Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Francesca Di Castro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Alatri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Laura Frioni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Alatri n. -OMISSIS-, recante l’ordine di demolizione di alcune opere edificate sul terreno del ricorrente senza titolo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Alatri nonché i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. AN IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente è insorto avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Alatri gli ha intimato la demolizione di alcuni manufatti realizzati, senza titolo edilizio e autorizzazione sismica, sul suo terreno, sito in un’area su cui insistono più vincoli (idrogeologico, archeologico e da area boscata) e urbanisticamente collocato in zona agricola.
2 - In particolare, l’ordinanza ha riguardato:
1) un manufatto ad unico piano terra di circa 21 mq;
2) un manufatto interrato su tre lati di circa 40 mq;
3) una vasca/cisterna in cemento armato di circa 88 mq, con annesso piazzale di 300 mq;
4) un muro di sostegno in gabbionate di pietra;
5) un fabbricato adibito ad abitazione con struttura portante in legno, di circa 80 mq, con annesso portico esterno di circa 30 mq.
3 - Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) l’immobile di abitazione, come evidenziato da fotogrammetrie risalenti, esisterebbe fin dagli anni Quaranta del ventesimo secolo e il ricorrente si sarebbe limitato ad una sua ristrutturazione conservativa; l’intervento sul muro di cinta sarebbe stato assentito con atto comunale del -OMISSIS-;
ii) sarebbe necessaria una motivazione rafforzata in considerazione della risalenza dell’accertamento dei presunti abusi;
iii) l’attività amministrativa intrapresa dal Comune in pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti sarebbe illegittima.
4 - Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha: i) accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato limitatamente agli interventi di cui ai nn. 4) e 5) dell’ordinanza: sono state valorizzate, in sede di cognizione sommaria, la documentazione inerente alla preesistenza ante 1967 dell’immobile adibito ad abitazione del ricorrente nonché la sussistenza di un’autorizzazione comunale del -OMISSIS- alla risistemazione del muro di cinta; ii) chiesto al Comune il deposito in giudizio del verbale di accertamento della Polizia Locale, posto a base dell’ordine demolitorio.
5 - In vista dell’udienza, il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con articolata memoria, corredata da puntuale documentazione, ne ha dedotto l’infondatezza.
Dagli atti prodotti è emerso che il sequestro preventivo penale, disposto per gli interventi da 1) a 4), è stato convalidato dal GIP, che ha riconosciuto la sussistenza degli abusi edilizi, essendo stato, fra l’altro, accertato che:
- al tempo degli accertamenti gli interventi erano ancora in corso;
- nel piazzale era presente materiale di riporto;
- era presente una betoniera.
6 – All’udienza pubblica del 13 novembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, il ricorso è stato assunto in decisione.
7 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
8 – Tale conclusione vale innanzitutto per l’ordine demolitorio nella parte riferita all’immobile di abitazione del ricorrente (cfr. punto 5 dell’ordinanza impugnata).
8.1 - In proposito, il Collegio osserva che, sebbene la documentazione a corredo del ricorso abbia effettivamente dimostrato la preesistenza, fin dagli anni Cinquanta, di un rudere assai diroccato in pietra senza copertura (cfr. in particolare doc. 2, 3 e 4 depositati in giudizio dal ricorrente il 12 maggio 2025), le successive produzioni del Comune hanno messo in luce che gli interventi successivamente effettuati ne hanno radicalmente mutato la fisionomia, incidendo profondamente sulla sua struttura portante, sulle sue dimensioni e sulla sua sagoma di ingombro.
In particolare, il confronto fra il materiale prodotto dal ricorrente e quello prodotto dal Comune fa emergere che negli anni gli interventi compiuti dal ricorrente hanno trasformato un relitto con struttura in pietra, senza copertura, piuttosto diroccato e in parte invaso dalla vegetazione in un fabbricato con la struttura portante in legno, di caratteristiche tipologiche e formali moderne nonché di dimensioni diverse (120 mq con un portico prima inesistente e circa 300 mc), del tutto inconciliabile con la preesistenza.
Depongono in tal senso, in particolare, le ortofoto storiche I.G.M. degli anni 1962 e 1985, dalle quali traspaiono la diversità fra il vecchio e il nuovo fabbricato nonché l’evidenza per cui il primo è stato oggetto di interventi pervasivi e strutturali, esulanti dall’ambito della ristrutturazione conservativa (cfr. all. 5 depositato in giudizio dal Comune il 24 settembre 2025, nonché foto allegate alla perizia del geometra comunale – all. 3).
Inoltre, l’univocità di tali evidenze è ulteriormente confermata dall’esame della documentazione allegata alla relazione dello stesso geometra incaricato dal ricorrente (pag. 3 dell’all. 4 depositato in giudizio il 12 maggio 2025), in cui è richiamata la visura catastale del fabbricato ad uso abitativo (-OMISSIS-): ivi si riporta in modo testuale la seguente dizione “ in atti dal -OMISSIS- per nuova costruzione ”, con ciò denotando in modo evidente la radicalità dell’intervento sul precedente relitto e la sua collocazione temporale in un periodo recente, certamente post 1967.
L’accatastamento del nuovo fabbricato come “ nuova costruzione ” si pone in radicale antitesi è con la nozione di risanamento conservativo o di ristrutturazione, invocate nel ricorso.
8.2. A tale stregua, il Collegio non può che riportarsi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui:
- la ricostruzione di un rudere non può essere considerata - come erroneamente dedotto dal ricorrente - mera ristrutturazione di un edificio già esistente, laddove detto rudere non sia dotato di una adeguata consistenza (presenza di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, n. 7016/2023; id., n. 6188/2019; id., n. 5174/2014; id., I, par. 1095/2020; T.A.R. Veneto, II, n. 910/2021);
- la prova dell’effettiva consistenza e della volumetria del manufatto originario, atta a consentire un raffronto con l’opera ristrutturata e a permettere, per questa via, la qualificazione dell’intervento in termini di mero ripristino o recupero dell’immobile preesistente e non di nuova edificazione, va fornita dal privato sulla base di riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, n. 4759/2017; id., n. 475/2004; T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 2263/2024);
- è pertanto da escludere che la ricostruzione di un rudere sia riconducibile nell’alveo della ristrutturazione edilizia nel caso in cui, come quello all’esame, manchino elementi sufficienti a dimostrare in modo sufficientemente certo le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (cfr. ex multis , T.A.R. Umbria, I, n. 723/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 517/2020).
Orbene, nella fattispecie all’esame, dalla documentazione in atti emerge un relitto in pietra viva, senza copertura, in parte invaso dalla vegetazione e di dimensioni ridotte. Il manufatto preesistente agli interventi compiuti dal ricorrente, quindi, non possedeva una consistenza adeguata e tali interventi lo hanno radicalmente e profondamente trasformato, dando di fatto luogo ad un nuovo fabbricato.
Conseguentemente, nella fattispecie all’esame, anche a voler ritenere sussistente la ridotta preesistenza invocata dal ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto comunque munirsi del permesso a costruire per eseguirne la ristrutturazione, atteso che l’attività successivamente compiuta, senz’altro risalente all’epoca post 1967 (come le ortofoto prodotte dal Comune nonché le risultanze catastali evidenziano e lo stato del fabbricato stesso conferma), risulta pur sempre riconducibile al concetto di “nuova costruzione”.
Sul punto, è rilevante richiamare il dettato dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce in modo inequivocabile che, per gli immobili sottoposti a tutela, gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono ristrutturazione edilizia “ soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria” .
E ciò – come in precedenza illustrato – nella specie non è avvenuto.
8.3 - Ne consegue che il ricorrente, per effettuare i lavori che ha compiuto avrebbe dovuto munirsi del permesso di costruire, nella specie non richiesto né rilasciato.
Di qui la legittimità dell’ordinanza nella misura in cui ha ritenuto il fabbricato in discorso senza titolo edilizio e ne ha ingiunto la demolizione.
E non guasta neppure aggiungere che, se è vero che l’intervento del ricorrente si è concretizzato nella trasformazione di un relitto, collocato in zona agricola e connotata da diversi vincoli, in abitazione, esso necessitava ugualmente (e per altra via) del previo rilascio del titolo edilizio, in quanto volto ad imprimere all’immobile una destinazione abitativa e concretante un suo mutamento di destinazione (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 440/2024).
9 – Le medesime conclusioni di infondatezza valgono per le censure volte ad attingere il capo dell’ordine demolitorio relativo alla costruzione di un muro di sostegno in gabbionate di pietra (cfr. punto 4 dell’ordinanza).
In particolare, il ricorrente ha sostenuto che detto muro sarebbe stato realizzato in virtù dell’autorizzazione comunale n. -OMISSIS-.
Al proposito, il Collegio evidenzia che l’assunto ricorsuale risulta smentito dallo stesso tenore dell’atto assentivo invocato. Ivi si dispone, infatti, che l’autorizzazione comunale è stata finalizzata, esclusivamente al “ livellamento di un terreno per la coltivazione delle olive ” e che i lavori consentiti consistevano nella “ ripresa dei vecchi muri a secco preesistenti con la sistemazione delle parti decadenti ” e nella “ sistemazione dei gradoni dei vari terrazzamenti”.
Tuttavia il provvedimento ha proseguito specificando emblematicamente che “ non si prevede alcun tipo di costruzione ” e “ non sono consentite opere edilizie in genere ”, mentre il muro di sostegno contestato con l’ordinanza n. -OMISSIS- - realizzato con gabbionate di pietra - è invece un'opera di ingegneria strutturale moderna, che nulla ha a che vedere con gli interventi conservativi assentiti.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una nuova opera edilizia con funzione autonoma, realizzata in totale assenza del necessario permesso di costruire e in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale n. -OMISSIS-.
In definitiva, il Comune ha assentito interventi conservativi di livellamento di un terreno per la coltivazione delle olive e di ripresa dei vecchi muri a secco preesistenti con la sistemazione delle parti decadenti e di sistemazione dei gradoni dei vari terrazzamenti, senza prevedere alcun tipo di costruzione od opere edilizie, mentre nella fattispecie all’esame la realizzazione delle gabbionate di pietra ha dato luogo ad una nuova costruzione.
10 – Nessun profilo di travisamento affligge l’ordinanza impugnata neppure in relazione all’individuazione dei restanti abusi – oggetto di sequestro preventivo in sede penale convalidato dal GIP - in relazione ai quali, il ricorrente non ha addotto alcun elemento volto a smentire le univoche e concludenti risultanze procedimentali in essa dedotte dal Comune.
E’ stata, poi, acquisita copia del decreto penale di Condanna n. -OMISSIS-, con cui il GIP presso il Tribunale di Tribunale (dott. Giuseppe Macario) ha condannato il ricorrente ad un’ammenda per gli abusi sub nn. 1), 2) e 3) dell’ordinanza di demolizione.
11 – Del pari sfornita di giuridico pregio risulta il secondo mezzo, con cui il ricorrente ha lamentato un presunto eccesso di potere per difetto di motivazione dell’ordinanza gravata, sostenendo che quest’ultima, essendo intervenuta a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, avrebbe richiesto una ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico al ripristino e l’interesse privato al mantenimento dell’opera, in virtù di un ipotetico affidamento consolidatosi nel tempo.
Al riguardo, il Collegio deve riportarsi al costante insegnamento giurisprudenziale, (ormai consolidato dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017), che fa derivare dalla natura vincolata dell’ordine di demolizione la non necessità di una motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente affermato che: i) “ Considerando che il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti finalizzati a perseguire l'illecito mediante l'adozione della relativa sanzione, deve escludersi che l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, anche se adottata tardivamente, debba essere motivata in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata ” (cfr. in termini Cons. St., V, n. 7322/2021); ii) “ Il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione. Ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ” (cfr. in tal senso Cons. St., I, n.1431/2023 e in senso analogo Cons. St., VII, n.659/2024 e T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 347/2024).
