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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 514/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 514/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BONANNI EZIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRESCENZIO 2 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 8634 del 21.10.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma ha depositato il 20 Marzo 2020 deduceva di Parte_1 essere stato incorporato nell'arma dei carabiniere dal 30 novembre 1977 e dichiarato ,in data 22 ottobre 2007 ,non idoneo permanentemente al servizio militare;
deduceva che in data 1 Aprile 1989, in sede di rientro nella sede del suo reparto dopo aver eseguito la scorta a personalità unitamente ad altri due colleghi , era stato investito da un'auto golf che gli aveva procurato gravi infermità (trauma cranico facciale frattura acetabolo sinistra con lussazione centrale testa femore e paresi nervo sciatica di sinistra , frattura polso destro). Rilevava il ricorrente di aver ottenuto la pensione privilegiata ordinaria e il riconoscimento della causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo per una invalidità del 21% ; che soltanto col decreto del ministero della difesa del 29 Aprile 2015 di riconoscimento della pensione privilegiata , egli aveva avuto contezza della reale portata della invalidità sofferta;
che aveva presentato domanda amministrativa per le prestazioni di vittima del dovere ex articolo 1 commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 ; che non gli erano stati riconosciuti i benefici di vittima del dovere;
che l'articolo 1 commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 avevano esteso il perimetro di applicabilità di cui all'articolo 3 della legge 466 del 1980 a tutti coloro che riportano lesioni e infermità anche mortali in una nozione più ampia di quella originaria , poiché la norma parla di “missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dai confini nazionali “.
Il ministero si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e nel merito l'infondatezza della pretesa in quanto l'evento si era determinato per cause accidentali;
contestava le eccezioni di incostituzionalità comunque formulate nel ricorso introduttivo
Il Tribunale ,all'esito del giudizio, respingeva la domanda, avendo ritenuto prescritto il dritto all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Avverso la suddetta sentenza ha promosso tempestivo appello il soccombente, lamentandone l'erroneità
L'appellante contesta integralmente la sentenza, articolando diversi motivi, che si riportano separatamente.
Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per carenza, apparenza o Parte_1 contraddittorietà della motivazione , poiché non considerava gli elementi fattuali e normativi allegati, non spiegava le ragioni per cui riteneva esercitabile il diritto già nel 1989, senza tenere conto dell'assenza, all'epoca, del quadro normativo che disciplina le vittime del dovere.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla natura imprescrittibile o comunque non prescritta del diritto allo status di vittima del dovere, sulle domande relative alle prestazioni consequenziali (speciale elargizione, assegni vitalizi), sulle questioni di legittimità costituzionale e di diritto UE sollevate nell'atto introduttivo, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale che rende tardiva la decorrenza della prescrizione solo dal 2006 in avanti.
Con il terzo motivo denunciava l'erronea applicazione della prescrizione (artt. 2934 e 2946 c.c.) per
Errata individuazione del dies a quo, per imprescrittibilità o prescrizione limitata ai soli ratei , per inapplicabilità della prescrizione , per conoscibilità differita del danno (art. 2935 c.c.)
Con il quarto motivo denunciava la violazione della normativa sulle vittime del dovere poichè il
Tribunale aveva omesso di considerare che il ricorrente operava in condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà; che tali condizioni integrano i presupposti per il riconoscimento dello status;che la normativa tutela situazioni analoghe con effetti pensionistici imprescrittibili.
Con il quinto motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e UE per contrasto dell'interpretazione della prescrizione offerta con la tutela rafforzata prevista per le vittime del dovere;
violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza;
discriminazione rispetto alla disciplina delle vittime del terrorismo;
mancata valutazione delle questioni pregiudiziali UE e costituzionali.
In subordine chiedeva:
• disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto UE;
• rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE;
• rimessione alla Corte costituzionale.
Con il sesto motivo lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori e delle condizioni di servizio poiché il Tribunale non aveva considerato la documentazione medica (CTU , che Per_1 attestava invalidità superiore al 70% e il nesso causale tra malattia ed evento di servizio, non era stata valutata la violazione delle regole cautelari ex art. 2087 c.c., e l'assenza di mezzi idonei di protezione
(es. veicoli non blindati).
