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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 2538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
24/02/2025
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. BRONZATO C.F._1
LUCA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] il17/07/1978 , CF Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall' Avv.to CANEVA C.F._2
ROBERTO , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 19.05.2025 , che si riportano di seguito:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg. e il Controparte_1 Parte_1
26/09/1998 nel comune di Casoria (NA) trascritto negli atti di matrimonio al n. 29 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto
Comune di Casoria (NA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. assegnarsi la casa coniugale sita in Cerea (VR) Via Carducci 16 così
identificata catastalmente presso il Comune di Cerea catasto Fabbricati
Foglio 39, Particella 500 sub 4 cat. A/3 e sempre presso il Comune di Cerea
catasto Fabbricati Foglio 39, Particella 500 sub 9 cat. C/6 di proprietà del
Sig. alla sig.ra che l'abiterà con i figli fino Pt_1 Controparte_1
2 a quando entrambi non saranno economicamente autosufficienti e, in ogni caso, per un arco di tempo non inferiore a sei anni dalla pubblicazione della
Sentenza di cessazione degli effetti giuridici del matrimonio concordatario nel caso in cui entrambi i figli dovessero rendersi economicamente autosufficienti prima di tale lasso di tempo.
3. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente la somma Parte_1
di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e, nel dettaglio,
euro 300,00 per la figlia ed euro 300,00 per il figlio Persona_1 Per_2
Le somme, in accordo tra la sig.ra ed il sig.
[...] CP_1 Pt_1
verranno versate entro il 5 di ogni mese direttamente ai figli sul c/c che gli stessi comunicheranno al padre. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le parti convengono che le spese straordinarie della figlia Persona_1
relative alle spese mediche e alle spese universitarie (tasse, libri di testo e quanto necessario allo studio) verranno ripartite al 50% cadauno tra le parti così come le altre spese previste dal punto I al punto VI del Protocollo in uso dal Tribunale di Verona stipulato il 13.12.2024.
5. Le parti convengono che le spese straordinarie del figlio Persona_2
relative alle spese mediche e alle spese universitarie (tasse, libri di testo e quanto necessario allo studio) a decorrere, quanto a queste ultime dall'anno accademico 2024-2025, saranno interamente a carico del Sig. Pt_1
3 mentre le altre spese straordinarie previste dal punto I al punto VI Pt_1
del Protocollo in uso dal Tribunale di Verona stipulato il 13.12.2024
verranno ripartite al 50% cadauno tra i genitori.
6. Le parti convengono che l'A.U.U. per il figlio continuerà ad essere Per_2
percepito per l'intero dalla sig.ra Controparte_1
7. Le parti sono pure addivenute alla decisione di chiudere definitivamente ogni questione patrimoniale tra loro in passato insorta nonché di concordare la corresponsione di una somma “una tantum” dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. n. 898 del 1970 e il tutto nei seguenti termini:
a) il sig. rinuncia alla procedura esecutiva presso terzi instaurata nei Pt_1
confronti della sig.ra avanti il Tribunale di Verona R.G.E.M. CP_1
1858/2020 con richiesta di estinzione della stessa contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
b) le parti convengono di annullare consensualmente alla sottoscrizione del presente ricorso l'accordo transattivo tra loro intercorso e sottoscritto in data
05.10.2021 in base al quale ad estinzione del credito vantato dal sig.
[...]
, mensilmente la sig.ra ha versato sino al mese di febbraio '25 Pt_1 CP_1
compreso, la somma di € 100,00.
c) le parti convengono nella somma complessiva di € 30.000,00
(trentamila/00) la liquidazione “una tantum” dell'assegno divorzile chiedendo che la stessa sia ritenuta equa dal Tribunale;
conseguentemente,
4 entro 15 gg. dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma di € 25.893,77 corrispondente alla differenza tra la somma di €
30.000,00 (liquidazione una tantum assegno divorzile) e la somma di €
4.106,23 (credito residuo del sig. nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_1
calcolato al febbraio '25).
8. Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Le parti prestavano acquiescenza all'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
5 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce della situazione economica delle parti, dell'età dei coniugi va dichiarata equa.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 26.09.1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casoria, (Atto n. 29, Parte II, Serie A, anno 1988) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
24/02/2025
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. BRONZATO C.F._1
LUCA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] il17/07/1978 , CF Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall' Avv.to CANEVA C.F._2
ROBERTO , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 19.05.2025 , che si riportano di seguito:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg. e il Controparte_1 Parte_1
26/09/1998 nel comune di Casoria (NA) trascritto negli atti di matrimonio al n. 29 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto
Comune di Casoria (NA) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. assegnarsi la casa coniugale sita in Cerea (VR) Via Carducci 16 così
identificata catastalmente presso il Comune di Cerea catasto Fabbricati
Foglio 39, Particella 500 sub 4 cat. A/3 e sempre presso il Comune di Cerea
catasto Fabbricati Foglio 39, Particella 500 sub 9 cat. C/6 di proprietà del
Sig. alla sig.ra che l'abiterà con i figli fino Pt_1 Controparte_1
2 a quando entrambi non saranno economicamente autosufficienti e, in ogni caso, per un arco di tempo non inferiore a sei anni dalla pubblicazione della
Sentenza di cessazione degli effetti giuridici del matrimonio concordatario nel caso in cui entrambi i figli dovessero rendersi economicamente autosufficienti prima di tale lasso di tempo.
3. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente la somma Parte_1
di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e, nel dettaglio,
euro 300,00 per la figlia ed euro 300,00 per il figlio Persona_1 Per_2
Le somme, in accordo tra la sig.ra ed il sig.
[...] CP_1 Pt_1
verranno versate entro il 5 di ogni mese direttamente ai figli sul c/c che gli stessi comunicheranno al padre. Le somme verranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le parti convengono che le spese straordinarie della figlia Persona_1
relative alle spese mediche e alle spese universitarie (tasse, libri di testo e quanto necessario allo studio) verranno ripartite al 50% cadauno tra le parti così come le altre spese previste dal punto I al punto VI del Protocollo in uso dal Tribunale di Verona stipulato il 13.12.2024.
5. Le parti convengono che le spese straordinarie del figlio Persona_2
relative alle spese mediche e alle spese universitarie (tasse, libri di testo e quanto necessario allo studio) a decorrere, quanto a queste ultime dall'anno accademico 2024-2025, saranno interamente a carico del Sig. Pt_1
3 mentre le altre spese straordinarie previste dal punto I al punto VI Pt_1
del Protocollo in uso dal Tribunale di Verona stipulato il 13.12.2024
verranno ripartite al 50% cadauno tra i genitori.
6. Le parti convengono che l'A.U.U. per il figlio continuerà ad essere Per_2
percepito per l'intero dalla sig.ra Controparte_1
7. Le parti sono pure addivenute alla decisione di chiudere definitivamente ogni questione patrimoniale tra loro in passato insorta nonché di concordare la corresponsione di una somma “una tantum” dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 8, L. n. 898 del 1970 e il tutto nei seguenti termini:
a) il sig. rinuncia alla procedura esecutiva presso terzi instaurata nei Pt_1
confronti della sig.ra avanti il Tribunale di Verona R.G.E.M. CP_1
1858/2020 con richiesta di estinzione della stessa contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso;
b) le parti convengono di annullare consensualmente alla sottoscrizione del presente ricorso l'accordo transattivo tra loro intercorso e sottoscritto in data
05.10.2021 in base al quale ad estinzione del credito vantato dal sig.
[...]
, mensilmente la sig.ra ha versato sino al mese di febbraio '25 Pt_1 CP_1
compreso, la somma di € 100,00.
c) le parti convengono nella somma complessiva di € 30.000,00
(trentamila/00) la liquidazione “una tantum” dell'assegno divorzile chiedendo che la stessa sia ritenuta equa dal Tribunale;
conseguentemente,
4 entro 15 gg. dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 CP_1
somma di € 25.893,77 corrispondente alla differenza tra la somma di €
30.000,00 (liquidazione una tantum assegno divorzile) e la somma di €
4.106,23 (credito residuo del sig. nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_1
calcolato al febbraio '25).
8. Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
Le parti prestavano acquiescenza all'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
5 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce della situazione economica delle parti, dell'età dei coniugi va dichiarata equa.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 26.09.1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casoria, (Atto n. 29, Parte II, Serie A, anno 1988) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 15/07/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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