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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
(BG) il 27/12/1963, rappresentato e difeso dell'avv. VOICU ELENA IULIANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in, giusta procura in atti;
attore contro
IA, (C.F. nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._2
IO (BG) il 02/02/1960, rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLARO ROSARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
1 per , : “in via preliminare: Pt_1 Pt_2 Parte_3
1. Rigettare sia la domanda riconvenzionale che tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio stante la tardiva costituzione in giudizio della ricorrente per le ragioni meglio esposte negli atti difensivi.
In via principale:
Per_ 2. Accertare e Dichiarare che la figlia e il figlio sono soggetti economicamente Per_2 autosufficienti in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto - modificando parzialmente quanto stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989- revocare e dichiarare non più dovuta,
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento dei propri Pt_3 figli;
2. Disporre – modificando parzialmente quanto stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989- la revoca dell'assegnazione della Per_ casa coniugale in ragione del venir meno del rapporto di coabitazione dei figli e con Per_2 la madre e, di conseguenza, emettere provvedimento di rilascio immediato del suddetto immobile;
3. Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989, per le ragioni di cui al terzo paragrafo del presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto previsto nella succitata sentenza – revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. a titolo di assegno di divorzio. Pt_3
4. In subordine nella degnata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga si revoca l'assegno di divorzio
a favore della Sig.ra disporre la diminuzione dell'importo dovuto dal Sig. a titolo di CP_2 Pt_3 assegno divorzile ad €50,00 o ad un altro un importo che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Parte ricorrente si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto infondate per i motivi indicati in narrativa e, inoltre, si rileva che la CTU richiesta risulterebbe infondata e irrilevante ai fini dell'oggetto di prova.
2 Stante la natura documentale della causa, la presente difesa chiede che il Giudice valuti l'opportunità di sentire il figlio in merito alle circostanze che riguardano la sua capacità di autosostenersi Per_2 economicamente”;
per , IA, : “IN VIA PRINCIPALE: a parziale modifica della sentenza di CP_1 CP_2 divorzio 10.2.2020 n. 344, disporre quanto segue:
1) Revocare, con effetto dalla data dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., l'assegno di Per_ mantenimento per i figli e Per_2
2) Confermare il provvedimento provvisorio in punto revoca assegnazione della casa familiare, concedendo alla signora termine per il rilascio non inferiore a giorni 120 a Parte_4 decorrere, però, dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
3) Respingere ogni ulteriore domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga di non dover estendere il petitum alla richiesta subordinata di aumento dell'assegno di divorzio, si esprime espressa riserva di azione in separato giudizio ai fini del conseguimento dell'aumento dell'assegno di divorzio a seguito degli emanandi provvedimenti e delle ulteriori circostanze sopravveniende.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si sono prodotti:
- Procura alle liti;
1. Elenco docenti Conservatorio Arrigo Boito di Parma,
2. (l'effigie di Corna è evidenziata in giallo, in alto a Controparte_3 sinistra),
3. Documentazione comprovante l'attuale svolgimento di lezioni e masterclass da parte del prof.
Pt_3
4. Visura catastale completa Parte_5
5. Serie di foto estratte dal profilo pubblico di Facebook del signor il quale esibisce le foto Pt_3 esterne della dimora parmense presso la quale svolge concerti e masterclass,
6. Serie di foto dell'interno della dimora parmense di Corna.
7. Visura catastale completa . Controparte_4
8. Documentazione comprovante l'ulteriore attività concertistica svolta dal prof. e dalla moglie;
Pt_3
3
9. Mod. 730/2022 , Parte_4
10. Mod. 730/2023 , Parte_4
11. Mod. 730/2024 , CP_2 Parte_4
12. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2022 Per_3
13. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2023, Per_3
14. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2024, Per_3
15. Polizza in essere presso GE (l'ultimo versamento risale all'anno 30.3.2019, in quanto la signora non è poi più stata in grado di sostenere il premio assicurativo);
16. Dossier titoli ENEL,
17. Visura catastale completa , Controparte_4
18. Visura catastale completa , Parte_4
19. Copia libretti autovettura FI PA (in uso al figlio e risalente all'anno 2014) e Per_2 in uso alla resistente e risalente all'anno 2010 (pertanto, ormai da sostituire); CP_5
20. Indice OMI,
21. Apertura conto corrente sul quale era confluita l'eredità relitta alla signora dal di lei padre. CP_2
22. Copia atto di compravendita 31.1.2023 n. 2366 Rep. / 2037 Racc. del Notaio Persona_4
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che l'adito Giudice Voglia ordinare:
- alla i Bergamo, c.f. , partita IVA Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo Piazza Cavour n. 15,
- all' Controparte_3
- alla fondazione c.f. , partita IVA , in persona Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via San Giovanni Sul Muro n. 2, la produzione in giudizio di tutti i compensi erogati a , nell'ultimo Parte_5 Pt_2 Pt_3 triennio.
Si chiede l'acquisizione agli atti dell'intero fascicolo n. 373/2024 asseritamente pendente dinanzi al
Tribunale di Parma (con udienza fissata per il giorno 24 giugno 2025).
4 Senza inversione alcuna dell'onere probatorio e previa applicazione del principio di cui all'art. 116
c.p.c. in relazione all'art. 473 bis 18 c.p.c., si chiede ammissione di consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare e verificare:
- quali siano i redditi di cui concretamente dispone il signor , Parte_5 Pt_2 Pt_3 specificandone l'ammontare dal 2018 ad oggi,
- quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e(o natanti) e i beni immobili di cui egli è attualmente proprietario ovvero intestatario / cointestatario o di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità anche per il tramite di persone giuridiche allo stesso riconducibili o di terze persone fisiche, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari
e/o del godimento che alle parti sia concesso;
- di quali rapporti di conto corrente sia intestatario ovvero cointestatario (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti abbia la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche, se esistenti, i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali / societarie), con indicazione delle relative movimentazioni dal
2018 ad oggi;
- i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dal ricorrente e la loro esatta quantificazione;
- le partecipazioni societarie di cui il medesimo sia titolare / contitolare o di cui, comunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità, quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni.
IN OGNI CASO: Spese e competenze di lite interamente rifuse”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 9.09.2024, premesso Parte_5 Pt_2 Pt_3
che con la sentenza n. 344/2020, pubblicata il 10/02/2020 (RG n. 8981/2016), il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_4
CP_ IA, , in data 16 giugno 1989, in Capriate San Gervasio, e che dall'unione con l'ex moglie nascevano i figli il 20/5/1990, il 19/51992, entrambi maggiorenni economicamente Per_5 Per_6
5 indipendenti, l'11/2/1994 e il 26/11/1996, si rivolgeva all'intestato Tribunale Per_1 Per_2
domandando di disporre la revoca del contributo per il mantenimento di e la revoca Per_1 Per_2 dell'assegnazione della casa coniugale assegnata all'ex-moglie, nonché la revoca dell'assegno divorzile.
A fondamento del ricorso, , esponeva: che e al Parte_5 Pt_2 Pt_3 Per_2 Per_1
tempo della pronuncia della sentenza di divorzio non erano economicamente indipendenti;
che i medesimi, dopo aver concluso il percorso universitario e reperito un'occupazione lavorativa, dovevano considerarsi economicamente indipendenti;
che l'attore era proprietario esclusivo della casa coniugale, di cui domandava la restituzione;
che la situazione economica e finanziaria dell'attore subiva un peggioramento, dovuto alla diminuzione del proprio reddito, con conseguente impossibilità di far fronte al versamento dell'assegno divorzile, nella misura stabilita in sede di divorzio e che l'ex moglie, al contrario, era insegnante di tedesco e, da tempo, ricopriva, un'occupazione stabile.
Con comparsa di risposta depositata in data 3 febbraio 2025, si costituiva in giudizio Parte_4
CP_
, la quale dichiarava di non opporsi alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento
[...]
per , rimettendosi invece alla valutazione del Tribunale in merito sia alla domanda di revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento per che alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa Per_2
coniugale; domandava il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile e, in via riconvenzionale, formulava domanda di revisione affinché fosse disposto l'aumento dell'assegno divorzile in misura di euro 1.000,00 al mese.
All'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025, su istanza delle parti che instavano per un breve rinvio al fine di tentare di addivenire a un accordo, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del
1° aprile 2025.
All'udienza del 1° aprile 2025, i difensori delle parti davano atto di non aver raggiunto un accordo, si riportavano agli atti, insistendo anche per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Con riservata ordinanza del 14 aprile 2025, il Giudice relatore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli e ai sensi dell'art. 102 c.p.c., rinviando la causa Per_1 Per_2 all'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica perfezionatasi nei confronti di e di , il Giudice relatore dichiarava la contumacia degli Parte_6 CP_8
CP_ stessi;
il difensore di IA, dichiarava di non opporsi alla revoca dell'assegno Parte_4 di mantenimento per i due figli maggiorenni, né alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. CP_ Alla medesima udienza, il difensore di IA, dichiarava di opporsi alla domanda Parte_4 di revoca dell'assegno divorzile, riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per la
6 revisione delle condizioni di divorzio al fine di domandare l'aumento del contributo e formulava la Per_ seguente proposta conciliativa: “-Revoca del contributo al mantenimento per e Per_2
- Revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- Aumento ad euro 600,00 dell'assegno divorzile;
- Spese di lite compensate” che la controparte dichiarava di non accettare.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22 settembre 2025, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del 19.11.2025, celebrata, su istanza congiunta delle parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e tenuto conto che, anche Per_1 Per_2
in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta ha domandato di disporre la revoca di tali contributi.
Quanto a , si osserva che dall'e-mail del 5 settembre 2025, depositata da Per_1 Parte_5
, in data 15 settembre 2025, emerge con chiarezza che la ragazza ha raggiunto Pt_2 Pt_3
l'indipendenza economica, rinunciando, di fatto, al contributo per il proprio mantenimento, dovendosi pertanto confermare la revoca dell'obbligo di , di versare alla figlia Parte_5 Pt_2 Pt_3
l'assegno di mantenimento stabilito in sede divorzile, secondo quanto statuito dal Giudice Per_1 relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 del 22.09.2025.
Quanto alla posizione di occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento Per_2
della giurisprudenza di legittimità in punto di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, alla cui stregua “riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento condiviso «compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento». Inoltre, «l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente
7 cessato con il raggiungimento della maggiore età». In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica «l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 23/01/2024, n.2259). Ne consegue che, allorché il figlio maggiorenne, come nel caso di specie, abbia raggiunto la maggiore età da diversi anni,
l'onere della prova delle circostanze oggettive ed esterne, tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica deve essere inteso con particolare rigore. Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, la madre ha dichiarato di aderire alla domanda di revoca avanzata dal padre e non si è costituito, omettendo pertanto di fornire la prova puntuale della Per_2
sussistenza, nel caso concreto, di circostanze oggettive ed esterne che potrebbero giustificare, in ipotesi, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, nonostante siano decorsi molti anni dal compimento della maggiore età, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per giustificare ulteriormente l'obbligo del padre di versare a un contributo per il mantenimento. Deve Per_2
pertanto essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli e Per_1
con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (v. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, Per_2
n.32676).
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
Venendo ora alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che, a
CP_ fronte dell'adesione manifestata da IA, in sede di precisazione delle Parte_4
conclusioni, nel caso di specie, siano venuti meno i presupposti per la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, che dovrà pertanto essere revocato, con conferma del termine di rilascio stabilito dal Giudice relatore nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c.
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile
, ha domandato al Tribunale di disporre la revoca dell'assegno Parte_5 Pt_2 Pt_3
divorzile stabilito dalla sentenza di divorzio in favore della convenuta, chiedendo, in subordine, di ridurlo dall'attuale importo di euro 200,00 al mese al minore importo di euro 50,00 al mese, o ad altro
8 minor importo ritenuto di giustizia. A fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile,
l'attore ha dedotto che, dalla documentazione fiscale allegata al ricorso introduttivo, emergeva una significativa contrazione dei redditi, sull'assunto che all'epoca della sentenza divorzile lo stesso vantava un reddito di oltre euro 70.000,00 nel 2014 e che dal 2017 al 2021 il reddito percepito si dimezzava, per poi diminuire ulteriormente nel 2022. L'attore ha dedotto altresì che l'importo della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale era quasi raddoppiato (da circa euro 400,00 sino all'importo di euro 700,00), che in data 7.04.2021 lo stesso aveva contratto matrimonio con la quale era affetta da gravi patologie, tali da impedire lo svolgimento Controparte_4 di un'attività lavorativa. Quanto alla posizione economica dell'ex-moglie, , Parte_5 Pt_2
ha sostenuto che la medesima risultava del tutto economicamente autosufficiente e che, in Pt_3
ogni caso, ben avrebbe potuto incrementare le proprie entrate mediante lo svolgimento di un'altra attività lavorativa, tra cui l'insegnamento del tedesco, oppure l'attività di traduzione. CP_ IA, , in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di rigettare la Parte_4 domanda di revoca dell'assegno divorzile, riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per l'aumento del contributo. La convenuta ha dedotto che la convivenza tra l' e Parte_7 [...]
era già iniziata al tempo del procedimento di divorzio e che l' ometteva di Controparte_4 Parte_7
dichiarare fiscalmente i proventi dell'attività concertistica, evidenziando che, in ogni caso, l'asserita contrazione dei redditi rispetto al 2014 non potrebbe intendersi quale circostanza sopravvenuta, atteso che la sentenza di divorzio veniva pronunziata in data 10.02.2020. La convenuta ha dedotto altresì che l'attore, oltre a svolgere l'attività lavorativa per la era anche docente CP_6 Controparte_9
a tempo indeterminato presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, che teneva lezioni private o masterclass per e che, infine, suonava stabilmente per Orchestra del Controparte_3
Teatro Donizetti di Bergamo.
Nella memoria ex art. 473-bis. 17, comma primo, c.p.c., l'attore ha evidenziato che la convenuta, insegnante di tedesco, poteva contare da tempo su di una situazione lavorativa stabile e su una retribuzione in aumento, essendo evidente l'aumento dei redditi rispetto al procedimento di divorzio.
Ha evidenziato, inoltre, che la raggiunta indipendenza economica di e comportava un Per_2 Per_1 risparmio di spese anche per l'ex-moglie e che la stessa era titolare di un immobile sito in
Monterotondo, oltre ad aver ricevuto un'ingente eredità di euro 142.000,00. , Parte_5 Pt_2
ha poi riconosciuto di abitare insieme alla moglie in un Pt_3 Controparte_4
immobile sito nella provincia di Parma di proprietà di quest'ultima e che, dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, Controparte_4
presentava ricorso per la separazione personale dei coniugi, con la conseguente instaurazione del procedimento n. R.G. n. 3737/2024, pendente dinnanzi al Tribunale di Parma. Dalla pendenza del
9 procedimento di separazione, ad avviso dell'attore, derivava un aumento degli oneri economici, correlati alle spese di lite, al possibile contributo economico per la moglie, nonché all'obbligo di rilascio dell'immobile sito in Parma di proprietà della moglie.
Infine, nella memoria ex art. 473-bis. 17, comma terzo, c.p.c., , ha Parte_5 Pt_2 Pt_3
dedotto di percepire poco più di euro 2.000,00 al mese per l'attività di docente, importo quasi simile al reddito della e che le collaborazioni con fondazioni e associazioni erano meramente Parte_8
saltuarie.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile e, in subordine, di riduzione dall'importo di euro 200,00 al mese all'importo di euro 50,00, ovvero ad altro importo ritenuto di giustizia, avanzata dall'attore è infondata.
Preliminarmente, si osserva “Come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di giustificati motivi e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, pertanto, le ragioni sostenute per la revisione giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è necessario accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (v. Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3761)
e che “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (v. Cassazione civile sez. I,
30/06/2021, n.18608). A ciò si aggiunga che, con riguardo alla revisione dell'assegno divorzile “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La
10 valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla
Corte di merito” (v. Cassazione civile sez. I, 08/03/2024, n.6260) e che “In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (v. Cassazione civile sez. I, 13/05/2025, n.12816).
Orbene, dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si desume che la richiesta di modifica dei provvedimenti economici deve essere suffragata dalla sussistenza di giustificati motivi, per tali intendendosi fatti nuovi sopravvenuti, che determinino un significativo e rilevante mutamento della situazione in cui le precedenti condizioni erano state stabilite e che, con riguardo alla revisione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza ritiene “necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata” (v. Cassazione civile 08/03/2024 cit.) allo scopo di “verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata” (v. Cassazione civile 13/05/2025 cit.).
Venendo ora al caso di specie, , oltre a svolgere l'attività di Parte_5 Pt_2 Pt_3
docente presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con contratto a tempo indeterminato, opera anche come libero professionista ai fini dello svolgimento di attività concertistica e di altre collaborazioni nel settore musicale, percependo una retribuzione di euro 2.338,94 per l'attività di docente, oltre agli emolumenti per le collaborazioni con altri enti (v. estratti conto disponibili, da cui risulta l'accredito mensile dal Ministero dell'Economia a titolo di stipendio di euro 2.338,94, nonché gli accrediti di Fondazione Pomeriggi Musicali, di Fondazione Teatro Carlo Felice, di Reggio
Iniziative Culturali Srl, di Fondazione Teatro Lirico Cagliari, di Ass. Coro Lirico di Lugano, nonché di Fondazione Orchestra Regionale Toscana, per l'importo complessivo di circa euro 10.000,00 nel
2024 e di circa euro 7.000,00 nel 2023).
L'attore, nell'anno fiscale 2020, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro
2.940,00 (v. PF 2021), nell'anno fiscale 2021, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.850,00 (v. MOD 730/2022), nell'anno fiscale 2022, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 3.328,00 (v. MOD 730/2023) e, nell'anno fiscale 2023, ha percepito
11 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 3.370,00 (v. MOD 730/2024), con un reddito medio di circa euro 3.122,00; l'attore risulta avere un saldo di conto corrente di euro 50.357,37 alla data del 31.12.2022, di euro 38.042,62 alla data del 30.09.2023, e di euro 36.503,89 alla data del
31.12.2024. La circostanza che il saldo finale dell'anno 2022 risultava essere più elevato è dovuta al fatto che l'attore aveva ricevuto l'accredito per la liquidazione dell'eredità della zia Persona_7
deceduta in data 24.12.2021 (v. doc. 33, . , risulta, poi, Pt_3 Parte_5 Pt_2 Pt_3 essere proprietario della casa coniugale sita in Villa D'Adda, non gravata da mutuo, nonché di un altro immobile sito in Medolago, oltre che di un box e di un magazzino siti in Villa D'Adda. Quanto all'immobile sito in Medolago, l'attore ha dichiarato in udienza che inizialmente aveva contratto un mutuo a tasso variabile con rata mensile di circa euro 450,00 al tempo del divorzio, poi aumentata all'importo di euro quasi 700,00 (v. doc. 10-11 e che, pertanto, ha in seguito convertito in Pt_3
mutuo a tasso fisso con rata mensile di euro 580,00 (v. verbale udienza 6.03.2025). È un fatto non contestato che egli abbia contratto nuove nozze con la quale versa in Controparte_4
precarie condizioni di salute per essersi sottoposta a due trapianti di rene (prima nel 2011 e poi nel
2019, v. doc. 14, . Non risulta invece documentata la pendenza del processo di separazione Pt_3
instaurato da davanti al Tribunale di Parma, così come non risulta Controparte_4 documentato l'asserito obbligo di lasciare l'abitazione di proprietà della seconda moglie, né, allo stato, risulta che egli sia tenuto al versamento di alcun assegno di mantenimento per il coniuge.
Rispetto al giudizio di divorzio, ritiene il Collegio che l'attore abbia documentato di aver subito una contrazione reddituale, in quanto il reddito medio su cui egli poteva contare al tempo del divorzio era di circa euro 4.000,00 netti al mese (reddito calcolato tenendo conto di tutte le annualità di durata del procedimento di divorzio iscritto a ruolo generale nel settembre 2016 e definito con sentenza a febbraio
2020, comprese le annualità immediatamente precedenti all'instaurazione del giudizio).
CP_
IA, ha dichiarato di essere insegnante di lingua tedesca alle scuole medie con Parte_4
contratto di lavoro a tempo indeterminato e di percepire circa euro 1.800,00 netti al mese per tredici mensilità (v. verbale udienza 6.03.2025). Nell'anno fiscale 2021, la convenuta ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.944,75 (v. MOD 730/2022), nell'anno fiscale 2022, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.063,00 (v. MOD 730/2023) e nell'anno fiscale 2023 ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.157,33 (v.
