Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2851 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 19.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.05.1953) e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Maria Capua Vetere (CE) il 06.04.1952), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Vale, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 57/C ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.04.1977;
-considerato che con decreto del 25.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 14.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
1
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ER in Reggio Calabria il 14.04.1977 dal quale sono nati due figli, e , Persona_2 entrambi maggiorenni;
b) con decreto n. 176/15 depositato il 20.07.2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 27.11.2014;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 27.11.2014 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 25.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 15.10.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 14.04.1977 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A, n. 8 anno 1977, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto;
b) Gli stessi sostanzialmente, s'impegnano a trasferire, nelle forme previste dalla legge italiana, la proprietà della casa coniugale sita in via Mortara di Pellaro n. 29 ai figli ER
e .”; Persona_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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