Decreto cautelare 15 ottobre 2022
Sentenza breve 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 23/11/2022, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01845/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2022, proposto da
AN PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa all'avvocato Maria Cristina Basurto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: MA TR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario, n. 139 del 12/8/2022, di indizione dell’avviso pubblico regionale per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa dell’Area Gestione Tecnica della ASL Lecce pubblicato sul BURP n. 93 del 25/8/2022;
- della nota prot. n. 149140 del 10/8/2022 del Direttore dell’Area Gestione del Personale;
- ove occorra, dell’Avviso pubblico e di tutti gli atti successivi eventualmente adottati nella procedura selettiva esterna;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. A. M. Cursi per la parte ricorrente, avv. M. C. Basurto per l’ASL;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente, dirigente ingegnere dell’ASL Lecce, si duole dell’avviso (di cui alla determina ASL n. 139 del 12 agosto 2022 e pubblicato sul BURP n. 93 del 25 agosto 2022) con cui l’ASL Lecce ha indetto una selezione per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa dell’Area Gestione Tecnica;
- b) il ricorrente contesta la scelta dell’ASL di indire la suddetta selezione rivolta “all’esterno” (in quanto, come da art. 1 dell’avviso, sono ammessi a parteciparvi i dipendenti, con profilo di dirigente ingegnere, delle Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale), così obliterandosi, a detta del ricorrente, il regolamento interno per l’affidamento degli incarichi dirigenziali dell’ASL di Lecce, in virtù del quale (art. 4) è previsto che venga reso un avviso di selezione “interna” (in modo da consentirne la partecipazione ai dirigenti appartenenti al ruolo dell’ASL di Lecce, tra i quali vi è il ricorrente);
- c) si è costituita in giudizio l’ASL di Lecce, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del G.O.;
- d) alla camera di consiglio del 16 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) il Legislatore ha impresso alle Aziende Sanitarie Locali una chiara connotazione imprenditoriale, come da art. 3, comma 1- bis, D. Lgs. n. 502 del 1992 (“ In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ”);
- b) sulla scorta di questa esplicita previsione, la giurisprudenza, oltre a dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento ai singoli atti datoriali (in via esemplificativa, v. T.A.R. Lecce n. 1988 del 16 dicembre 2019), ha chiarito, sempre sotto il profilo del riparto di giurisdizione, “ che la natura privatistica e imprenditoriale delle Aziende sanitarie comporta che non possano essere qualificati come atti di macro organizzazione rilevanti sotto il profilo pubblicistico gli atti di organizzazione delle Aziende, trattandosi di atti comunque espressione del potere privatistico di gestione dell’azienda, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende che è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (Cassazione SS UU, 7 dicembre 2016, n. 25048; 4 luglio 2014, n. 15304) ” (C.d.S. n. 2531 del 18 aprile 2019);
- c) conseguentemente, poiché nel caso di specie viene contestata la “scelta” dell’ASL di effettuare un interpello tra dirigenti già in servizio (sia pure appartenenti ai ruoli del Servizio Sanitario Regionale e non della sola ASL di Lecce) per il conferimento di un incarico dirigenziale, la controversia in esame si inserisce nella cornice dell’espressione del potere privatistico di gestione dell’Azienda, con conseguente radicamento della giurisdizione del G.O.
3) Ritenuto quindi che nel caso di specie vada dichiarato il difetto di giurisdizione, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. (“ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”).
4) Ritenuto che sussistano eccezionali motivi, considerata la natura della questione in esame, per compensare le spese di lite tra il ricorrente e l’ASL e che nulla vada disposto sulle spese nei confronti del soggetto evocato come controinteressato, in quanto non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, codice del processo amministrativo.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e la ASL di Lecce.
Nulla spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO