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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 30/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 1115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2023 promossa da:
(P.I. ) con l'avv. Paolo Ghezze, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore in Belluno, piazza Santo Stefano n. 13, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
P.I. ) con l'avv. Mauro Gasperin e l'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Zornitta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Belluno, via
Cavarzano n. 14, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza per la rimessione in decisione del 7 maggio 2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “nel merito: - revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che nulla l'opponente deve all'opposta; - per l'effetto di quanto sopra, revocata l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto dd. 08.5.2024, atteso il versamento da parte di all'opposta del dovuto in data 29.8.2024, pari a euro 102.359,89, portato dall'atto di precetto Parte_1 notificato dall'opposta in data 21.8.2024 a seguito della suindicata provvisoria esecutorietà del D.I., come da distinta CP_ che si allega alle presenti note, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 ripetere ad la somma Parte_1
1 di euro 102.359,89, oltre ad interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria maturati su di essa dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale: - condannare l'opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad la somma di euro 30.000,00, come la maggiore o minore somma Parte_1 che risulti provata in corso di causa, conforme a diritto o equità, pari al valore della maggiorazione delle spese generali, degli anticipi pagamenti di materiali già ordinati, degli oneri finanziari e delle mancate vendite, per un periodo di mesi sei (dal 31.12.2023 al 30.6.2024), pari al ritardo accumulato da per le inadempienze contestate a Parte_1 [...]
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre agli accessori di legge, per tutti i gradi di giudizio;
in via CP_1 istruttoria: revocata ogni precedente contraria ordinanza, rimessa la causa in istruttoria: A) Si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze: 1) “vero che l'emissione della fattura n. 1463 del 24.11.2022 per €
32.000,00 + IVA era stata anticipata dall'autorizzazione del DL arch. ?”; 2) “vero che l'emissione Persona_1 della fattura n. 1710 del 30.12.2022 per ulteriori € 43.920,00 + IVA era stata anticipata dall'autorizzazione del
DL arch. ?”; 3) “vero che il Direttore dei Lavori Arch. ha constatato la mancata Persona_1 Persona_1 ultimazione degli scavi da parte dell già in data 15.12.2022 (si esibisca il doc. 7) ?; 4) “vero che Parte_2 CP_ CP la ditta ha lasciato il cantiere il 29.11.2022 ?”; 5) “vero che l'appaltatrice e ha ripreso le Parte_2 lavorazioni in data 06.03.2023 ?”; 6) “vero che gli scavi, come previsto dalla lettera di conferma d'ordine e dall'allegato computo metrico, dovevano essere realizzati come da progetto e da voci di computo metrico e, quindi, avevano ad oggetto tanto gli scavi di sbancamento, quanto gli scavi a sezione ristretta ?”; 7) “vero che dopo il 27.2.2023 gli scavi per i muri perimetrali, la posa dei pilastri, la posa delle travi, gli scavi di fondazioni per platea, quindi tutti gli scavi a sezione ristretta, sono stati realizzati dalla ditta (si esibiscano al teste i verbali della Direzione Lavori 19-20- Controparte_2
21-22-25, doc. 18 dell'atto di citazione) ?”; 8) “vero che dopo il 27.2.2023 ha realizzato anche lo Controparte_2 scavo dello scantinato, lato ?; 10) “vero che lo scavo di cui al capitolo che precede, eseguito dalla ditta Pt_3 [...]
ha originato crolli delle murature perimetrali esistenti ?”; 11) “vero che la ditta era attrezzata CP_2 Parte_2 con un solo escavatore del tipo CAT 323, di peso pari a 26 tonnellate utilizzabile solo per scavi a larga sezione ?”; 12)
“vero che la ditta era attrezzata per gli scavi a sezione ristretta con un miniscavatore da 5,5 tonnellate Controparte_2 Part (si esibisca il doc 23 prima memoria di ) ?”; 13) “vero che le fotografie allegate dalla ditta nella Parte_2 comparsa di costituzione (all. 6 e all. 8) sono datate 09.12.2022 ?; 14) “vero che l'escavatore rappresentato ivi è quello Part utilizzato da noleggiato dalla stessa (si esibisca il doc. 23 prima memoria di ) ?”; 15) “vero che Controparte_2 ha destinato gli appartamenti oggetto di edificazione alla vendita ?”; 16) “vero che il condominio è composto di Parte_1
6 appartamenti di circa 150/160 mq e di 2 attici su due piani di circa 300 mq?”; 17) “Vero che il valore stabilito alla vendita è di 6.200.000 € ?; 18) “vero che il programma redatto dal Direttore dei Lavori prevedeva l'ultimazione degli stessi per dicembre 2023?”; 19) “vero che la mancanza del completamento della realizzazione degli scavi da parte della ditta ha ritardato l'ultimazione dei lavori di 6 mesi e quindi l'ultimazione e le vendite sono prorogate Parte_2 al 30.06.2024?”. Si indicano a testimoni i sig.ri arch. c/o Project Group BLULINEA - Piazza, Persona_1 Testimone_ dei Martiri, 8 - 32100 Belluno ed il Geom. - Via Col dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). B) Si chiede c.t.u. onde stimare i giorni di ritardo rispetto alla fine lavori, con riferimento alle inadempienze contestate a Parte_4 nonchè stimare la maggiorazione delle spese generali, degli anticipi pagamenti di materiali già
2 ordinati, degli oneri finanziari;
valutare il danno conseguente al ritardo delle vendite, e ciò per un periodo di mesi sei (dal
31.12.2023 al 30.06.2024). C) Rinnovata l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni addotte nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. dd. 24.4.2024, e comunque attesa l'avvenuta ammissione dei capitoli avversari nn.
