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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5934/2024 tra le parti:
nata il [...] a BE RI (Stato di Minas Gerais in [...]); Parte_1
nato il [...] a [...] in Parte_2
Brasile), in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minorenne convivente nata il [...] a [...] Persona_1
di Minas Gerais in Brasile), rappresentata congiuntamente anche dall'altro genitore
[...]
nata il [...] a [...]/MG; Persona_2
nato il [...] a [...] in Parte_3
Brasile), in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante dei figli minorenni conviventi nato il [...] a [...] Persona_3
Gerais in Brasile) e nato il [...] a [...] Parte_4
(Stato di Minas Gerais in Brasile), rappresentati congiuntamente anche dall'altro genitore
[...]
nata il [...] a BE RI (Stato di Minas Gerais in [...]); Persona_4
nato il [...] a [...] in Persona_5
Brasile);
nata il [...] a [...] Parte_5
Gerais in Brasile) in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minorenne convivente nata il [...] a [...] Persona_6
(Stato di Minas Gerais in Brasile), rappresentata congiuntamente anche dall'altro genitore
1 nato il [...] a [...] in Persona_7
Brasile), convivente con la madre;
nata il [...] a [...] Parte_6
Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...] Parte_7
in Brasile), rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO LORITO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo
( Email_1
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso: 1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli ST ( , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Persona_5 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
) e i minorenni nell'interesse dei quali il presente ricorso è proposto (
[...] [...]
Persona_1 Persona_3 [...]
sono cittadini Parte_4 Persona_6 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...], in Persona_8 Per_9 Per_10 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra , – nato a [...] il [...] e Persona_8 Per_9 Per_10 successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione – e CP_2
è nato a Niterói (Stato di Rio de Janeiro in [...]) il 11.02.1892, il
[...] Persona_11 quale a sua volta si è sposato con il 12.06.1915 a Ponte NO (Stato di Minas Gerais CP_3 in Brasile);
- dal matrimonio di e è nato – a Ponte NO (Stato di Minas Persona_11 CP_3
Gerais in Brasile) il 06.08.1937 – il quale a sua volta ha sposato Parte_8 [...]
(che dopo sposata prese a chiamarsi a BE RI (Stato CP_4 Persona_12 di Minas Gerais in Brasile) il 10.10.1962, unione questa da cui sono nati Persona_13
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.03.1962 e
[...] Persona_14
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 09.07.1963;
[...]
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenze:
1.1. dal matrimonio tra (dopo sposata chiamata Persona_13 Parte_5
con sono nati
[...] Persona_13 Parte_9 [...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.01.1981 e Parte_5
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Parte_7
08.04.1985;
1.2. dal matrimonio di e sono Parte_5 Persona_7 nate a BE RI (Stato di Minas Gerais in Parte_6
Brasile) il 06.04.2004 e a NO LI (Stato di Persona_6
Minas Gerais in Brasile) il 04.04.2006;
2.1. dall'unione di e sono nati Parte_1 Parte_2 [...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 19.03.1986, Parte_2 [...]
a Contagem (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 14.12.1988 e Persona_5
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Parte_3
01.05.1994; 3 2.2. dal matrimonio tra e Parte_2 Persona_2
Perso (che dopo sposata ha preso a chiamarsi è nata Persona_2 [...]
BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) Persona_1 il 08.11.2018;
2.3. dall'unione di e sono nati Parte_3 Persona_4 [...]
a NO LI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Persona_3
03.05.2014 e a BE RI (Stato di Minas Parte_10
Gerais in Brasile) il 24.03.2022;
- sussiste interesse ad agire, in quanto i) non è stato possibile perfezionare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis – in quanto discendenti in linea diretta del cittadino italiano , mai Persona_8 Per_9 Per_10 naturalizzato brasiliano – per mancanza di posti disponibili sull'apposita piattaforma del Consolato
Generale d'Italia di BE RI quale autorità competente;
ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi, atteso che il in Pt_11 questione impiega ben oltre dodici anni per esaminare le istanze;
iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Con decreto del 17/09/2024 è stata fissata udienza sostituita con trattazione scritta per il giorno
31/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 06.11.2025 ha rinviato l'udienza al 20.11.2025 al cui esito viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
* * *
1. Sulla contumacia del convenuto. CP_1
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_1 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 29.09.2024 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
4
2. Sulla domanda attorea.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Nel ricorso gli attori hanno dedotto di aver tentato invano di inoltrare – presso il
[...]
