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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8554/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 8554/2018 assegnata in decisione all'udienza del 1.01.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALLAMPRESE MICHELE, elettivamente domiciliato in
Cerignola alla via Raimondo Pece, 49 presso il difensore avv.
ALLAMPRESE MICHELE
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MENICHELLA DIONISIO, elettivamente domiciliato in VIA
ORDONA LAVELLO 77 presso il difensore avv. MENICHELLA DIONISIO
APPELLATA
Nonché
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 19 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che con atto di citazione, Pt_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
[...]
Cerignola la compagnia in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2
, nelle rispettive qualità di compagnia assicurativa e
[...] conducente del motoveicolo Liberty tg. X5DT6F per ivi sentirli condannare, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'investimento asseritamente avvenuto in data 06.06.2016 allorquando, alle ore 06:00 circa in abitato di Cerignola, , attraversando la via Roosevelt Pt_1 sulle strisce pedonali poste in prossimità del Bar Bistrot, con direzione verso il suddetto bar, era stato investito dal ciclomotore Liberty tg. X5DT6F di proprietà e condotto da
. CP_2
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- egli aveva subito lesioni inizialmente refertate presso il locale PS in “rif. gonalgia dx post-traumatica. Rif. Algia collo sin. Escoriazione piramide nasale” precisate, nell'esatta gravità solo in seguito ad ulteriori esami nei giorni successivi.
- il danno conseguente a tali lesioni era stato quantificato in € 20.000;
- la responsabilità per l'occorso sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida irresponsabile del il quale, successivamente al sinistro, aveva CP_2 sottoscritto modulo cid.
pagina 2 di 19 concludeva chiedendo: “accertare che il sinistro stradale Pt_1
e i conseguenti danni sono stati causati da Controparte_2
Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 20.000 a titolo di risarcimento per i danni fisici oltre interessi legali e svalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
Il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 455/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la compagnia sostenendo, nel Controparte_1 merito, l'infondatezza della domanda in ordine all'an e al quantum debeatur.
In particolare, la compagnia convenuta ha contestato la storicità del sinistro dedotto ed il nesso causale tra sinistro e le lesioni lamentate da . Pt_2
ha concluso chiedendo: “rigettare l'atto di Controparte_4 citazione perché non provato e/o perché manca la prova del nesso eziologico tra il danno fisico patito da e l'evento da Pt_1 lui raccontato;
in via gradata qualora l'istruttoria provi
l'esistenza del nesso eziologico, ridurre la lesione patita dal
a quanto risultante di giustizia” Pt_1
Non si è costituito in giudizio pertanto ne è Controparte_2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5.04.2017.
Formulate le richieste istruttorie, il Giudice di Pace ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per CP_2 testi chiesta dall'attore, riservandosi all'esito in ordine alla
CTU medica. All'udienza del 5.06.2017 è stato escusso il teste ed il Giudice ha ammesso la CTU, nominando all'uopo Testimone_1 il Dr. . Persona_1
non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale CP_2 deferitogli.
Esaurite le attività peritali, all'udienza del 14/03/2018, il GdP ha proposto con ordinanza ex. Art. 185 bis cpc, definizione pagina 3 di 19 transattiva della vertenza nei termini di “Euro 10.000,00 in favore di quale sorte capitale;
- Euro 1.050,00 Parte_1 per competenze legali, oltre oneri ed euro 325,00 per spese, ivi comprese quelle di CTU”.
Tale proposta veniva accettata unicamente dalla convenuta
CP_1
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 298/2018 il GdP ha accolto parzialmente la domanda dichiarando la pari responsabilità dell'attore/pedone e del Pt_2 convenuto/conducente con riduzione del 50% dell'importo CP_2 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno e compensazione per metà delle spese di giudizio sino alla fase di trattazione e per intero in relazione alla fase decisionale, ivi comprese quelle di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo “1. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui, dichiara avvenuto il sinistro per colpa concorrente di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50%;
2. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui condanna i convenuti oggi appellati, al risarcimento dei danni in favore di nella misura del 50%, e Parte_1 quindi per € 11.562,80 in luogo dell'intero indennizzo dovuto e quindi euro 20.000,00 (così contenuto per la competenza per valore del Giudice di Pace);
3. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui compensa, nella misura del 50%, tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU;
In via subordinata, fermo restando i capi 1, 2 e 3: 4. Accertare e dichiarare avvenuto il sinistro per causa e colpa prevalente del sig. nella misura dell'80-85% o in quella Controparte_2 ritenuta di giustizia, e per l'effetto, 5. condannare i convenuti oggi appellati, al pagamento in favore di della Parte_1 somma a titolo di risarcimento danni in ragione dell'accertata responsabilità avversa, oltre interessi dalla domanda al
pagina 4 di 19 soddisfo;
6. condannare i convenuti, oggi appellati, al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre Iva e
Cna e alle spese tutte, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
7.Sempre in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra formulate 8. Riformare la sentenza nella parte in cui dispone l'integrale compensazione delle spese di causa della fase decisionale, così ponendo le stesse nella misura congrua e di giustizia, a carico di parte convenuta/appellata, da distrarsi al difensore antistatario;
9.Con vittoria di competenze e spese dell'appello, da distrarsi al difensore antistatario”
Si è costituita in appello deducendo la Controparte_5 correttezza della pronuncia resa dal giudice di primo grado che aveva compiutamente argomentato circa il concorso paritario riconosciuto ad entrambe le parti.
ha concluso chiedendo: ”Dare atto in via preliminare che CP_1 ha estinto il debito che aveva nei Controparte_1 confronti dell'appellante mediante il pagamento di tutto quanto risultante dalla condanna contenuta nella sentenza n. 633/2018 sottoposta a gravame;
previa conferma della sentenza impugnata rigettare l'atto di gravame nella sua interezza per le motivazioni esposte in narrativa;
condannare Parte_1 appellante al pagamento delle competenze del giudizio di appello da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario;
previa declaratoria della responsabilità aggravata per l'abuso di un proprio diritto condannare ex art. 96 al pagamento di una Pt_1 somma da stabilirsi in via equitativa”.
pagina 5 di 19 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 27.03.2019 è stata dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente citato in giudizio, ha Controparte_2 inteso non costituirsi.
Dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo, lo scrivente
Giudice, con provvedimento del 1° gennaio 2025, ha trattenuto la causa in decisone, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
************
1.Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
1.2 In rito deve essere, altresì, confermata la contumacia di
, già dichiarata all'udienza del 27.03.2019. Controparte_2
2. Nel merito l'appello interposto da è fondato e Parte_3 deve essere accolto.
ha interposto gravame avverso la sentenza n. 633/2018 del Pt_2
Giudice di Pace di Cerignola contestandola nella parte in cui, pur ritenuti sussistenti e provati i presupposti della domanda attorea (fatto storico del sinistro, riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, ricorrenza ed entità dei danni risarcibili), ha dichiarato la sua corresponsabilità nella causazione del sinistro.
In particolare, ha affermato che l'applicazione dell'art. 1227 cc ad opera del Giudice di Pace era avvenuta in assenza di domanda di parte, con relativa violazione dell'art. 112 cpc. e, inoltre, la violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 1227 cc. avendo imputato il GdP all'attore di non aver provato l'assenza di sua responsabilità nella causazione del sinistro stradale attribuendo così pari responsabilità nella causazione del sinistro al pedone e all'investitore.
Ha, infine, censurato la decisione resa dal GdP in relazione al regime delle spese nella parte in cui applicando l'art. 91 I
pagina 6 di 19 comma cpc ha integralmente compensato le spese di causa della fase conclusiva.
Di contro l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza dell'operato del GdP in sentenza, avendo lo stesso adeguatamente motivato circa le ragioni fattuali e giuridiche che lo avevano indotto ad attribuire pari responsabilità alle parti nella causazione del sinistro.
2.1 Deve premettersi che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, l'accertamento del fatto storico
(investimento del da parte del veicolo condotto dal Pt_2
) foriero del danno è da ritenersi cosa giudicata, come è CP_2 ugualmente coperto da giudicato il capo della sentenza relativo all'accertata compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica prospettata.
Ne consegue che l'esame del giudice del gravame, nella fattispecie, non può che essere incentrato sulla sussistenza della corresponsabilità del pedone, odierno appellante.
Così circoscritto l'ambito di indagine, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice a quo solo in ordine all'incidenza della condotta del , può essere accolto alla luce delle seguenti Pt_2 precisazioni.
In punto di diritto va evidenziato che il codice civile, all'art. 2054, comma 1, prevede una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
pagina 7 di 19 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Senza dubbio il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel codice della strada che, peraltro, all'art. 190 del Codice della Strada elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È proprio con la violazione delle suddette prescrizioni, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1,
c.c., se non addirittura una sua responsabilità esclusiva, a fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595).
Ad esempio, il pedone pone in atto un comportamento colposo se è dimostrata l'improvvisa e imprevedibile comparsa che ha reso inevitabile l'urto con il veicolo, tenuto conto della breve distanza di avvistamento insufficiente per attuare una manovra di emergenza (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
Detto ciò, al fine di dirimere la controversia che ci occupa, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esclusivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto pagina 8 di 19 e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile.
È quindi necessario avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta, infatti, al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue modalità, prova fornita nel caso di specie con le testimonianze rese dal teste TE
, presente sul luogo ed al momento del sinistro.
[...]
Specularmente, dal suo canto, la compagnia di assicurazione non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa ricadente, non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/02/2019, n. 5819).