L'appellante chiedeva per l'effetto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, l'erogazione delle prestazioni collegate (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio); il riconoscimento dei 10 anni di maggiorazione contributiva, la condanna al pagamento dei ratei maturati e interessi, l'aggiornamento della graduatoria ex D.P.R. 243/20
Con il settimo motivo denunciava l'erroneo rigetto della domanda senza considerare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale poiché il diritto era divenuto esercitabile solo alla luce delle sentenze della Cassazione (nn. 823/2021; 4238/2019; 20446/2019; 14018/2020), che avevano ampliato l'ambito delle vittime del dovere.
Il si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
I motivi di appello che diffusamente contestavano la pronuncia nella parte in cui accoglieva le eccezioni di prescrizione devono essere accolti.
La S.C. con l'ordinanza n. 19410 del 14/07/2025, ha confermato che lo status di “vittima del dovere”
è imprescrittibile.
In questa sede si controverte unicamente sulla questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di vittime del dovere, distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione ai ratei precedenti il decennio dalla domanda
Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, ha esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere", al comma 564, ha introdotto, ai fini della concessione dei suddetti benefici, la nozione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ( di cui si discute nel presente giudizio). Infatti, il comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.",
il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»), precisa che:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” ( Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass.
SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"». 4.5. - La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità
e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014
n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017). La stessa Corte di legittimità ha affermato che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" ( Cass. n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011). In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del
6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini per l'esaurimento della procedura ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 243/2006 che “…in mancanza della domanda si può procedere di ufficio secondo identico criterio…”, ciò a dimostrazione del fatto che il riconoscimento del diritto non è strettamente condizionato all'interesse della parte a far valere i benefici assistenziali previsti attraverso l'attivazione della procedura di accertamento costitutivo su domanda, ben potendo l'amministrazione provvedere d'ufficio, sussistendo i presupposti di legge, all'erogazione diretta delle suddette prestazioni assistenziali. Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto.
Inoltre, l'interpretazione restrittiva per cui la natura prevalentemente assistenziale delle predette prestazioni economiche non trasforma certamente i benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile“ (cfr. Corte costituzionale sentenza 71/2010), in quanto volto a soddisfare primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame” (Corte Appello Genova, sent. 427/2018, e successive), e non vale, quindi, ad attribuire ai diritti alle prestazioni la natura di diritti indisponibili non si confronta con quanto affermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 4238/2019, in cui il giudice di legittimità, in tema di benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere, ha affermato il principio di equiparazione di tutela, da attribuirsi sotto una prospettiva pienamente assistenziale, delle malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. La Cassazione ha quivi espressamente ricollegato tale interpretazione alla funzione di tutela del diritto costituzionale alla salute dei destinatari tutti della normativa sulle Vittime del dovere, in particolare quelli che, come i militari, erano e sono altrimenti privi di tutela assistenziale per infortuni sul lavoro o malattie professionali e ciò associando e dunque interpretando sotto tale ottica il dato normativo e la relativa necessità di adeguarlo - in prospettiva pienamente solidaristica e assistenziale della disciplina ex art. 1 comma 564 l. 266/05 - alla tutela costituzionale destinata alla salute dei lavoratori. In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. Conclusivamente, il motivo di gravame, in punto di prescrizione, va accolto.
Tanto premesso nelle conclusioni il ricorrente menzionava la pretesa al riconoscimento dello status di vittima del dovere disciplinato dall'articolo uno comma 563 della legge 266 del 2005 e tuttavia nella narrativa del ricorso introduttivo citava anche la pretesa al riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alla vittima del dovere ex articolo 1 comma 564 della legge 266 del 2005 , con la conseguenza che il collegio valuterà entrambe le fattispecie onde verificare la sussumibilità del caso in esame all'una o all'altra per l'ottenimento dei benefici ambiti.
L'articolo uno commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 statuisce testualmente:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il ricorrente menziona pure l'articolo 1 lettera c del dpr 243 del 2006. L'art. 1 del dpr 243 del 2006 alla lettera c statuisce testualmente che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto “
Nella fattispecie, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che l'appellante in data
1.4.1989 , in sede di rientro al reparto , dopo aver eseguito la scorta a personalità , unitamente ad altri due colleghi , fu investito da un'auto Golf bianca che gli procurò le lesioni “trauma Facciale frattura acetabolo sinistra con lussazione centrale testa femore e paresi nervo sciatica di sinistra frattura polso destro”. Le lesioni lamentate dall' si sono prodotte senza alcuna Parte_1 imprescindibile connessione causale con la specifica tipologia di servizio espletato, ma per circostanze del tutto accidentali, che prescindono dalle specifiche caratteristiche della mansione espletata. Il sinistro era cioè collegato solo in via occasionale all'attività di servizio sicchè le conseguenze invalidanti non potevano dirsi maturate in un contesto di rischio “qualificato” . Infatti gli eventi per cui è causa non sono avvenuti nell'espletamento di uno dei servizi cui fa specifico riferimento l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che non possono essere identificati e confusi con le mansioni istituzionali dell'operatore di pubblica sicurezza
Difatti con riferimento allo svolgimento di servizi di ordine pubblico cui astrattamente potrebbe ricondursi l'attività di scorta di personalità , la causa delle lesioni sofferte ( incidente automobilistico mentre faceva rientro al reparto coi colleghi) non era pacificamente riconducibile al servizio medesimo.
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l.
n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore Cass. Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025 )
Statuisce infatti la Corte in vicenda processuale avente ad oggetto un'attività di soccorso , con argomentazione estensibile al caso di specie “Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, nel dettare la definizione di vittime del dovere, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai «soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466», vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che «per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente». Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate «in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso»; e in presenza di un tale disposto normativo,
l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete Numero di raccolta generale 16669/2025 a ritenere che anche gli «eventi verificatisi […] in operazioni di
Data pubblicazione 22/06/2025 soccorso», di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma citata, debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e «gli altri dipendenti pubblici» verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto
a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività».
2.4. Facendo applicazione di questi principi, non può dirsi che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella attività di soccorso;
sebbene tale infortunio sia intervenuto nell'ambito della operazione di soccorso dell'animale incastrato, la caduta dal cancello, intervenuta quale frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non può essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione; quest'ultimo piuttosto si identifica normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi è beneficiario dell'intervento.
2.6. Il Collegio ritiene allora applicabile il principio di diritto affermato da Cass. 24/12/2024, n. 34299: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ( senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali), il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività.” Tuttavia come confermato dalla S.C. nella sentenza n. 34299 del 24/12/2024, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività. L'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
“soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché,
l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Con l'ordinanza n. 6881 dell'8/3/2023 la S.C. ha confermato che < L'equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi intendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l'intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore)>>
Non può dunque riconoscersi all' lo status di vittima del dovere poiché l'evento da cui è Parte_1 scaturita la lesione ( incidente automobilistico durante il rientro in reparto) non costituisce una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività .
Ma non ricorrono neppure le condizioni di applicabilità dell' art. 1, comma 564, della legge n.
266/2005(ed il regolamento D.P.R. n. 243/2006). Come correttamente rilevato dal , CP_1 nell'attività di rientro in automobile nella sede del Reparto, dopo la scorta a personalità, sulla strada provinciale Misericordia presso Marciano, ove è avvenuto l'incidente, non sussistevano assolutamente “particolari condizioni ambientali od operative” , non vi erano , cioè , condizioni implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie , né fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
Peraltro né nel ricorso introduttivo del giudizio , né nell'atto di appello è dato rinvenire traccia di allegazione dell'esistenza di siffatte speciali condizioni ambientali e ed operative e, tanto meno , di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto all'ordinario svolgimento dei compiti di istituto . Non può d'altronde ritenersi che il rientro in reparto all'esito di un turno di scorta costituisca circostanza straordinaria sopravvenuta o presupponga una maggiore esposizione al rischio. è stato vittima di un incidente Parte_1 stradale che non lo ha coinvolto in ragione dell'attività di scorta delle personalità né è stata causata dal mancato approntamento di misure di prevenzione (quale la messa a disposizione dell'auto blindata)poiché costituisce l'effetto di un evento accidentale che lo ha colpito quale comune cittadino e non già in ragione o a causa delle mansioni svolte. Non vi è stata dunque alcuna circostanza straordinaria nel fatto di servizio che abbia esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche e abbia cagionato l'evento dannoso.
