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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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29 maggio 1988
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Art. 17. (( 1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi ))
a) che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi ))
Giurisprudenza • 3
- 1. CGCE, n. C-286/02, Sentenza della Corte, Bellio F.lli Srl contro Prefettura di Treviso, 01/04/2004Provvedimento: […] Essa rileva che l'art. 17, lett. a), della legge n. 281 del 1963 sanziona la distribuzione di prodotti «che non siano di qualità sana, leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente». […]Leggi di più...
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