a BE RI in Brasile quale autorità competente – le richieste di iscrizione Controparte_5 nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, stante l'assenza di posti disponibili sul portale della suddetta Autorità, come risulta dai molteplici screenshot del portale telematico di RE (https://prenotami.esteri.it/Services) prodotti sub doc. n. 18 degli attori (da cui si evincono numerosi tentativi di inoltro della prenotazione dal mese di giugno a quello di agosto del 2023).
Ne consegue che non è stato possibile adire preliminarmente l'amministrazione convenuta mediante il portale telematico a causa dell'esaurimento dei posti disponibili, ai fini del riconoscimento del diritto alla cittadinanza, che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario.
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono limitazioni di ordine processuale rispetto al diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui
“Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 5 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite , nato a [...] nel 1866 Persona_8 Per_9 Per_10 si è sposato nel 1891 con (doc. n. 2). Entrambi sono emigrati quindi in Brasile CP_2 dove il 11.02.1892, a Niterói/RJ, è nato il figlio che si è unito poi in Persona_11 matrimonio con a Ponte NO/MG il 12.06.1915 (doc. n. 4). Dalla loro unione è nato CP_3
a Ponte NO/MG, Brasile, il 06.08.1937, che, a sua volta, si è sposato a BE Parte_8
RI/MG il 10.10.1962 con – da coniugata Controparte_4 Persona_12
– (doc. n. 5). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nati a BE Persona_13
RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.03.1962 (doc. n. 13), e l'attrice
[...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 09.07.1963 (doc. n. 6), dalle Parte_1 quali derivano i due seguenti rami di discendenza.
i) Ramo dei discendenti di : Persona_13 dall'unione tra (da coniugata Persona_13 Persona_15
e è nata l'attrice
[...] Parte_9 Parte_5
a BE RI/MG, Brasile, il 17.01.1981. Quest'ultima si è sposata a BE RI (Stato di
Minas Gerais in Brasile) il 27.11.2009 con dal quale ha divorziato nel Persona_7
2015 (doc. n. 14). In costanza del loro matrimonio sono nate le attrici Persona_6
a NO LI/MG, Brasile, il 04.04.2006 – minorenne al momento del
[...] conferimento della procura nel febbraio del 2024, legittimamente rappresentata in giudizio dai genitori secondo il principio di ultrattività della procura – (doc. n. 15) e Parte_6
a BE RI/MG, Brasile, il 06.04.2004 (doc. n. 16). Dal matrimonio tra
[...]
e è nato altresì Persona_15 Parte_9
l'attore a BE RI/MG,Brasile, il 08.04.1985 (doc. n. Parte_7
17).
ii) Ramo dei discendenti di : Parte_1
6 dall'unione dell'attrice e sono nati gli attori Parte_1 Parte_2
a Contagem/MG/Brasile il 14.12.1988 (doc. n. 7) e Persona_5 [...]
a BE RI/MG/Brasile il 19.03.1986 (doc. n. 8). Quest'ultimo Parte_2 Parte_2 si è sposato a BE RI/MG il 07.05.2010 con da Persona_2 coniugata (doc. n. 8), unione da cui è nata l'attrice Persona_2
a BE RI/MG/Brasile il 08.11.2018, Persona_1 minorenne rappresentata nel presente giudizio dai genitori (doc. n. 9).
Dall'unione di e è nato anche l'attore Parte_1 Parte_2
a BE RI/MG, Brasile, il 01.05.1994 (doc. n. 10). Parte_3
Dall'unione tra quest'ultimo e sono nati Persona_4 Persona_3
a NO LI/MG, Brasile il 03.05.2014 (doc. n. 11) e
[...] Parte_4
a BE RI/MG, Brasile il 24.03.2022 (doc. n. 12), attori minorenni
[...] rappresentati nel presente giudizio dai genitori.
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori:
7 Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano , il quale, Persona_8 Per_9 Per_10 senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3), ha trasmesso – ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 – la cittadinanza italiana al figlio che a Persona_11 sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di trasmetterla al figlio del quale i ricorrenti sono figlia, nipoti e bisnipoti. Parte_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione
8 straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta – in tal senso onerata – la quale, omettendo di costituirsi ha rinunciato ad eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla Legge n. 555 del 1912).
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia).
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.) con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Lorito, dichiaratosi antistatario, che liquida in €
545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in € 1.452,00 per compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Si comunichi.
Firenze, 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
r.g. 5934/2024 tra le parti:
nata il [...] a BE RI (Stato di Minas Gerais in [...]); Parte_1
nato il [...] a [...] in Parte_2
Brasile), in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minorenne convivente nata il [...] a [...] Persona_1
di Minas Gerais in Brasile), rappresentata congiuntamente anche dall'altro genitore
[...]
nata il [...] a [...]/MG; Persona_2
nato il [...] a [...] in Parte_3
Brasile), in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante dei figli minorenni conviventi nato il [...] a [...] Persona_3
Gerais in Brasile) e nato il [...] a [...] Parte_4
(Stato di Minas Gerais in Brasile), rappresentati congiuntamente anche dall'altro genitore
[...]
nata il [...] a BE RI (Stato di Minas Gerais in [...]); Persona_4
nato il [...] a [...] in Persona_5
Brasile);
nata il [...] a [...] Parte_5
Gerais in Brasile) in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante della figlia minorenne convivente nata il [...] a [...] Persona_6
(Stato di Minas Gerais in Brasile), rappresentata congiuntamente anche dall'altro genitore
1 nato il [...] a [...] in Persona_7
Brasile), convivente con la madre;
nata il [...] a [...] Parte_6
Minas Gerais in Brasile);
nato il [...] a [...] Parte_7
in Brasile), rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONIO LORITO (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo
( Email_1
ATTORI
e
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
CONVENUTO
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso: 1) provvedere per l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli ST ( , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Persona_5 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
) e i minorenni nell'interesse dei quali il presente ricorso è proposto (
[...] [...]
Persona_1 Persona_3 [...]
sono cittadini Parte_4 Persona_6 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello
Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso ex artt. 19 bis D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il [...], in Persona_8 Per_9 Per_10 seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
A sostegno della domanda proposta, gli attori hanno dedotto che:
- dal matrimonio tra , – nato a [...] il [...] e Persona_8 Per_9 Per_10 successivamente trasferitosi in Brasile senza mai procedere alla naturalizzazione – e CP_2
è nato a Niterói (Stato di Rio de Janeiro in [...]) il 11.02.1892, il
[...] Persona_11 quale a sua volta si è sposato con il 12.06.1915 a Ponte NO (Stato di Minas Gerais CP_3 in Brasile);
- dal matrimonio di e è nato – a Ponte NO (Stato di Minas Persona_11 CP_3
Gerais in Brasile) il 06.08.1937 – il quale a sua volta ha sposato Parte_8 [...]
(che dopo sposata prese a chiamarsi a BE RI (Stato CP_4 Persona_12 di Minas Gerais in Brasile) il 10.10.1962, unione questa da cui sono nati Persona_13
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.03.1962 e
[...] Persona_14
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 09.07.1963;
[...]
- da queste ultime provengono, rispettivamente, le seguenti due linee di discendenze:
1.1. dal matrimonio tra (dopo sposata chiamata Persona_13 Parte_5
con sono nati
[...] Persona_13 Parte_9 [...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.01.1981 e Parte_5
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Parte_7
08.04.1985;
1.2. dal matrimonio di e sono Parte_5 Persona_7 nate a BE RI (Stato di Minas Gerais in Parte_6
Brasile) il 06.04.2004 e a NO LI (Stato di Persona_6
Minas Gerais in Brasile) il 04.04.2006;
2.1. dall'unione di e sono nati Parte_1 Parte_2 [...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 19.03.1986, Parte_2 [...]
a Contagem (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 14.12.1988 e Persona_5
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Parte_3
01.05.1994; 3 2.2. dal matrimonio tra e Parte_2 Persona_2
Perso (che dopo sposata ha preso a chiamarsi è nata Persona_2 [...]
BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) Persona_1 il 08.11.2018;
2.3. dall'unione di e sono nati Parte_3 Persona_4 [...]
a NO LI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Persona_3
03.05.2014 e a BE RI (Stato di Minas Parte_10
Gerais in Brasile) il 24.03.2022;
- sussiste interesse ad agire, in quanto i) non è stato possibile perfezionare la richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis – in quanto discendenti in linea diretta del cittadino italiano , mai Persona_8 Per_9 Per_10 naturalizzato brasiliano – per mancanza di posti disponibili sull'apposita piattaforma del Consolato
Generale d'Italia di BE RI quale autorità competente;
ii) non è possibile ottenere il riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa in tempi certi, atteso che il in Pt_11 questione impiega ben oltre dodici anni per esaminare le istanze;
iii) detto diritto viene riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 91/1992 che stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Con decreto del 17/09/2024 è stata fissata udienza sostituita con trattazione scritta per il giorno
31/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che ha apposto il visto e non ha precisato le conclusioni.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 157 del 29.10.2025 la presente causa è stata assegnata a questo Giudice, che, con decreto del 06.11.2025 ha rinviato l'udienza al 20.11.2025 al cui esito viene emessa la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
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1. Sulla contumacia del convenuto. CP_1
In limine litis, occorre dichiarare la contumacia del convenuto, non Controparte_1 costituitosi in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 29.09.2024 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
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2. Sulla domanda attorea.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata e merita accoglimento per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
Nel ricorso gli attori hanno dedotto di aver tentato invano di inoltrare – presso il
[...]
a BE RI in Brasile quale autorità competente – le richieste di iscrizione Controparte_5 nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano, stante l'assenza di posti disponibili sul portale della suddetta Autorità, come risulta dai molteplici screenshot del portale telematico di RE (https://prenotami.esteri.it/Services) prodotti sub doc. n. 18 degli attori (da cui si evincono numerosi tentativi di inoltro della prenotazione dal mese di giugno a quello di agosto del 2023).
Ne consegue che non è stato possibile adire preliminarmente l'amministrazione convenuta mediante il portale telematico a causa dell'esaurimento dei posti disponibili, ai fini del riconoscimento del diritto alla cittadinanza, che, secondo quanto stabilito dalla SC, è un diritto soggettivo, imprescrittibile, tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario.
Ciò posto, va innanzitutto premesso che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda in via giudiziale.
Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono limitazioni di ordine processuale rispetto al diritto di azione.
Si richiama inoltre la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui
“Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo
l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. […] secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 5 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. sez. un. n. 25317 del 2022).
Quanto al merito, nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta è possibile ricostruire la discendenza degli attori come segue.
Il capostipite , nato a [...] nel 1866 Persona_8 Per_9 Per_10 si è sposato nel 1891 con (doc. n. 2). Entrambi sono emigrati quindi in Brasile CP_2 dove il 11.02.1892, a Niterói/RJ, è nato il figlio che si è unito poi in Persona_11 matrimonio con a Ponte NO/MG il 12.06.1915 (doc. n. 4). Dalla loro unione è nato CP_3
a Ponte NO/MG, Brasile, il 06.08.1937, che, a sua volta, si è sposato a BE Parte_8
RI/MG il 10.10.1962 con – da coniugata Controparte_4 Persona_12
– (doc. n. 5). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nati a BE Persona_13
RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 17.03.1962 (doc. n. 13), e l'attrice
[...]
a BE RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 09.07.1963 (doc. n. 6), dalle Parte_1 quali derivano i due seguenti rami di discendenza.
i) Ramo dei discendenti di : Persona_13 dall'unione tra (da coniugata Persona_13 Persona_15
e è nata l'attrice
[...] Parte_9 Parte_5
a BE RI/MG, Brasile, il 17.01.1981. Quest'ultima si è sposata a BE RI (Stato di
Minas Gerais in Brasile) il 27.11.2009 con dal quale ha divorziato nel Persona_7
2015 (doc. n. 14). In costanza del loro matrimonio sono nate le attrici Persona_6
a NO LI/MG, Brasile, il 04.04.2006 – minorenne al momento del
[...] conferimento della procura nel febbraio del 2024, legittimamente rappresentata in giudizio dai genitori secondo il principio di ultrattività della procura – (doc. n. 15) e Parte_6
a BE RI/MG, Brasile, il 06.04.2004 (doc. n. 16). Dal matrimonio tra
[...]
e è nato altresì Persona_15 Parte_9
l'attore a BE RI/MG,Brasile, il 08.04.1985 (doc. n. Parte_7
17).
ii) Ramo dei discendenti di : Parte_1
6 dall'unione dell'attrice e sono nati gli attori Parte_1 Parte_2
a Contagem/MG/Brasile il 14.12.1988 (doc. n. 7) e Persona_5 [...]
a BE RI/MG/Brasile il 19.03.1986 (doc. n. 8). Quest'ultimo Parte_2 Parte_2 si è sposato a BE RI/MG il 07.05.2010 con da Persona_2 coniugata (doc. n. 8), unione da cui è nata l'attrice Persona_2
a BE RI/MG/Brasile il 08.11.2018, Persona_1 minorenne rappresentata nel presente giudizio dai genitori (doc. n. 9).
Dall'unione di e è nato anche l'attore Parte_1 Parte_2
a BE RI/MG, Brasile, il 01.05.1994 (doc. n. 10). Parte_3
Dall'unione tra quest'ultimo e sono nati Persona_4 Persona_3
a NO LI/MG, Brasile il 03.05.2014 (doc. n. 11) e
[...] Parte_4
a BE RI/MG, Brasile il 24.03.2022 (doc. n. 12), attori minorenni
[...] rappresentati nel presente giudizio dai genitori.
Le linee di discendenza che precedono sono riassunte nel seguente schema prodotto dagli attori:
7 Da quanto detto risulta che gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite italiano , il quale, Persona_8 Per_9 Per_10 senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc. n. 3), ha trasmesso – ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 – la cittadinanza italiana al figlio che a Persona_11 sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge n. 555 del 1912, è stato in grado di trasmetterla al figlio del quale i ricorrenti sono figlia, nipoti e bisnipoti. Parte_8
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registrano né una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana né comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato da Cass. sez. un. n. 25317/2022, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”).
Infine, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza oggetto di causa rientra, nella nozione di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecargli pregiudizi (cfr. Cass. n.
743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione
8 straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio da parte dell'amministrazione convenuta – in tal senso onerata – la quale, omettendo di costituirsi ha rinunciato ad eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla Legge n. 555 del 1912).
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nella fattispecie in esame, infatti, è da escludersi la ricorrenza delle ipotesi legittimanti la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da interpretarsi alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 (a cui si rinvia).
La liquidazione viene operata come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è svolta l'attività difensiva (art. 6 DM cit.) con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile con grado di complessità bassa, avuto riguardo ai parametri minimi per la fase di studio ed introduttiva, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di riconoscimento della cittadinanza e dell'attività difensiva in concreto espletata (l'istruttoria è stata solo documentale, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e la definizione della causa è avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.).
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori, come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
3) ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) CONDANNA il a rifondere agli attori le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Lorito, dichiaratosi antistatario, che liquida in €
545,00 per esborsi (contributo unificato e anticipazione forfettaria) e in € 1.452,00 per compensi di
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Si comunichi.
Firenze, 28.11.2025.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
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