MOD 730/2024), con un reddito medio, dunque, di euro 2.050,00. risulta Parte_4
poi avere un saldo di conto corrente alla data del 31.12.2024 di euro 15.570,88; un saldo, alla data del
31.12.2023, di euro 12.470,44 e, alla data del 31.12.2022, di euro 22.722,13; la stessa è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Monterotondo, Toscana ed è titolare di strumenti finanziari per euro
3.395,00 (doc. 16, ), nonché di una polizza Generali sospesa nel pagamento dei premi (doc. 15, CP_2
12 ). Rispetto al procedimento di divorzio, la convenuta può contare, nella situazione attuale, su CP_2
maggiori entrate, sebbene non possa attribuirsi rilevanza agli importi percepiti a titolo di eredità, atteso che è documentale come il predetto incasso sia precedente allo stesso giudizio di divorzio (v. doc. 21,
). CP_2
Così ricostruite le posizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, ritiene il Collegio che la domanda di revoca, ovvero, in subordine, di riduzione, dell'assegno divorzile formulata dall'attore non possa trovare accoglimento, per il fatto che la contrazione dei redditi dell'attore, da una parte, e il leggero miglioramento della posizione reddituale della convenuta, dall'altra parte, non hanno determinato una significativa alterazione del precedente assetto patrimoniale, in ragione della revoca sia dell'assegnazione della casa coniugale, che del contributo al mantenimento per i figli e Per_1
qui disposti. Se è vero che la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni Per_2
potrebbe rappresentare un risparmio di spesa per entrambi i genitori sul presupposto della raggiunta indipendenza economica, è anche vero che il venir meno del titolo giudiziale, suscettibile di azione esecutiva, a carico dell'attore, ha determinato un oggettivo miglioramento unicamente per quest'ultimo. Allo stesso modo, la revoca del provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c., con conseguente obbligo di restituzione della casa coniugale, incide negativamente sulla posizione di
CP_
IA, , pur titolare di altro immobile in Toscana, mentre incide positivamente Parte_4
sulle condizioni economiche e reddituali di , già titolare Parte_5 Pt_2 Pt_3
dell'immobile in Medolago (oltre che del magazzino e box indicati), che ben potrebbe trasferirsi nella casa coniugale (qualora dovesse effettivamente lasciare l'abitazione attualmente occupata insieme alla moglie), oppure metterlo a reddito. Non è poi superfluo rilevare che l'assegno divorzile era stato riconosciuto nella sua funzione compensativa, in quanto “può ritenersi provato che lo squilibrio economico-reddituale tra le parti, così come venutosi a creare nell'arco della lunga vita coniugale, durata ben ventitré anni, trovi la propria origine nelle scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio. (…) Il fatto che la moglie si sia occupata della cura e dell'accudimento di quattro figli, oltre che della casa familiare – fornendo alla famiglia un apporto rilevante tanto quanto quello del marito, seppure non egualmente remunerativo – senza oltretutto interrompere l'attività di insegnamento svolta all'esterno del nucleo familiare, esprime la misura di come ella, nell'arco di ventitré anni di vita matrimoniale, abbia contribuito fattivamente con il proprio lavoro, soprattutto casalingo, allo sviluppo delle capacità reddituali del marito e alla formazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare sul quale costui attualmente può contare” (v. sentenza di divorzio p. 7-8), tenuto conto anche della durata del matrimonio.
Nel quadro descritto, ritiene il Collegio che, nonostante la contrazione dei redditi dell'attore e il miglioramento della situazione reddituale della convenuta, permanga un significativo squilibrio delle
13 posizioni economiche, reddituali e patrimoniali dei coniugi, per il fatto che la contrazione dei redditi dell'attore e l'incremento dei redditi della convenuta risultano compensati dal risparmio di spesa derivante per l'attore dalla revoca dell'assegno di mantenimento per e e dai maggiori Per_1 Per_2 oneri per la convenuta derivanti dall'obbligo di restituzione della casa coniugale (cui consegue, peraltro, un miglioramento della posizione economica e patrimoniale complessiva dell'attore), non potendosi peraltro ritenere fondate le allegazioni dell'attore relative alle potenzialità occupazionali della anche in considerazione dell'età della medesima, dovendosi, in definitiva, confermare Parte_8
l'assegno divorzile di euro 200,00 al mese stabilito nella sentenza n. 344/2020.
Sulla domanda di aumento dell'assegno divorzile
Venendo ora alla disamina della domanda riconvenzionale, rispetto alla quale, in sede di precisazione
CP_ delle conclusioni, IA, ha dichiarato “Per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga di Parte_4
non dover estendere il petitum alla richiesta subordinata di aumento dell'assegno di divorzio, si esprime espressa riserva di azione in separato giudizio ai fini del conseguimento dell'aumento dell'assegno di divorzio a seguito degli emanandi provvedimenti e delle ulteriori circostanze sopravveniende”, senza insistere per il relativo accoglimento, è sufficiente richiamare le osservazioni rese dal Giudice relatore nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22.09.2025 in punto di tardività e inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 473-bis. 19 c.p.c., atteso che, nella specie, il giudice del divorzio aveva espressamente escluso la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, tenuto conto che “Le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell'area dei diritti a c.d. disponibilità attenuata e soggiacciono al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione del petitumrichiesto al giudice, a pena di inammissibilità, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale in favore dell'ex coniuge” (v. Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795) e che “Partendo dal presupposto che il diritto all'assegno divorzile va qualificato come "indisponibile" - con specifico riferimento alla componente "assistenziale" - la conseguenza, in relazione alle cause aventi ad oggetto diritti famigliari, è che le ammissioni delle parti relative ai diritti indisponibili possono assurgere a mere presunzioni ed indizi liberamente valutabili dal giudice, insieme ad altri elementi probatori. In sostanza la dichiarazione confessoria della parte ha valore di prova legale solo se riguarda diritti disponibili, mentre le ammissioni in ordine a diritti indisponibili sono presunzioni ed indizi liberamente valutabili” (v. Corte appello Milano sez. famiglia, 09/05/2024).
14 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
In ragione dell'adesione della convenuta alle domande avanzate dall'attore per la revoca sia dell'assegno di mantenimento per i figli e che del provvedimento di assegnazione Per_1 Per_2
della casa coniugale, tenuto conto della soccombenza dell'attore rispetto alla domanda di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio doversi compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare l'attore alla rifusione della residua parte di 1/3 in favore della convenuta. Si provvede come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo dell'attore di versare ai figli e maggiorenni economicamente indipendenti, l'assegno di mantenimento Per_1 Per_2
stabilito nella sentenza del Tribunale di Bergamo n. 344/2020 pubbl. il 10/02/2020 RG n.
8981/2016, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale;
- rigetta la domanda di revoca e riduzione dell'assegno divorzile formulata dall'attore; per l'effetto, conferma l'obbligo dell'attore di versare alla convenuta l'assegno divorzile stabilito dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 344/2020 pubbl. il 10/02/2020 RG n. 8981/2016;
- condanna l'attore a rifondere la misura di 1/3 delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida nell'importo di euro 1.270,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la misura di 2/3.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Liboria IA Stancampiano dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice rel. est.
dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] Pt_1 Pt_2 Parte_3 C.F._1
(BG) il 27/12/1963, rappresentato e difeso dell'avv. VOICU ELENA IULIANA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in, giusta procura in atti;
attore contro
IA, (C.F. nata a [...] CP_1 CP_2 C.F._2
IO (BG) il 02/02/1960, rappresentata e difesa dall'avv. CAVALLARO ROSARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni:
1 per , : “in via preliminare: Pt_1 Pt_2 Parte_3
1. Rigettare sia la domanda riconvenzionale che tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio stante la tardiva costituzione in giudizio della ricorrente per le ragioni meglio esposte negli atti difensivi.
In via principale:
Per_ 2. Accertare e Dichiarare che la figlia e il figlio sono soggetti economicamente Per_2 autosufficienti in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e per l'effetto - modificando parzialmente quanto stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989- revocare e dichiarare non più dovuta,
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento dei propri Pt_3 figli;
2. Disporre – modificando parzialmente quanto stabilito con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989- la revoca dell'assegnazione della Per_ casa coniugale in ragione del venir meno del rapporto di coabitazione dei figli e con Per_2 la madre e, di conseguenza, emettere provvedimento di rilascio immediato del suddetto immobile;
3. Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 16.06.1989, per le ragioni di cui al terzo paragrafo del presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto previsto nella succitata sentenza – revocare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul sig. a titolo di assegno di divorzio. Pt_3
4. In subordine nella degnata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga si revoca l'assegno di divorzio
a favore della Sig.ra disporre la diminuzione dell'importo dovuto dal Sig. a titolo di CP_2 Pt_3 assegno divorzile ad €50,00 o ad un altro un importo che sarà ritenuto di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
In via istruttoria
Parte ricorrente si oppone alle istanze istruttorie formulate da controparte in quanto infondate per i motivi indicati in narrativa e, inoltre, si rileva che la CTU richiesta risulterebbe infondata e irrilevante ai fini dell'oggetto di prova.
2 Stante la natura documentale della causa, la presente difesa chiede che il Giudice valuti l'opportunità di sentire il figlio in merito alle circostanze che riguardano la sua capacità di autosostenersi Per_2 economicamente”;
per , IA, : “IN VIA PRINCIPALE: a parziale modifica della sentenza di CP_1 CP_2 divorzio 10.2.2020 n. 344, disporre quanto segue:
1) Revocare, con effetto dalla data dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., l'assegno di Per_ mantenimento per i figli e Per_2
2) Confermare il provvedimento provvisorio in punto revoca assegnazione della casa familiare, concedendo alla signora termine per il rilascio non inferiore a giorni 120 a Parte_4 decorrere, però, dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
3) Respingere ogni ulteriore domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga di non dover estendere il petitum alla richiesta subordinata di aumento dell'assegno di divorzio, si esprime espressa riserva di azione in separato giudizio ai fini del conseguimento dell'aumento dell'assegno di divorzio a seguito degli emanandi provvedimenti e delle ulteriori circostanze sopravveniende.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si sono prodotti:
- Procura alle liti;
1. Elenco docenti Conservatorio Arrigo Boito di Parma,
2. (l'effigie di Corna è evidenziata in giallo, in alto a Controparte_3 sinistra),
3. Documentazione comprovante l'attuale svolgimento di lezioni e masterclass da parte del prof.
Pt_3
4. Visura catastale completa Parte_5
5. Serie di foto estratte dal profilo pubblico di Facebook del signor il quale esibisce le foto Pt_3 esterne della dimora parmense presso la quale svolge concerti e masterclass,
6. Serie di foto dell'interno della dimora parmense di Corna.
7. Visura catastale completa . Controparte_4
8. Documentazione comprovante l'ulteriore attività concertistica svolta dal prof. e dalla moglie;
Pt_3
3
9. Mod. 730/2022 , Parte_4
10. Mod. 730/2023 , Parte_4
11. Mod. 730/2024 , CP_2 Parte_4
12. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2022 Per_3
13. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2023, Per_3
14. Estratto conto n. 420173 BCC di Treviglio, intestato a anno 2024, Per_3
15. Polizza in essere presso GE (l'ultimo versamento risale all'anno 30.3.2019, in quanto la signora non è poi più stata in grado di sostenere il premio assicurativo);
16. Dossier titoli ENEL,
17. Visura catastale completa , Controparte_4
18. Visura catastale completa , Parte_4
19. Copia libretti autovettura FI PA (in uso al figlio e risalente all'anno 2014) e Per_2 in uso alla resistente e risalente all'anno 2010 (pertanto, ormai da sostituire); CP_5
20. Indice OMI,
21. Apertura conto corrente sul quale era confluita l'eredità relitta alla signora dal di lei padre. CP_2
22. Copia atto di compravendita 31.1.2023 n. 2366 Rep. / 2037 Racc. del Notaio Persona_4
Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede che l'adito Giudice Voglia ordinare:
- alla i Bergamo, c.f. , partita IVA Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo Piazza Cavour n. 15,
- all' Controparte_3
- alla fondazione c.f. , partita IVA , in persona Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano via San Giovanni Sul Muro n. 2, la produzione in giudizio di tutti i compensi erogati a , nell'ultimo Parte_5 Pt_2 Pt_3 triennio.
Si chiede l'acquisizione agli atti dell'intero fascicolo n. 373/2024 asseritamente pendente dinanzi al
Tribunale di Parma (con udienza fissata per il giorno 24 giugno 2025).
4 Senza inversione alcuna dell'onere probatorio e previa applicazione del principio di cui all'art. 116
c.p.c. in relazione all'art. 473 bis 18 c.p.c., si chiede ammissione di consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare e verificare:
- quali siano i redditi di cui concretamente dispone il signor , Parte_5 Pt_2 Pt_3 specificandone l'ammontare dal 2018 ad oggi,
- quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e(o natanti) e i beni immobili di cui egli è attualmente proprietario ovvero intestatario / cointestatario o di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità anche per il tramite di persone giuridiche allo stesso riconducibili o di terze persone fisiche, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari
e/o del godimento che alle parti sia concesso;
- di quali rapporti di conto corrente sia intestatario ovvero cointestatario (ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti abbia la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando anche, se esistenti, i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali / societarie), con indicazione delle relative movimentazioni dal
2018 ad oggi;
- i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dal ricorrente e la loro esatta quantificazione;
- le partecipazioni societarie di cui il medesimo sia titolare / contitolare o di cui, comunque, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità, quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni.
IN OGNI CASO: Spese e competenze di lite interamente rifuse”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 9.09.2024, premesso Parte_5 Pt_2 Pt_3
che con la sentenza n. 344/2020, pubblicata il 10/02/2020 (RG n. 8981/2016), il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Parte_4
CP_ IA, , in data 16 giugno 1989, in Capriate San Gervasio, e che dall'unione con l'ex moglie nascevano i figli il 20/5/1990, il 19/51992, entrambi maggiorenni economicamente Per_5 Per_6
5 indipendenti, l'11/2/1994 e il 26/11/1996, si rivolgeva all'intestato Tribunale Per_1 Per_2
domandando di disporre la revoca del contributo per il mantenimento di e la revoca Per_1 Per_2 dell'assegnazione della casa coniugale assegnata all'ex-moglie, nonché la revoca dell'assegno divorzile.
A fondamento del ricorso, , esponeva: che e al Parte_5 Pt_2 Pt_3 Per_2 Per_1
tempo della pronuncia della sentenza di divorzio non erano economicamente indipendenti;
che i medesimi, dopo aver concluso il percorso universitario e reperito un'occupazione lavorativa, dovevano considerarsi economicamente indipendenti;
che l'attore era proprietario esclusivo della casa coniugale, di cui domandava la restituzione;
che la situazione economica e finanziaria dell'attore subiva un peggioramento, dovuto alla diminuzione del proprio reddito, con conseguente impossibilità di far fronte al versamento dell'assegno divorzile, nella misura stabilita in sede di divorzio e che l'ex moglie, al contrario, era insegnante di tedesco e, da tempo, ricopriva, un'occupazione stabile.
Con comparsa di risposta depositata in data 3 febbraio 2025, si costituiva in giudizio Parte_4
CP_
, la quale dichiarava di non opporsi alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento
[...]
per , rimettendosi invece alla valutazione del Tribunale in merito sia alla domanda di revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento per che alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa Per_2
coniugale; domandava il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile e, in via riconvenzionale, formulava domanda di revisione affinché fosse disposto l'aumento dell'assegno divorzile in misura di euro 1.000,00 al mese.
All'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025, su istanza delle parti che instavano per un breve rinvio al fine di tentare di addivenire a un accordo, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del
1° aprile 2025.
All'udienza del 1° aprile 2025, i difensori delle parti davano atto di non aver raggiunto un accordo, si riportavano agli atti, insistendo anche per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie.
Con riservata ordinanza del 14 aprile 2025, il Giudice relatore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli e ai sensi dell'art. 102 c.p.c., rinviando la causa Per_1 Per_2 all'udienza del 18 settembre 2025.
All'udienza del 18 settembre 2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica perfezionatasi nei confronti di e di , il Giudice relatore dichiarava la contumacia degli Parte_6 CP_8
CP_ stessi;
il difensore di IA, dichiarava di non opporsi alla revoca dell'assegno Parte_4 di mantenimento per i due figli maggiorenni, né alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. CP_ Alla medesima udienza, il difensore di IA, dichiarava di opporsi alla domanda Parte_4 di revoca dell'assegno divorzile, riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per la
6 revisione delle condizioni di divorzio al fine di domandare l'aumento del contributo e formulava la Per_ seguente proposta conciliativa: “-Revoca del contributo al mantenimento per e Per_2
- Revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- Aumento ad euro 600,00 dell'assegno divorzile;
- Spese di lite compensate” che la controparte dichiarava di non accettare.
Con riservata ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22 settembre 2025, il Giudice relatore assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, all'udienza del 19.11.2025, celebrata, su istanza congiunta delle parti, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e con il successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sulla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice relatore di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e tenuto conto che, anche Per_1 Per_2
in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta ha domandato di disporre la revoca di tali contributi.
Quanto a , si osserva che dall'e-mail del 5 settembre 2025, depositata da Per_1 Parte_5
, in data 15 settembre 2025, emerge con chiarezza che la ragazza ha raggiunto Pt_2 Pt_3
l'indipendenza economica, rinunciando, di fatto, al contributo per il proprio mantenimento, dovendosi pertanto confermare la revoca dell'obbligo di , di versare alla figlia Parte_5 Pt_2 Pt_3
l'assegno di mantenimento stabilito in sede divorzile, secondo quanto statuito dal Giudice Per_1 relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 del 22.09.2025.
Quanto alla posizione di occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento Per_2
della giurisprudenza di legittimità in punto di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, alla cui stregua “riguardo al contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, secondo l'orientamento condiviso «compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento». Inoltre, «l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente
7 cessato con il raggiungimento della maggiore età». In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica «l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza
è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (v. da ultimo, Cassazione civile sez. I, 23/01/2024, n.2259). Ne consegue che, allorché il figlio maggiorenne, come nel caso di specie, abbia raggiunto la maggiore età da diversi anni,
l'onere della prova delle circostanze oggettive ed esterne, tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica deve essere inteso con particolare rigore. Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, la madre ha dichiarato di aderire alla domanda di revoca avanzata dal padre e non si è costituito, omettendo pertanto di fornire la prova puntuale della Per_2
sussistenza, nel caso concreto, di circostanze oggettive ed esterne che potrebbero giustificare, in ipotesi, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, nonostante siano decorsi molti anni dal compimento della maggiore età, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per giustificare ulteriormente l'obbligo del padre di versare a un contributo per il mantenimento. Deve Per_2
pertanto essere confermata la revoca dell'assegno di mantenimento per entrambi i figli e Per_1
con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (v. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, Per_2
n.32676).
Sulla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale
Venendo ora alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, ritiene il Collegio che, a
CP_ fronte dell'adesione manifestata da IA, in sede di precisazione delle Parte_4
conclusioni, nel caso di specie, siano venuti meno i presupposti per la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, che dovrà pertanto essere revocato, con conferma del termine di rilascio stabilito dal Giudice relatore nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c.
Sulla domanda di revoca dell'assegno divorzile
, ha domandato al Tribunale di disporre la revoca dell'assegno Parte_5 Pt_2 Pt_3
divorzile stabilito dalla sentenza di divorzio in favore della convenuta, chiedendo, in subordine, di ridurlo dall'attuale importo di euro 200,00 al mese al minore importo di euro 50,00 al mese, o ad altro
8 minor importo ritenuto di giustizia. A fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile,
l'attore ha dedotto che, dalla documentazione fiscale allegata al ricorso introduttivo, emergeva una significativa contrazione dei redditi, sull'assunto che all'epoca della sentenza divorzile lo stesso vantava un reddito di oltre euro 70.000,00 nel 2014 e che dal 2017 al 2021 il reddito percepito si dimezzava, per poi diminuire ulteriormente nel 2022. L'attore ha dedotto altresì che l'importo della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale era quasi raddoppiato (da circa euro 400,00 sino all'importo di euro 700,00), che in data 7.04.2021 lo stesso aveva contratto matrimonio con la quale era affetta da gravi patologie, tali da impedire lo svolgimento Controparte_4 di un'attività lavorativa. Quanto alla posizione economica dell'ex-moglie, , Parte_5 Pt_2
ha sostenuto che la medesima risultava del tutto economicamente autosufficiente e che, in Pt_3
ogni caso, ben avrebbe potuto incrementare le proprie entrate mediante lo svolgimento di un'altra attività lavorativa, tra cui l'insegnamento del tedesco, oppure l'attività di traduzione. CP_ IA, , in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di rigettare la Parte_4 domanda di revoca dell'assegno divorzile, riservandosi espressamente di agire in separato giudizio per l'aumento del contributo. La convenuta ha dedotto che la convivenza tra l' e Parte_7 [...]
era già iniziata al tempo del procedimento di divorzio e che l' ometteva di Controparte_4 Parte_7
dichiarare fiscalmente i proventi dell'attività concertistica, evidenziando che, in ogni caso, l'asserita contrazione dei redditi rispetto al 2014 non potrebbe intendersi quale circostanza sopravvenuta, atteso che la sentenza di divorzio veniva pronunziata in data 10.02.2020. La convenuta ha dedotto altresì che l'attore, oltre a svolgere l'attività lavorativa per la era anche docente CP_6 Controparte_9
a tempo indeterminato presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, che teneva lezioni private o masterclass per e che, infine, suonava stabilmente per Orchestra del Controparte_3
Teatro Donizetti di Bergamo.
Nella memoria ex art. 473-bis. 17, comma primo, c.p.c., l'attore ha evidenziato che la convenuta, insegnante di tedesco, poteva contare da tempo su di una situazione lavorativa stabile e su una retribuzione in aumento, essendo evidente l'aumento dei redditi rispetto al procedimento di divorzio.
Ha evidenziato, inoltre, che la raggiunta indipendenza economica di e comportava un Per_2 Per_1 risparmio di spese anche per l'ex-moglie e che la stessa era titolare di un immobile sito in
Monterotondo, oltre ad aver ricevuto un'ingente eredità di euro 142.000,00. , Parte_5 Pt_2
ha poi riconosciuto di abitare insieme alla moglie in un Pt_3 Controparte_4
immobile sito nella provincia di Parma di proprietà di quest'ultima e che, dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, Controparte_4
presentava ricorso per la separazione personale dei coniugi, con la conseguente instaurazione del procedimento n. R.G. n. 3737/2024, pendente dinnanzi al Tribunale di Parma. Dalla pendenza del
9 procedimento di separazione, ad avviso dell'attore, derivava un aumento degli oneri economici, correlati alle spese di lite, al possibile contributo economico per la moglie, nonché all'obbligo di rilascio dell'immobile sito in Parma di proprietà della moglie.
Infine, nella memoria ex art. 473-bis. 17, comma terzo, c.p.c., , ha Parte_5 Pt_2 Pt_3
dedotto di percepire poco più di euro 2.000,00 al mese per l'attività di docente, importo quasi simile al reddito della e che le collaborazioni con fondazioni e associazioni erano meramente Parte_8
saltuarie.
La domanda di revoca dell'assegno divorzile e, in subordine, di riduzione dall'importo di euro 200,00 al mese all'importo di euro 50,00, ovvero ad altro importo ritenuto di giustizia, avanzata dall'attore è infondata.
Preliminarmente, si osserva “Come in ogni altra ipotesi di revisione dell'assegno divorzile, si richiede la presenza di giustificati motivi e si impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui, pertanto, le ragioni sostenute per la revisione giustifichino la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è necessario accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi” (v. Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3761)
e che “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (v. Cassazione civile sez. I,
30/06/2021, n.18608). A ciò si aggiunga che, con riguardo alla revisione dell'assegno divorzile “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La
10 valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla
Corte di merito” (v. Cassazione civile sez. I, 08/03/2024, n.6260) e che “In sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (v. Cassazione civile sez. I, 13/05/2025, n.12816).
Orbene, dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, si desume che la richiesta di modifica dei provvedimenti economici deve essere suffragata dalla sussistenza di giustificati motivi, per tali intendendosi fatti nuovi sopravvenuti, che determinino un significativo e rilevante mutamento della situazione in cui le precedenti condizioni erano state stabilite e che, con riguardo alla revisione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza ritiene “necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata” (v. Cassazione civile 08/03/2024 cit.) allo scopo di “verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata” (v. Cassazione civile 13/05/2025 cit.).
Venendo ora al caso di specie, , oltre a svolgere l'attività di Parte_5 Pt_2 Pt_3
docente presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con contratto a tempo indeterminato, opera anche come libero professionista ai fini dello svolgimento di attività concertistica e di altre collaborazioni nel settore musicale, percependo una retribuzione di euro 2.338,94 per l'attività di docente, oltre agli emolumenti per le collaborazioni con altri enti (v. estratti conto disponibili, da cui risulta l'accredito mensile dal Ministero dell'Economia a titolo di stipendio di euro 2.338,94, nonché gli accrediti di Fondazione Pomeriggi Musicali, di Fondazione Teatro Carlo Felice, di Reggio
Iniziative Culturali Srl, di Fondazione Teatro Lirico Cagliari, di Ass. Coro Lirico di Lugano, nonché di Fondazione Orchestra Regionale Toscana, per l'importo complessivo di circa euro 10.000,00 nel
2024 e di circa euro 7.000,00 nel 2023).
L'attore, nell'anno fiscale 2020, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro
2.940,00 (v. PF 2021), nell'anno fiscale 2021, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.850,00 (v. MOD 730/2022), nell'anno fiscale 2022, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 3.328,00 (v. MOD 730/2023) e, nell'anno fiscale 2023, ha percepito
11 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 3.370,00 (v. MOD 730/2024), con un reddito medio di circa euro 3.122,00; l'attore risulta avere un saldo di conto corrente di euro 50.357,37 alla data del 31.12.2022, di euro 38.042,62 alla data del 30.09.2023, e di euro 36.503,89 alla data del
31.12.2024. La circostanza che il saldo finale dell'anno 2022 risultava essere più elevato è dovuta al fatto che l'attore aveva ricevuto l'accredito per la liquidazione dell'eredità della zia Persona_7
deceduta in data 24.12.2021 (v. doc. 33, . , risulta, poi, Pt_3 Parte_5 Pt_2 Pt_3 essere proprietario della casa coniugale sita in Villa D'Adda, non gravata da mutuo, nonché di un altro immobile sito in Medolago, oltre che di un box e di un magazzino siti in Villa D'Adda. Quanto all'immobile sito in Medolago, l'attore ha dichiarato in udienza che inizialmente aveva contratto un mutuo a tasso variabile con rata mensile di circa euro 450,00 al tempo del divorzio, poi aumentata all'importo di euro quasi 700,00 (v. doc. 10-11 e che, pertanto, ha in seguito convertito in Pt_3
mutuo a tasso fisso con rata mensile di euro 580,00 (v. verbale udienza 6.03.2025). È un fatto non contestato che egli abbia contratto nuove nozze con la quale versa in Controparte_4
precarie condizioni di salute per essersi sottoposta a due trapianti di rene (prima nel 2011 e poi nel
2019, v. doc. 14, . Non risulta invece documentata la pendenza del processo di separazione Pt_3
instaurato da davanti al Tribunale di Parma, così come non risulta Controparte_4 documentato l'asserito obbligo di lasciare l'abitazione di proprietà della seconda moglie, né, allo stato, risulta che egli sia tenuto al versamento di alcun assegno di mantenimento per il coniuge.
Rispetto al giudizio di divorzio, ritiene il Collegio che l'attore abbia documentato di aver subito una contrazione reddituale, in quanto il reddito medio su cui egli poteva contare al tempo del divorzio era di circa euro 4.000,00 netti al mese (reddito calcolato tenendo conto di tutte le annualità di durata del procedimento di divorzio iscritto a ruolo generale nel settembre 2016 e definito con sentenza a febbraio
2020, comprese le annualità immediatamente precedenti all'instaurazione del giudizio).
CP_
IA, ha dichiarato di essere insegnante di lingua tedesca alle scuole medie con Parte_4
contratto di lavoro a tempo indeterminato e di percepire circa euro 1.800,00 netti al mese per tredici mensilità (v. verbale udienza 6.03.2025). Nell'anno fiscale 2021, la convenuta ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.944,75 (v. MOD 730/2022), nell'anno fiscale 2022, ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.063,00 (v. MOD 730/2023) e nell'anno fiscale 2023 ha percepito un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.157,33 (v.
