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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5229 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14182/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Erika MAMELI e Orazio Parte_1 C.F._1
MAZZONE, contro
(C.F. , con l'avv. Stefano CHIAROMANNI, CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.2008 a , Municipio di Bucarest, CP_2 trascritto nei Registri di matrimonio Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia alla Parte II Serie C Numero
161;
2. La casa coniugale viene temporaneamente assegnata alla moglie.
Il signor cederà alla signora la propria quota della casa coniugale, corrispondente CP_1 Parte_1 ad 1/2 dell'intero, del diritto di proprietà della casa sita a Venezia- Zelarino, Via Salvator Rosa n. 5, Int. 5, con il mobilio e gli arredi, con assunzione da parte della moglie dell'intera quota di mutuo ipotecario contratto con Banca
pag. 1 di 4 Monte dei Paschi di Siena registrato a Treviso il 07/08/2014 notaio gravante sulla casa stessa Persona_1 fino alla scadenza, libera di reperire altro garante;
Tale cessione immobiliare avverrà sotto la condizione sospensiva dell'accollo dell'intera quota di mutuo in capo a entro un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio, anche Parte_1 se l'udienza dovesse tenersi in forma scritta o figurata, comparendo entro detto termine i coniugi davanti al Notaio prescelto dalla moglie per il rogito, e ciò anche prima della decorrenza dell'anno in ipotesi di delibera positiva sull'accollo del mutuo. Qualora la condizione non dovesse verificarsi entro il termine essenziale predetto (di un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio), le parti potranno vendere l'immobile a terzi, con l'unica precisazione che dal ricavato della vendita, una volta detratti mutuo residuo e spese, Pt_1 beneficerà di un importo maggiore di €. 15.000,00.
[...]
Il signor dà atto di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
3. Le autovetture e lo scooter, quali lo scooter targato DF40561, l'automobile Subaru Forrester del 2003 avente targa romena VL11VNI, l'automobile Volkswagen Transporter del 2002 targata CD380BC, nonché la provvista dei conti correnti in titolarità al signor o cointestati resteranno in proprietà al medesimo CP_1 rinunciando la sig.ra a qualsivoglia eventuale diritto e/o pretesa in ordine agli stessi. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti, e valendo le cessioni di quota di cui sopra, a regolare ogni eventuale rapporto di debito credito tra le parti, ritenendo la cessione dell'immobile finalizzata a raggiungere l'accordo di separazione.
5. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio cristiano ortodosso a Municipio di Bucarest, CP_2 CP_2 in data 31/3/2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del Comune di Venezia alla parte II serie C n. 161 ufficio 9 anno 2025.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio allegando che, a seguito del progressivo venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza tra i coniugi era cessata nel luglio 2024, quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale, sospendendo altresì ogni forma di contributo economico in suo favore;
la ricorrente aveva poi intrapreso una nuova relazione sentimentale, dalla quale nel maggio 2025 era nato un figlio, riconosciuto solo dalla madre.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi, formulando le proprie conclusioni in ordine allo scioglimento del matrimonio in conformità ad un accordo preventivo stipulato con il marito, il quale, pur essendo d'accordo, non ha avanzato la domanda congiuntamente alla moglie per motivi religiosi. pag. 2 di 4 Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, non ha del resto contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione ed ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate dalla moglie, chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento diretto del matrimonio, senza previa separazione, in applicazione della comune legge nazionale delle parti, le quali condividono sia la cittadinanza moldava, sia la cittadinanza romena, applicabile per accordo tra i coniugi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010.
Delle suddette conclusioni congiunte le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento mediante il deposito di memorie, chiedendo che venisse fissata udienza innanzi al Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
23/10/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Rilevato che nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana e che può essere applicata la legge sostanziale rumena in base all' art. 5 del Reg. UE 1259/2010, in base al criterio della cittadinanza dei coniugi, e che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla legge applicabile alla fattispecie (in particolare l'art. 373 del codice civile rumeno), essendo incontestato l'accordo dei coniugi in merito alla rottura del rapporto di coniugio.
Considerato che la cessazione delle convivenza e di ogni assistenza morale e materiale comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Posto che la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, essa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data C.F._1 CP_1 C.F._2
31/3/2008, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie C n. 161 ufficio 9 anno 2025 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
pag. 3 di 4 RATIFICA le conclusioni congiuntamente confermate dai ricorrenti all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.2008 a , Municipio di Bucarest, CP_2 trascritto nei Registri di matrimonio Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia alla Parte II Serie C Numero
161;
2. La casa coniugale viene temporaneamente assegnata alla moglie.
Il signor cederà alla signora la propria quota della casa coniugale, corrispondente CP_1 Parte_1 ad 1/2 dell'intero, del diritto di proprietà della casa sita a Venezia- Zelarino, Via Salvator Rosa n. 5, Int. 5, con il mobilio e gli arredi, con assunzione da parte della moglie dell'intera quota di mutuo ipotecario contratto con Banca
Monte dei Paschi di Siena registrato a Treviso il 07/08/2014 notaio gravante sulla casa stessa Persona_1 fino alla scadenza, libera di reperire altro garante;
Tale cessione immobiliare avverrà sotto la condizione sospensiva dell'accollo dell'intera quota di mutuo in capo a entro un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio, anche Parte_1 se l'udienza dovesse tenersi in forma scritta o figurata, comparendo entro detto termine i coniugi davanti al Notaio prescelto dalla moglie per il rogito, e ciò anche prima della decorrenza dell'anno in ipotesi di delibera positiva sull'accollo del mutuo. Qualora la condizione non dovesse verificarsi entro il termine essenziale predetto (di un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio), le parti potranno vendere l'immobile a terzi, con l'unica precisazione che dal ricavato della vendita, una volta detratti mutuo residuo e spese, Pt_1 beneficerà di un importo maggiore di €. 15.000,00.
[...]
Il signor dà atto di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
3. Le autovetture e lo scooter, quali lo scooter targato DF40561, l'automobile Subaru Forrester del 2003 avente targa romena VL11VNI, l'automobile Volkswagen Transporter del 2002 targata CD380BC, nonché la provvista dei conti correnti in titolarità al signor o cointestati resteranno in proprietà al medesimo CP_1 rinunciando la sig.ra a qualsivoglia eventuale diritto e/o pretesa in ordine agli stessi. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti, e valendo le cessioni di quota di cui sopra, a regolare ogni eventuale rapporto di debito credito tra le parti, ritenendo la cessione dell'immobile finalizzata a raggiungere l'accordo di separazione.
5. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con gli avv.ti Erika MAMELI e Orazio Parte_1 C.F._1
MAZZONE, contro
(C.F. , con l'avv. Stefano CHIAROMANNI, CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.2008 a , Municipio di Bucarest, CP_2 trascritto nei Registri di matrimonio Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia alla Parte II Serie C Numero
161;
2. La casa coniugale viene temporaneamente assegnata alla moglie.
Il signor cederà alla signora la propria quota della casa coniugale, corrispondente CP_1 Parte_1 ad 1/2 dell'intero, del diritto di proprietà della casa sita a Venezia- Zelarino, Via Salvator Rosa n. 5, Int. 5, con il mobilio e gli arredi, con assunzione da parte della moglie dell'intera quota di mutuo ipotecario contratto con Banca
pag. 1 di 4 Monte dei Paschi di Siena registrato a Treviso il 07/08/2014 notaio gravante sulla casa stessa Persona_1 fino alla scadenza, libera di reperire altro garante;
Tale cessione immobiliare avverrà sotto la condizione sospensiva dell'accollo dell'intera quota di mutuo in capo a entro un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio, anche Parte_1 se l'udienza dovesse tenersi in forma scritta o figurata, comparendo entro detto termine i coniugi davanti al Notaio prescelto dalla moglie per il rogito, e ciò anche prima della decorrenza dell'anno in ipotesi di delibera positiva sull'accollo del mutuo. Qualora la condizione non dovesse verificarsi entro il termine essenziale predetto (di un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio), le parti potranno vendere l'immobile a terzi, con l'unica precisazione che dal ricavato della vendita, una volta detratti mutuo residuo e spese, Pt_1 beneficerà di un importo maggiore di €. 15.000,00.
[...]
Il signor dà atto di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
3. Le autovetture e lo scooter, quali lo scooter targato DF40561, l'automobile Subaru Forrester del 2003 avente targa romena VL11VNI, l'automobile Volkswagen Transporter del 2002 targata CD380BC, nonché la provvista dei conti correnti in titolarità al signor o cointestati resteranno in proprietà al medesimo CP_1 rinunciando la sig.ra a qualsivoglia eventuale diritto e/o pretesa in ordine agli stessi. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti, e valendo le cessioni di quota di cui sopra, a regolare ogni eventuale rapporto di debito credito tra le parti, ritenendo la cessione dell'immobile finalizzata a raggiungere l'accordo di separazione.
5. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio cristiano ortodosso a Municipio di Bucarest, CP_2 CP_2 in data 31/3/2008, con atto regolarmente trascritto nei registri di stato civile -atti di matrimonio- del Comune di Venezia alla parte II serie C n. 161 ufficio 9 anno 2025.
Dal matrimonio non sono nati figli.
La parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio allegando che, a seguito del progressivo venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza tra i coniugi era cessata nel luglio 2024, quando il marito aveva abbandonato la casa coniugale, sospendendo altresì ogni forma di contributo economico in suo favore;
la ricorrente aveva poi intrapreso una nuova relazione sentimentale, dalla quale nel maggio 2025 era nato un figlio, riconosciuto solo dalla madre.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi, formulando le proprie conclusioni in ordine allo scioglimento del matrimonio in conformità ad un accordo preventivo stipulato con il marito, il quale, pur essendo d'accordo, non ha avanzato la domanda congiuntamente alla moglie per motivi religiosi. pag. 2 di 4 Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, non ha del resto contestato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione ed ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate dalla moglie, chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento diretto del matrimonio, senza previa separazione, in applicazione della comune legge nazionale delle parti, le quali condividono sia la cittadinanza moldava, sia la cittadinanza romena, applicabile per accordo tra i coniugi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010.
Delle suddette conclusioni congiunte le parti hanno chiesto concordemente l'accoglimento mediante il deposito di memorie, chiedendo che venisse fissata udienza innanzi al Giudice relatore, mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per il
23/10/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Rilevato che nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana e che può essere applicata la legge sostanziale rumena in base all' art. 5 del Reg. UE 1259/2010, in base al criterio della cittadinanza dei coniugi, e che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla legge applicabile alla fattispecie (in particolare l'art. 373 del codice civile rumeno), essendo incontestato l'accordo dei coniugi in merito alla rottura del rapporto di coniugio.
Considerato che la cessazione delle convivenza e di ogni assistenza morale e materiale comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Posto che la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e appare conforme alla legge, essa non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. in data C.F._1 CP_1 C.F._2
31/3/2008, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie C n. 161 ufficio 9 anno 2025 del Comune di Venezia;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
pag. 3 di 4 RATIFICA le conclusioni congiuntamente confermate dai ricorrenti all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 31.03.2008 a , Municipio di Bucarest, CP_2 trascritto nei Registri di matrimonio Ufficio di Stato Civile del Comune di Venezia alla Parte II Serie C Numero
161;
2. La casa coniugale viene temporaneamente assegnata alla moglie.
Il signor cederà alla signora la propria quota della casa coniugale, corrispondente CP_1 Parte_1 ad 1/2 dell'intero, del diritto di proprietà della casa sita a Venezia- Zelarino, Via Salvator Rosa n. 5, Int. 5, con il mobilio e gli arredi, con assunzione da parte della moglie dell'intera quota di mutuo ipotecario contratto con Banca
Monte dei Paschi di Siena registrato a Treviso il 07/08/2014 notaio gravante sulla casa stessa Persona_1 fino alla scadenza, libera di reperire altro garante;
Tale cessione immobiliare avverrà sotto la condizione sospensiva dell'accollo dell'intera quota di mutuo in capo a entro un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio, anche Parte_1 se l'udienza dovesse tenersi in forma scritta o figurata, comparendo entro detto termine i coniugi davanti al Notaio prescelto dalla moglie per il rogito, e ciò anche prima della decorrenza dell'anno in ipotesi di delibera positiva sull'accollo del mutuo. Qualora la condizione non dovesse verificarsi entro il termine essenziale predetto (di un anno dall'udienza di comparizione delle parti in sede di scioglimento del matrimonio), le parti potranno vendere l'immobile a terzi, con l'unica precisazione che dal ricavato della vendita, una volta detratti mutuo residuo e spese, Pt_1 beneficerà di un importo maggiore di €. 15.000,00.
[...]
Il signor dà atto di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
3. Le autovetture e lo scooter, quali lo scooter targato DF40561, l'automobile Subaru Forrester del 2003 avente targa romena VL11VNI, l'automobile Volkswagen Transporter del 2002 targata CD380BC, nonché la provvista dei conti correnti in titolarità al signor o cointestati resteranno in proprietà al medesimo CP_1 rinunciando la sig.ra a qualsivoglia eventuale diritto e/o pretesa in ordine agli stessi. Parte_1
4. I coniugi dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento e per qualsiasi altro titolo, dichiarandosi economicamente indipendenti, e valendo le cessioni di quota di cui sopra, a regolare ogni eventuale rapporto di debito credito tra le parti, ritenendo la cessione dell'immobile finalizzata a raggiungere l'accordo di separazione.
5. Spese legali integralmente compensate fra le parti.”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 4 di 4