La Corte di cassazione si è da ultimo espressa sul significato della locuzione contenuta nell'art. 1 comma 564 nella pronuncia 6497/2023 così motivando: “la questione posta dal motivo di ricorso inerisce alla delimitazione della nozione di “missione di qualunque natura” e delle “condizioni ambientali e operative”, richieste dall'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, tali da concretizzare quel rischio che giustifica il riconoscimento della qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al soggetto interessato (nel caso di specie, militare di leva soggetto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie in breve arco temporale ed in contesto in cui risultino accertati in sede penale la falsa redazione di attestati da parte del medico del reparto medico militare); in particolare, si tratta di stabilire se – contrariamente all'avviso della sentenza impugnata
– possa includersi in tali ambiti l'obbligo imposto al militare di leva di sottoporsi alle vaccinazioni, là dove le concrete modalità di somministrazione, per le peculiarità negative ed eccezionali assunte, trasformino ed aggravino il rischio normalmente sotteso all'attività ordinaria del militare di leva che comprende anche quella < passiva> di sottoporsi ai vaccini obbligatori;
in senso più ampio, va ricordato che (in tal senso da ultimo Cass. n. 3510 del 2020) in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui allo stesso articolo, comma 564, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione." (Così Cass. n. 15484 del 2017; anche Cass. 24592 del 2018); questa
Corte di legittimità ha poi chiarito che il giudice del merito deve identificare caso per caso le circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che richieda il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, evidenziando l'elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire del fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n. 21969 /2017); infine, si è pure precisato, con la recente sentenza n.
10631 del 2022, in fattispecie analoga relativa a militare che contrasse la meningite durante il periodo di leva, che nel concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 564, e di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 lett. b, va ricompreso anche il servizio di leva e che le "particolari condizioni ambientali e operative" in cui esso si svolge giungono fino a ricomprendere le condizioni ambientali di igiene e sicurezza;
si è precisato che il punto dirimente non è costituito dal perimetro di tipizzazione delle attività che possono dar luogo al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ossia all'ampiezza del concetto di missione;
al suo interno si collocano, infatti, tutti i compiti svolti dal personale militare resi per funzioni operative, addestrative, logistiche su mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;
il nucleo fondante della misura assistenziale concerne la circostanza che la vittima, nell'impossibilità per il militare in servizio di leva obbligatorio di rivolgersi a strutture sanitarie alternative per sottoporsi alla somministrazione vaccinale, sia stata, di fatto, esposta obiettivamente ad un rischio specifico in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto”.
Nella fattispecie in esame non sono state provate condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collochino al di fuori del modo “normale” di svolgimento dell'attività , condizioni non contemplate in caso di ordinaria esecuzione di una determinata funzione. Ma v'è di più. Difetta anche la semplice allegazione di tali circostanze , venendo invece riportata la mera condotta di rientro al reparto in auto all'esito di un “normale” servizio di scorta di personalità.
È dunque evidente che l'evento da cui è scaturita la lesione, durante il rientro in reparto al termine del servizio non costituisce una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività, ed in particolare quella di scorta svolta dall' , senza alcun dubbio con Parte_1 elevato spirito di servizio, abnegazione e diligenza. Il sinistro occorso, seppure da considerarsi in itinere , consistendo nell'attività di rientro presso il proprio reparto dopo aver terminato il servizio, ed essendo dipendente da causa di servizio , non è idoneo ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato alla vittima del dovere , ai sensi dell'art. 1, commi 563 e
564 , della l. n. 266 del 2005, poiché il pubblico dipendente ha riportato le lesioni letali non in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1 comma 563 né al ricorrere di particolari condizioni ambientali od operative
(cioè da condizioni implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ex art. 1 comma 564 legge 266/05 integrato dall'art. 1 lettera c dpr 243/2006).
