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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 27846 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 05/02/2025, alle ore 11:00 , sono comparsi dinanzi al GOT Elena Dal Dosso: per parte ricorrente l'avv. Piercarlo Pasinato sostituito dall'avv. Parte_1
Federico Tramontana;
per parte convenuta , già dichiarata contumace, nessuno. CP_1
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il GOT, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 17,05 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
Elena Dal Dosso
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 05/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27846 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti PIERCARLO PASINATO (c.f.
, p.e.c. e CHIARA BENEDETTA C.F._1 Email_1
VALENTI (c.f. , p.e.c. , che la C.F._2 Email_2
rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Colombo Giuseppe n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratto di servizi socioassistenziali e ospitalità in residenza per anziani
Conclusioni per la ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
- accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui al ricorso introduttivo, l'avvenuta accettazione dell'eredità della sig.ra da parte della sig.ra e accertata e Parte_2 CP_1
pagina 2 di 6 dichiarata la fondatezza dell'odierna pretesa creditoria, condannare l'odierna resistente al pagamento in favore di dell'importo pari ad € 17.062,00, oltre agli interessi Parte_1
legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo del dovuto a titolo di rette mensili maturate dalla sig.ra Parte_2
- stante la mancata risposta all'invito di stipulare convenzione di negoziazione assistita da parte dell'odierna resistente, ai sensi dell'art. 4 della L. 162/2014, condannare la medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso, spese di lite e compensi di causa rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 19/07/2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel contraddittorio con la sig.ra , di condannare quest'ultima a pagarle l'importo di € CP_1
17.062,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nonché di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha esposto: - che la sig.ra è stata ospite Parte_2 presso l'R.S.A. “I Fontanili” di Sereni Orizzonti 1 S.p.A., sita in Rodano Lombardia, in forza del contratto di ospitalità del 04/11/2023 sottoscritto dalla sig.ra in qualità di figlia e terza CP_1
contraente; - che risultano impagate fatture per complessivi € 17.062,00 relative alle rette di ospitalità per il periodo dal 07/04/2023 al 27/11/2023; che in data 28/11/2023 la sig.ra decedeva Parte_2
e la sig.ra provvedeva ad accettare la relativa eredità, subentrando nella posizione passiva CP_1
che la de cuius aveva nei confronti di;
- che la debitrice, invitata a stipulare Parte_1
una convenzione di negoziazione da avvocati, non vi ha aderito, essendo perciò meritevole della condanna ex art. 96 c.p.c. A sostegno ha prodotto il contratto, le fatture insolute e l'invito spedito a mezzo raccomandata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 30/10/2024 alla OR , che non si è costituita ed è CP_1
stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
pagina 3 di 6 Risulta provato documentalmente il rapporto intercorso tra le parti, in forza del quale Parte_1
si è obbligata a fornire alla sig.ra i servizi socioassistenziali e di ospitalità
[...] Parte_2 presso l'R.S.A. “I Fontanili”, a fronte del pagamento dei corrispettivi ivi pattuiti, a cui si è obbligata personalmente la OR in qualità di “terzo contraente” (doc. 1). CP_1
L'accordo intercorso configura un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.
Invero, le emergenze istruttorie danno evidenza che i contratti sottoscritti dalla OR , e che CP_1
la vedono committente dei servizi destinati in favore della OR sono due: - il Parte_2
contratto n. LO09-2023-297 del 04/10/2023, avente ad oggetto l'accoglimento dell'ospite “a decorrere dal giorno 04/10/2023 e per un tempo determinato con scadenza al giorno 03/11/2023”; - il contratto n. LO09-2023-338 del 04/11/2023, avente ad oggetto l'accoglimento dell'ospite “a decorrere dal giorno 04/11/2023 e per un tempo indeterminato”.
Orbene, seppure la ricorrente non ha dedotto specifiche prove a dimostrazione dell'effettivo ingresso e permanenza dell'ospite presso la struttura, e dunque dell'effettiva prestazione del servizio per il quale ha chiesto il pagamento, tale circostanza può tuttavia ritenersi provata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, posto che non vi è altra ragione logica per la quale la OR , dopo CP_1
aver sottoscritto un primo contratto a tempo determinato, per l'ospitalità dal giorno 04/10/2023 sino al giorno 03/11/2023, si è determinata a sottoscriverne un secondo, per l'ospitalità dal giorno
04/11/2023 a tempo indeterminato.
Deve quindi ritenersi accertato che la OR è stata ospitata nella RSA “I Parte_2
Fontanili”, dal 04/10/2023 sino alla data del suo decesso, avvenuto a detta della ricorrente in data
28/11/2023.
Ne consegue che la OR è tenuta verso al pagamento dei CP_1 Parte_1
corrispettivi pattuiti, in relazione al periodo di permanenza della OR nella Parte_2
anzidetta struttura, dal 04/10/2023 al 28/11/2023.
Rilevato che il corrispettivo per la retta giornaliera per l'ospitalità in RSA ammonta ad euro 75,00
(vd. doc. 1), risulta fondata e va accolta la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente con riguardo alle somme portate dalle fatture n. 36136/23 di € 2.327,00 e n. 40831/23 di € 1.802,00, che si riferiscono al periodo di ospitalità dal 04/10/2023 sino al 27/11/2023, così per un importo complessivo di € 4.129,00 (vd. docc. 7 e 8).
La ricorrente non ha invece dimostrato il titolo su cui fonda la sua pretesa creditoria per i corrispettivi relativi al periodo antecedente alla data del 04/10/2023, periodo temporale estraneo al rapporto pagina 4 di 6 contrattuale dedotto in giudizio e per il quale non vi è neppure alcuna evidenza che la OR
[...]
sia stata ospite presso la RSA. Parte_2
La domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente per i corrispettivi relativi al periodo dal
07/04/2023 al 03/10/2023 è infondata e va rigettata. Pertanto, nulla è dovuto dalla OR in CP_1
relazione alle fatture n. 10951/23, n. 13982/23, n. 17763/23, n. 22443/23 e n. 28783/23 (docc. da 2
a 6).
Fermi i superiori accertamenti, va poi osservato che non vi è neppure alcuna evidenza dell'asserita
“accettazione dell'eredità della OR da parte della OR ”, e Parte_2 CP_1
del resto neppure vi sono elementi da cui potersi evincere il preteso rapporto di parentela affermato dalla ricorrente.
In ogni caso, considerato che la stessa ricorrente deduce che la OR si è obbligata CP_1
personalmente al pagamento dei corrispettivi pattuiti “con contratto dd 04.11.2023” (rectius:
04/10/2023) e che la medesima ricorrente nulla deduce, e tanto meno dimostra, in ordine all'esistenza di pregressi rapporti contrattuali precedenti alla predetta data, facenti capo alla de cuius
[...]
la questione della asserita successione a titolo universale di quest'ultima non ha alcun Parte_2
pregio, oltre ad essere rimasta totalmente indimostrata.
In conclusione, , ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo Parte_1
di € 4.129,00 quale corrispettivo per le prestazioni di ospitalità rese dal 4 ottobre 2023 sino al 27 novembre 2023.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano alla ricorrente gli interessi legali richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma c.c., dalla data della costituzione in mora (coincidente con il ricevimento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, 07/06/2024, cfr. doc. 9) sino al deposito del ricorso introduttivo (19/07/2024) e nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c., dal giorno successivo sino al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, richiesta da parte ricorrente a motivo della sua mancata adesione all'invito rivoltole a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, vista la sua contumacia nel presente giudizio.
Considerata la fondatezza solo parziale della domanda di , va disposta la Parte_1
compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, e la convenuta va condannata CP_1
a rifondere alla ricorrente il residuo 50% di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del decisum e dell'attività
pagina 5 di 6 difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
19/07/2024, notificato il 30/10/2024, da nei confronti di , Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condanna al CP_1
pagamento in favore di ella somma di € 4.129,00 oltre interessi Parte_1
legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 07/06/2024 sino al 19/07/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 20/07/2024 sino al saldo;
2. compensa nella misura del 50% le spese di lite fra le parti e condanna alla CP_1
rifusione in favore di del residuo 50% delle spese del giudizio Parte_1
che liquida, già al netto della compensazione, in € 1.276,00 per compensi ed € 143,93 per esborsi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 05/02/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 05/02/2025, alle ore 11:00 , sono comparsi dinanzi al GOT Elena Dal Dosso: per parte ricorrente l'avv. Piercarlo Pasinato sostituito dall'avv. Parte_1
Federico Tramontana;
per parte convenuta , già dichiarata contumace, nessuno. CP_1
Il difensore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente e discute la causa riportandosi integralmente agli scritti difensivi.
Il GOT, terminata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dà poi lettura alle ore 17,05 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
Elena Dal Dosso
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 05/02/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27846 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti PIERCARLO PASINATO (c.f.
, p.e.c. e CHIARA BENEDETTA C.F._1 Email_1
VALENTI (c.f. , p.e.c. , che la C.F._2 Email_2
rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Colombo Giuseppe n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: contratto di servizi socioassistenziali e ospitalità in residenza per anziani
Conclusioni per la ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
- accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui al ricorso introduttivo, l'avvenuta accettazione dell'eredità della sig.ra da parte della sig.ra e accertata e Parte_2 CP_1
pagina 2 di 6 dichiarata la fondatezza dell'odierna pretesa creditoria, condannare l'odierna resistente al pagamento in favore di dell'importo pari ad € 17.062,00, oltre agli interessi Parte_1
legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo del dovuto a titolo di rette mensili maturate dalla sig.ra Parte_2
- stante la mancata risposta all'invito di stipulare convenzione di negoziazione assistita da parte dell'odierna resistente, ai sensi dell'art. 4 della L. 162/2014, condannare la medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso, spese di lite e compensi di causa rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato il 19/07/2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel contraddittorio con la sig.ra , di condannare quest'ultima a pagarle l'importo di € CP_1
17.062,00, oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nonché di condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ha esposto: - che la sig.ra è stata ospite Parte_2 presso l'R.S.A. “I Fontanili” di Sereni Orizzonti 1 S.p.A., sita in Rodano Lombardia, in forza del contratto di ospitalità del 04/11/2023 sottoscritto dalla sig.ra in qualità di figlia e terza CP_1
contraente; - che risultano impagate fatture per complessivi € 17.062,00 relative alle rette di ospitalità per il periodo dal 07/04/2023 al 27/11/2023; che in data 28/11/2023 la sig.ra decedeva Parte_2
e la sig.ra provvedeva ad accettare la relativa eredità, subentrando nella posizione passiva CP_1
che la de cuius aveva nei confronti di;
- che la debitrice, invitata a stipulare Parte_1
una convenzione di negoziazione da avvocati, non vi ha aderito, essendo perciò meritevole della condanna ex art. 96 c.p.c. A sostegno ha prodotto il contratto, le fatture insolute e l'invito spedito a mezzo raccomandata.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data 30/10/2024 alla OR , che non si è costituita ed è CP_1
stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente, non essendo state dedotte prove costituende, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
pagina 3 di 6 Risulta provato documentalmente il rapporto intercorso tra le parti, in forza del quale Parte_1
si è obbligata a fornire alla sig.ra i servizi socioassistenziali e di ospitalità
[...] Parte_2 presso l'R.S.A. “I Fontanili”, a fronte del pagamento dei corrispettivi ivi pattuiti, a cui si è obbligata personalmente la OR in qualità di “terzo contraente” (doc. 1). CP_1
L'accordo intercorso configura un negozio atipico, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.
Invero, le emergenze istruttorie danno evidenza che i contratti sottoscritti dalla OR , e che CP_1
la vedono committente dei servizi destinati in favore della OR sono due: - il Parte_2
contratto n. LO09-2023-297 del 04/10/2023, avente ad oggetto l'accoglimento dell'ospite “a decorrere dal giorno 04/10/2023 e per un tempo determinato con scadenza al giorno 03/11/2023”; - il contratto n. LO09-2023-338 del 04/11/2023, avente ad oggetto l'accoglimento dell'ospite “a decorrere dal giorno 04/11/2023 e per un tempo indeterminato”.
Orbene, seppure la ricorrente non ha dedotto specifiche prove a dimostrazione dell'effettivo ingresso e permanenza dell'ospite presso la struttura, e dunque dell'effettiva prestazione del servizio per il quale ha chiesto il pagamento, tale circostanza può tuttavia ritenersi provata, secondo il criterio del
“più probabile che non”, posto che non vi è altra ragione logica per la quale la OR , dopo CP_1
aver sottoscritto un primo contratto a tempo determinato, per l'ospitalità dal giorno 04/10/2023 sino al giorno 03/11/2023, si è determinata a sottoscriverne un secondo, per l'ospitalità dal giorno
04/11/2023 a tempo indeterminato.
