mapp. 136, 137, 139 (siti in loc. Cortoghiana) siano mai state eseguite, anzi l'ipoteca iscritta il 23 febbraio 1988 cas 4599 art 590 è stata rinnovata in data 21/02/2008 limitatamente agli immobili pignorati di proprietà degli odierni opponenti, le ipoteche iscritte il 15 febbraio 1988 cas. 3877 art 497
e cas. 3878 art. 498 sono state rinnovate in data 12.2.2008 sugli immobili dei signori siti a Per_5
Carbonia alla via Dalmazia, alla via Trexenta (foglio 28 Particella 1726 Subalterno 8, 9 e 10) e in
Località Cortoghiana (foglio 6 mapp. 151 sub. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e foglio 6 mapp. 136, 137, 139), mentre l'ipoteca iscritta il 20 febbraio 1988 art 561 è stata rinnovata dalla Controparte_5
(già in data 19.02.2008 sul solo immobile censito al C.F. di
[...] Controparte_13
Sant'Anna Arresi al foglio 7 mapp. 56 contro per l'intero. Parte_2
Al riguardo, va rilevato che dalla lettura dell'art. 2808 co. 2 c.c. è possibile desumere in maniera inequivoca il principio dell'efficacia costitutiva della formalità pubblicitaria, in virtù del quale l'ipoteca viene ad esistenza, tanto fra le parti quanto nei confronti dei terzi, con la iscrizione nei registri. Analoga natura costitutiva caratterizza altresì la formalità della cancellazione dell'iscrizione prevista dall'art. 2878 co. 1 n. 1 c.c., che determina il venir meno dell'ipoteca per difetto dell'essenziale elemento pubblicitario (cfr. Cass. 20434/2022).
Al fine di garantire la stabilità del regime di circolazione dei beni immobili, fondato sull'affidamento dei terzi sulle risultanze dei pubblici registri, la cancellazione, attesa la richiamata natura costitutiva di tale formalità pubblicitaria, cagiona la definitiva ed irreversibile estinzione dell'ipoteca (cfr. Cass.
33740/22).
Ciò detto, è bene precisare che la restrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2874 c.c. è un esempio di modifica della garanzia ipotecaria, comportante la diminuzione dei beni vincolati. Essa concerne la sostanza del diritto reale di garanzia, incidendo su uno dei suoi elementi essenziali (nel caso in esame l'oggetto), e comporta l'estinzione parziale della garanzia, che si ottiene mediante un'annotazione nei registri immobiliari, la quale ha effetto costitutivo, similmente all'iscrizione ipotecaria cui accede, sicché il relativo diritto in tanto esiste in quanto risulti dai RR.II.
pagina 10 di 14 La sua funzione è quella di controbilanciare la facoltà del creditore di determinare, unilateralmente, nell'iscrizione i beni ex art. 2828 c.c., con la conseguenza che – a seguito dell'emanazione della sentenza – il datore vede riconosciuto un diritto potestativo ad ottenere la modificazione della garanzia ipotecaria attraverso l'annotazione dell'atto riduttivo.
Ebbene, nella specie non è stata depositata detta annotazione.
In ogni caso va osservato che, quand'anche fosse stata eseguita l'annotazione della predetta restrizione
(che allo stato non risulta), ciò non osterebbe alla prosecuzione della procedura, ma avrebbe rilievo solo ai fini della graduazione dei crediti in sede di riparto limitatamente alla massa . E comunque _1 questa circostanza non riguarda i beni siti nella via Dalmazia, che non è stata oggetto della sentenza della Tribunale, confermata dalla Corte di Appello.
Non può essere accolta nemmeno la doglianza di illegittimità delle procedure esecutive riunite a causa dell'opponibilità ai creditori, eccettuato il , del fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti gli CP_7 immobili pignorato nell'esecuzione.