Conseguentemente l'appello non può trovare accoglimento. Spese del grado a carico della parte soccombente.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
IA NT IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 514/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BONANNI EZIO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRESCENZIO 2 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE Controparte_1
DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 8634 del 21.10.21
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma ha depositato il 20 Marzo 2020 deduceva di Parte_1 essere stato incorporato nell'arma dei carabiniere dal 30 novembre 1977 e dichiarato ,in data 22 ottobre 2007 ,non idoneo permanentemente al servizio militare;
deduceva che in data 1 Aprile 1989, in sede di rientro nella sede del suo reparto dopo aver eseguito la scorta a personalità unitamente ad altri due colleghi , era stato investito da un'auto golf che gli aveva procurato gravi infermità (trauma cranico facciale frattura acetabolo sinistra con lussazione centrale testa femore e paresi nervo sciatica di sinistra , frattura polso destro). Rilevava il ricorrente di aver ottenuto la pensione privilegiata ordinaria e il riconoscimento della causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo per una invalidità del 21% ; che soltanto col decreto del ministero della difesa del 29 Aprile 2015 di riconoscimento della pensione privilegiata , egli aveva avuto contezza della reale portata della invalidità sofferta;
che aveva presentato domanda amministrativa per le prestazioni di vittima del dovere ex articolo 1 commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 ; che non gli erano stati riconosciuti i benefici di vittima del dovere;
che l'articolo 1 commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 avevano esteso il perimetro di applicabilità di cui all'articolo 3 della legge 466 del 1980 a tutti coloro che riportano lesioni e infermità anche mortali in una nozione più ampia di quella originaria , poiché la norma parla di “missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dai confini nazionali “.
Il ministero si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione e nel merito l'infondatezza della pretesa in quanto l'evento si era determinato per cause accidentali;
contestava le eccezioni di incostituzionalità comunque formulate nel ricorso introduttivo
Il Tribunale ,all'esito del giudizio, respingeva la domanda, avendo ritenuto prescritto il dritto all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Avverso la suddetta sentenza ha promosso tempestivo appello il soccombente, lamentandone l'erroneità
L'appellante contesta integralmente la sentenza, articolando diversi motivi, che si riportano separatamente.
Con il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per carenza, apparenza o Parte_1 contraddittorietà della motivazione , poiché non considerava gli elementi fattuali e normativi allegati, non spiegava le ragioni per cui riteneva esercitabile il diritto già nel 1989, senza tenere conto dell'assenza, all'epoca, del quadro normativo che disciplina le vittime del dovere.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla natura imprescrittibile o comunque non prescritta del diritto allo status di vittima del dovere, sulle domande relative alle prestazioni consequenziali (speciale elargizione, assegni vitalizi), sulle questioni di legittimità costituzionale e di diritto UE sollevate nell'atto introduttivo, sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale che rende tardiva la decorrenza della prescrizione solo dal 2006 in avanti.
Con il terzo motivo denunciava l'erronea applicazione della prescrizione (artt. 2934 e 2946 c.c.) per
Errata individuazione del dies a quo, per imprescrittibilità o prescrizione limitata ai soli ratei , per inapplicabilità della prescrizione , per conoscibilità differita del danno (art. 2935 c.c.)
Con il quarto motivo denunciava la violazione della normativa sulle vittime del dovere poichè il
Tribunale aveva omesso di considerare che il ricorrente operava in condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà; che tali condizioni integrano i presupposti per il riconoscimento dello status;che la normativa tutela situazioni analoghe con effetti pensionistici imprescrittibili.
Con il quinto motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e UE per contrasto dell'interpretazione della prescrizione offerta con la tutela rafforzata prevista per le vittime del dovere;
violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza;
discriminazione rispetto alla disciplina delle vittime del terrorismo;
mancata valutazione delle questioni pregiudiziali UE e costituzionali.
In subordine chiedeva:
• disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto UE;
• rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE;
• rimessione alla Corte costituzionale.
Con il sesto motivo lamentava l'errata valutazione degli elementi probatori e delle condizioni di servizio poiché il Tribunale non aveva considerato la documentazione medica (CTU , che Per_1 attestava invalidità superiore al 70% e il nesso causale tra malattia ed evento di servizio, non era stata valutata la violazione delle regole cautelari ex art. 2087 c.c., e l'assenza di mezzi idonei di protezione
(es. veicoli non blindati).
L'appellante chiedeva per l'effetto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, l'erogazione delle prestazioni collegate (speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio); il riconoscimento dei 10 anni di maggiorazione contributiva, la condanna al pagamento dei ratei maturati e interessi, l'aggiornamento della graduatoria ex D.P.R. 243/20
Con il settimo motivo denunciava l'erroneo rigetto della domanda senza considerare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale poiché il diritto era divenuto esercitabile solo alla luce delle sentenze della Cassazione (nn. 823/2021; 4238/2019; 20446/2019; 14018/2020), che avevano ampliato l'ambito delle vittime del dovere.
Il si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
I motivi di appello che diffusamente contestavano la pronuncia nella parte in cui accoglieva le eccezioni di prescrizione devono essere accolti.
La S.C. con l'ordinanza n. 19410 del 14/07/2025, ha confermato che lo status di “vittima del dovere”
è imprescrittibile.
In questa sede si controverte unicamente sulla questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di vittime del dovere, distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione ai ratei precedenti il decennio dalla domanda
Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, ha esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere", al comma 564, ha introdotto, ai fini della concessione dei suddetti benefici, la nozione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ( di cui si discute nel presente giudizio). Infatti, il comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.",
il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»), precisa che:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” ( Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass.
SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"». 4.5. - La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione. Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità
e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014
n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017). La stessa Corte di legittimità ha affermato che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" ( Cass. n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011). In senso analogo si è espressa Cass. n. 11399 del
6 luglio 2012 che ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione. Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali. A sostegno di ciò vale osservare che la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati alle vittime del dovere non solo non ha posto alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini per l'esaurimento della procedura ma ha espressamente previsto all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 243/2006 che “…in mancanza della domanda si può procedere di ufficio secondo identico criterio…”, ciò a dimostrazione del fatto che il riconoscimento del diritto non è strettamente condizionato all'interesse della parte a far valere i benefici assistenziali previsti attraverso l'attivazione della procedura di accertamento costitutivo su domanda, ben potendo l'amministrazione provvedere d'ufficio, sussistendo i presupposti di legge, all'erogazione diretta delle suddette prestazioni assistenziali. Cosicché neppure potrebbe ritenersi corretta nel caso di specie l'applicazione della disciplina di carattere generale in tema di prescrizione senza tener conto della particolare natura del diritto soggettivo dedotto.
Inoltre, l'interpretazione restrittiva per cui la natura prevalentemente assistenziale delle predette prestazioni economiche non trasforma certamente i benefici in questione nel diritto a pensione costituzionalmente protetto, "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile“ (cfr. Corte costituzionale sentenza 71/2010), in quanto volto a soddisfare primarie esigenze di vita, finalità non riscontrabili nella fattispecie in esame” (Corte Appello Genova, sent. 427/2018, e successive), e non vale, quindi, ad attribuire ai diritti alle prestazioni la natura di diritti indisponibili non si confronta con quanto affermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 4238/2019, in cui il giudice di legittimità, in tema di benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere, ha affermato il principio di equiparazione di tutela, da attribuirsi sotto una prospettiva pienamente assistenziale, delle malattie professionali rispetto a quelli che abbiano subito un infortunio in presenza delle altre condizioni valevoli a ricondurre entrambi gli eventi allo svolgimento dei compiti di istituto. La Cassazione ha quivi espressamente ricollegato tale interpretazione alla funzione di tutela del diritto costituzionale alla salute dei destinatari tutti della normativa sulle Vittime del dovere, in particolare quelli che, come i militari, erano e sono altrimenti privi di tutela assistenziale per infortuni sul lavoro o malattie professionali e ciò associando e dunque interpretando sotto tale ottica il dato normativo e la relativa necessità di adeguarlo - in prospettiva pienamente solidaristica e assistenziale della disciplina ex art. 1 comma 564 l. 266/05 - alla tutela costituzionale destinata alla salute dei lavoratori. In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. Conclusivamente, il motivo di gravame, in punto di prescrizione, va accolto.
Tanto premesso nelle conclusioni il ricorrente menzionava la pretesa al riconoscimento dello status di vittima del dovere disciplinato dall'articolo uno comma 563 della legge 266 del 2005 e tuttavia nella narrativa del ricorso introduttivo citava anche la pretesa al riconoscimento della condizione di soggetto equiparato alla vittima del dovere ex articolo 1 comma 564 della legge 266 del 2005 , con la conseguenza che il collegio valuterà entrambe le fattispecie onde verificare la sussumibilità del caso in esame all'una o all'altra per l'ottenimento dei benefici ambiti.
L'articolo uno commi 563 e 564 della legge 266 del 2005 statuisce testualmente:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il ricorrente menziona pure l'articolo 1 lettera c del dpr 243 del 2006. L'art. 1 del dpr 243 del 2006 alla lettera c statuisce testualmente che si intendono “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto “
Nella fattispecie, dalla ricostruzione della dinamica del sinistro emerge che l'appellante in data
1.4.1989 , in sede di rientro al reparto , dopo aver eseguito la scorta a personalità , unitamente ad altri due colleghi , fu investito da un'auto Golf bianca che gli procurò le lesioni “trauma Facciale frattura acetabolo sinistra con lussazione centrale testa femore e paresi nervo sciatica di sinistra frattura polso destro”. Le lesioni lamentate dall' si sono prodotte senza alcuna Parte_1 imprescindibile connessione causale con la specifica tipologia di servizio espletato, ma per circostanze del tutto accidentali, che prescindono dalle specifiche caratteristiche della mansione espletata. Il sinistro era cioè collegato solo in via occasionale all'attività di servizio sicchè le conseguenze invalidanti non potevano dirsi maturate in un contesto di rischio “qualificato” . Infatti gli eventi per cui è causa non sono avvenuti nell'espletamento di uno dei servizi cui fa specifico riferimento l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che non possono essere identificati e confusi con le mansioni istituzionali dell'operatore di pubblica sicurezza
Difatti con riferimento allo svolgimento di servizi di ordine pubblico cui astrattamente potrebbe ricondursi l'attività di scorta di personalità , la causa delle lesioni sofferte ( incidente automobilistico mentre faceva rientro al reparto coi colleghi) non era pacificamente riconducibile al servizio medesimo.
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l.
n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore Cass. Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025 )
Statuisce infatti la Corte in vicenda processuale avente ad oggetto un'attività di soccorso , con argomentazione estensibile al caso di specie “Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, nel dettare la definizione di vittime del dovere, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai «soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466», vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che «per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente». Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate «in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso»; e in presenza di un tale disposto normativo,
l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete Numero di raccolta generale 16669/2025 a ritenere che anche gli «eventi verificatisi […] in operazioni di
Data pubblicazione 22/06/2025 soccorso», di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma citata, debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e «gli altri dipendenti pubblici» verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto
a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività».
2.4. Facendo applicazione di questi principi, non può dirsi che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quella attività di soccorso;
sebbene tale infortunio sia intervenuto nell'ambito della operazione di soccorso dell'animale incastrato, la caduta dal cancello, intervenuta quale frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non può essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione; quest'ultimo piuttosto si identifica normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi è beneficiario dell'intervento.
2.6. Il Collegio ritiene allora applicabile il principio di diritto affermato da Cass. 24/12/2024, n. 34299: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ( senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali), il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività.” Tuttavia come confermato dalla S.C. nella sentenza n. 34299 del 24/12/2024, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività. L'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
“soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché,
l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost. Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Con l'ordinanza n. 6881 dell'8/3/2023 la S.C. ha confermato che < L'equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi intendere, in virtù del combinato disposto dell'art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all'art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l'intervento compiuto dall'appartenente alle forze dell'ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell'autorizzazione all'azione da parte del superiore)>>
Non può dunque riconoscersi all' lo status di vittima del dovere poiché l'evento da cui è Parte_1 scaturita la lesione ( incidente automobilistico durante il rientro in reparto) non costituisce una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività .
Ma non ricorrono neppure le condizioni di applicabilità dell' art. 1, comma 564, della legge n.
266/2005(ed il regolamento D.P.R. n. 243/2006). Come correttamente rilevato dal , CP_1 nell'attività di rientro in automobile nella sede del Reparto, dopo la scorta a personalità, sulla strada provinciale Misericordia presso Marciano, ove è avvenuto l'incidente, non sussistevano assolutamente “particolari condizioni ambientali od operative” , non vi erano , cioè , condizioni implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie , né fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto
Peraltro né nel ricorso introduttivo del giudizio , né nell'atto di appello è dato rinvenire traccia di allegazione dell'esistenza di siffatte speciali condizioni ambientali e ed operative e, tanto meno , di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto all'ordinario svolgimento dei compiti di istituto . Non può d'altronde ritenersi che il rientro in reparto all'esito di un turno di scorta costituisca circostanza straordinaria sopravvenuta o presupponga una maggiore esposizione al rischio. è stato vittima di un incidente Parte_1 stradale che non lo ha coinvolto in ragione dell'attività di scorta delle personalità né è stata causata dal mancato approntamento di misure di prevenzione (quale la messa a disposizione dell'auto blindata)poiché costituisce l'effetto di un evento accidentale che lo ha colpito quale comune cittadino e non già in ragione o a causa delle mansioni svolte. Non vi è stata dunque alcuna circostanza straordinaria nel fatto di servizio che abbia esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche e abbia cagionato l'evento dannoso.
