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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 11561 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dalle Parte_1
Avv.te e Antonella Debora Controparte_1
CARDACINO, giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di queste, agli indirizzi pec indicati Il Cancelliere in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dalle Avv.te Marina OLLA e CP_2
Laura FURCAS, giusta procure generali richiamate in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
4/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, e premesso di essere erede di
[...]
deceduta in data 29/11/2012, titolare di pensione cat. INVCIV 07057489, Per_1
espose che con nota del 19/02/2020 l' le aveva contestato di aver riscosso CP_2
indebitamente ratei della suddetta prestazione dall'1/12/2012 al 31/12/2012, cioè dopo la morte della dante causa, per un importo complessivo di Euro 1.830,17 ( di cui Euro
1.733, 00 per sorte capitale), di cui aveva chiesto la restituzione.
Dedusse l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 52 L. n° 88/89 e dell'art. 13 L.
n° 412/91 nonchè l'applicabilità dei principi dell'indebito assistenziale, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento incolpevole del percettore.
Rilevò, inoltre, che il rateo di tredicesima, ricompreso nella superiore somma e maturato alla data del decesso, non doveva essere restituito, posto che l'Istituto aveva l'obbligo di corrisponderlo agli eredi.
Lamentò l'avvenuta reiezione del ricorso amministrativo proposto.
Chiese, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito, in subordine anche in misura parziale, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, deduceva CP_2
l'infondatezza delle domande avversarie e l'inapplicabilità dei principi richiamati,
avendo la ricorrente, pienamente consapevole dell'avvenuto decesso della madre e della non spettanza della prestazione, indebitamente riscosso gli importi accreditati alla medesima.
2 Dedusse inoltre, l'inammissibilità della domanda subordinata, atteso che non era stata mai proposta domanda amministrativa per la liquidazione della tredicesima a favore degli eredi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Non può esservi, infatti, dubbio che la ricorrente, che ha altresì allegato di aver inviato rituale comunicazione all del decesso della dante causa, fosse CP_2
pienamente consapevole che, alla data di morte della madre, le prestazioni pensionistiche non fossero più dovute.
La loro materiale apprensione costituisce quindi una condotta dolosa di appropriazione e ciò a prescindere dalla circostanza che l' abbia o meno CP_2
provveduto allo storno delle somme, rimaste giacenti sul c/c.
Pertanto, non possono trovare applicazione alla fattispecie, i principi elaborati né
l'art. 52 L. n° 88/89, né l'art. 13 L. n° 412/91 nè i principi in materia di indebito assistenziale, tanto più che essi riguardano la situazione soggettiva del pensionato,
mentre qui viene in rilievo soltanto la condotta dell'erede, senza alcun riferimento alla prima.
A tal proposito la Corte di cassazione, con sentenza n° 17705/16 ha affermato che il
pagamento dell'indebito a persona defunta ma ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere invece
l'obbligo di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in capo a chi di fatto di quel pagamento si
avvalga.
E' solo questi, infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione
del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto
acquisito.
Anche per quanto concerne, il rateo di tredicesima maturato dalla dante causa, non era legittima la materiale disposizione da parte dell'erede, posto che soltanto, con il provvedimento di liquidazione dell'Istituto, che, a seguito di apposita domanda amministrativa per la corresponsione dei c.d. ratei maturati e non riscossi, avrebbe dovuto riconoscere, effettuati i necessari accertamenti, la quota spettante all'erede o, nel caso di concorso di eredi, a ciascuno di questi, ella avrebbe potuto percepire la somma liquidata in suo favore.
3 Correttamente, quindi, l'Istituto entro il termine di prescrizione ordinaria decennale ha agito per il recupero dell'importo.
In virtù di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
Il complessivo atteggiarsi della vicenda integra gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
4
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n° 11561 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dalle Parte_1
Avv.te e Antonella Debora Controparte_1
CARDACINO, giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di queste, agli indirizzi pec indicati Il Cancelliere in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dalle Avv.te Marina OLLA e CP_2
Laura FURCAS, giusta procure generali richiamate in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
1 All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
4/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024, , adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, e premesso di essere erede di
[...]
deceduta in data 29/11/2012, titolare di pensione cat. INVCIV 07057489, Per_1
espose che con nota del 19/02/2020 l' le aveva contestato di aver riscosso CP_2
indebitamente ratei della suddetta prestazione dall'1/12/2012 al 31/12/2012, cioè dopo la morte della dante causa, per un importo complessivo di Euro 1.830,17 ( di cui Euro
1.733, 00 per sorte capitale), di cui aveva chiesto la restituzione.
Dedusse l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 52 L. n° 88/89 e dell'art. 13 L.
n° 412/91 nonchè l'applicabilità dei principi dell'indebito assistenziale, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento incolpevole del percettore.
Rilevò, inoltre, che il rateo di tredicesima, ricompreso nella superiore somma e maturato alla data del decesso, non doveva essere restituito, posto che l'Istituto aveva l'obbligo di corrisponderlo agli eredi.
Lamentò l'avvenuta reiezione del ricorso amministrativo proposto.
Chiese, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito, in subordine anche in misura parziale, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, con memoria difensiva, deduceva CP_2
l'infondatezza delle domande avversarie e l'inapplicabilità dei principi richiamati,
avendo la ricorrente, pienamente consapevole dell'avvenuto decesso della madre e della non spettanza della prestazione, indebitamente riscosso gli importi accreditati alla medesima.
2 Dedusse inoltre, l'inammissibilità della domanda subordinata, atteso che non era stata mai proposta domanda amministrativa per la liquidazione della tredicesima a favore degli eredi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Non può esservi, infatti, dubbio che la ricorrente, che ha altresì allegato di aver inviato rituale comunicazione all del decesso della dante causa, fosse CP_2
pienamente consapevole che, alla data di morte della madre, le prestazioni pensionistiche non fossero più dovute.
La loro materiale apprensione costituisce quindi una condotta dolosa di appropriazione e ciò a prescindere dalla circostanza che l' abbia o meno CP_2
provveduto allo storno delle somme, rimaste giacenti sul c/c.
Pertanto, non possono trovare applicazione alla fattispecie, i principi elaborati né
l'art. 52 L. n° 88/89, né l'art. 13 L. n° 412/91 nè i principi in materia di indebito assistenziale, tanto più che essi riguardano la situazione soggettiva del pensionato,
mentre qui viene in rilievo soltanto la condotta dell'erede, senza alcun riferimento alla prima.
A tal proposito la Corte di cassazione, con sentenza n° 17705/16 ha affermato che il
pagamento dell'indebito a persona defunta ma ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere invece
l'obbligo di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in capo a chi di fatto di quel pagamento si
avvalga.
E' solo questi, infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione
del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto
acquisito.
Anche per quanto concerne, il rateo di tredicesima maturato dalla dante causa, non era legittima la materiale disposizione da parte dell'erede, posto che soltanto, con il provvedimento di liquidazione dell'Istituto, che, a seguito di apposita domanda amministrativa per la corresponsione dei c.d. ratei maturati e non riscossi, avrebbe dovuto riconoscere, effettuati i necessari accertamenti, la quota spettante all'erede o, nel caso di concorso di eredi, a ciascuno di questi, ella avrebbe potuto percepire la somma liquidata in suo favore.
3 Correttamente, quindi, l'Istituto entro il termine di prescrizione ordinaria decennale ha agito per il recupero dell'importo.
In virtù di tali considerazioni, il ricorso va respinto.
Il complessivo atteggiarsi della vicenda integra gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 4/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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