7-8, si rinnova la richiesta di abilitazione alla prova contraria diretta indicando come testi i Sig.ri Arch. Persona_1 Testimone_ c/o Project Group BLULINEA - Piazza, dei Martiri, 8 - 32100 Belluno ed il Geom. - Via Col
[...] dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). D) Si rinnova l'istanza di abilitazione alla prova contraria indiretta, formulata nella terza memoria ex art. 171-ter c.c.p., sui seguenti capitoli:
1. Vero che tutti gli scavi a sezione ristretta necessitavano di almeno 3 persone, di un miniscavatore e di un dumper di piccole dimensioni per il carico di materiale scavato ?;
2. Dica il D.L. se la ditta era dotata dei mezzi e personale di cui al punto precedente ?;
3. Vero che Parte_2 [...] per gli scavi a sezione ristretta disponeva in cantiere di 3 operai specializzati, di un miniscavatore e di un CP_2 dumper di piccole dimensioni per il carico di materiale scavato ?;
4. Vero che la ditta RI & ES era presente in cantiere con un solo operatore e di un escavatore di 260 q.li ?;
5. Vero che gli scavi per le fondazioni di tutti i muri perimetrali a sezione ristretta sono stati realizzati dalla ditta per una lunghezza totale di 141,50 ml Controparte_2
?;
6. Vero che il D.L. o i sui tecnici incaricati ing. e geom. effettuava durante gli Controparte_3 Controparte_4 scavi sopralluoghi giornalieri ?;
7. Dica il Direttore dei lavori cosa si intende con la dicitura tecnica “sottofondazione”?;
8. Dica il Direttore dei lavori se sono state eseguite opere di sottofondazione per gli scavi a sezione ristretta per le fondazioni dei muri perimetrali ?;
9. Dica il D.L. se si sono verificati crolli dei muri di confine esistenti durante gli scavi di fondazione
?. Si indicano a testimoni i sig.ri arch. c/o Project Group BLULINEA - Piazza, dei Martiri, 8 Persona_1 Testimone_
- 32100 Belluno ed il Geom. - via Col dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). E) Si reitera l'eccezione di nullità della deposizione del teste resa all'udienza del 26.6.2024, come dedotta a verbale di detta udienza, Testimone_2 in quanto incapace a deporre per le ragioni ivi addotte. F) Si deposita copia del bonifico di euro 102.359,89 del
29.8.2024. Non accettando il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di rito e di merito non rilevabili di Ufficio”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “nel merito, in via principale: respingere l'opposizione formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Parte_1
Ingiuntivo nr. 334/2023 R.G. n. 777/2023 oggi opposto. Nel merito in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 82.960,00 ovvero di quella diversa che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a CP_1 diritto o equità per le lavorazioni/prestazioni dalla medesima eseguite/fornite, oltre interessi legali e moratori ex D.lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'Attrice opponente per essere la stessa infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via riconvenzionale e residuale: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del Decreto ingiuntivo opposto e di ritenuta inesigibilità del credito azionato in via monitoria, condannare al pagamento in favore della di equo indennizzo ex art. 2041 c.c., Parte_1 Controparte_1 quantificabile nella misura di € 82.960,00, ovvero in quella diversa che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi legali e moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione. In via istruttoria: - I - :
3 si richiamano gli atti e i documenti tutti depositati in causa nell'interesse della convenuta opposta. - II - : si chiede venga ammessa prova per testi e prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società Attrice opponente in relazione ai capitoli di prova siccome formulati in comparsa di costituzione e seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 16.04.2024, che qui di seguito vengono riprodotti: 1. “Vero che, nel mese di ottobre dell'anno 2022, la ditta , su incarico della società ha eseguito i lavori di demolizione delle mura e del fabbricato Parte_2 Parte_1 preesistente sito nel Comune di Belluno, nei pressi della via Diziani, come da rappresentazioni fotografiche che si rammostrano?” (doc. nr. 2) 2. “Vero che, nel mese di ottobre dell'anno 2022, la ditta ha eseguito, Controparte_1 in esecuzione dell'incarico conferito da le opere di sbancamento, nonché di scavo a sezione ristretta, nel cantiere Parte_1 sito nel Comune di Belluno, nei pressi della via Diziani come da materiale fotografico che si rammostra?” (doc. nr. 5 e nr. 6). 3. “Vero che l'opera di sbancamento è stata realizzata, nello specifico, dal signor socio e legale Parte_5 rappresentante della ditta RI & ES s.n.c.?” 4. “Vero che gli scavi sono stati eseguiti dalla ditta con Parte_2
l'assistenza del topografo presente in cantiere e incaricato dalla ” 5. “Vero che l'intera area di scavo, prima Parte_1
e durante l'intervento, era stata quotata dal topografo presente in cantiere e incaricato da 6. “Vero che la Parte_1 ditta ha prelevato il materiale di risulta derivante dalla demolizione delle mura e del fabbricato Controparte_1 preesistenti, occupandosi del successivo suo trasporto e smaltimento presso apposito centro abilitato?” 7. “Vero che il signor co-titolare di ha arrestato il proprio mezzo escavatore nei pressi delle vecchie Parte_5 Controparte_1 mura di confine, onde evitare il crollo delle stesse, come da materiale fotografico che si rammostra?” (doc. nr. 9). 8. “Vero che il signor co-titolare di ha comunicato al dipendente di nella fattispecie Parte_5 Controparte_1 Parte_1 il signor , presente in cantiere, che era necessario arrestare l'opera di sbancamento, onde evitare il crollo del Persona_2 muro di confine?” 9. “Vero che il signor co-titolare di ha consigliato al dipendente Parte_5 Controparte_1 di nella fattispecie il signor , presente in cantiere, di posizionare dei teli antipioggia e anti- Parte_1 Persona_2 dilavamento nei pressi delle mura perimetrali del cantiere al fine di evitare possibili movimenti franosi?” 10. “Vero che un eventuale scavo nei pressi delle mura avrebbe sicuramente cagionato il crollo delle mura stesse?”. 11. “Vero che per scongiurare il possibile crollo delle suddette mura del cantiere era necessario procedere alla realizzazione di opere di sotto- fondazione?” 12. “Dica, il Consulente, cosa si intende con la dicitura tecnica “sotto-fondazione””. 13. “Dica, il
Consulente, se le opere di sotto-fondazione da realizzarsi nei pressi delle mura posizionate sul lato sud-ovest del cantiere onde evitarne il crollo rientrassero nel capitolato d'appalto”. Si indicano, quali testimoni, i signori: - Tes_3
, residente in [...] - residente
[...] Testimone_2 in 32020 – Limana (BL), via Degli Alpini n. 3. - , C/O, , con sede in CP_5 Controparte_6
32100 – Belluno, via Pellegrini nr. 122. - Il Legale Rappresentante pro tempore della , con sede Controparte_7 in San Tomaso Agordino (BL), via Vare nr. 43. - , con studio Controparte_8 professionale in 32035 Santa Giustina (BL), via XX Settembre n. 46. - III - : ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, nonché alla richiesta CTU estimativa in quanto avente carattere meramente esplorativo e volta, con tutta evidenza, a sopperire a lacune probatorie che parte attrice opponente avrebbe dovuto colmare con prove documentali invero non fornite. - IV - : ci si oppone all'ammissione della testimonianza del Direttore dei lavori, Testimone_ teste e del teste , in quanto entrambi portatori di un evidente interesse in causa e incapaci Persona_1
4 a deporre per le ragioni addotte a verbale d'udienza dd. 26.06.2024, reiterando l'eccezione di nullità delle deposizioni dai medesimi rese alla predetta udienza. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 21 dicembre 2023, nell'opporsi al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 334/2023 emesso dall'intestato Tribunale, evocava in giudizio CP_1 opponendosi, in via preliminare, alla richiesta di concessione di esecuzione
[...] provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo, nel merito, la revoca del provvedimento monitorio o che ne fosse dichiarata la nullità. In via riconvenzionale chiedeva che parte convenuta opposta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 30.000,00, pari al valore della maggiorazione delle spese generali, degli anticipati pagamenti per materiali già ordinati, degli oneri finanziari e delle mancate vendite, per un periodo di cinque mesi, nonché pari al ritardo accumulato da
[...] per le inadempienze contestate a Pt_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio on comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in cancelleria in data 26 febbraio 2024, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, la concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di € 73.602,17, o di quello diverso ritenuto conforme a diritto o equità, relativo al prezzo/valore degli interventi non contestati. Nel merito chiedeva, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da parte attrice opponente nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 82.960,00, o della diversa somma che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per le prestazioni eseguite. Infine, in via riconvenzionale e residuale, parte convenuta opposta chiedeva la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 82.960,00 o della diversa somma che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi
5 legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di equo indennizzo ex art. 2041 c.c.
Con decreto del 21 marzo 2024 il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione all'8 maggio 2024.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti come in parte motivata dell'ordinanza delegando un GOT per tale incombente.
Esperita in data 26 giugno 2024 la prova testimoniale come ammessa, il Giudice onorario rimetteva il fascicolo al Giudice titolare per il proseguo del processo all'udienza già fissata del 9 ottobre 2024.
All'udienza del 9 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 7 maggio 2025 per la rimessione in decisione.
Infine, all'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che tra e era in vigore un contratto di Pt_1 Controparte_1 appalto in forza del quale la prima conferiva alla seconda l'incarico di provvedere alla demolizione di un edificio residenziale, allo scavo di sbancamento, nonché al trasporto e allo smaltimento del materiale di risulta, dietro pagamento di un corrispettivo di euro
80.000,00 oltre IVA, come risulta anche dal computo metrico e dalla conferma d'ordine allegate sub docc. 1 e 2, fasc. att.
Quanto all'entità delle opere svolte da non sussiste contestazione Controparte_1 sul fatto che costei abbia eseguito regolarmente i lavori di demolizione integrale di una
6 porzione del muretto di cinta e del fabbricato preesistente, nonché di asportazione e smaltimento del materiale di risulta.
4.
Quanto alle opere di sbancamento, comprese nel computo metrico e nella conferma d'ordine, l'attrice opponente si lamenta del fatto che tali opere non sarebbero state completate, in quanto non sarebbero stati realizzati gli scavi a sezione ristretta e l'integrale sbancamento del terreno, dato che la convenuta avrebbe arrestato l'avanzamento degli scavi prima del muro di confine, tanto da lasciare terreno non escavato per trenta metri lineari.
Inoltre, la mancata conclusione delle lavorazioni contemplate nel contratto, avrebbe costretto la committente ad affidare tali lavorazioni incomplete ad un'altra ditta, la
LE UZ SRL, la quale le avrebbe effettuate dietro pagamento un corrispettivo di euro 42.175,00.
In merito al completamento delle opere di sbancamento, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato da dalla disamina del materiale Pt_1 fotografico agli atti, non contestato dall'attrice in merito alla sua attendibilità, si deduce che a eseguito integralmente le opere di scavo a fondazione Controparte_1 ristretta, come risulta dal doc. 6, fasc. conv., ove si scorge chiaramente, per tutta la lunghezza dello scavo, la presenza delle linee di fondamenta del futuro edificio, ove erano stati già collocati i tondini di metallo in vista del successivo riempimento con il calcestruzzo. È evidente, a riguardo, che, qualora tali scavi a sezione ristretta non fossero stati idonei alla posa in opera delle fondamenta, non sarebbero stati collocati i suddetti tondini metallici. Deve pertanto ritenersi che tale opera sia stata correttamente eseguita dalla convenuta opposta.
Quanto alla mancata esecuzione dello sbancamento sino a ridosso della muratura di confine, non contestata da parte convenuta opposta, la quale riconosce di non avervi provveduto per evitare il crollo della citata muratura, si osserva preliminarmente che, tenendo conto delle voci di corrispettivo esposte nel computo metrico, per l'integrale esecuzione degli scavi sarebbe stata dovuta una somma di euro 13.049. Tale importo costituisce circa il 16% del compenso globale a corpo dell'appalto, per come dedotto contrattualmente ed azionato in via monitoria e, inoltre, per le ragioni viste sopra, è
7 relativo a lavorazioni che sono state, almeno in parte, sicuramente eseguite dall'appaltatore, con la conseguenza che l'importo da scorporare da tale voce di corrispettivo sarebbe ancora inferiore.
Tuttavia, parte opponente non ha fornito in alcun modo elementi idonei a quantificare il corrispettivo che non sarebbe dovuto all'appaltatore in ragione della mancata integrale esecuzione dei lavori di sbancamento. Non giunge in soccorso, a riguardo, la fattura emessa da LE UZ SRL ed allegata da parte attrice opponente sub doc. 19, in quanto tale documento contabile è relativo alla costruzione dell'edificio, pacificamente estranea rispetto all'oggetto dell'appalto e, inoltre, contempla anche la demolizione dello stabile preesistente, altrettanto pacificamente eseguita proprio dalla convenuta opposta. In altre parole, avrebbe dovuto per lo meno quantificare Pt_1 il corrispettivo da scorporare dal maggior importo e, in mancanza di tale allegazione, una eventuale CTU sul punto si sarebbe appalesata del tutto esplorativa.
Peraltro, dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, ed allegata sub doc. 8, fasc, att., si deduce che alla data del 25 novembre 2022 erano in corso i lavori di realizzazione delle fondazioni del futuro edificio e, pertanto, deve desumersi che i lavori di sbancamento e di scavo a sezione ristretta non potevano che essere terminati.
Infine, si rileva che tale ricostruzione dei fatti non ha trovato smentita nelle risultanze delle prove testimoniali esperite all'udienza del 26 giugno 2024.
5.
Nel quadro sopra delineato non può essere attribuita alcuna portata probatoria al verbale redatto da e dal direttore lavori, ed allegato sub doc. 7, fasc. att.. Le Pt_1 risultanze di tale documento, disconosciute in toto dalla convenuta opposta, hanno trovato smentita in forza delle argomentazioni viste al par. precedente. Solo la mancata realizzazione dello scavo sino alla muratura di confine è stata appurata ma, per le ragioni di cui sopra, non è stata raggiunta la prova dell'ammontare del danno subito da parte attrice o, quantomeno, dell'ammontare del corrispettivo che dovrebbe essere detratto dal dovuto.
6.
8 In merito alla domanda riconvenzionale svolta da parte attrice e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo nel completamento delle opere, la medesima deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, le tempistiche dell'esecuzione dei lavori, quantificate nel contratto in quattro mesi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, appaiono rispettate, anche solo tenendo conto che è provato che i lavori iniziarono a settembre 2022 (cfr. autorizzazioni sub docc. 14 e 15, fasc. conv.) e che, come risulta dalla comunicazione allegata sub doc. 8, fasc. att., a novembre 2022 era già iniziata la realizzazione delle fondazioni dell'edificio.
Inoltre, anche ammesso e non concesso che vi sia stato ritardo, la parte presunta danneggiata da tale ritardo si è del tutto sottratta all'onere, sulla stessa gravante, di allegare e provare l'entità dei danni subiti a causa di tale inadempimento.
7.
In forza di tali argomentazioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e reso definitivo.
8.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo.
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di Pt_1
. Controparte_1
4. CONDANNA a rimborsare a le spese di Pt_1 Controparte_1 questo giudizio di opposizione, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1115/2023 promossa da:
(P.I. ) con l'avv. Paolo Ghezze, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio del difensore in Belluno, piazza Santo Stefano n. 13, come da procura in atti
-attrice opponente- contro
P.I. ) con l'avv. Mauro Gasperin e l'avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Zornitta, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Belluno, via
Cavarzano n. 14, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza per la rimessione in decisione del 7 maggio 2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “nel merito: - revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che nulla l'opponente deve all'opposta; - per l'effetto di quanto sopra, revocata l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto dd. 08.5.2024, atteso il versamento da parte di all'opposta del dovuto in data 29.8.2024, pari a euro 102.359,89, portato dall'atto di precetto Parte_1 notificato dall'opposta in data 21.8.2024 a seguito della suindicata provvisoria esecutorietà del D.I., come da distinta CP_ che si allega alle presenti note, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 ripetere ad la somma Parte_1
1 di euro 102.359,89, oltre ad interessi al tasso di cui al D. lgs. n. 231/2002 e alla rivalutazione monetaria maturati su di essa dal dovuto al saldo;
in via riconvenzionale: - condannare l'opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad la somma di euro 30.000,00, come la maggiore o minore somma Parte_1 che risulti provata in corso di causa, conforme a diritto o equità, pari al valore della maggiorazione delle spese generali, degli anticipi pagamenti di materiali già ordinati, degli oneri finanziari e delle mancate vendite, per un periodo di mesi sei (dal 31.12.2023 al 30.6.2024), pari al ritardo accumulato da per le inadempienze contestate a Parte_1 [...]
- con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre agli accessori di legge, per tutti i gradi di giudizio;
in via CP_1 istruttoria: revocata ogni precedente contraria ordinanza, rimessa la causa in istruttoria: A) Si chiede di essere ammessi a provare per testimoni le seguenti circostanze: 1) “vero che l'emissione della fattura n. 1463 del 24.11.2022 per €
32.000,00 + IVA era stata anticipata dall'autorizzazione del DL arch. ?”; 2) “vero che l'emissione Persona_1 della fattura n. 1710 del 30.12.2022 per ulteriori € 43.920,00 + IVA era stata anticipata dall'autorizzazione del
DL arch. ?”; 3) “vero che il Direttore dei Lavori Arch. ha constatato la mancata Persona_1 Persona_1 ultimazione degli scavi da parte dell già in data 15.12.2022 (si esibisca il doc. 7) ?; 4) “vero che Parte_2 CP_ CP la ditta ha lasciato il cantiere il 29.11.2022 ?”; 5) “vero che l'appaltatrice e ha ripreso le Parte_2 lavorazioni in data 06.03.2023 ?”; 6) “vero che gli scavi, come previsto dalla lettera di conferma d'ordine e dall'allegato computo metrico, dovevano essere realizzati come da progetto e da voci di computo metrico e, quindi, avevano ad oggetto tanto gli scavi di sbancamento, quanto gli scavi a sezione ristretta ?”; 7) “vero che dopo il 27.2.2023 gli scavi per i muri perimetrali, la posa dei pilastri, la posa delle travi, gli scavi di fondazioni per platea, quindi tutti gli scavi a sezione ristretta, sono stati realizzati dalla ditta (si esibiscano al teste i verbali della Direzione Lavori 19-20- Controparte_2
21-22-25, doc. 18 dell'atto di citazione) ?”; 8) “vero che dopo il 27.2.2023 ha realizzato anche lo Controparte_2 scavo dello scantinato, lato ?; 10) “vero che lo scavo di cui al capitolo che precede, eseguito dalla ditta Pt_3 [...]
ha originato crolli delle murature perimetrali esistenti ?”; 11) “vero che la ditta era attrezzata CP_2 Parte_2 con un solo escavatore del tipo CAT 323, di peso pari a 26 tonnellate utilizzabile solo per scavi a larga sezione ?”; 12)
“vero che la ditta era attrezzata per gli scavi a sezione ristretta con un miniscavatore da 5,5 tonnellate Controparte_2 Part (si esibisca il doc 23 prima memoria di ) ?”; 13) “vero che le fotografie allegate dalla ditta nella Parte_2 comparsa di costituzione (all. 6 e all. 8) sono datate 09.12.2022 ?; 14) “vero che l'escavatore rappresentato ivi è quello Part utilizzato da noleggiato dalla stessa (si esibisca il doc. 23 prima memoria di ) ?”; 15) “vero che Controparte_2 ha destinato gli appartamenti oggetto di edificazione alla vendita ?”; 16) “vero che il condominio è composto di Parte_1
6 appartamenti di circa 150/160 mq e di 2 attici su due piani di circa 300 mq?”; 17) “Vero che il valore stabilito alla vendita è di 6.200.000 € ?; 18) “vero che il programma redatto dal Direttore dei Lavori prevedeva l'ultimazione degli stessi per dicembre 2023?”; 19) “vero che la mancanza del completamento della realizzazione degli scavi da parte della ditta ha ritardato l'ultimazione dei lavori di 6 mesi e quindi l'ultimazione e le vendite sono prorogate Parte_2 al 30.06.2024?”. Si indicano a testimoni i sig.ri arch. c/o Project Group BLULINEA - Piazza, Persona_1 Testimone_ dei Martiri, 8 - 32100 Belluno ed il Geom. - Via Col dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). B) Si chiede c.t.u. onde stimare i giorni di ritardo rispetto alla fine lavori, con riferimento alle inadempienze contestate a Parte_4 nonchè stimare la maggiorazione delle spese generali, degli anticipi pagamenti di materiali già
2 ordinati, degli oneri finanziari;
valutare il danno conseguente al ritardo delle vendite, e ciò per un periodo di mesi sei (dal
31.12.2023 al 30.06.2024). C) Rinnovata l'opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni addotte nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. dd. 24.4.2024, e comunque attesa l'avvenuta ammissione dei capitoli avversari nn.
7-8, si rinnova la richiesta di abilitazione alla prova contraria diretta indicando come testi i Sig.ri Arch. Persona_1 Testimone_ c/o Project Group BLULINEA - Piazza, dei Martiri, 8 - 32100 Belluno ed il Geom. - Via Col
[...] dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). D) Si rinnova l'istanza di abilitazione alla prova contraria indiretta, formulata nella terza memoria ex art. 171-ter c.c.p., sui seguenti capitoli:
1. Vero che tutti gli scavi a sezione ristretta necessitavano di almeno 3 persone, di un miniscavatore e di un dumper di piccole dimensioni per il carico di materiale scavato ?;
2. Dica il D.L. se la ditta era dotata dei mezzi e personale di cui al punto precedente ?;
3. Vero che Parte_2 [...] per gli scavi a sezione ristretta disponeva in cantiere di 3 operai specializzati, di un miniscavatore e di un CP_2 dumper di piccole dimensioni per il carico di materiale scavato ?;
4. Vero che la ditta RI & ES era presente in cantiere con un solo operatore e di un escavatore di 260 q.li ?;
5. Vero che gli scavi per le fondazioni di tutti i muri perimetrali a sezione ristretta sono stati realizzati dalla ditta per una lunghezza totale di 141,50 ml Controparte_2
?;
6. Vero che il D.L. o i sui tecnici incaricati ing. e geom. effettuava durante gli Controparte_3 Controparte_4 scavi sopralluoghi giornalieri ?;
7. Dica il Direttore dei lavori cosa si intende con la dicitura tecnica “sottofondazione”?;
8. Dica il Direttore dei lavori se sono state eseguite opere di sottofondazione per gli scavi a sezione ristretta per le fondazioni dei muri perimetrali ?;
9. Dica il D.L. se si sono verificati crolli dei muri di confine esistenti durante gli scavi di fondazione
?. Si indicano a testimoni i sig.ri arch. c/o Project Group BLULINEA - Piazza, dei Martiri, 8 Persona_1 Testimone_
- 32100 Belluno ed il Geom. - via Col dei Cantrun, 6 – Feltre (BL). E) Si reitera l'eccezione di nullità della deposizione del teste resa all'udienza del 26.6.2024, come dedotta a verbale di detta udienza, Testimone_2 in quanto incapace a deporre per le ragioni ivi addotte. F) Si deposita copia del bonifico di euro 102.359,89 del
29.8.2024. Non accettando il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di rito e di merito non rilevabili di Ufficio”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “nel merito, in via principale: respingere l'opposizione formulata da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Parte_1
Ingiuntivo nr. 334/2023 R.G. n. 777/2023 oggi opposto. Nel merito in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare comunque al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 82.960,00 ovvero di quella diversa che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a CP_1 diritto o equità per le lavorazioni/prestazioni dalla medesima eseguite/fornite, oltre interessi legali e moratori ex D.lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'Attrice opponente per essere la stessa infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via riconvenzionale e residuale: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del Decreto ingiuntivo opposto e di ritenuta inesigibilità del credito azionato in via monitoria, condannare al pagamento in favore della di equo indennizzo ex art. 2041 c.c., Parte_1 Controparte_1 quantificabile nella misura di € 82.960,00, ovvero in quella diversa che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi legali e moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione. In via istruttoria: - I - :
3 si richiamano gli atti e i documenti tutti depositati in causa nell'interesse della convenuta opposta. - II - : si chiede venga ammessa prova per testi e prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società Attrice opponente in relazione ai capitoli di prova siccome formulati in comparsa di costituzione e seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 16.04.2024, che qui di seguito vengono riprodotti: 1. “Vero che, nel mese di ottobre dell'anno 2022, la ditta , su incarico della società ha eseguito i lavori di demolizione delle mura e del fabbricato Parte_2 Parte_1 preesistente sito nel Comune di Belluno, nei pressi della via Diziani, come da rappresentazioni fotografiche che si rammostrano?” (doc. nr. 2) 2. “Vero che, nel mese di ottobre dell'anno 2022, la ditta ha eseguito, Controparte_1 in esecuzione dell'incarico conferito da le opere di sbancamento, nonché di scavo a sezione ristretta, nel cantiere Parte_1 sito nel Comune di Belluno, nei pressi della via Diziani come da materiale fotografico che si rammostra?” (doc. nr. 5 e nr. 6). 3. “Vero che l'opera di sbancamento è stata realizzata, nello specifico, dal signor socio e legale Parte_5 rappresentante della ditta RI & ES s.n.c.?” 4. “Vero che gli scavi sono stati eseguiti dalla ditta con Parte_2
l'assistenza del topografo presente in cantiere e incaricato dalla ” 5. “Vero che l'intera area di scavo, prima Parte_1
e durante l'intervento, era stata quotata dal topografo presente in cantiere e incaricato da 6. “Vero che la Parte_1 ditta ha prelevato il materiale di risulta derivante dalla demolizione delle mura e del fabbricato Controparte_1 preesistenti, occupandosi del successivo suo trasporto e smaltimento presso apposito centro abilitato?” 7. “Vero che il signor co-titolare di ha arrestato il proprio mezzo escavatore nei pressi delle vecchie Parte_5 Controparte_1 mura di confine, onde evitare il crollo delle stesse, come da materiale fotografico che si rammostra?” (doc. nr. 9). 8. “Vero che il signor co-titolare di ha comunicato al dipendente di nella fattispecie Parte_5 Controparte_1 Parte_1 il signor , presente in cantiere, che era necessario arrestare l'opera di sbancamento, onde evitare il crollo del Persona_2 muro di confine?” 9. “Vero che il signor co-titolare di ha consigliato al dipendente Parte_5 Controparte_1 di nella fattispecie il signor , presente in cantiere, di posizionare dei teli antipioggia e anti- Parte_1 Persona_2 dilavamento nei pressi delle mura perimetrali del cantiere al fine di evitare possibili movimenti franosi?” 10. “Vero che un eventuale scavo nei pressi delle mura avrebbe sicuramente cagionato il crollo delle mura stesse?”. 11. “Vero che per scongiurare il possibile crollo delle suddette mura del cantiere era necessario procedere alla realizzazione di opere di sotto- fondazione?” 12. “Dica, il Consulente, cosa si intende con la dicitura tecnica “sotto-fondazione””. 13. “Dica, il
Consulente, se le opere di sotto-fondazione da realizzarsi nei pressi delle mura posizionate sul lato sud-ovest del cantiere onde evitarne il crollo rientrassero nel capitolato d'appalto”. Si indicano, quali testimoni, i signori: - Tes_3
, residente in [...] - residente
[...] Testimone_2 in 32020 – Limana (BL), via Degli Alpini n. 3. - , C/O, , con sede in CP_5 Controparte_6
32100 – Belluno, via Pellegrini nr. 122. - Il Legale Rappresentante pro tempore della , con sede Controparte_7 in San Tomaso Agordino (BL), via Vare nr. 43. - , con studio Controparte_8 professionale in 32035 Santa Giustina (BL), via XX Settembre n. 46. - III - : ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, nonché alla richiesta CTU estimativa in quanto avente carattere meramente esplorativo e volta, con tutta evidenza, a sopperire a lacune probatorie che parte attrice opponente avrebbe dovuto colmare con prove documentali invero non fornite. - IV - : ci si oppone all'ammissione della testimonianza del Direttore dei lavori, Testimone_ teste e del teste , in quanto entrambi portatori di un evidente interesse in causa e incapaci Persona_1
4 a deporre per le ragioni addotte a verbale d'udienza dd. 26.06.2024, reiterando l'eccezione di nullità delle deposizioni dai medesimi rese alla predetta udienza. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 21 dicembre 2023, nell'opporsi al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 334/2023 emesso dall'intestato Tribunale, evocava in giudizio CP_1 opponendosi, in via preliminare, alla richiesta di concessione di esecuzione
[...] provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e chiedendo, nel merito, la revoca del provvedimento monitorio o che ne fosse dichiarata la nullità. In via riconvenzionale chiedeva che parte convenuta opposta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 30.000,00, pari al valore della maggiorazione delle spese generali, degli anticipati pagamenti per materiali già ordinati, degli oneri finanziari e delle mancate vendite, per un periodo di cinque mesi, nonché pari al ritardo accumulato da
[...] per le inadempienze contestate a Pt_1 Controparte_1
Si costituiva in giudizio on comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in cancelleria in data 26 febbraio 2024, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, la concessione della provvisoria esecutorietà limitatamente all'importo di € 73.602,17, o di quello diverso ritenuto conforme a diritto o equità, relativo al prezzo/valore degli interventi non contestati. Nel merito chiedeva, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da parte attrice opponente nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 82.960,00, o della diversa somma che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi legali e moratori ex D. Lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, per le prestazioni eseguite. Infine, in via riconvenzionale e residuale, parte convenuta opposta chiedeva la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 82.960,00 o della diversa somma che risulterà provata e/o sarà ritenuta conforme a diritto o equità, oltre interessi
5 legali e moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di equo indennizzo ex art. 2041 c.c.
Con decreto del 21 marzo 2024 il Giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., confermava la prima udienza di comparizione all'8 maggio 2024.
Alla prima udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti come in parte motivata dell'ordinanza delegando un GOT per tale incombente.
Esperita in data 26 giugno 2024 la prova testimoniale come ammessa, il Giudice onorario rimetteva il fascicolo al Giudice titolare per il proseguo del processo all'udienza già fissata del 9 ottobre 2024.
All'udienza del 9 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 7 maggio 2025 per la rimessione in decisione.
Infine, all'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che tra e era in vigore un contratto di Pt_1 Controparte_1 appalto in forza del quale la prima conferiva alla seconda l'incarico di provvedere alla demolizione di un edificio residenziale, allo scavo di sbancamento, nonché al trasporto e allo smaltimento del materiale di risulta, dietro pagamento di un corrispettivo di euro
80.000,00 oltre IVA, come risulta anche dal computo metrico e dalla conferma d'ordine allegate sub docc. 1 e 2, fasc. att.
Quanto all'entità delle opere svolte da non sussiste contestazione Controparte_1 sul fatto che costei abbia eseguito regolarmente i lavori di demolizione integrale di una
6 porzione del muretto di cinta e del fabbricato preesistente, nonché di asportazione e smaltimento del materiale di risulta.
4.
Quanto alle opere di sbancamento, comprese nel computo metrico e nella conferma d'ordine, l'attrice opponente si lamenta del fatto che tali opere non sarebbero state completate, in quanto non sarebbero stati realizzati gli scavi a sezione ristretta e l'integrale sbancamento del terreno, dato che la convenuta avrebbe arrestato l'avanzamento degli scavi prima del muro di confine, tanto da lasciare terreno non escavato per trenta metri lineari.
Inoltre, la mancata conclusione delle lavorazioni contemplate nel contratto, avrebbe costretto la committente ad affidare tali lavorazioni incomplete ad un'altra ditta, la
LE UZ SRL, la quale le avrebbe effettuate dietro pagamento un corrispettivo di euro 42.175,00.
In merito al completamento delle opere di sbancamento, osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto affermato da dalla disamina del materiale Pt_1 fotografico agli atti, non contestato dall'attrice in merito alla sua attendibilità, si deduce che a eseguito integralmente le opere di scavo a fondazione Controparte_1 ristretta, come risulta dal doc. 6, fasc. conv., ove si scorge chiaramente, per tutta la lunghezza dello scavo, la presenza delle linee di fondamenta del futuro edificio, ove erano stati già collocati i tondini di metallo in vista del successivo riempimento con il calcestruzzo. È evidente, a riguardo, che, qualora tali scavi a sezione ristretta non fossero stati idonei alla posa in opera delle fondamenta, non sarebbero stati collocati i suddetti tondini metallici. Deve pertanto ritenersi che tale opera sia stata correttamente eseguita dalla convenuta opposta.
Quanto alla mancata esecuzione dello sbancamento sino a ridosso della muratura di confine, non contestata da parte convenuta opposta, la quale riconosce di non avervi provveduto per evitare il crollo della citata muratura, si osserva preliminarmente che, tenendo conto delle voci di corrispettivo esposte nel computo metrico, per l'integrale esecuzione degli scavi sarebbe stata dovuta una somma di euro 13.049. Tale importo costituisce circa il 16% del compenso globale a corpo dell'appalto, per come dedotto contrattualmente ed azionato in via monitoria e, inoltre, per le ragioni viste sopra, è
7 relativo a lavorazioni che sono state, almeno in parte, sicuramente eseguite dall'appaltatore, con la conseguenza che l'importo da scorporare da tale voce di corrispettivo sarebbe ancora inferiore.
Tuttavia, parte opponente non ha fornito in alcun modo elementi idonei a quantificare il corrispettivo che non sarebbe dovuto all'appaltatore in ragione della mancata integrale esecuzione dei lavori di sbancamento. Non giunge in soccorso, a riguardo, la fattura emessa da LE UZ SRL ed allegata da parte attrice opponente sub doc. 19, in quanto tale documento contabile è relativo alla costruzione dell'edificio, pacificamente estranea rispetto all'oggetto dell'appalto e, inoltre, contempla anche la demolizione dello stabile preesistente, altrettanto pacificamente eseguita proprio dalla convenuta opposta. In altre parole, avrebbe dovuto per lo meno quantificare Pt_1 il corrispettivo da scorporare dal maggior importo e, in mancanza di tale allegazione, una eventuale CTU sul punto si sarebbe appalesata del tutto esplorativa.
Peraltro, dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, ed allegata sub doc. 8, fasc, att., si deduce che alla data del 25 novembre 2022 erano in corso i lavori di realizzazione delle fondazioni del futuro edificio e, pertanto, deve desumersi che i lavori di sbancamento e di scavo a sezione ristretta non potevano che essere terminati.
Infine, si rileva che tale ricostruzione dei fatti non ha trovato smentita nelle risultanze delle prove testimoniali esperite all'udienza del 26 giugno 2024.
5.
Nel quadro sopra delineato non può essere attribuita alcuna portata probatoria al verbale redatto da e dal direttore lavori, ed allegato sub doc. 7, fasc. att.. Le Pt_1 risultanze di tale documento, disconosciute in toto dalla convenuta opposta, hanno trovato smentita in forza delle argomentazioni viste al par. precedente. Solo la mancata realizzazione dello scavo sino alla muratura di confine è stata appurata ma, per le ragioni di cui sopra, non è stata raggiunta la prova dell'ammontare del danno subito da parte attrice o, quantomeno, dell'ammontare del corrispettivo che dovrebbe essere detratto dal dovuto.
6.
8 In merito alla domanda riconvenzionale svolta da parte attrice e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno da ritardo nel completamento delle opere, la medesima deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In primo luogo, le tempistiche dell'esecuzione dei lavori, quantificate nel contratto in quattro mesi dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, appaiono rispettate, anche solo tenendo conto che è provato che i lavori iniziarono a settembre 2022 (cfr. autorizzazioni sub docc. 14 e 15, fasc. conv.) e che, come risulta dalla comunicazione allegata sub doc. 8, fasc. att., a novembre 2022 era già iniziata la realizzazione delle fondazioni dell'edificio.
Inoltre, anche ammesso e non concesso che vi sia stato ritardo, la parte presunta danneggiata da tale ritardo si è del tutto sottratta all'onere, sulla stessa gravante, di allegare e provare l'entità dei danni subiti a causa di tale inadempimento.
7.
In forza di tali argomentazioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e reso definitivo.
8.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivo.
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di Pt_1
. Controparte_1
4. CONDANNA a rimborsare a le spese di Pt_1 Controparte_1 questo giudizio di opposizione, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 10 giugno 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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