La Corte di cassazione si è da ultimo espressa sul significato della locuzione contenuta nell'art. 1 comma 564 nella pronuncia 6497/2023 così motivando: “la questione posta dal motivo di ricorso inerisce alla delimitazione della nozione di “missione di qualunque natura” e delle “condizioni ambientali e operative”, richieste dall'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, tali da concretizzare quel rischio che giustifica il riconoscimento della qualifica di soggetto equiparato a vittima del dovere in capo al soggetto interessato (nel caso di specie, militare di leva soggetto ad un numero notevole di vaccinazioni obbligatorie in breve arco temporale ed in contesto in cui risultino accertati in sede penale la falsa redazione di attestati da parte del medico del reparto medico militare); in particolare, si tratta di stabilire se – contrariamente all'avviso della sentenza impugnata
– possa includersi in tali ambiti l'obbligo imposto al militare di leva di sottoporsi alle vaccinazioni, là dove le concrete modalità di somministrazione, per le peculiarità negative ed eccezionali assunte, trasformino ed aggravino il rischio normalmente sotteso all'attività ordinaria del militare di leva che comprende anche quella < passiva> di sottoporsi ai vaccini obbligatori;
in senso più ampio, va ricordato che (in tal senso da ultimo Cass. n. 3510 del 2020) in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui allo stesso articolo, comma 564, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività
"generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione." (Così Cass. n. 15484 del 2017; anche Cass. 24592 del 2018); questa
Corte di legittimità ha poi chiarito che il giudice del merito deve identificare caso per caso le circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che richieda il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, evidenziando l'elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire del fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n. 21969 /2017); infine, si è pure precisato, con la recente sentenza n.
10631 del 2022, in fattispecie analoga relativa a militare che contrasse la meningite durante il periodo di leva, che nel concetto di "missione di qualunque natura" di cui alla L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 564, e di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1 lett. b, va ricompreso anche il servizio di leva e che le "particolari condizioni ambientali e operative" in cui esso si svolge giungono fino a ricomprendere le condizioni ambientali di igiene e sicurezza;
si è precisato che il punto dirimente non è costituito dal perimetro di tipizzazione delle attività che possono dar luogo al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, ossia all'ampiezza del concetto di missione;
al suo interno si collocano, infatti, tutti i compiti svolti dal personale militare resi per funzioni operative, addestrative, logistiche su mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari;
il nucleo fondante della misura assistenziale concerne la circostanza che la vittima, nell'impossibilità per il militare in servizio di leva obbligatorio di rivolgersi a strutture sanitarie alternative per sottoporsi alla somministrazione vaccinale, sia stata, di fatto, esposta obiettivamente ad un rischio specifico in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto”.
Nella fattispecie in esame non sono state provate condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collochino al di fuori del modo “normale” di svolgimento dell'attività , condizioni non contemplate in caso di ordinaria esecuzione di una determinata funzione. Ma v'è di più. Difetta anche la semplice allegazione di tali circostanze , venendo invece riportata la mera condotta di rientro al reparto in auto all'esito di un “normale” servizio di scorta di personalità.
È dunque evidente che l'evento da cui è scaturita la lesione, durante il rientro in reparto al termine del servizio non costituisce una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività, ed in particolare quella di scorta svolta dall' , senza alcun dubbio con Parte_1 elevato spirito di servizio, abnegazione e diligenza. Il sinistro occorso, seppure da considerarsi in itinere , consistendo nell'attività di rientro presso il proprio reparto dopo aver terminato il servizio, ed essendo dipendente da causa di servizio , non è idoneo ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato alla vittima del dovere , ai sensi dell'art. 1, commi 563 e
564 , della l. n. 266 del 2005, poiché il pubblico dipendente ha riportato le lesioni letali non in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1 comma 563 né al ricorrere di particolari condizioni ambientali od operative
(cioè da condizioni implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ex art. 1 comma 564 legge 266/05 integrato dall'art. 1 lettera c dpr 243/2006).
Conseguentemente l'appello non può trovare accoglimento. Spese del grado a carico della parte soccombente.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
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