Nella specie è opportuno precisare i debitori hanno costituito un fondo patrimoniale in data 3 giugno
1997, dott. rep. 29511, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Persona_3
Cagliari il 27 giugno 1997, registrato ad Iglesias il 16 giugno 1997 al n. 940, annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 29 ottobre 1997, avente ad oggetto i seguenti beni:
- C.T. Carbonia foglio 28, mapp. 4346
- C.F. Carbonia foglio 28, mapp. 1726 sub. 3, 8, 9, 10 (via Trexenta)
- C.T. Carbonia foglio 6 mapp. 136, 137, 139 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Carbonia foglio 6 mapp. 151 sub. 1, 4, 5 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Carbonia foglio 6 mapp. 515, sub. 1, 2, 3, 4, 5 (loc. Cortoghiana)
- C.F. Sant'Anna Arresi foglio 7 mapp. 56
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 83/2011 del 4 settembre 2011, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2011, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti del del predetto fondo patrimoniale CP_7 limitatamente agli immobili costituiti nel fondo patrimoniale da parte di . Parte_1
Come noto, il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio (in data 29 ottobre 1997) non è opponibile ai creditori iscritti convenuti, che abbiano validamente iscritto ipoteca in data antecedente (nel caso di specie le richiamate ipoteche risultano ancora iscritte e rinnovate).
pagina 11 di 14 E' invece astrattamente opponibile a tutti gli altri creditori, purché in concreto il debitore dia prova della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione ed a prescindere dalla natura della stessa.
In proposito, la giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia e la consapevolezza del creditore. La rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare
(cfr. Cass. 25/10/2021 n. 29983, Cass. 5/05/2017, n. 10975; Cass. 7/06/2021, n. 15741; Cass.
23/10/2020, n. 23253).
In tale contesto, i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 8/02/2021, n. 2904).
E' stato altresì precisato che la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non esclude che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass.
3/08/2021, n. 19330).
Ebbene nella specie gli opponenti non hanno né allegato né dedotto alcunché al fine di provare l'estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che il fondo patrimoniale non può ritenersi opponibile ai creditori convenuti.
E' infatti del tutto generica la considerazione per cui sarebbe “in atti la prova dell'estraneità delle obbligazioni ai bisogni familiari degli opponenti. Fin dalla fase cautelare sono stati prodotti i decreti ingiuntivi azionati da controparte dai quali si evince che gli odierni opponenti sono stati escussi in qualità di fideiussori del sig. e della società , che niente avevano e hanno a che Persona_4 CP_7 fare con la famiglia degli odierni opponenti”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'estraneità [ai bisogni della famiglia] non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di pagina 12 di 14 questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione)” (Cass. Sez. 1, 25/10/2021, n. 29983).
Deve quindi ritenersi che gli opponenti, a prescindere dal rango del credito vantato dagli opposti, non abbiano dato prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.
Non può essere accolta nemmeno la domanda di riduzione del pignoramento “dell'immobile in Porto
Pino comune di Sant'Anna arresi (lotto 21) e […] della palazzina in Carbonia, via Trexenta (Via
Trexenta n. 5 F. 28 mp 1726, sub 8, sub 9 e sub 10), che in ogni caso dovrebbe essere diretta al giudice dell'esecuzione (che nella specie ha rigettato l'istanza in data 24.2.2021) e non al giudice del merito. Al riguardo, dalla lettura degli atti di causa e dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta che il valore complessivo degli immobili posti in vendita (tra cui rientrano i beni censiti al foglio 28 mapp. 1726 sub. 8 e 10) è pari a € 753.450,00 (mentre il valore complessivo dei beni pignorati pro quota è pari a €
1.268.296,55), mentre il totale dei crediti vantati soltanto da è pari a oltre € Controparte_3
5.000.000,00 senza considerare i crediti degli altri creditori (cfr. precisazione del credito P_ depositata il 14.7.2022; comparsa conclusionale che richiama l'ordinanza resa a verbale CP_7 dell'udienza del 20.2.2025 non impugnata e successivamente rettificata il 14.4.2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non merita accoglimento;
rimane assorbita la domanda di condanna del al risarcimento del danno (danno neppure Controparte_7 allegato).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allegazione in ordine al profilo psicologico richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 11.229,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come pagina 13 di 14 per legge in favore di in complessivi Controparte_1 euro 32.070,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge in favore di
, in complessivi euro 7.052,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e Controparte_3 accessori come per legge in favore di in complessivi euro Controparte_5
7.052,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e accessori come per legge in favore del
. Controparte_7
Cagliari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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