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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4059 - 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Maria Giuseppina Amodio.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Domanda di accertamento negativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha ricevuto missiva datata 8.11.2022, con cui l' CP_1
ha comunicato l'accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione NASPi nr 775281/2020 per un importo complessivo ad euro 6.111,09, della quale richiedeva la ripetizione dell'indebito.
Successivamente l' accoglieva inizialmente istanza di CP_1
revoca in autotutela del provvedimento, per poi successivamente revocarla e riproporre l'istanza di ripetizione dell'indebito. Difatti ad accertamenti più approfonditi è stato rilevato che il lavoratore aveva correttamente comunicato brevi periodi lavorativi inferiori ai sei mesi in concomitanza dei quali la prestazione era stata sospesa, ma non aveva invece comunicato ulteriori periodi di proroga dei rapporti lavorativi a termine analiticamente indicati nella lettera inviata dall' in data 5.9.2023. L'art. 9, comma 2, CP_1
del D.Lgs. n. 22 del 2015 dispone che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1
previsto (…)”.
Il ricorso, dunque non può essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rappr. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Maria Giuseppina Amodio.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t.,rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – Domanda di accertamento negativo.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha ricevuto missiva datata 8.11.2022, con cui l' CP_1
ha comunicato l'accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione NASPi nr 775281/2020 per un importo complessivo ad euro 6.111,09, della quale richiedeva la ripetizione dell'indebito.
Successivamente l' accoglieva inizialmente istanza di CP_1
revoca in autotutela del provvedimento, per poi successivamente revocarla e riproporre l'istanza di ripetizione dell'indebito. Difatti ad accertamenti più approfonditi è stato rilevato che il lavoratore aveva correttamente comunicato brevi periodi lavorativi inferiori ai sei mesi in concomitanza dei quali la prestazione era stata sospesa, ma non aveva invece comunicato ulteriori periodi di proroga dei rapporti lavorativi a termine analiticamente indicati nella lettera inviata dall' in data 5.9.2023. L'art. 9, comma 2, CP_1
del D.Lgs. n. 22 del 2015 dispone che: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1
previsto (…)”.
Il ricorso, dunque non può essere accolto.
Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede: rigetta il ricorso, compensa le spese.
Nocera Inferiore, 11.3.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)