Deve quindi ritenersi accertato che la OR è stata ospitata nella RSA “I Parte_2
Fontanili”, dal 04/10/2023 sino alla data del suo decesso, avvenuto a detta della ricorrente in data
28/11/2023.
Ne consegue che la OR è tenuta verso al pagamento dei CP_1 Parte_1
corrispettivi pattuiti, in relazione al periodo di permanenza della OR nella Parte_2
anzidetta struttura, dal 04/10/2023 al 28/11/2023.
Rilevato che il corrispettivo per la retta giornaliera per l'ospitalità in RSA ammonta ad euro 75,00
(vd. doc. 1), risulta fondata e va accolta la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente con riguardo alle somme portate dalle fatture n. 36136/23 di € 2.327,00 e n. 40831/23 di € 1.802,00, che si riferiscono al periodo di ospitalità dal 04/10/2023 sino al 27/11/2023, così per un importo complessivo di € 4.129,00 (vd. docc. 7 e 8).
La ricorrente non ha invece dimostrato il titolo su cui fonda la sua pretesa creditoria per i corrispettivi relativi al periodo antecedente alla data del 04/10/2023, periodo temporale estraneo al rapporto pagina 4 di 6 contrattuale dedotto in giudizio e per il quale non vi è neppure alcuna evidenza che la OR
[...]
sia stata ospite presso la RSA. Parte_2
La domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente per i corrispettivi relativi al periodo dal
07/04/2023 al 03/10/2023 è infondata e va rigettata. Pertanto, nulla è dovuto dalla OR in CP_1
relazione alle fatture n. 10951/23, n. 13982/23, n. 17763/23, n. 22443/23 e n. 28783/23 (docc. da 2
a 6).
Fermi i superiori accertamenti, va poi osservato che non vi è neppure alcuna evidenza dell'asserita
“accettazione dell'eredità della OR da parte della OR ”, e Parte_2 CP_1
del resto neppure vi sono elementi da cui potersi evincere il preteso rapporto di parentela affermato dalla ricorrente.
In ogni caso, considerato che la stessa ricorrente deduce che la OR si è obbligata CP_1
personalmente al pagamento dei corrispettivi pattuiti “con contratto dd 04.11.2023” (rectius:
04/10/2023) e che la medesima ricorrente nulla deduce, e tanto meno dimostra, in ordine all'esistenza di pregressi rapporti contrattuali precedenti alla predetta data, facenti capo alla de cuius
[...]
la questione della asserita successione a titolo universale di quest'ultima non ha alcun Parte_2
pregio, oltre ad essere rimasta totalmente indimostrata.
In conclusione, , ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo Parte_1
di € 4.129,00 quale corrispettivo per le prestazioni di ospitalità rese dal 4 ottobre 2023 sino al 27 novembre 2023.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano alla ricorrente gli interessi legali richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma c.c., dalla data della costituzione in mora (coincidente con il ricevimento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita, 07/06/2024, cfr. doc. 9) sino al deposito del ricorso introduttivo (19/07/2024) e nella misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c., dal giorno successivo sino al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, richiesta da parte ricorrente a motivo della sua mancata adesione all'invito rivoltole a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, vista la sua contumacia nel presente giudizio.
Considerata la fondatezza solo parziale della domanda di , va disposta la Parte_1
compensazione nella misura del 50% delle spese di lite, e la convenuta va condannata CP_1
a rifondere alla ricorrente il residuo 50% di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore del decisum e dell'attività
pagina 5 di 6 difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
19/07/2024, notificato il 30/10/2024, da nei confronti di , Parte_1 CP_1
nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, condanna al CP_1
pagamento in favore di ella somma di € 4.129,00 oltre interessi Parte_1
legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 07/06/2024 sino al 19/07/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 20/07/2024 sino al saldo;
2. compensa nella misura del 50% le spese di lite fra le parti e condanna alla CP_1
rifusione in favore di del residuo 50% delle spese del giudizio Parte_1
che liquida, già al netto della compensazione, in € 1.276,00 per compensi ed € 143,93 per esborsi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 05/02/2025
Il GOT
Elena Dal Dosso
pagina 6 di 6