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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16404 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18314/2025
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18314/2025 promossa da:
Parte_1 C.F. 1nato in Pakistan il 3 aprile 1983, C.F. elettivamente domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Dario
Abbruzzese, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
Ricorrente
contro
Controparte_1
,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
Resistente
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 15.04.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1,
c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari" in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105110 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla Persona_1 nato a Hafizabad in [...] il 16 (figlio), Codice Fiscale_2osta n. Parte_3
(figlio), nonchè agosto 2009, nulla osta n. nato a [...]_3 CP_2
Hafizabad in Pakistan il 3 settembre 2012, nulla osta n. Codice Fiscale_4 (figlio), entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. certificato di registrazione matrimonio pakistano Per_2
"Marriage Registration Certificate", certificato di stato di famiglia pakistano "Family Registration
Certificate", certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 14-21) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a [...] in
,
Pakistan il 1 gennaio 1984, nulla osta n. Codice Fiscale_5 (coniuge), in proprio e nella nato a [...] qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
Parte_3in Pakistan il 18 ottobre 2007, nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105111 (figlio), nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105112 (figlio), nonchè nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_2 Codice Fiscale_6 (figlio);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a
Hafizabad in Pakistan il 1 gennaio 1984, nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105110 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
Codice Fiscale_2 (figlio), nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. Parte_3 nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-
MN/F/N/2022/105112 (figlio), nonchè CP_2 nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105113 (figlio)>>.
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 17.3.2023 e di non essere riuscito ad ottenere appuntamento per la richiesta di visto, nonostante i numerosi tentativi tempestivamente effettuati nel 2023 e nel 2024 con le modalità indicate dall'ambasciata ed a mezzo mail e nonostante la disponibilità della documentazione necessaria, già tradotta ed apostillata, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 22.3.2025 a mezzo pec, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente.
Fissata l'udienza del 19.11.2025, parte resistente si è costituita il 18.11.2025 rappresentando il piano di smaltimento dell'arretrato messo in atto dall'ambasciata e chiedendo pertanto rinvio per la decisione ovvero, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, nonché, per il caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente nella medesima data del 18.11.2025 il procuratore ha evidenziato l'intervenuto rilascio dei visti e si è opposto all'avversa richiesta di compensazione delle spese di lite, chiedendo la relativa condanna, con distrazione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari del ricorrente, come risulta dalle note di trattazione scritta depositate dal suo difensore nella medesima data della costituzione di parte resistente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>>
(S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando il visto stesso a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. Parte resistente ha infatti rappresentato e documentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
CP_1 ", specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la
Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 22.11.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Damiana Colla
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18314/2025 promossa da:
Parte_1 C.F. 1nato in Pakistan il 3 aprile 1983, C.F. elettivamente domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Dario
Abbruzzese, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
Ricorrente
contro
Controparte_1
,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
Resistente
Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 15.04.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto:
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1,
c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari" in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105110 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla Persona_1 nato a Hafizabad in [...] il 16 (figlio), Codice Fiscale_2osta n. Parte_3
(figlio), nonchè agosto 2009, nulla osta n. nato a [...]_3 CP_2
Hafizabad in Pakistan il 3 settembre 2012, nulla osta n. Codice Fiscale_4 (figlio), entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. atto di matrimonio pakistano. C.d. certificato di registrazione matrimonio pakistano Per_2
"Marriage Registration Certificate", certificato di stato di famiglia pakistano "Family Registration
Certificate", certificati di nascita pakistani, tutti tradotti e legalizzati) (doc. n. 6, pag. 14-21) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a [...] in
,
Pakistan il 1 gennaio 1984, nulla osta n. Codice Fiscale_5 (coniuge), in proprio e nella nato a [...] qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
Parte_3in Pakistan il 18 ottobre 2007, nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105111 (figlio), nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105112 (figlio), nonchè nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_2 Codice Fiscale_6 (figlio);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso in favore della minore, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie sig.ra Parte_2 nata a
Hafizabad in Pakistan il 1 gennaio 1984, nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105110 (coniuge), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
Codice Fiscale_2 (figlio), nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. Parte_3 nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-
MN/F/N/2022/105112 (figlio), nonchè CP_2 nato a Hafizabad in [...] il [...], nulla osta n. P-MN/F/N/2022/105113 (figlio)>>.
A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 17.3.2023 e di non essere riuscito ad ottenere appuntamento per la richiesta di visto, nonostante i numerosi tentativi tempestivamente effettuati nel 2023 e nel 2024 con le modalità indicate dall'ambasciata ed a mezzo mail e nonostante la disponibilità della documentazione necessaria, già tradotta ed apostillata, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 22.3.2025 a mezzo pec, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente.
Fissata l'udienza del 19.11.2025, parte resistente si è costituita il 18.11.2025 rappresentando il piano di smaltimento dell'arretrato messo in atto dall'ambasciata e chiedendo pertanto rinvio per la decisione ovvero, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, nonché, per il caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente nella medesima data del 18.11.2025 il procuratore ha evidenziato l'intervenuto rilascio dei visti e si è opposto all'avversa richiesta di compensazione delle spese di lite, chiedendo la relativa condanna, con distrazione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti in favore dei familiari del ricorrente, come risulta dalle note di trattazione scritta depositate dal suo difensore nella medesima data della costituzione di parte resistente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono. La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>>
(S.U 2572/12).
Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando il visto stesso a seguito della presentazione della relativa domanda.
In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. Parte resistente ha infatti rappresentato e documentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del
CP_1 ", specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno 2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede". Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la
Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta".
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 22.11.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Damiana Colla