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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2024, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 955/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai IGg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 955 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelica Borgese, presso il cui studio, in
Polistena (RC) alla Via Montegrappa n.22, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marina Mandaglio e Carmela Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Taurianova (RC) alla via XXIV
Maggio ang. Via Marconi 4;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 13.12.2024
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 02.08.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
nel Comune di Paola, in data 28.01.1970, con , matrimonio trascritto presso i Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B;
precisava che dall'unione coniugale erano nati quattro figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con con decreto del 05.08.2021 n. cron. 4472/2021 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate. Il ricorrente, considerato che la moglie non aveva aderito all'invito di negoziazione assistita, chiedeva di “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 28.01.1970, nel Comune di Paola e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI, al numero 2, Serie B, Parte II dell'anno
1970, alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa cron. N. 4472/2021 del 5.08.2021 emesso all'esito del procedimento iscritto al N. 821/2021 dal Tribunale di Palmi;
• ordinare al competente
Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
• porre, in caso di opposizione e/o contestazioni, le spese e i compensi del presente giudizio a carico della IG.ra , da Controparte_1
distrarsi in favore del procuratore costituito che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 13.12.2024 assegnando i termini di legge.
In data 11.11.2024 si costituiva aderendo alla domanda di parte ricorrente e Controparte_1
specificando che aveva informalmente aderito alla procedura di negoziazione assistita chiedendo solo un altro termine per formalizzare delle incombenze tecniche nella gestione del patrimonio. Pertanto, chiedeva di: “A- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 28.01.1970, nel Comune di Paola e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI, al numero 2, Serie B, ParteII dell'anno 1970, alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa cron. N. 4472 del 5.08.2021 emesso a seguito del procedimento iscritto al n.
821/2021 dal Tribunale di Palmi;
B- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
Il tutto con compensazione delle spese.”
Su istanza congiunta delle parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare, il Giudice revocava la comparizione delle parti prevista per l'udienza del 13.12.2024, disponendo la trattazione per iscritto della causa in sostituzione dell'udienza già fissata.
Nelle predette note le parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Paola, in data 28.01.1970, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto Cron.n.4472/2021 del 05.08.2021, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, risultando pacifico che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le condizioni indicate dalle parti, di seguito riportate, sono in linea con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia. Infatti
[...]
e hanno chieso la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro Parte_1 Controparte_1 contratto alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa e di seguito riportate: “I. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi ubicata in ZI, alla via C/da Badia, resta assegnata alla sig.ra CP_1
; III. Saranno lasciati alla IG.ra i beni acquistati in comunione (gli arredi);
[...] Controparte_1
IV. Il IG. dichiara di aver già provveduto a prelevare i propri indumenti ed effetti personali Pt_1 presenti nell'abitazione coniugale;
V. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti
e di non avere maturato esposizioni debitorie durante il matrimonio;
pertanto, rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di mantenimento e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra; VI. Le parti concordemente dichiarano sin da ora che i beni acquistati durante il matrimonio saranno donati ai propri figli;
VII. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. VIII. Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) così provvede: Controparte_1 C.F._2
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Paola (CS), in data 28.01.1970, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi ubicata in ZI, alla via C/da Badia, resta assegnata alla sig.ra
; III. Saranno lasciati alla IG.ra i beni acquistati in comunione Controparte_1 Controparte_1
(gli arredi); IV. Il IG. dichiara di aver già provveduto a prelevare i propri indumenti ed Pt_1 effetti personali presenti nell'abitazione coniugale;
V. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere maturato esposizioni debitorie durante il matrimonio;
pertanto, rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di mantenimento e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra; VI. Le parti concordemente dichiarano sin da ora che i beni acquistati durante il matrimonio saranno donati ai propri figli;
VII. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. VIII. Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 16.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai IGg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 955 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelica Borgese, presso il cui studio, in
Polistena (RC) alla Via Montegrappa n.22, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente –
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marina Mandaglio e Carmela Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Taurianova (RC) alla via XXIV
Maggio ang. Via Marconi 4;
-resistente-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 13.12.2024
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 02.08.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
nel Comune di Paola, in data 28.01.1970, con , matrimonio trascritto presso i Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B;
precisava che dall'unione coniugale erano nati quattro figli, tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con con decreto del 05.08.2021 n. cron. 4472/2021 il Tribunale di Palmi aveva omologato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate. Il ricorrente, considerato che la moglie non aveva aderito all'invito di negoziazione assistita, chiedeva di “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 28.01.1970, nel Comune di Paola e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI, al numero 2, Serie B, Parte II dell'anno
1970, alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa cron. N. 4472/2021 del 5.08.2021 emesso all'esito del procedimento iscritto al N. 821/2021 dal Tribunale di Palmi;
• ordinare al competente
Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
• porre, in caso di opposizione e/o contestazioni, le spese e i compensi del presente giudizio a carico della IG.ra , da Controparte_1
distrarsi in favore del procuratore costituito che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 13.12.2024 assegnando i termini di legge.
In data 11.11.2024 si costituiva aderendo alla domanda di parte ricorrente e Controparte_1
specificando che aveva informalmente aderito alla procedura di negoziazione assistita chiedendo solo un altro termine per formalizzare delle incombenze tecniche nella gestione del patrimonio. Pertanto, chiedeva di: “A- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 28.01.1970, nel Comune di Paola e trascritto nei registri degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di ZI, al numero 2, Serie B, ParteII dell'anno 1970, alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa cron. N. 4472 del 5.08.2021 emesso a seguito del procedimento iscritto al n.
821/2021 dal Tribunale di Palmi;
B- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
Il tutto con compensazione delle spese.”
Su istanza congiunta delle parti, le quali dichiaravano di non volersi riconciliare, il Giudice revocava la comparizione delle parti prevista per l'udienza del 13.12.2024, disponendo la trattazione per iscritto della causa in sostituzione dell'udienza già fissata.
Nelle predette note le parti insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Paola, in data 28.01.1970, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, omologata con decreto Cron.n.4472/2021 del 05.08.2021, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, risultando pacifico che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le condizioni indicate dalle parti, di seguito riportate, sono in linea con il dettato normativo e con la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia. Infatti
[...]
e hanno chieso la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro Parte_1 Controparte_1 contratto alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa e di seguito riportate: “I. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi ubicata in ZI, alla via C/da Badia, resta assegnata alla sig.ra CP_1
; III. Saranno lasciati alla IG.ra i beni acquistati in comunione (gli arredi);
[...] Controparte_1
IV. Il IG. dichiara di aver già provveduto a prelevare i propri indumenti ed effetti personali Pt_1 presenti nell'abitazione coniugale;
V. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti
e di non avere maturato esposizioni debitorie durante il matrimonio;
pertanto, rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di mantenimento e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra; VI. Le parti concordemente dichiarano sin da ora che i beni acquistati durante il matrimonio saranno donati ai propri figli;
VII. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. VIII. Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ) così provvede: Controparte_1 C.F._2
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Paola (CS), in data 28.01.1970, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di ZI Anno 1970 -Atto Numero 2– Parte II- Serie B alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi ubicata in ZI, alla via C/da Badia, resta assegnata alla sig.ra
; III. Saranno lasciati alla IG.ra i beni acquistati in comunione Controparte_1 Controparte_1
(gli arredi); IV. Il IG. dichiara di aver già provveduto a prelevare i propri indumenti ed Pt_1 effetti personali presenti nell'abitazione coniugale;
V. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere maturato esposizioni debitorie durante il matrimonio;
pertanto, rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di mantenimento e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra; VI. Le parti concordemente dichiarano sin da ora che i beni acquistati durante il matrimonio saranno donati ai propri figli;
VII. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. VIII. Le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto.”
-compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 16.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola