Articolo 677 del Codice di procedura civile
Articolo 667Articolo 678
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21 aprile 1942
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4 giugno 1948
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1 gennaio 1951
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1 luglio 1951
Art. 677.
(Esecuzione del sequestro giudiziario).

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

((L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore)) .

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.

Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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