Va osservato che il principio generale di cautela che informa la pagina 9 di 19 circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, l'obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine, l'obbligo di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 del Codice della Strada. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
20137 del 13/07/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla dichiarazione del teste escusso in primo grado – che ha assistito al sinistro e sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – che ha dichiarato:
“Ho assistito all'incidente in quanto non trovavo dinanzi al bar bistrot circa un anno fa alle 06:00 del mattino. Mi trovavo dinanzi al bar bistrot di via Roosevelt in Cerignola. Vidi Pt_1
che attraversava la strada sulle strisce pedonali davanti
[...]
pagina 10 di 19 al bar con direzione verso di me. Il aveva quasi Pt_1 completato l'attraversamento quando un motorino che proveniva dalla destra del percorrendo via Roosevelt con direzione Pt_1
a senso unico verso via Bologna lo ha investito colpendolo sul lato destro. A bordo del motorino vi era solo il conducente;
dopo
l'impatto il era finito a terra battendo in volto infatti Pt_1 quando l'ho soccorso sanguinava dal naso e lamentava dolori al ginocchio destro e alla spalla. Il motorino era un Piaggio
Liberty di colore blu scuro. Il stava attraversando sulle Pt_1 strisce pedonali;
non è intervenuta né la forza pubblica né
l'ambulanza” ha confermato la dinamica dedotta in citazione che ha poi trovato ulteriore conferma nella C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, la quale ha accertato che la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la dinamica rappresentata.
Può dirsi, dunque, che, diversamente da quanto sancito dal
Giudice di prime cure, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, e fatto salvo, come in precedenza già sottolineato, il principio tantum devolutum quantum appellatum, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi ignoto e dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e
pagina 11 di 19 precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni" (Cass. 8814/2020).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel dichiarare una corresponsabilità dell'appellante, non essendo stata accertata alcuna condotta colposa, né alcuna condotta imprevedibile ed inevitabile a carico del pedone.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che, con l'impugnata sentenza, il primo giudice abbia correttamente ricostruito il fatto storico, salvo poi, rilevare una responsabilità concorrente del pedone che, tuttavia, non trova adeguato supporto probatorio nell'istruttoria espletata.
Poiché, come noto, avuto riguardo alla possibilità di riduzione dell'importo risarcibile in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'articolo citato, al primo comma, contempla una circostanza che attiene alla fase causativa del danno (il fatto del danneggiante e il fatto del danneggiato) ed importa esclusivamente una delimitazione decurtativa del danno risarcibile ricollegabile ad una condotta commissiva o omissiva del danneggiato (mentre il secondo comma contempla una causa di esclusione della risarcibilità del danno rilevabile su eccezione di parte), la prova dell'effettivo concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso rilevante ex art. 1227 c.c. è posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177;
Cass. 2 marzo 2007, n. 4954), che deve debitamente allegarla;
tuttavia, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa. Nel caso di specie, la condotta colposa assunta concorrente non risulta allegata neppure in termini pagina 12 di 19 generici dalla compagnia in sede di costituzione, e comunque non confortata in alcun modo dalla prova testimoniale.
Né supplisce alla carenza emarginata la mera enunciazione di stile operata dal giudice di pace con l'espressione “deve dunque concludersi che (…)la dinamica del sinistro risulta sprovvista di riscontri probatori oggettivi idonei ad indirizzare la responsabilità dell'accaduto in misura esclusiva prevalente sul conducente del veicolo investitore” infatti, sicuramente non è di per sé idonea ad adombrare una condotta concorsuale foriera di danno in mancanza di adeguata indicazione delle circostanze da cui essa deriverebbe;
pertanto, la formula adottata dal giudice a quo risulta assolutamente vuota di contenuto.
Ne consegue che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha operato la contestata riduzione di ½, ipotizzando un insussistente corresponsabilità ex art. 1227
c.c.
Dunque, in accoglimento dell'atto di appello, l'importo risultante dalla quantificazione operata dal CTU, contenuta per ragioni di competenza in € 20.000, deve essere integralmente riconosciuta al danneggiato, non essendo ravvisabile, alla luce degli esiti istruttori, la condotta concorsuale posta a base della decurtazione.
Da quanto esposto deriva che l'impugnata sentenza debba essere riformata con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e, in conseguenza di tale CP_2 riconoscimento, con la condanna in solido del e della CP_2 al pagamento del 50% residuo di quanto Controparte_5 riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale al
. Pt_2
Dunque, in considerazione del fatto che, per ciò che concerne l'entità dei danni risarcibili subiti da a seguito del Pt_2 sinistro de quo, il GdP, ha condiviso la relazione di consulenza medico legale depositata dal CTU nominato nell'ambito del pagina 13 di 19 giudizio di primo grado, i cui esiti non sono stati oggetto di specifica censura, che ha stabilito la compatibilità dei danni riportati da parte attrice con la dinamica del sinistro, e ha quantificato i danni subiti dal in € 22.724,57, contenuti Pt_2 dall'attore in € 20.000 e dimidiati in € 11.562,86, al Pt_2 deve essere corrisposta la residua somma di € 8.437,14.