Tale orientamento è applicato alla generalità dei casi in cui l’ordinanza repressiva sia stata adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi ( ex multis cfr. Cons. St., VI, n. 251/2022; id. VI, n. 3351/2018; T.A.R. Lazio, Latina, n. 337/2024; T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 2049/2018; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1196/2018), e pertanto anche nelle ipotesi in cui il titolare attuale del bene colpito dall’ordinanza di demolizione non sia responsabile materiale dell'abuso, e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’obbligo di ripristino. Ciò in piena coerenza con il carattere di realità della misura demolitoria (cfr. Cons. St., V, n. 6233/2018; id., IV, 20 novembre n. 5355/2017; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 9074/2018; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1493/2018; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 4624/2016).
In via generale è stato difatti puntualizzato che “ Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento, sia perché le persone, che hanno realizzato abusivamente un intervento edilizio, sono consapevoli di aver commesso un'illegittimità, sia perché il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale, per cui non è richiesta al riguardo alcuna particolare motivazione, come se fosse un provvedimento di autotutela, che tenga conto del contrapposto interesse privato ” (cfr. in termini, T.A.R. Basilicata, I, n. 712/2020).
12 – Altrettanto inconferente risulta il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha invocato l’illegittimità dell’attività amministrativa compiuta dal Comune in pendenza di un procedimento penale sugli abusi oggetto dell’ordinanza impugnata: in tesi, la pendenza del procedimento penale avrebbe dovuto indurre a sospendere l’attività amministrativa fino alla sua definizione.
Nel premettere che l’esito del procedimento penale ha confermato la correttezza dell’ordinanza impugnata almeno in relazione agli abusi sub nn. 1), 2) a 3), il Collegio osserva in linea generale che la mera pendenza di un procedimento penale e l’adozione in tale sede di provvedimento un sequestro preventivo penale sull'immobile abusivo non sono suscettibili di influire sull’esercizio del potere amministrativo di vigilanza edilizia nonché di incidere sulla validità e sull’efficacia dei relativi provvedimenti.
12.1 - Quanto al primo profilo, il Collegio deve riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’esercizio del potere repressivo di un abuso da parte dell'autorità comunale è autonomo rispetto ai poteri repressivi dell'autorità giudiziaria penale.
I due procedimenti, infatti, si muovono su piani differenti, sebbene possano intersecarsi.
Così, l’azione amministrativa persegue il ripristino della legalità violata sotto il profilo urbanistico-edilizio, sanzionando l'opera in sé in quanto realizzata in assenza del necessario titolo abilitativo, nell’esercizio di un’attività amministrativa vincolata, che si fonda su un mero accertamento tecnico della consistenza e dell'abusività delle opere.
L’azione penale, invece, mira ad accertare la responsabilità penale personale del soggetto che ha commesso eventuali reati edilizi connessi agli abusi e si focalizza inevitabilmente sull’accertamento della sussistenza dei loro vari elementi oggettivi e soggettivi (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 5086/2024; id., n. 2643/2024).
Conseguentemente, anche un’eventuale pronuncia assolutoria in sede penale, nella specie non intervenuta, non sarebbe stata suscettibile di determinare automaticamente l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione adottata per gli stessi abusi.
12.2 - Quanto al secondo aspetto, l’adozione in sede penale di una misura cautelare reale non costituisce un impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene sia prima della convalida che successivamente (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 7816/2023). Non a caso l’ordinanza gravata ha esplicitamente previsto che la demolizione dovesse aver luogo “ previo dissequestro dell’Autorità Giudiziaria ”.
13 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Alatri, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il Comune.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE IM CO PI, Presidente
AN IS, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IS | NE IM CO PI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.