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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 9913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
Nevano alla Via Matteotti n.18 presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Sorgente , che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all' Avvocato Patrizia Loiacono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Corso Amedeo di Savoia n. 238 presso lo studio dell'avvocato Alessandro di Pietro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. n. 9913/2024
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Frattamaggiore in data 04.06.1992 con e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli – , maggiorenne ed economicamente indipendente (nato a [...] Per_1
11.09.1988); (nata ad [...] il [...]) e (nata a [...] il 01.10. Per_2 Persona_3
1998), entrambe maggiorenni e dichiarate interdette giudizialmente con nomina della madre come tutrice -, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi specificate.
All'udienza del 30.05.2025 i difensori della ricorrente hanno chiesto un breve rinvio per la comparizione delle parti, evidenziando la sussistenza di intese per addivenire ad accordo sulle condizioni di separazione.
In data 1.07.2025 si è costituito il resistente e contestualmente è stato depositato in atti accordo sulle condizioni di separazione.
In tale data le parti sono altresì comparse personalmente in udienza, assistite dai rispettivi difensori, ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo versato in atti, seppur con la sostituzione del punto C per come riportato a verbale.
Pertanto, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 14.07.2025 ha espresso parere favorevole.
*** ***
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., stante la implicita rinuncia da parte della ricorrente alla avanzata domanda di addebito della separazione alla luce dell'accordo versato in atti sulle condizioni di separazione.
Invero, in merito alle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo di seguito trascritto:
“a) autorizzare le parti a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto tra di loro;
b) la casa coniugale con ogni arredo, sita in Frattamaggiore alla Via Roma, 258, di proprietà del resistente sarà assegnata alla ricorrente per abitarvici con le figliole e , nel Per_2 Persona_3 mentre il resistente si trasferirà presso altra abitazione con obbligo di riferire entro tre gg dal trasferimento il nuovo indirizzo di residenza alla;
Parte_1
2 R.g. n. 9913/2024
c ) le figlie e , interdette giudiziali, conviveranno con la madre, loro tutrice, Per_2 Persona_4 presso l'abitazione sita in Frattamaggiore alla via Roma n. 258 e vedranno il padre nelle giornate del lunedì e venerdì dalle 18:00 alle 21:00, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore
16:00 alle ore 21:00; nelle festività natalizie ad anni alterni, una volta il 24 dicembre ed una volta il 31 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; nelle feste pasquali, alternativamente, il giorno di
Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 o il Lunedì in Albis dalle ore 10:00 alle ore 22:00; eventuali altri giorni saranno concordati tra le parti con preavviso da comunicare alla ricorrente almeno 24 ore prima;
il sig. si impegna nei giorni di visita a portare con sé le ragazze, anche al di CP_1 fuori dell'ambiente domestico, compatibilmente con le esigenze di salute delle figlie;
d) l'intero patrimonio immobiliare di proprietà della sig.ra , ad esclusione della Parte_1 residenza di Baia Domizia, e quindi : immobili nel Comune di Crispano alla Via dei Cappuccini e censiti al NCEU al fg 2 part.lla n 424 sub3 A/2; Fg 2 part.lla n 424 sub 3 A/2”-, fg 2 part.lla n 424 sub 5 C72; fg 2 part.lla n 424 sub 5 C/”; fg 2 part.lla n 424 su 9 A710; fg 2 part.lla n 424 sub 10
A72; nel Comune di Frattamaggiore immobili al Corso Europa censiti al NCEU al fg 6 part.lla
1199 sub 3 A72 e fg 6 part.lla n 1199 sub 2 C/6; ( cfr all n° 2) sarà gestito dal resistente, ovvero sin
d'ora la ricorrente nomina quale suo amministratore per i citati beni il resistente con obbligo di rendicontazione annuale da far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal dicembre 2025. Dalla gestione surriferita vengono esclusi al Del Prete poteri di alienazione dei cespiti a lui affidati in gestione. In ordine ad eventuali alienazioni, cambio di destinazione d'uso, etc... devono essere preventivamente concordati con la ricorrente alla quale spetta ogni decisione in merito;
e) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal Controparte_2
5 luglio p.v la somma di euro quattromila alla ricorrente a titolo di mantenimento figliole ( euro
2000,00 cadauno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie che si rendano necessarie alle minori, come da protocollo del Tribunale di Napoli
Nord. La sig.ra comunicherà, in tempo utile, a mezzo whatsapp l'iban dove tali somme Pt_1 devono essere accreditate dal Controparte_1
f) Le spese relative a tributi, ordinaria e straordinaria manutenzione nulla escluso, circa gli immobili di proprietà della ricorrente graveranno a carico del resistente ( IMU;
tasse registro locazioni, etc.....) il quale è tenuto ad inserirle nel rendiconto annuale di cui al capo d) da riferire alla ricorrente;
g) il veicolo Tg veicolo Audi Tg GS 767 DH di cui la ricorrente risulta locataria, verrà utilizzato dal resistente sino alla scadenza del contratto di leasing ed il cui canone ed altro onere incombente sullo stesso sarà a totale carico del sig. , questi si impegna a munire di altro Controparte_1
3 R.g. n. 9913/2024
veicolo, entro la data del 5.07.2025, la ricorrente per suo uso personale e delle figliole con oneri a carico del sig. ( acquisto, assicurazione, bollo auto); Controparte_1
h) Il sig. si impegna a consegnare ogni documento, bancomat, carte etc... da lui Controparte_1 detenuti ma intestati alla entro la data del 05.07.2025; Pt_1
i) eventuali procure rilasciate in data precedenza alla sottoscrizione del presente atto dalla ricorrente al resistente devono essere intese come revocate.
l) Le spese legali rimangono a carico del resistente”.
Orbene, non apparendo gli accordi inerenti alla separazione in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Delle condizioni di cui ai punti d,f,g,h,i il
Tribunale si limita a prendere atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Controparte_1
02.02.1967), alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Frattamaggiore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
Nevano alla Via Matteotti n.18 presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Sorgente , che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all' Avvocato Patrizia Loiacono in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
( c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1 C.F._2
Corso Amedeo di Savoia n. 238 presso lo studio dell'avvocato Alessandro di Pietro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. n. 9913/2024
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio in Frattamaggiore in data 04.06.1992 con e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati tre figli – , maggiorenne ed economicamente indipendente (nato a [...] Per_1
11.09.1988); (nata ad [...] il [...]) e (nata a [...] il 01.10. Per_2 Persona_3
1998), entrambe maggiorenni e dichiarate interdette giudizialmente con nomina della madre come tutrice -, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi specificate.
All'udienza del 30.05.2025 i difensori della ricorrente hanno chiesto un breve rinvio per la comparizione delle parti, evidenziando la sussistenza di intese per addivenire ad accordo sulle condizioni di separazione.
In data 1.07.2025 si è costituito il resistente e contestualmente è stato depositato in atti accordo sulle condizioni di separazione.
In tale data le parti sono altresì comparse personalmente in udienza, assistite dai rispettivi difensori, ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo versato in atti, seppur con la sostituzione del punto C per come riportato a verbale.
Pertanto, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
Il PM in data 14.07.2025 ha espresso parere favorevole.
*** ***
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., stante la implicita rinuncia da parte della ricorrente alla avanzata domanda di addebito della separazione alla luce dell'accordo versato in atti sulle condizioni di separazione.
Invero, in merito alle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo di seguito trascritto:
“a) autorizzare le parti a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto tra di loro;
b) la casa coniugale con ogni arredo, sita in Frattamaggiore alla Via Roma, 258, di proprietà del resistente sarà assegnata alla ricorrente per abitarvici con le figliole e , nel Per_2 Persona_3 mentre il resistente si trasferirà presso altra abitazione con obbligo di riferire entro tre gg dal trasferimento il nuovo indirizzo di residenza alla;
Parte_1
2 R.g. n. 9913/2024
c ) le figlie e , interdette giudiziali, conviveranno con la madre, loro tutrice, Per_2 Persona_4 presso l'abitazione sita in Frattamaggiore alla via Roma n. 258 e vedranno il padre nelle giornate del lunedì e venerdì dalle 18:00 alle 21:00, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore
16:00 alle ore 21:00; nelle festività natalizie ad anni alterni, una volta il 24 dicembre ed una volta il 31 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; nelle feste pasquali, alternativamente, il giorno di
Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 o il Lunedì in Albis dalle ore 10:00 alle ore 22:00; eventuali altri giorni saranno concordati tra le parti con preavviso da comunicare alla ricorrente almeno 24 ore prima;
il sig. si impegna nei giorni di visita a portare con sé le ragazze, anche al di CP_1 fuori dell'ambiente domestico, compatibilmente con le esigenze di salute delle figlie;
d) l'intero patrimonio immobiliare di proprietà della sig.ra , ad esclusione della Parte_1 residenza di Baia Domizia, e quindi : immobili nel Comune di Crispano alla Via dei Cappuccini e censiti al NCEU al fg 2 part.lla n 424 sub3 A/2; Fg 2 part.lla n 424 sub 3 A/2”-, fg 2 part.lla n 424 sub 5 C72; fg 2 part.lla n 424 sub 5 C/”; fg 2 part.lla n 424 su 9 A710; fg 2 part.lla n 424 sub 10
A72; nel Comune di Frattamaggiore immobili al Corso Europa censiti al NCEU al fg 6 part.lla
1199 sub 3 A72 e fg 6 part.lla n 1199 sub 2 C/6; ( cfr all n° 2) sarà gestito dal resistente, ovvero sin
d'ora la ricorrente nomina quale suo amministratore per i citati beni il resistente con obbligo di rendicontazione annuale da far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal dicembre 2025. Dalla gestione surriferita vengono esclusi al Del Prete poteri di alienazione dei cespiti a lui affidati in gestione. In ordine ad eventuali alienazioni, cambio di destinazione d'uso, etc... devono essere preventivamente concordati con la ricorrente alla quale spetta ogni decisione in merito;
e) Il sig. si impegna a corrispondere entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal Controparte_2
5 luglio p.v la somma di euro quattromila alla ricorrente a titolo di mantenimento figliole ( euro
2000,00 cadauno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie che si rendano necessarie alle minori, come da protocollo del Tribunale di Napoli
Nord. La sig.ra comunicherà, in tempo utile, a mezzo whatsapp l'iban dove tali somme Pt_1 devono essere accreditate dal Controparte_1
f) Le spese relative a tributi, ordinaria e straordinaria manutenzione nulla escluso, circa gli immobili di proprietà della ricorrente graveranno a carico del resistente ( IMU;
tasse registro locazioni, etc.....) il quale è tenuto ad inserirle nel rendiconto annuale di cui al capo d) da riferire alla ricorrente;
g) il veicolo Tg veicolo Audi Tg GS 767 DH di cui la ricorrente risulta locataria, verrà utilizzato dal resistente sino alla scadenza del contratto di leasing ed il cui canone ed altro onere incombente sullo stesso sarà a totale carico del sig. , questi si impegna a munire di altro Controparte_1
3 R.g. n. 9913/2024
veicolo, entro la data del 5.07.2025, la ricorrente per suo uso personale e delle figliole con oneri a carico del sig. ( acquisto, assicurazione, bollo auto); Controparte_1
h) Il sig. si impegna a consegnare ogni documento, bancomat, carte etc... da lui Controparte_1 detenuti ma intestati alla entro la data del 05.07.2025; Pt_1
i) eventuali procure rilasciate in data precedenza alla sottoscrizione del presente atto dalla ricorrente al resistente devono essere intese come revocate.
l) Le spese legali rimangono a carico del resistente”.
Orbene, non apparendo gli accordi inerenti alla separazione in contrasto con norme imperative, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Delle condizioni di cui ai punti d,f,g,h,i il
Tribunale si limita a prendere atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Controparte_1
02.02.1967), alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Frattamaggiore (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 25, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992);
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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