In ragione della riforma dell'appellata sentenza, per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che e Controparte_5 debbano essere condannati, nei confronti Controparte_2 dell'appellante, al pagamento dell'ulteriore somma residua pari ad € 8.437,14.
Inoltre, è stato chiesto dall'istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
La questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17 febbraio 1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226
e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo pagina 14 di 19 ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso di specie appare corretto riconoscere gli interessi compensativi a fronte del tempo atteso per il richiesto risarcimento del danno in via equitativa.
Con maggiore impegno esplicativo: in ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre,
Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, nonché
Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad pagina 15 di 19 un indice medio.
Appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi nella misura dell'1%.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito così come definitivamente cristallizzatosi,
06.06.2016 (data del sinistro) , sull'importo sopra liquidato di
Euro 8.437,14 (oltre IVA) svalutato all'epoca del sinistro con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' , fino alla data della presente decisione. CP_6
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 8.437,14 (oltre
IVA), maggiorato degli interessi compensativi maturati (come appena calcolati), saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Infatti, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale.
In accoglimento dell'appello interposto dal nei confronti Pt_2 di e di dunque, quest'ultimi Controparte_5 Controparte_2 vanno condannati in solido al pagamento del predetto importo in favore del , così come appena specificato. Pt_2
Consegue, all'accoglimento del primo motivo di gravame,
l'accoglimento della ragione d'appello relativa al regolamento pagina 16 di 19 delle spese del giudizio.
Il Giudice di Pace, infatti, aveva compensato in percentuale del
50% le spese di giudizio tra le parti condannando i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_5 CP_2 favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi distrattari ed anticipatari, delle spese del giudizio nella misura del liquidandole in € 1.375,00 di cui € 325 per spese (ivi comprese quelle di CTU che ha posto per il 50% definitivamente a carico di parte soccombente).
In ragione della riforma dell'appellata sentenza con la statuizione della soccombenza totale di la Controparte_7 stessa deve essere condannata alla rifusione dell'ulteriore 50% residuo delle spese di giudizio di primo grado che si liquidano in € 1.050 da distrarsi nei confronti del difensore LL dichiaratosi antistatario anche nell'ambito del presente giudizio.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi nell'ammontare residuo pari ad € 175,00 definitivamente in capo a e in solido tra loro. Controparte_5 CP_2
4. Con riguardo al regolamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, esse seguono il criterio della soccombenza dell'appellata e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza n.
pagina 17 di 19 633/18 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola a definizione del giudizio rubricato al nr. 455/2017 RG, dichiara esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e per Controparte_2
l'effetto, condanna e in Controparte_5 Controparte_2
, al pagamento dell'ulteriore importo di € 8.437,14 euro in CP_8 favore di a titolo di integrale risarcimento danni Parte_3 per i fatti di causa, oltre interessi compensativi -nella misura dell'1% dal momento del sinistro -sul predetto importo svalutato a detta epoca, e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 8.437,14, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- per l'effetto, condanna e in Controparte_5 Controparte_2 solido tra loro alla rifusione della residua somma di € 1.050 per spese legali relative al primo grado di giudizio oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali come per legge da distrarsi nei confronti del difensore LL dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le residue spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in capo a e Controparte_5 Controparte_2 in solido tra loro condannandoli al pagamento della somma di €
175,00, con diritto dell'attore a ripetere quanto eventualmente già versato al consulente;
- condanna e in solido tra loro Controparte_5 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 3.397,00, oltre 15% sui Parte_3 compensi per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dell'attore avv. LL dichiaratosi antistatario.
pagina 18 di 19 Foggia, 13.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carbonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 8554/2018 assegnata in decisione all'udienza del 1.01.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALLAMPRESE MICHELE, elettivamente domiciliato in
Cerignola alla via Raimondo Pece, 49 presso il difensore avv.
ALLAMPRESE MICHELE
APPELLANTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MENICHELLA DIONISIO, elettivamente domiciliato in VIA
ORDONA LAVELLO 77 presso il difensore avv. MENICHELLA DIONISIO
APPELLATA
Nonché
(C.F. , Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 19 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, giova premettere che con atto di citazione, Pt_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
[...]
Cerignola la compagnia in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2
, nelle rispettive qualità di compagnia assicurativa e
[...] conducente del motoveicolo Liberty tg. X5DT6F per ivi sentirli condannare, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'investimento asseritamente avvenuto in data 06.06.2016 allorquando, alle ore 06:00 circa in abitato di Cerignola, , attraversando la via Roosevelt Pt_1 sulle strisce pedonali poste in prossimità del Bar Bistrot, con direzione verso il suddetto bar, era stato investito dal ciclomotore Liberty tg. X5DT6F di proprietà e condotto da
. CP_2
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che:
- egli aveva subito lesioni inizialmente refertate presso il locale PS in “rif. gonalgia dx post-traumatica. Rif. Algia collo sin. Escoriazione piramide nasale” precisate, nell'esatta gravità solo in seguito ad ulteriori esami nei giorni successivi.
- il danno conseguente a tali lesioni era stato quantificato in € 20.000;
- la responsabilità per l'occorso sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida irresponsabile del il quale, successivamente al sinistro, aveva CP_2 sottoscritto modulo cid.
pagina 2 di 19 concludeva chiedendo: “accertare che il sinistro stradale Pt_1
e i conseguenti danni sono stati causati da Controparte_2
Per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di € 20.000 a titolo di risarcimento per i danni fisici oltre interessi legali e svalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
Il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 455/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la compagnia sostenendo, nel Controparte_1 merito, l'infondatezza della domanda in ordine all'an e al quantum debeatur.
In particolare, la compagnia convenuta ha contestato la storicità del sinistro dedotto ed il nesso causale tra sinistro e le lesioni lamentate da . Pt_2
ha concluso chiedendo: “rigettare l'atto di Controparte_4 citazione perché non provato e/o perché manca la prova del nesso eziologico tra il danno fisico patito da e l'evento da Pt_1 lui raccontato;
in via gradata qualora l'istruttoria provi
l'esistenza del nesso eziologico, ridurre la lesione patita dal
a quanto risultante di giustizia” Pt_1
Non si è costituito in giudizio pertanto ne è Controparte_2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5.04.2017.
Formulate le richieste istruttorie, il Giudice di Pace ha ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per CP_2 testi chiesta dall'attore, riservandosi all'esito in ordine alla
CTU medica. All'udienza del 5.06.2017 è stato escusso il teste ed il Giudice ha ammesso la CTU, nominando all'uopo Testimone_1 il Dr. . Persona_1
non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale CP_2 deferitogli.
Esaurite le attività peritali, all'udienza del 14/03/2018, il GdP ha proposto con ordinanza ex. Art. 185 bis cpc, definizione pagina 3 di 19 transattiva della vertenza nei termini di “Euro 10.000,00 in favore di quale sorte capitale;
- Euro 1.050,00 Parte_1 per competenze legali, oltre oneri ed euro 325,00 per spese, ivi comprese quelle di CTU”.
Tale proposta veniva accettata unicamente dalla convenuta
CP_1
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 298/2018 il GdP ha accolto parzialmente la domanda dichiarando la pari responsabilità dell'attore/pedone e del Pt_2 convenuto/conducente con riduzione del 50% dell'importo CP_2 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno e compensazione per metà delle spese di giudizio sino alla fase di trattazione e per intero in relazione alla fase decisionale, ivi comprese quelle di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo “1. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui, dichiara avvenuto il sinistro per colpa concorrente di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50%;
2. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui condanna i convenuti oggi appellati, al risarcimento dei danni in favore di nella misura del 50%, e Parte_1 quindi per € 11.562,80 in luogo dell'intero indennizzo dovuto e quindi euro 20.000,00 (così contenuto per la competenza per valore del Giudice di Pace);
3. Riformare la sentenza di 1° grado nella parte in cui compensa, nella misura del 50%, tra le parti le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU;
In via subordinata, fermo restando i capi 1, 2 e 3: 4. Accertare e dichiarare avvenuto il sinistro per causa e colpa prevalente del sig. nella misura dell'80-85% o in quella Controparte_2 ritenuta di giustizia, e per l'effetto, 5. condannare i convenuti oggi appellati, al pagamento in favore di della Parte_1 somma a titolo di risarcimento danni in ragione dell'accertata responsabilità avversa, oltre interessi dalla domanda al
pagina 4 di 19 soddisfo;
6. condannare i convenuti, oggi appellati, al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre Iva e
Cna e alle spese tutte, con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
7.Sempre in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni sopra formulate 8. Riformare la sentenza nella parte in cui dispone l'integrale compensazione delle spese di causa della fase decisionale, così ponendo le stesse nella misura congrua e di giustizia, a carico di parte convenuta/appellata, da distrarsi al difensore antistatario;
9.Con vittoria di competenze e spese dell'appello, da distrarsi al difensore antistatario”
Si è costituita in appello deducendo la Controparte_5 correttezza della pronuncia resa dal giudice di primo grado che aveva compiutamente argomentato circa il concorso paritario riconosciuto ad entrambe le parti.
ha concluso chiedendo: ”Dare atto in via preliminare che CP_1 ha estinto il debito che aveva nei Controparte_1 confronti dell'appellante mediante il pagamento di tutto quanto risultante dalla condanna contenuta nella sentenza n. 633/2018 sottoposta a gravame;
previa conferma della sentenza impugnata rigettare l'atto di gravame nella sua interezza per le motivazioni esposte in narrativa;
condannare Parte_1 appellante al pagamento delle competenze del giudizio di appello da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario;
previa declaratoria della responsabilità aggravata per l'abuso di un proprio diritto condannare ex art. 96 al pagamento di una Pt_1 somma da stabilirsi in via equitativa”.
pagina 5 di 19 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 27.03.2019 è stata dichiarata la contumacia di il quale, ritualmente citato in giudizio, ha Controparte_2 inteso non costituirsi.
Dopo una serie di rinvii dovuti al carico del ruolo, lo scrivente
Giudice, con provvedimento del 1° gennaio 2025, ha trattenuto la causa in decisone, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
************
1.Preliminarmente deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
1.2 In rito deve essere, altresì, confermata la contumacia di
, già dichiarata all'udienza del 27.03.2019. Controparte_2
2. Nel merito l'appello interposto da è fondato e Parte_3 deve essere accolto.
ha interposto gravame avverso la sentenza n. 633/2018 del Pt_2
Giudice di Pace di Cerignola contestandola nella parte in cui, pur ritenuti sussistenti e provati i presupposti della domanda attorea (fatto storico del sinistro, riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, ricorrenza ed entità dei danni risarcibili), ha dichiarato la sua corresponsabilità nella causazione del sinistro.
In particolare, ha affermato che l'applicazione dell'art. 1227 cc ad opera del Giudice di Pace era avvenuta in assenza di domanda di parte, con relativa violazione dell'art. 112 cpc. e, inoltre, la violazione dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 1227 cc. avendo imputato il GdP all'attore di non aver provato l'assenza di sua responsabilità nella causazione del sinistro stradale attribuendo così pari responsabilità nella causazione del sinistro al pedone e all'investitore.
Ha, infine, censurato la decisione resa dal GdP in relazione al regime delle spese nella parte in cui applicando l'art. 91 I
pagina 6 di 19 comma cpc ha integralmente compensato le spese di causa della fase conclusiva.
Di contro l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza dell'operato del GdP in sentenza, avendo lo stesso adeguatamente motivato circa le ragioni fattuali e giuridiche che lo avevano indotto ad attribuire pari responsabilità alle parti nella causazione del sinistro.
2.1 Deve premettersi che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, l'accertamento del fatto storico
(investimento del da parte del veicolo condotto dal Pt_2
) foriero del danno è da ritenersi cosa giudicata, come è CP_2 ugualmente coperto da giudicato il capo della sentenza relativo all'accertata compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica prospettata.
Ne consegue che l'esame del giudice del gravame, nella fattispecie, non può che essere incentrato sulla sussistenza della corresponsabilità del pedone, odierno appellante.
Così circoscritto l'ambito di indagine, l'appello, ancorato alla contestazione delle valutazioni del materiale istruttorio da parte del giudice a quo solo in ordine all'incidenza della condotta del , può essere accolto alla luce delle seguenti Pt_2 precisazioni.
In punto di diritto va evidenziato che il codice civile, all'art. 2054, comma 1, prevede una presunzione di colpa in capo al conducente in caso di investimento di pedone, statuendo il suo obbligo “a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
pagina 7 di 19 circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Senza dubbio il pedone, come l'automobilista, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel codice della strada che, peraltro, all'art. 190 del Codice della Strada elenca una serie di comportamenti che questi è tenuto ad adottare al fine di evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È proprio con la violazione delle suddette prescrizioni, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza, che la condotta del pedone può integrare il concorso di colpa di cui all'art. 1227, comma 1,
c.c., se non addirittura una sua responsabilità esclusiva, a fronte di un comportamento imprevisto, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595).
Ad esempio, il pedone pone in atto un comportamento colposo se è dimostrata l'improvvisa e imprevedibile comparsa che ha reso inevitabile l'urto con il veicolo, tenuto conto della breve distanza di avvistamento insufficiente per attuare una manovra di emergenza (Cass. civ. Sez. III Sent. n. 14064/2010).
Detto ciò, al fine di dirimere la controversia che ci occupa, in punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base al quale il conducente (e quindi il proprietario, ai sensi del terzo comma) del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esclusivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Per superare tale presunzione di colpa, occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto pagina 8 di 19 e, dall'altra parte, che la condotta del pedone fosse ragionevolmente non prevedibile e dunque il sinistro non evitabile.
È quindi necessario avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio.
Spetta, infatti, al pedone la prova del fatto storico dell'avvenuto investimento e delle sue modalità, prova fornita nel caso di specie con le testimonianze rese dal teste TE
, presente sul luogo ed al momento del sinistro.
[...]
Specularmente, dal suo canto, la compagnia di assicurazione non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa ricadente, non essendo stata in grado di dimostrare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Per costante giurisprudenza di legittimità, "è jus receptum il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti"
(Cass. Civ., Ord., n. 4551 del 22/02/2017).
Ed ancora, "in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile" (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
28/02/2019, n. 5819).
Va osservato che il principio generale di cautela che informa la pagina 9 di 19 circolazione stradale si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare, l'obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico e, infine, l'obbligo di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Siffatti obblighi comportamentali sono posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 del Codice della Strada. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito i principi sulla base dei quali il giudice deve valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del pedone, indicando i passaggi logici da effettuare per una valutazione equa del caso concreto: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al
100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
20137 del 13/07/2023).
Orbene, nel caso di specie, dalla dichiarazione del teste escusso in primo grado – che ha assistito al sinistro e sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – che ha dichiarato:
“Ho assistito all'incidente in quanto non trovavo dinanzi al bar bistrot circa un anno fa alle 06:00 del mattino. Mi trovavo dinanzi al bar bistrot di via Roosevelt in Cerignola. Vidi Pt_1
che attraversava la strada sulle strisce pedonali davanti
[...]
pagina 10 di 19 al bar con direzione verso di me. Il aveva quasi Pt_1 completato l'attraversamento quando un motorino che proveniva dalla destra del percorrendo via Roosevelt con direzione Pt_1
a senso unico verso via Bologna lo ha investito colpendolo sul lato destro. A bordo del motorino vi era solo il conducente;
dopo
l'impatto il era finito a terra battendo in volto infatti Pt_1 quando l'ho soccorso sanguinava dal naso e lamentava dolori al ginocchio destro e alla spalla. Il motorino era un Piaggio
Liberty di colore blu scuro. Il stava attraversando sulle Pt_1 strisce pedonali;
non è intervenuta né la forza pubblica né
l'ambulanza” ha confermato la dinamica dedotta in citazione che ha poi trovato ulteriore conferma nella C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, la quale ha accertato che la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con la dinamica rappresentata.
Può dirsi, dunque, che, diversamente da quanto sancito dal
Giudice di prime cure, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, e fatto salvo, come in precedenza già sottolineato, il principio tantum devolutum quantum appellatum, non è stata superata la presunzione di responsabilità del conducente investitore, non risultando che il pedone abbia posto in essere comportamenti contrari alle norme di comune diligenza;
né la compagnia assicurativa ha fornito elementi probatori contrari.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, "non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi ignoto e dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e
pagina 11 di 19 precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni" (Cass. 8814/2020).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel dichiarare una corresponsabilità dell'appellante, non essendo stata accertata alcuna condotta colposa, né alcuna condotta imprevedibile ed inevitabile a carico del pedone.
Conclusivamente, il Tribunale ritiene che, con l'impugnata sentenza, il primo giudice abbia correttamente ricostruito il fatto storico, salvo poi, rilevare una responsabilità concorrente del pedone che, tuttavia, non trova adeguato supporto probatorio nell'istruttoria espletata.
Poiché, come noto, avuto riguardo alla possibilità di riduzione dell'importo risarcibile in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'articolo citato, al primo comma, contempla una circostanza che attiene alla fase causativa del danno (il fatto del danneggiante e il fatto del danneggiato) ed importa esclusivamente una delimitazione decurtativa del danno risarcibile ricollegabile ad una condotta commissiva o omissiva del danneggiato (mentre il secondo comma contempla una causa di esclusione della risarcibilità del danno rilevabile su eccezione di parte), la prova dell'effettivo concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso rilevante ex art. 1227 c.c. è posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177;
Cass. 2 marzo 2007, n. 4954), che deve debitamente allegarla;
tuttavia, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa. Nel caso di specie, la condotta colposa assunta concorrente non risulta allegata neppure in termini pagina 12 di 19 generici dalla compagnia in sede di costituzione, e comunque non confortata in alcun modo dalla prova testimoniale.
Né supplisce alla carenza emarginata la mera enunciazione di stile operata dal giudice di pace con l'espressione “deve dunque concludersi che (…)la dinamica del sinistro risulta sprovvista di riscontri probatori oggettivi idonei ad indirizzare la responsabilità dell'accaduto in misura esclusiva prevalente sul conducente del veicolo investitore” infatti, sicuramente non è di per sé idonea ad adombrare una condotta concorsuale foriera di danno in mancanza di adeguata indicazione delle circostanze da cui essa deriverebbe;
pertanto, la formula adottata dal giudice a quo risulta assolutamente vuota di contenuto.
Ne consegue che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha operato la contestata riduzione di ½, ipotizzando un insussistente corresponsabilità ex art. 1227
c.c.
Dunque, in accoglimento dell'atto di appello, l'importo risultante dalla quantificazione operata dal CTU, contenuta per ragioni di competenza in € 20.000, deve essere integralmente riconosciuta al danneggiato, non essendo ravvisabile, alla luce degli esiti istruttori, la condotta concorsuale posta a base della decurtazione.
Da quanto esposto deriva che l'impugnata sentenza debba essere riformata con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro e, in conseguenza di tale CP_2 riconoscimento, con la condanna in solido del e della CP_2 al pagamento del 50% residuo di quanto Controparte_5 riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale al
. Pt_2
Dunque, in considerazione del fatto che, per ciò che concerne l'entità dei danni risarcibili subiti da a seguito del Pt_2 sinistro de quo, il GdP, ha condiviso la relazione di consulenza medico legale depositata dal CTU nominato nell'ambito del pagina 13 di 19 giudizio di primo grado, i cui esiti non sono stati oggetto di specifica censura, che ha stabilito la compatibilità dei danni riportati da parte attrice con la dinamica del sinistro, e ha quantificato i danni subiti dal in € 22.724,57, contenuti Pt_2 dall'attore in € 20.000 e dimidiati in € 11.562,86, al Pt_2 deve essere corrisposta la residua somma di € 8.437,14.
In ragione della riforma dell'appellata sentenza, per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene che e Controparte_5 debbano essere condannati, nei confronti Controparte_2 dell'appellante, al pagamento dell'ulteriore somma residua pari ad € 8.437,14.
Inoltre, è stato chiesto dall'istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
La questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n.
1712 del 17 febbraio 1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226
e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo pagina 14 di 19 ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso di specie appare corretto riconoscere gli interessi compensativi a fronte del tempo atteso per il richiesto risarcimento del danno in via equitativa.
Con maggiore impegno esplicativo: in ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, vanno recepiti i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre,
Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, nonché
Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad pagina 15 di 19 un indice medio.
Appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi nella misura dell'1%.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito così come definitivamente cristallizzatosi,
06.06.2016 (data del sinistro) , sull'importo sopra liquidato di
Euro 8.437,14 (oltre IVA) svalutato all'epoca del sinistro con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' , fino alla data della presente decisione. CP_6
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 8.437,14 (oltre
IVA), maggiorato degli interessi compensativi maturati (come appena calcolati), saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Infatti, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi al tasso legale.
In accoglimento dell'appello interposto dal nei confronti Pt_2 di e di dunque, quest'ultimi Controparte_5 Controparte_2 vanno condannati in solido al pagamento del predetto importo in favore del , così come appena specificato. Pt_2
Consegue, all'accoglimento del primo motivo di gravame,
l'accoglimento della ragione d'appello relativa al regolamento pagina 16 di 19 delle spese del giudizio.
Il Giudice di Pace, infatti, aveva compensato in percentuale del
50% le spese di giudizio tra le parti condannando i convenuti e , in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_5 CP_2 favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi distrattari ed anticipatari, delle spese del giudizio nella misura del liquidandole in € 1.375,00 di cui € 325 per spese (ivi comprese quelle di CTU che ha posto per il 50% definitivamente a carico di parte soccombente).
In ragione della riforma dell'appellata sentenza con la statuizione della soccombenza totale di la Controparte_7 stessa deve essere condannata alla rifusione dell'ulteriore 50% residuo delle spese di giudizio di primo grado che si liquidano in € 1.050 da distrarsi nei confronti del difensore LL dichiaratosi antistatario anche nell'ambito del presente giudizio.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi nell'ammontare residuo pari ad € 175,00 definitivamente in capo a e in solido tra loro. Controparte_5 CP_2
4. Con riguardo al regolamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, esse seguono il criterio della soccombenza dell'appellata e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'appellata sentenza n.
pagina 17 di 19 633/18 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola a definizione del giudizio rubricato al nr. 455/2017 RG, dichiara esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e per Controparte_2
l'effetto, condanna e in Controparte_5 Controparte_2
, al pagamento dell'ulteriore importo di € 8.437,14 euro in CP_8 favore di a titolo di integrale risarcimento danni Parte_3 per i fatti di causa, oltre interessi compensativi -nella misura dell'1% dal momento del sinistro -sul predetto importo svalutato a detta epoca, e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 8.437,14, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
- per l'effetto, condanna e in Controparte_5 Controparte_2 solido tra loro alla rifusione della residua somma di € 1.050 per spese legali relative al primo grado di giudizio oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali come per legge da distrarsi nei confronti del difensore LL dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le residue spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in capo a e Controparte_5 Controparte_2 in solido tra loro condannandoli al pagamento della somma di €
175,00, con diritto dell'attore a ripetere quanto eventualmente già versato al consulente;
- condanna e in solido tra loro Controparte_5 Controparte_2 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 3.397,00, oltre 15% sui Parte_3 compensi per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dell'attore avv. LL dichiaratosi antistatario.
pagina 18 di 19 Foggia, 13.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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