Decreto cautelare 26 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 29 luglio 2024
Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 30/01/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2025REG.PROV.COLL.
N. 09179/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 9179 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15392/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori, e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale depositata dall’avv. Giusi Fanelli per la parte appellante;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con la sentenza gravata il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, per non essersi (per due volte) presentato alle prove di capacità operative, e per aver giustificato l’assenza la terza volta con un certificato medico che attestava -OMISSIS-.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e difesa civile.
Con decreto presidenziale -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche, in ragione della necessità di approfondimento collegiale della prospettata questione di legittimità costituzionale.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso in appello – previo avviso alle parti si sensi dell’art. 60 c.p.a. - è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene che la causa possa essere decisa con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, in ragione della ritualità delle modalità di instaurazione del contraddittorio (avuto riguardo anche all’esito del giudizio), della completezza dello stesso e della superfluità di ogni ulteriore istruzione.
Non osta, evidentemente, a tale soluzione in rito l’assenza alla predetta camera di consiglio della parte appellante, posto che, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire nella sentenza n. 4017/2015, “ La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, (…), non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n. 6759) ”.
3. Il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado è conseguenza dell’applicazione dell’art. 13, co. 4, del d.l. 69/2023.
Il TAR, qualificata tale disposizione come legge-provvedimento, in quanto diretta a disciplinare la specifica procedura concorsuale per cui è causa, non ha ravvisato i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa, risultando rispettati i parametri costituzionali nella comparazione fra esigenze di buon andamento (il tempo come ricorsa scarsa anche per l’amministrazione) ed il caso fortuito che impedisca al candidato di partecipare a una prova (anche in relazione al fatto che la norma in questione ha modificato in corso di procedura la relativa regola, dunque con una potenziale disparità di trattamento fra chi ha sostenuto prima le prove e chi avrebbe dovuto sostenerle dopo).
4. L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi: “ errore in procedendo ed in iudicando; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria; difetto di motivazione del provvedimento; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati; violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione-violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, che rinvia ai parametri previsti dal d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207; vizio di motivazione, violazione dell’art. 3 del bando di concorso, illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione artt. 24, 111 e 113 cost.- contraddittorietà – difetto di motivazione - travisamento dei fatti; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; lesione del contraddittorio e violazione dei termini a difesa; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; illogicità manifesta; contraddittorietà tra provvedimenti; violazione e Falsa applicazione dell’art. 13 comma 4 del decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69; violazione par condicio concorrenti ”.
Il gravame invoca tra l’altro, a sostegno degli argomenti difensivi, l’ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 4762/2022.
5. L’appello è infondato.
Va anzitutto escluso che nella materia dedotta nel presente giudizio possa avere una qualche rilevanza la citata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4762/2022: essa, infatti, peraltro assunta anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in forza della quale è stato adottato il provvedimento impugnato, riguarda una fattispecie non di esclusione dal concorso per mancata presentazione alle relative prove, ma di accertata inidoneità fisica all’impiego, peraltro a seguito di apposita verificazione svoltasi nel corso del giudizio cautelare.
6. Tanto premesso, va anzitutto osservato che il ricorso in appello non presenta specifici profili di critica alla sentenza gravata, risolvendosi nella riproposizione degli argomenti rappresentati in primo grado in relazione non tanto alla illegittimità del provvedimento di esclusione, quanto al ritenuto contrasto fra la disposizione in forza della quale esso è stato adottato ed alcuni parametri costituzionali e sovranazionali.
Il gravame, peraltro, oltre ad essere inammissibile in relazione all’onere stabilito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., nel merito non supera comunque le articolate motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che il Collegio condivide (e alle quali in questa sede rinvia, proprio in ragione della richiamata struttura dell’atto di appello).
L’art. 13, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 recante “ Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 ”), convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, prevede che “ In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ”.
Tale disposizione risulta essere stata adottata a seguito della procedura d’infrazione attivata per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Dal che consegue che la procedura di stabilizzazione in esame, oltre alle ordinarie esigenze di celerità proprie di ciascuna procedura concorsuale, ne manifesta alcune peculiari e sue proprie, discendenti dalla necessità di ridurre i tempi necessari ad interrompere il comportamento inadempiente dello Stato rispetto agli obblighi comunitari.
7. Una simile esigenza, peraltro, non è stata perseguita dal legislatore in modo irragionevole, dal momento che non si è sacrificato – in modo illogico od irrazionale – l’interesse antagonista del candidato che, per caso fortuito, sia risultato motivatamente impossibilitato a partecipare alle prove: la disposizione di cui si discute, infatti, collega la sanzione dell’esclusione soltanto al secondo episodio di assenza ingiustificata o comunque di mancata partecipazione, anche se giustificata, alle prove.
In tal modo il legislatore ha realizzato un corretto e non sproporzionato bilanciamento fra le esigenze del candidato, affinché non venga sacrificato dall’assoluta impossibilità di partecipazione dovuta al caso fortuito, e le necessità di una celere conclusione della procedura.
Neppure è dato rilevare le denunciate discriminazioni o violazioni del principio di parità di trattamento.
Va anzitutto osservato che le critiche che nel ricorso in appello si rivolgono al provvedimento impugnato in relazione alla pretesa discriminazione riguardano la ritenuta eccessiva severità delle prove selettive: ma tale elemento non ha refluenza diretta sul profilo della legittimità dell’impugnata esclusione, che si basa sulla diversa ragione della reiterata assenza, ancorché giustificata.
Né la disposizione normativa sulla base della quale è stato adottato il provvedimento impugnato risulta censurabile – sotto il profilo della violazione del parametro costituzionale - sol perché qualificabile come “legge provvedimento” (Corte costituzionale, sentenza n. 186/2022): atteso che la scelta legislativa, come detto, non risulta arbitraria né irragionevole, e come tale non sussistono i presupposti per una possibile questione di legittimità costituzionale della stessa.
8. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe trascritto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di persone fisiche comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.