Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 52/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
17.01.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 52/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Donatella
Attanasio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Lucido (CS) alla Via Pollella
n.169, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati
Umberto Ferrato e come da procura generale alle liti a rogito Notaio Controparte_2 [...]
di Roma del 21/07/2015, n. 80974 di repertorio, elettivamente domiciliato in Cosenza, Per_1
Piazza Loreto 22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per come sopra cennato con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase avrebbe compiuto una valutazione inadeguata rispetto alle effettive condizioni cliniche dell'istante e, in ogni caso, lacunosa ed erronea in quanto non conforme, tra le altre cose, alle certificazioni mediche in atti, anche successive all'introduzione della lite e prodotte in corso di causa.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
Va precisato che il c.t.u nominato nella prima fase, Dott. , per quanto emerso dalla Persona_2 visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che
“Dall'esame clinico al momento della visita non sono emersi deficit funzionali clinicamente obiettivabili dei principali apparati tali da inficiare in modo significativo la deambulazione od impossibilitare l'espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita rapportato alle principali scale di valutazione delle attività della vita quotidiana (scala ADL: 6/6; Scala IADL: 8/8) né sono emersi disturbi della sfera intellettiva e/o cognitiva a carico del soggetto tali da non determinarsi autonomamente.”
Nel corso dell'odierno giudizio il perito officiato ha, altresì, depositato due relazioni integrative, siccome disposte dal Giudice, attese le risultanze documentali sopravvenute in corso di causa, le cui conclusioni appaiono condivisibili, perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Difatti, il c.t.u. ha analiticamente preso posizione sui certificati medici sopravvenuti depositati dal difensore di parte ricorrente, contestandone l'incidenza sulla capacità di deambulare e/o di provvedere alle proprie necessità quotidiane da parte del periziando, ed in particolare ha ritenuto quanto di seguito: “Alla luce della documentazione prodotta, in particolare una di essa riguarda esclusivamente un piano terapeutico di terapia ormonale con agonisti del GnRH (prescrizione farmacologica di DECAPEPTYL del 22/03/2024), in assenza di documentazione clinico- strumentale indicante la progressione della malattia eteroplastica e di precise allegazioni relative all'incidenza di tale trattamento sullo stato di salute del periziando, tenuto conto che all'atto della visita del 08/08/2023 a carico del medesimo non è emerso alcun elemento clinicamente rilevante e clinicamente obiettivabile attestante l'impossibilità a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita, ritengo corretta e congrua la mia valutazione basata su elementi clinici obiettivati in data 08/08/2023 su cui è stato formulato il giudizio medico-legale relativamente alle infermità oggetto di ricorso.
Per quanto sopra confermo quanto riportato nella mia relazione di cui all'RG 641/2023 del
14/09/2023 di cui, ad ogni buon fine, allego copia.” (cfr. relazione integrativa del 06.08.2024); ed anche che: “Alla luce della documentazione prodotta priva di precise allegazioni relative all'incidenza della patologia sull'impossibilità a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita, tenuto conto che all'atto della visita del 08/08/2023 a carico del medesimo non è emerso alcun elemento clinicamente rilevante e clinicamente obiettivabile attestante l'impossibilità a deambulare
e/o a compiere gli atti quotidiani della vita, ritengo corretta e congrua la mia valutazione basata su elementi clinici obiettivati in data 08/08/2023 su cui è stato formulato il giudizio medico-legale relativamente alle infermità oggetto di ricorso.
Per quanto sopra confermo quanto riportato nelle mie precedenti relazioni, osservazioni ed integrazioni.”
Il consulente ha, quindi, confermato la valutazione espressa nella relazione peritale - vale a dire
l'insussistenza di una necessità di assistenza continuativa - in tal modo escludendo una valutazione differente, in assenza di elementi che possano indurre ad esprimere un giudizio diverso.
Invero, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio.
Altresì, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure, quindi, sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stanti i limiti reddituali del ricorrente, di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 20.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso