Articolo 2828 del Codice civile
Articolo 2632Articolo 2776
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19 aprile 1942
Art. 2828.

(Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale).

L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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