MOD 730/2024), con un reddito medio, dunque, di euro 2.050,00. risulta Parte_4
poi avere un saldo di conto corrente alla data del 31.12.2024 di euro 15.570,88; un saldo, alla data del
31.12.2023, di euro 12.470,44 e, alla data del 31.12.2022, di euro 22.722,13; la stessa è proprietaria esclusiva di un immobile sito in Monterotondo, Toscana ed è titolare di strumenti finanziari per euro
3.395,00 (doc. 16, ), nonché di una polizza Generali sospesa nel pagamento dei premi (doc. 15, CP_2
12 ). Rispetto al procedimento di divorzio, la convenuta può contare, nella situazione attuale, su CP_2
maggiori entrate, sebbene non possa attribuirsi rilevanza agli importi percepiti a titolo di eredità, atteso che è documentale come il predetto incasso sia precedente allo stesso giudizio di divorzio (v. doc. 21,
). CP_2
Così ricostruite le posizioni economiche e reddituali di entrambe le parti, ritiene il Collegio che la domanda di revoca, ovvero, in subordine, di riduzione, dell'assegno divorzile formulata dall'attore non possa trovare accoglimento, per il fatto che la contrazione dei redditi dell'attore, da una parte, e il leggero miglioramento della posizione reddituale della convenuta, dall'altra parte, non hanno determinato una significativa alterazione del precedente assetto patrimoniale, in ragione della revoca sia dell'assegnazione della casa coniugale, che del contributo al mantenimento per i figli e Per_1
qui disposti. Se è vero che la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni Per_2
potrebbe rappresentare un risparmio di spesa per entrambi i genitori sul presupposto della raggiunta indipendenza economica, è anche vero che il venir meno del titolo giudiziale, suscettibile di azione esecutiva, a carico dell'attore, ha determinato un oggettivo miglioramento unicamente per quest'ultimo. Allo stesso modo, la revoca del provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c., con conseguente obbligo di restituzione della casa coniugale, incide negativamente sulla posizione di
CP_
IA, , pur titolare di altro immobile in Toscana, mentre incide positivamente Parte_4
sulle condizioni economiche e reddituali di , già titolare Parte_5 Pt_2 Pt_3
dell'immobile in Medolago (oltre che del magazzino e box indicati), che ben potrebbe trasferirsi nella casa coniugale (qualora dovesse effettivamente lasciare l'abitazione attualmente occupata insieme alla moglie), oppure metterlo a reddito. Non è poi superfluo rilevare che l'assegno divorzile era stato riconosciuto nella sua funzione compensativa, in quanto “può ritenersi provato che lo squilibrio economico-reddituale tra le parti, così come venutosi a creare nell'arco della lunga vita coniugale, durata ben ventitré anni, trovi la propria origine nelle scelte condivise dai coniugi in costanza di matrimonio. (…) Il fatto che la moglie si sia occupata della cura e dell'accudimento di quattro figli, oltre che della casa familiare – fornendo alla famiglia un apporto rilevante tanto quanto quello del marito, seppure non egualmente remunerativo – senza oltretutto interrompere l'attività di insegnamento svolta all'esterno del nucleo familiare, esprime la misura di come ella, nell'arco di ventitré anni di vita matrimoniale, abbia contribuito fattivamente con il proprio lavoro, soprattutto casalingo, allo sviluppo delle capacità reddituali del marito e alla formazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare sul quale costui attualmente può contare” (v. sentenza di divorzio p. 7-8), tenuto conto anche della durata del matrimonio.
Nel quadro descritto, ritiene il Collegio che, nonostante la contrazione dei redditi dell'attore e il miglioramento della situazione reddituale della convenuta, permanga un significativo squilibrio delle
13 posizioni economiche, reddituali e patrimoniali dei coniugi, per il fatto che la contrazione dei redditi dell'attore e l'incremento dei redditi della convenuta risultano compensati dal risparmio di spesa derivante per l'attore dalla revoca dell'assegno di mantenimento per e e dai maggiori Per_1 Per_2 oneri per la convenuta derivanti dall'obbligo di restituzione della casa coniugale (cui consegue, peraltro, un miglioramento della posizione economica e patrimoniale complessiva dell'attore), non potendosi peraltro ritenere fondate le allegazioni dell'attore relative alle potenzialità occupazionali della anche in considerazione dell'età della medesima, dovendosi, in definitiva, confermare Parte_8
l'assegno divorzile di euro 200,00 al mese stabilito nella sentenza n. 344/2020.
Sulla domanda di aumento dell'assegno divorzile
Venendo ora alla disamina della domanda riconvenzionale, rispetto alla quale, in sede di precisazione
CP_ delle conclusioni, IA, ha dichiarato “Per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga di Parte_4
non dover estendere il petitum alla richiesta subordinata di aumento dell'assegno di divorzio, si esprime espressa riserva di azione in separato giudizio ai fini del conseguimento dell'aumento dell'assegno di divorzio a seguito degli emanandi provvedimenti e delle ulteriori circostanze sopravveniende”, senza insistere per il relativo accoglimento, è sufficiente richiamare le osservazioni rese dal Giudice relatore nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 22.09.2025 in punto di tardività e inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 473-bis. 19 c.p.c., atteso che, nella specie, il giudice del divorzio aveva espressamente escluso la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, tenuto conto che “Le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell'area dei diritti a c.d. disponibilità attenuata e soggiacciono al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione del petitumrichiesto al giudice, a pena di inammissibilità, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale in favore dell'ex coniuge” (v. Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11795) e che “Partendo dal presupposto che il diritto all'assegno divorzile va qualificato come "indisponibile" - con specifico riferimento alla componente "assistenziale" - la conseguenza, in relazione alle cause aventi ad oggetto diritti famigliari, è che le ammissioni delle parti relative ai diritti indisponibili possono assurgere a mere presunzioni ed indizi liberamente valutabili dal giudice, insieme ad altri elementi probatori. In sostanza la dichiarazione confessoria della parte ha valore di prova legale solo se riguarda diritti disponibili, mentre le ammissioni in ordine a diritti indisponibili sono presunzioni ed indizi liberamente valutabili” (v. Corte appello Milano sez. famiglia, 09/05/2024).
14 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
In ragione dell'adesione della convenuta alle domande avanzate dall'attore per la revoca sia dell'assegno di mantenimento per i figli e che del provvedimento di assegnazione Per_1 Per_2
della casa coniugale, tenuto conto della soccombenza dell'attore rispetto alla domanda di revoca e di riduzione dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio doversi compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare l'attore alla rifusione della residua parte di 1/3 in favore della convenuta. Si provvede come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo dell'attore di versare ai figli e maggiorenni economicamente indipendenti, l'assegno di mantenimento Per_1 Per_2
stabilito nella sentenza del Tribunale di Bergamo n. 344/2020 pubbl. il 10/02/2020 RG n.
8981/2016, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revoca l'assegnazione alla convenuta della casa coniugale;
- rigetta la domanda di revoca e riduzione dell'assegno divorzile formulata dall'attore; per l'effetto, conferma l'obbligo dell'attore di versare alla convenuta l'assegno divorzile stabilito dalla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 344/2020 pubbl. il 10/02/2020 RG n. 8981/2016;
- condanna l'attore a rifondere la misura di 1/3 delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida nell'importo di euro 1.270,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la misura di 2/3.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Liboria IA Stancampiano dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
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