Articolo 560 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 559Articolo 561
Versione
9 ottobre 2010
Art. 560. Ordinamento giudiziario militare 1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente