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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1057/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1057/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gregorio Tino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Chiaravalle C.le alla via Luca n. 18
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate in ricorso;
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite. La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 05.08.1993, in
ZZ (atto parte II, serie A n. 6 anno 1993); che dall'unione sono nati i figli (3.10.1995), Per_1 coniugato e indipendente, e (28.05.2010); che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si Per_2 era incrinato, a causa del comportamento del resistente, il quale avrebbe violato i propri doveri coniugali, creando contrasti che hanno determinato il venir meno dell'affectio maritalis; che il resistente avrebbe, da tempo, abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi in una vicina dependance;
che il minore sarebbe rimasto nella casa coniugale con la mamma, recandosi liberamente presso il padre secondo la propria volontà.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
di stabilire l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_2 madre, con diritto di visita del padre secondo la libera determinazione del figlio;
di porre a carico del marito l'obbligo di concorrere alle sole spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) occorrenti per il minore, nella misura del 50%; di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con precisazione che il marito potrà vivere nella vicina dependance.
All'udienza del 19 novembre 2025, dinanzi al Giudice delegato, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, del quale deve essere, dunque, dichiarata la contumacia, e, in assenza di richieste istruttorie e di necessità di ulteriori approfondimenti, il giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa e, all'esito, rimetteva la stessa al
Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito, nonostante CP_1
l'avvenuta rituale notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto all'affido del minore in ossequio al dettato dell'articolo 337 ter c.c., va confermato Per_2
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, non essendo stato dimostrato che la partecipazione di entrambi alle scelte educative relative al figlio sia contraria ai suoi interessi.
Va disposto il collocamento prevalente di presso la madre, alla quale va, conseguentemente, Per_2 assegnata la casa coniugale, in forza del dato per cui lo stesso convive con la madre dall'epoca immediatamente successiva all'instaurazione del presente giudizio, come chiarito dalla ricorrente, mentre il padre risulta collocato presso la dependance della stessa abitazione, dotata di autonomia, in forza delle allegazioni della ricorrente.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione padre-figlio, considerata l'età del figlio della coppia, la vicinanza tra l'abitazione paterna e quella materna e l'assenza di conflitti sul punto, il
Collegio ritiene appropriato lasciare alla libera determinazione delle parti e dello stesso minore la frequentazione della figura paterna, senza vincolare la stessa a tempistiche rigide e prefissate.
In ordine all'obbligo di mantenimento del figlio minorenne (28 maggio 2010), si rileva che Per_2 la ricorrente chiede di porre a carico del resistente la sola contribuzione, nella misura del 50%, alle spese c.d. straordinarie nell'interesse del figlio.
Sul punto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento di essendo previsto ex lege in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al Per_2 mantenimento dei figli, in proporzione a quella che è la propria capacità patrimoniale complessiva.
La giurisprudenza ormai da tempo ha chiarito che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei non è di per sé elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo (Corte di Cass., Sez. I, 29/10/2013 n. 24424).
La circostanza che il genitore onerato del contributo goda di un reddito modesto potrà rilevare soltanto ai fini della determinazione dell'importo dovuto, che dovrà essere sostenibile sulla base delle capacità lavorative dell'interessato e della possibilità che lo stesso ha di reperire occupazioni, anche saltuarie e irregolari.
Convivendo il figlio con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per lo stesso. Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un'azienda agricola e che il resistente lavora come dipendente della sua azienda, dividendo entrambi gli utili di detta azienda, nella misura media di 1.000,00 euro mensili ciascuno.
Tenendo conto delle esposte circostanze, il Tribunale stima congrua la somma mensile di € 200,00
(duecento/00) per il mantenimento del figlio che andrà versato da a Per_2 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché debitamente documentate.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nella contumacia di parte resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 comma I c.c. (atto parte II, numero 6, serie A, registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ dell'anno 1993);
4. affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio minorenne con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente, come indicato in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_1 Per_2 somma mensile di euro 200,00 (duecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire alle spese straordinarie per il figlio, nella misura del 50%, purché concordate e debitamente documentate;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1057/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gregorio Tino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Chiaravalle C.le alla via Luca n. 18
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 novembre 2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate in ricorso;
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed adottarsi ulteriori provvedimenti accessori, con vittoria delle spese di lite. La ricorrente ha premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente, in data 05.08.1993, in
ZZ (atto parte II, serie A n. 6 anno 1993); che dall'unione sono nati i figli (3.10.1995), Per_1 coniugato e indipendente, e (28.05.2010); che il rapporto coniugale, negli ultimi anni, si Per_2 era incrinato, a causa del comportamento del resistente, il quale avrebbe violato i propri doveri coniugali, creando contrasti che hanno determinato il venir meno dell'affectio maritalis; che il resistente avrebbe, da tempo, abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi in una vicina dependance;
che il minore sarebbe rimasto nella casa coniugale con la mamma, recandosi liberamente presso il padre secondo la propria volontà.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
di stabilire l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_2 madre, con diritto di visita del padre secondo la libera determinazione del figlio;
di porre a carico del marito l'obbligo di concorrere alle sole spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) occorrenti per il minore, nella misura del 50%; di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, con precisazione che il marito potrà vivere nella vicina dependance.
All'udienza del 19 novembre 2025, dinanzi al Giudice delegato, non compariva il resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso, del quale deve essere, dunque, dichiarata la contumacia, e, in assenza di richieste istruttorie e di necessità di ulteriori approfondimenti, il giudice invitava la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere la causa e, all'esito, rimetteva la stessa al
Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito, nonostante CP_1
l'avvenuta rituale notifica nei suoi riguardi del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto all'affido del minore in ossequio al dettato dell'articolo 337 ter c.c., va confermato Per_2
l'affido condiviso ad entrambi i genitori, non essendo stato dimostrato che la partecipazione di entrambi alle scelte educative relative al figlio sia contraria ai suoi interessi.
Va disposto il collocamento prevalente di presso la madre, alla quale va, conseguentemente, Per_2 assegnata la casa coniugale, in forza del dato per cui lo stesso convive con la madre dall'epoca immediatamente successiva all'instaurazione del presente giudizio, come chiarito dalla ricorrente, mentre il padre risulta collocato presso la dependance della stessa abitazione, dotata di autonomia, in forza delle allegazioni della ricorrente.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione padre-figlio, considerata l'età del figlio della coppia, la vicinanza tra l'abitazione paterna e quella materna e l'assenza di conflitti sul punto, il
Collegio ritiene appropriato lasciare alla libera determinazione delle parti e dello stesso minore la frequentazione della figura paterna, senza vincolare la stessa a tempistiche rigide e prefissate.
In ordine all'obbligo di mantenimento del figlio minorenne (28 maggio 2010), si rileva che Per_2 la ricorrente chiede di porre a carico del resistente la sola contribuzione, nella misura del 50%, alle spese c.d. straordinarie nell'interesse del figlio.
Sul punto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento di essendo previsto ex lege in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al Per_2 mantenimento dei figli, in proporzione a quella che è la propria capacità patrimoniale complessiva.
La giurisprudenza ormai da tempo ha chiarito che anche l'eventuale stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei non è di per sé elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo (Corte di Cass., Sez. I, 29/10/2013 n. 24424).
La circostanza che il genitore onerato del contributo goda di un reddito modesto potrà rilevare soltanto ai fini della determinazione dell'importo dovuto, che dovrà essere sostenibile sulla base delle capacità lavorative dell'interessato e della possibilità che lo stesso ha di reperire occupazioni, anche saltuarie e irregolari.
Convivendo il figlio con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., va posto a carico del padre, non convivente,
l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per lo stesso. Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un'azienda agricola e che il resistente lavora come dipendente della sua azienda, dividendo entrambi gli utili di detta azienda, nella misura media di 1.000,00 euro mensili ciascuno.
Tenendo conto delle esposte circostanze, il Tribunale stima congrua la somma mensile di € 200,00
(duecento/00) per il mantenimento del figlio che andrà versato da a Per_2 CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ed a quelle straordinarie, purché debitamente documentate.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nella contumacia di parte resistente, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 comma I c.c. (atto parte II, numero 6, serie A, registro degli atti di matrimonio del Comune di ZZ dell'anno 1993);
4. affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori il figlio minorenne con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente, come indicato in parte motiva;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno cinque di ogni CP_1 mese, a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_1 Per_2 somma mensile di euro 200,00 (duecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire alle spese straordinarie per il figlio, nella misura del 50%, purché concordate e debitamente documentate;
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo