Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1588 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Manera con domicilio eletto c/o il suo studio in Parte_1
Trebisacce, alla Via Prima Piana, 12
RICORRENTE
E
CP_
– elettivamente domiciliato in Cosenza, presso la sede dell'istituto, alla Piazza Loreto, 22/a, rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L.
118/71, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 118/71.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
1612/22 RG) a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott.
[...]
lo stesso depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC Persona_1 parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte domandando la riconvocazione del ctu che non avrebbe risposto alle proposte osservazioni;
l' CP_1 non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento atteso che il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato in data 16.03.2023 laddove il dissenso risulta essere depositato il 11.04.2023 ed il ricorso risulta iscritto in data 04.05.2023.
Ancor prima la visita presso la competente Commissione Medica è stata espletata in data 10.01.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo risulta essere stato iscritti in data 25.03.2022 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all' assegno ex L. 118/71.
Il CTU nominato, dottor nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del periziando e Per_1 della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo al sig. i presupposti Pt_1 di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza avendo accertato un grado di invalidità pari al 67%; ciò con valutazione sostanzialmente sovrapponibile a quella del dott. che Per_2 espletò la relazione medica nel corso della pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo.
L'elaborato appare motivato, più che condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni,
e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti avendo, peraltro, il ctu - diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente con le note scritte - risposto in modo condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente che ha dedotto la mancata valutazione ad opera del ctu della patologia depressiva tabellabile nella misura del 25% e riconducibile a sindrome depressiva endoreattiva media (Codice 2205); ciò sulla scorta del fatto che il dott. , in sede di vista Per_1 medico-legale, pur riferendosi a “facies tendenzialmente amimica come soggetto sofferente di sindrome depressiva” non ha tenuto, poi, conto di tanto.
A tal riguardo l'Ausiliare del Giudice, con ragionamento condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio, ha avuto modo di chiarire, nel rispondere alle osservazioni, come nella certificazione sanitaria a corredo del ricorso vengono operati solo “accenni alla sindrome depressiva” neppure qualificata in termini di gravità
(lieve; media o altro) aggiungendosi come “anche se fosse presente una sindrome depressiva certamente non sarebbe una forma media bensì una forma lieve la cui percentuale non modificherebbe sostanzialmente il valore finale attribuito da questo CTU al periziato”.
Peraltro il CTU anche da un punto di vista squisitamente terminologico ha rilevato come l'avverbio
“tendenzialmente” utilizzato significa “in modo indicativo, approssimativo e orientativo, ma non significa che lo sia con certezza”.
Sotto altro profilo ed ancor prima il CTU ha avuto cura di precisare come l'utilizzo della espressione “facies tendenzialmente amimica come soggetto sofferente di sindrome depressiva” non sta a significare che il periziato soffra di sindrome depressiva ma che è “presente una facies che potrebbe ricordare una sindrome depressiva” aggiungendo che una “stessa facies è presente anche nei soggetti con ritardo mentale (come nel caso del nostro periziato)”.
La domanda volta al riconoscimento dell' assegno ex L. 118/71 deve, quindi, respingersi.
3. Nulla sulle spese di lite della presente fase stante la dichiarazione di non soccombenza resa;
per la CP_ medesima ragione quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, restano a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. Parte_1 CP_ a seguito di ATP (Proc. 1612/22 RG) e sulla domanda da questa proposta nei confronti dell' , in
[...]
p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda del sig. dichiarando ed Parte_1 accertando in capo al medesimo l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all' assegno ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 67%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 16 Gennaio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo