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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2574/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
EL IA e IA IC giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Aldo Tagliente CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8875/2024, pubblicata in data 12/09/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.3.2024, esponeva che a seguito Parte_1 di domanda amministrativa del 24.3.2022 l' gli aveva riconosciuto CP_1
l'assegno unico e universale per i figli a carico che gli era stato erogato sino al giugno 2023, allorquando l' dichiarava “la domanda decaduta” per CP_1
“mancata presentazione del permesso di soggiorno valido”. Premesso di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo e dedotta la sussistenza di tutti i requisiti di cui al D.Lgs n. 230/2021, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico
a decorrere dal mese di luglio 2023 o dalla diversa data accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad erogare la CP_1 citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali da distrarsi …”.
L' si costituiva rappresentando che il ricorrente aveva allegato alla CP_1 prima domanda di assegno unico del 24.3.2022 un permesso di soggiorno con scadenza al 20.6.2023, pertanto la prestazione gli era stata erogata fino al
30.6.2023, non essendo pervenuta alcuna documentazione attestante la presentazione di una richiesta di rinnovo. Solo con la successiva domanda amministrativa del 29.2.2024 il ricorrente aveva allegato, oltre al permesso scaduto il 30.6.2022, i bollettini attestanti la richiesta di rinnovo in corso. La nuova domanda era stata quindi accolta con decorrenza dal 1.3.2024. Chiedeva pertanto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento ai ratei maturati dal marzo 2024 e rigettare per il resto il ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso dichiarando irripetibili le spese processuali. Osservava il Tribunale che il ricorrente non aveva contestato la mancata produzione dei cedolini attestanti la presentazione di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno né di aver presentato quindi una nuova domanda amministrativa in data 29.2.2024 3
corredata dalla prova della presentazione della richiesta di rinnovo. Neppure il ricorrente aveva dimostrato di aver inviato all' prima della seconda CP_1 domanda i bollettini del rinnovo. Poiché all'udienza e nelle note difensive parte ricorrente aveva limitato la domanda al solo periodo da luglio 2023 a febbraio 2024, la stessa doveva trovare rigetto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
formulando un unico articolato motivo di gravame con cui ha
[...] lamentato la violazione dell'art. 3 del D.Lgs n. 230/2021, la carenza ed illogicità della motivazione e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Ha concluso chiedendo di “… riformare integralmente la sentenza
8875/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12.09.2024 nell'ambito del procedimento avente RG. 8875/2024 e non notificata, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi …”.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, nell'originario ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto di aver “…. allegato Pt_1 alla domanda il permesso di soggiorno ed una volta scaduto quest'ultimo il tagliando di avvenuto rinnovo e l'appuntamento per l'apposizione dell'impronte digitali necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno” (vd. pag. 5 del ricorso introduttivo), producendo altresì la videata della prima domanda di assegno unico recante il file “WAG rinnovo permesso di soggiorno” idonea a dimostrare che in data 26.9.2023 era stata prodotta all' la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno CP_1 presentata in data 12.6.2023 (vd. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Sul punto l' nell'originaria memoria difensiva si è limitato a dedurre CP_1 genericamente che “la prestazione è stata erogata fino al 30/06/2023 in quanto entro il mese successivo non perveniva alcuna documento che attestasse la richiesta di rinnovo in 4
corso”, senza però contestare specificamente le avverse allegazioni e produzioni documentali.
Essendo pacifico ed incontroverso che è sufficiente, ai fini del permanere del beneficio, la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la documentazione attestante la presentazione della suddetta richiesta e la comunicazione della stessa all' mediante CP_1 inserimento nel fascicolo telematico della domanda consentono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico anche per il periodo dal
1.7.2023 al 29.2.2024.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei oltre alla CP_1 maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n.
55/2014 e s.m., tenuto conto dell'effettivo valore della causa (pari al complessivo ammontare dei ratei nel periodo in esame, ammontanti ad € 54,10 mensili, come risultante dal doc. 18 allegato al fascicolo di primo grado)
e con l'esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna l' al pagamento in favore dell'appellante dei ratei di assegno CP_1 unico e universale per i figli a carico maturati dal 1.7.2023 al 29.2.2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 251,00, e quanto all'appello in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA ME
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2574/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2574 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
EL IA e IA IC giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Aldo Tagliente CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8875/2024, pubblicata in data 12/09/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 5.3.2024, esponeva che a seguito Parte_1 di domanda amministrativa del 24.3.2022 l' gli aveva riconosciuto CP_1
l'assegno unico e universale per i figli a carico che gli era stato erogato sino al giugno 2023, allorquando l' dichiarava “la domanda decaduta” per CP_1
“mancata presentazione del permesso di soggiorno valido”. Premesso di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo e dedotta la sussistenza di tutti i requisiti di cui al D.Lgs n. 230/2021, concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico
a decorrere dal mese di luglio 2023 o dalla diversa data accertata in corso di causa e per l'effetto condannare l in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad erogare la CP_1 citata prestazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali da distrarsi …”.
L' si costituiva rappresentando che il ricorrente aveva allegato alla CP_1 prima domanda di assegno unico del 24.3.2022 un permesso di soggiorno con scadenza al 20.6.2023, pertanto la prestazione gli era stata erogata fino al
30.6.2023, non essendo pervenuta alcuna documentazione attestante la presentazione di una richiesta di rinnovo. Solo con la successiva domanda amministrativa del 29.2.2024 il ricorrente aveva allegato, oltre al permesso scaduto il 30.6.2022, i bollettini attestanti la richiesta di rinnovo in corso. La nuova domanda era stata quindi accolta con decorrenza dal 1.3.2024. Chiedeva pertanto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento ai ratei maturati dal marzo 2024 e rigettare per il resto il ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso dichiarando irripetibili le spese processuali. Osservava il Tribunale che il ricorrente non aveva contestato la mancata produzione dei cedolini attestanti la presentazione di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno né di aver presentato quindi una nuova domanda amministrativa in data 29.2.2024 3
corredata dalla prova della presentazione della richiesta di rinnovo. Neppure il ricorrente aveva dimostrato di aver inviato all' prima della seconda CP_1 domanda i bollettini del rinnovo. Poiché all'udienza e nelle note difensive parte ricorrente aveva limitato la domanda al solo periodo da luglio 2023 a febbraio 2024, la stessa doveva trovare rigetto.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
formulando un unico articolato motivo di gravame con cui ha
[...] lamentato la violazione dell'art. 3 del D.Lgs n. 230/2021, la carenza ed illogicità della motivazione e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Ha concluso chiedendo di “… riformare integralmente la sentenza
8875/2024 emessa dal Tribunale di Roma in data 12.09.2024 nell'ambito del procedimento avente RG. 8875/2024 e non notificata, per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi …”.
L' si è costituito nel grado resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, nell'originario ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto di aver “…. allegato Pt_1 alla domanda il permesso di soggiorno ed una volta scaduto quest'ultimo il tagliando di avvenuto rinnovo e l'appuntamento per l'apposizione dell'impronte digitali necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno” (vd. pag. 5 del ricorso introduttivo), producendo altresì la videata della prima domanda di assegno unico recante il file “WAG rinnovo permesso di soggiorno” idonea a dimostrare che in data 26.9.2023 era stata prodotta all' la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno CP_1 presentata in data 12.6.2023 (vd. doc. 7 del fascicolo di primo grado).
Sul punto l' nell'originaria memoria difensiva si è limitato a dedurre CP_1 genericamente che “la prestazione è stata erogata fino al 30/06/2023 in quanto entro il mese successivo non perveniva alcuna documento che attestasse la richiesta di rinnovo in 4
corso”, senza però contestare specificamente le avverse allegazioni e produzioni documentali.
Essendo pacifico ed incontroverso che è sufficiente, ai fini del permanere del beneficio, la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la documentazione attestante la presentazione della suddetta richiesta e la comunicazione della stessa all' mediante CP_1 inserimento nel fascicolo telematico della domanda consentono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno unico anche per il periodo dal
1.7.2023 al 29.2.2024.
L' va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei oltre alla CP_1 maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n.
55/2014 e s.m., tenuto conto dell'effettivo valore della causa (pari al complessivo ammontare dei ratei nel periodo in esame, ammontanti ad € 54,10 mensili, come risultante dal doc. 18 allegato al fascicolo di primo grado)
e con l'esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, così provvede: condanna l' al pagamento in favore dell'appellante dei ratei di assegno CP_1 unico e universale per i figli a carico maturati dal 1.7.2023 al 29.2.2014, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 251,00, e quanto all'appello in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA ME
( F.to dig.te)