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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
VALEA SE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0108457123401 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5681/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Torre SA, con ricorso depositato il 02.05.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava la comunicazione n. 0108457123401 (codice atto n. 21693712313), emessa dall'Agenzia delle
Entrate D.P. notificata in data 05/02/2025, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno di imposta
2022 di complessivi € 9.359,71 a titolo di imposta, sanzioni e interessi per l'annualità 2022.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- impugnabilità della comunicazione emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e la conseguente ammissibilità del presente ricorso.
- illegittimità e/o l'infondatezza della comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina a seguito del controllo automatizzato ex articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno 2022 del contribuente, e la conseguente non debenza degli importi chiesti in pagamento a titolo di imposte, sanzioni e interessi a mezzo della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 23.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza, sentito il difensore dell' Agenzia Entrate D.P., il difensore della parte ricorrente che si riportano ai loro scritti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' oggetto della controversia riguarda la comunicazione n. 0108457123401 emessa dall' Agenzia delle
Entrate D.P. di Messina a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno di imposta 2022, a mezzo del quale veniva chiesto il pagamento di complessivi euro 9.359,71 per imposta, sanzioni e interessi per l'anno 2022.
L' Agenzia delle Entrate ha effettuato la liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 54 - bis del D.P.R.
n. 633/1972 sui dati esposti dal ricorrente.
Non sussiste alcuna attività accertativa o valutativa dell' Ufficio ma la rilevazione di incongruenze sui dati indicati dal contribuente.
La comunicazione impugnata rientra nell'ambito delle c.d. comunicazioni di compliance, previste dall'art. 1, commi 634 e seguenti, della L. n. 190/2014 e dagli artt. 54-bis del DPR n. 633/1972 e 36-bis del DPR n.
600/1973, aventi finalità di collaborazione e prevenzione del contenzioso, attraverso il confronto anticipato con il contribuente.
Tali comunicazioni hanno natura meramente informativa e sollecitatoria, non contengono una pretesa tributaria definitiva, non costituiscono esercizio di potestà impositiva e non producono effetti lesivi immediati nella sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie, l'atto:
non impone un obbligo coattivo di pagamento;
prospetta il versamento quale facoltà alternativa alla possibilità di fornire chiarimenti;
ammette espressamente la possibilità di rideterminazione delle somme;
non prevede alcuna iscrizione a ruolo automatica né effetti esecutivi diretti. La presenza dell'indicazione di un importo e di un termine di 60 giorni, unitamente alla riduzione delle sanzioni, non muta la natura dell'atto, trattandosi di una proposta di regolarizzazione spontanea e non di una intimazione di pagamento.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità:
“Sono impugnabili solo gli atti che esprimono una pretesa tributaria compiuta e immediatamente lesiva;
restano esclusi gli atti meramente interlocutori, istruttori o di invito alla compliance” (Cass., SS.UU., n.
16293/2007; Cass. n. 3315/2022; Cass. n. 25556/2023).
Nel caso in esame, la comunicazione non ha carattere autoritativo né definitivo e non esaurisce il procedimento di accertamento, la cui eventuale conclusione potrà avvenire solo mediante l'adozione di un successivo atto impositivo autonomamente impugnabile.
Ne deriva che il ricorrente è privo di un interesse attuale e concreto ad agire, potendo far valere le proprie difese solo in relazione a un futuro ed eventuale avviso di accertamento o atto di liquidazione.
Per quanto riguarda infine quanto lamentato da parte ricorrente in ordine alla liquidazione dell'imposta dovuta sulla scorta della dichiarazione Mod. IVA 2023 per l' anno 2022 trasmessa dalla Società "Società_1 " in data 01.08.2023 che oltre a risultare errata, andava considerata omessa va rilevato che quanto eccepito da parte ricorrente al fine di spostare, traslare o retrocedere i risultati da una dichiarazione IVA ad un' altra non risulta contemplato dalle istruzioni ministeriali e dal DPR 322/98.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.388,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Giovanni De Marco
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
VALEA SE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0108457123401 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5681/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Torre SA, con ricorso depositato il 02.05.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava la comunicazione n. 0108457123401 (codice atto n. 21693712313), emessa dall'Agenzia delle
Entrate D.P. notificata in data 05/02/2025, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno di imposta
2022 di complessivi € 9.359,71 a titolo di imposta, sanzioni e interessi per l'annualità 2022.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- impugnabilità della comunicazione emessa a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e la conseguente ammissibilità del presente ricorso.
- illegittimità e/o l'infondatezza della comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina a seguito del controllo automatizzato ex articolo 54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno 2022 del contribuente, e la conseguente non debenza degli importi chiesti in pagamento a titolo di imposte, sanzioni e interessi a mezzo della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 23.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, chiedendo il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza, sentito il difensore dell' Agenzia Entrate D.P., il difensore della parte ricorrente che si riportano ai loro scritti, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' oggetto della controversia riguarda la comunicazione n. 0108457123401 emessa dall' Agenzia delle
Entrate D.P. di Messina a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
54 - bis del D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello IVA 2023 per l'anno di imposta 2022, a mezzo del quale veniva chiesto il pagamento di complessivi euro 9.359,71 per imposta, sanzioni e interessi per l'anno 2022.
L' Agenzia delle Entrate ha effettuato la liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 54 - bis del D.P.R.
n. 633/1972 sui dati esposti dal ricorrente.
Non sussiste alcuna attività accertativa o valutativa dell' Ufficio ma la rilevazione di incongruenze sui dati indicati dal contribuente.
La comunicazione impugnata rientra nell'ambito delle c.d. comunicazioni di compliance, previste dall'art. 1, commi 634 e seguenti, della L. n. 190/2014 e dagli artt. 54-bis del DPR n. 633/1972 e 36-bis del DPR n.
600/1973, aventi finalità di collaborazione e prevenzione del contenzioso, attraverso il confronto anticipato con il contribuente.
Tali comunicazioni hanno natura meramente informativa e sollecitatoria, non contengono una pretesa tributaria definitiva, non costituiscono esercizio di potestà impositiva e non producono effetti lesivi immediati nella sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie, l'atto:
non impone un obbligo coattivo di pagamento;
prospetta il versamento quale facoltà alternativa alla possibilità di fornire chiarimenti;
ammette espressamente la possibilità di rideterminazione delle somme;
non prevede alcuna iscrizione a ruolo automatica né effetti esecutivi diretti. La presenza dell'indicazione di un importo e di un termine di 60 giorni, unitamente alla riduzione delle sanzioni, non muta la natura dell'atto, trattandosi di una proposta di regolarizzazione spontanea e non di una intimazione di pagamento.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità:
“Sono impugnabili solo gli atti che esprimono una pretesa tributaria compiuta e immediatamente lesiva;
restano esclusi gli atti meramente interlocutori, istruttori o di invito alla compliance” (Cass., SS.UU., n.
16293/2007; Cass. n. 3315/2022; Cass. n. 25556/2023).
Nel caso in esame, la comunicazione non ha carattere autoritativo né definitivo e non esaurisce il procedimento di accertamento, la cui eventuale conclusione potrà avvenire solo mediante l'adozione di un successivo atto impositivo autonomamente impugnabile.
Ne deriva che il ricorrente è privo di un interesse attuale e concreto ad agire, potendo far valere le proprie difese solo in relazione a un futuro ed eventuale avviso di accertamento o atto di liquidazione.
Per quanto riguarda infine quanto lamentato da parte ricorrente in ordine alla liquidazione dell'imposta dovuta sulla scorta della dichiarazione Mod. IVA 2023 per l' anno 2022 trasmessa dalla Società "Società_1 " in data 01.08.2023 che oltre a risultare errata, andava considerata omessa va rilevato che quanto eccepito da parte ricorrente al fine di spostare, traslare o retrocedere i risultati da una dichiarazione IVA ad un' altra non risulta contemplato dalle istruzioni ministeriali e dal DPR 322/98.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.388,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. Giovanni De Marco