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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2257/2025 depositato il 17/06/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
RGR 2257/2025
Ricorrente_1Il dott. ricorreva contro il Comune di Palermo - in persona del
Sindaco pro tempore, settore Tributi Servizio TARSU/TARES/TARI e nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (n 29680202500021600000, fascicolo n. 2024/000140990) sulla
Targa_1autovettura Mercedes GLK 200 CDI targata relativamente ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di accertamento n. 8131, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029473000) importo € 378,22.
2. Avviso di accertamento n. 8130, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029474000) importo € 341,57.
3. Avviso di accertamento Ente n. 8128, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029475000) importo € 230,35.
4. Avviso di accertamento Ente n. 8121, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029476000) importo € 380,58. 5. Avviso di accertamento Ente n. 8119, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029477000) importo € 341,67.
6. Avviso di accertamento Ente n. 8120, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029478000) importo € 380,64.
7. Avviso di accertamento Ente n. 8133, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029479000) importo € 414,66.
8. Avviso di accertamento Ente n. 8117, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029480000) importo € 216,37.
9. Avviso di accertamento Ente n. 8132, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029481000) importo € 414,32.
10. Avviso di accertamento Ente n. 8129, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029482000) importo € 241,36.
11. Avviso di accertamento Ente n. 8116, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029483000) importo € 203,05.
12. Avviso di accertamento Ente n. 8118, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029484000) 304,54.
Veniva eccepita l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo
Targa_1sull'autovettura Mercedes targata in quanto il debito tributario in forza del quale si intende procedere alla misura cautelare è stato estinto in data antecedente l'emissione del provvedimento per avvenuto pagamento nei termini di legge. Ricorrente_1Invero, il dott. aveva provveduto al regolare pagamento dei tributi per i quali oggi è richiesto il fermo amministrativo nei termini di scadenza degli stessi utilizzando il canale bancario mediante modello F24. I pagamenti eseguiti sono stati regolarmente seguenti come da documentazione che si versa nel fascicolo di causa.
Ader, nel costituirsi in giudizio, ha eccepisce la completa estraneità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a tutte le doglianze, eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente che attengono al merito della pretesa tributaria sottostante al preavviso di fermo impugnato.
Il Comune di Palermo è, infatti, l'unico soggetto che detiene la documentazione completa relativa alla posizione tributaria del contribuente (dati catastali, dichiarazioni, presupposti impositivi, calcolo delle tariffe, relate di notifica, etc.).
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio e ha spiegato le ragioni del diniego, insistendo per la infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
In premessa si osserva che gli avvisi di accertamento nn.
8116-8117-8118-8119-8120-8121 e 8128-8129-8130-8131-8132-8133 risultano notificati il 28.09.2021, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal
2015 al 2020.
Si tratta di atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. Trattandosi di avvisi di accertamento esecutivi, non sono stati seguiti da notifica di cartella di pagamento.
La Legge n. 160/2019, all'art. 1, comma 792, infatti, ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali, già previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 2010 in materia di tributi erariali.
Nel caso che ne occupa gli avvisi non sono stati impugnati.
La parte non eccepisce alcuna prescrizione.
L'unico motivo che adduce sarebbe relativo al fatto che, a suo dire, il pagamento della Tari è avvenuto.
Per converso, l'Amministrazione comunale (senza essere smentita dal ricorrente), ha precisato che nel caso di specie gli avvisi di accertamento nn.
8116-8117-8118-8119-8120-8121 e 8128- 8129-8130-8131-8132-813 relativi alla
TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal 2015 al 2020, sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono stati notificati in in data 28.09.2021, e sono relativi all'omessa dichiarazione del
Indirizzo_1tributo per l'immobile di per mq. 16,00 destinati ad
Indirizzo_2“utenze domestiche – box locali di sgombero” e l'immobile di per mq. 20,00 destinati a “utenze domestiche – abitazione” (ALL.
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-O1).
Peraltro, l'odierno ricorrente avendo omesso di presentare ricorso avverso tale atto impositivo entro il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, in sede di notifica della comunicazione di ipoteca non può contestare la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale in esame.
Ciò comporta che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto esecutivo successivo all'affermazione della pretesa tributaria a mezzo dell'accertamento esecutivo, operata dall'Ente impositore, può essere impugnata solo per vizi propri e non per quelli relativi ad altri prodromici provvedimenti di cui il ricorrente abbia avuto piena conoscenza e che abbia ritenuto di non impugnare.
I pagamenti effettuati dal ricorrente nei termini di legge fanno riferimento
Indirizzo_1all'immobile di piano 4°, immobile di residenza fino al 18.09.2023.
Gli avvisi di accertamento nn. 8116-8117-8118-8119-8120-8121 e
8128-8129-8130-8131- 8132-813 relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal 2015 al 2020, sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, invece, fanno riferimento all'immobile di Via
Indirizzo_1 Indirizzo_2 n. 51 piano Terra e piano 1°, in quanto l'Ufficio TARI a seguito di accertamenti effettuati mediante incrocio con la banca dati Catasto Urbano ha rilevato l'omessa dichiarazione del tributo per tali immobili.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Sussistono però apprezzabili e straordinari motivi, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2257/2025 depositato il 17/06/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500021600000 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
RGR 2257/2025
Ricorrente_1Il dott. ricorreva contro il Comune di Palermo - in persona del
Sindaco pro tempore, settore Tributi Servizio TARSU/TARES/TARI e nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (n 29680202500021600000, fascicolo n. 2024/000140990) sulla
Targa_1autovettura Mercedes GLK 200 CDI targata relativamente ai seguenti avvisi di accertamento:
1. Avviso di accertamento n. 8131, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029473000) importo € 378,22.
2. Avviso di accertamento n. 8130, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029474000) importo € 341,57.
3. Avviso di accertamento Ente n. 8128, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029475000) importo € 230,35.
4. Avviso di accertamento Ente n. 8121, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029476000) importo € 380,58. 5. Avviso di accertamento Ente n. 8119, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029477000) importo € 341,67.
6. Avviso di accertamento Ente n. 8120, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029478000) importo € 380,64.
7. Avviso di accertamento Ente n. 8133, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029479000) importo € 414,66.
8. Avviso di accertamento Ente n. 8117, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029480000) importo € 216,37.
9. Avviso di accertamento Ente n. 8132, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029481000) importo € 414,32.
10. Avviso di accertamento Ente n. 8129, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029482000) importo € 241,36.
11. Avviso di accertamento Ente n. 8116, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029483000) importo € 203,05.
12. Avviso di accertamento Ente n. 8118, notificato il 28/09/2021 (riferimento interno n.89624999000029484000) 304,54.
Veniva eccepita l'illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo
Targa_1sull'autovettura Mercedes targata in quanto il debito tributario in forza del quale si intende procedere alla misura cautelare è stato estinto in data antecedente l'emissione del provvedimento per avvenuto pagamento nei termini di legge. Ricorrente_1Invero, il dott. aveva provveduto al regolare pagamento dei tributi per i quali oggi è richiesto il fermo amministrativo nei termini di scadenza degli stessi utilizzando il canale bancario mediante modello F24. I pagamenti eseguiti sono stati regolarmente seguenti come da documentazione che si versa nel fascicolo di causa.
Ader, nel costituirsi in giudizio, ha eccepisce la completa estraneità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a tutte le doglianze, eccezioni e contestazioni sollevate dal ricorrente che attengono al merito della pretesa tributaria sottostante al preavviso di fermo impugnato.
Il Comune di Palermo è, infatti, l'unico soggetto che detiene la documentazione completa relativa alla posizione tributaria del contribuente (dati catastali, dichiarazioni, presupposti impositivi, calcolo delle tariffe, relate di notifica, etc.).
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio e ha spiegato le ragioni del diniego, insistendo per la infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
In premessa si osserva che gli avvisi di accertamento nn.
8116-8117-8118-8119-8120-8121 e 8128-8129-8130-8131-8132-8133 risultano notificati il 28.09.2021, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal
2015 al 2020.
Si tratta di atti sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. Trattandosi di avvisi di accertamento esecutivi, non sono stati seguiti da notifica di cartella di pagamento.
La Legge n. 160/2019, all'art. 1, comma 792, infatti, ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali, già previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 2010 in materia di tributi erariali.
Nel caso che ne occupa gli avvisi non sono stati impugnati.
La parte non eccepisce alcuna prescrizione.
L'unico motivo che adduce sarebbe relativo al fatto che, a suo dire, il pagamento della Tari è avvenuto.
Per converso, l'Amministrazione comunale (senza essere smentita dal ricorrente), ha precisato che nel caso di specie gli avvisi di accertamento nn.
8116-8117-8118-8119-8120-8121 e 8128- 8129-8130-8131-8132-813 relativi alla
TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal 2015 al 2020, sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono stati notificati in in data 28.09.2021, e sono relativi all'omessa dichiarazione del
Indirizzo_1tributo per l'immobile di per mq. 16,00 destinati ad
Indirizzo_2“utenze domestiche – box locali di sgombero” e l'immobile di per mq. 20,00 destinati a “utenze domestiche – abitazione” (ALL.
A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-O1).
Peraltro, l'odierno ricorrente avendo omesso di presentare ricorso avverso tale atto impositivo entro il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, in sede di notifica della comunicazione di ipoteca non può contestare la legittimità e la fondatezza della pretesa fiscale in esame.
Ciò comporta che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto esecutivo successivo all'affermazione della pretesa tributaria a mezzo dell'accertamento esecutivo, operata dall'Ente impositore, può essere impugnata solo per vizi propri e non per quelli relativi ad altri prodromici provvedimenti di cui il ricorrente abbia avuto piena conoscenza e che abbia ritenuto di non impugnare.
I pagamenti effettuati dal ricorrente nei termini di legge fanno riferimento
Indirizzo_1all'immobile di piano 4°, immobile di residenza fino al 18.09.2023.
Gli avvisi di accertamento nn. 8116-8117-8118-8119-8120-8121 e
8128-8129-8130-8131- 8132-813 relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti) anni di imposta dal 2015 al 2020, sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, invece, fanno riferimento all'immobile di Via
Indirizzo_1 Indirizzo_2 n. 51 piano Terra e piano 1°, in quanto l'Ufficio TARI a seguito di accertamenti effettuati mediante incrocio con la banca dati Catasto Urbano ha rilevato l'omessa dichiarazione del tributo per tali immobili.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Sussistono però apprezzabili e straordinari motivi, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
Dr. Guido Petrigni