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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 1798/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Ceriello presso cui Parte_1
domicilia in Polla alla via della Noce n. 05
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Ardolino Diodata ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
.
Altro opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Gioiello Controparte_2
presso cui domicilia in Pozzuoli alla via Solfatara n. 101
Altro opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato alla data del 13.03.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento 071 2023 9030041139 000 a mezzo della quale l' Controparte_2
richiedeva il versamento della somma di euro 5.414,03 per il mancato
[...] pagamento di contributi previdenziali a seguito dell'emissione dell'avviso di addebito n. 371 2022 0003969314 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2022
0012394912 000 relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2016 e del 2022.
Il ricorrente deduceva la insussistenza del credito vantato dall' per il difetto di CP_1
validità e di sottoscrizione, nonché assoluta incertezza del soggetto responsabile della procedura e la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_2
memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente né nei termini, né con le modalità di legge.
Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni
(cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)"
(Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione.
I rilievi formulati nei motivi del ricorso, anche ove - in ipotesi - fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, nel caso di specie, obiettivamente non è avvenuto, attesa la regolarità delle notifiche fatte dall' degli avvisi di addebito impugnati, come successivamente si dirà. Si CP_1
evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito, l' in corso del giudizio ha prodotto delle cartoline CP_1 postali dalle quale si evince la notifica degli avvisi di addebito impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (
CP_ nella specie gli avvisi di addebito dell' .
Ciò posto , l'Ente previdenziale costituitosi, ha depositato in merito alla notifica dell'avviso di addebito impugnato delle copie dalle quali si evince che la loro notificazione CP_ fu curata da parte dell' , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuto a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che
CP_ l' in merito, ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenente l'avviso di addebito n. 371 2022 0003969314 000 e dell'avviso di addebito n.
371 2023 9030041139 000 , per cui deve ritenersi valida la notifica degli avvisi di addebito. Pertanto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito. Constatata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.305,50 Controparte_2
ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali;
- Si revoca l'efficacia di sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 12.06.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N 1798/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Cristiano Ceriello presso cui Parte_1
domicilia in Polla alla via della Noce n. 05
Opponente
CONTRO
CP_ in persona del l.r.p.r rappresentato e difeso dall'avv.to Ardolino Diodata ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura dell'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
.
Altro opposto
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Gioiello Controparte_2
presso cui domicilia in Pozzuoli alla via Solfatara n. 101
Altro opposto
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato alla data del 13.03.2024 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento 071 2023 9030041139 000 a mezzo della quale l' Controparte_2
richiedeva il versamento della somma di euro 5.414,03 per il mancato
[...] pagamento di contributi previdenziali a seguito dell'emissione dell'avviso di addebito n. 371 2022 0003969314 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2022
0012394912 000 relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali per gli anni 2016 e del 2022.
Il ricorrente deduceva la insussistenza del credito vantato dall' per il difetto di CP_1
validità e di sottoscrizione, nonché assoluta incertezza del soggetto responsabile della procedura e la prescrizione dei crediti intimati.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità, l'improponibilità CP_1
domanda e nel merito il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio la convenuta con una Controparte_2
memoria difensiva particolarmente articolata , eccependo la inammissibilità, improcedibilità della domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattata a seguito di scardinamento del precedente Magistrato e acquisita la documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
In merito ai motivi di doglianza del ricorso, occorre rilevare che l'opposizione esaminanda - secondo la prospettazione dell'attore – può essere inquadrata come azione recuperatoria ex art. 24 D. Lgs. 46/99 dal momento che l'attore ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che gli atti contenuti in essa non sono stati portati a conoscenza della contribuente né nei termini, né con le modalità di legge.
Sull'inammissibilità dell'opposizione, va rilevato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, l'opposizione con cui si faccia valere un fatto estintivo successivo alla formazione e notificazione del titolo (es. prescrizione) deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. L'opposizione all'esecuzione costituisce rimedio generale, previsto dall'ordinamento in relazione a tutti i titoli esecutivi e non soggetto ad alcun termine di decadenza. La Suprema Corte ha precisato che "il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni
(cinque prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1)"
(Cass. n. 15116/2015). Ciò posto occorre rilevare che il ricorrente è decaduto dalla proposizione.
I rilievi formulati nei motivi del ricorso, anche ove - in ipotesi - fondati, comporterebbero la mera irregolarità della notifica e non la sua nullità. Essi, pertanto, avrebbero dovuto essere proposti, ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, in forza del rinvio alle norme del codice di rito operato dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; il che, nel caso di specie, obiettivamente non è avvenuto, attesa la regolarità delle notifiche fatte dall' degli avvisi di addebito impugnati, come successivamente si dirà. Si CP_1
evidenzia al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, costituiscono eccezioni formali, da proporsi nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. In particolare, venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito, l' in corso del giudizio ha prodotto delle cartoline CP_1 postali dalle quale si evince la notifica degli avvisi di addebito impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n. 542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli ( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (
CP_ nella specie gli avvisi di addebito dell' .
Ciò posto , l'Ente previdenziale costituitosi, ha depositato in merito alla notifica dell'avviso di addebito impugnato delle copie dalle quali si evince che la loro notificazione CP_ fu curata da parte dell' , avvalendosi del servizio postale e che il postino, giunto a destinazione fece opporre sulla ricevuta postale la firma da parte di colui che riceveva l'avviso di addebito. Ebbene, posto che la notifica de qua deve essere curate ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890 occorre rilevare in merito agli avvisi di addebito impugnati che la notifica veniva fatta ex art. 7 della legge 20.11.1986 n. 890. L'art. 7 della legge 20 novembre 1986 n. 890 sulla notifica a mezzo posta indica come tale notifica debba essere eseguita e annotata nell'avviso di ricevimento. In particolare, si prevede che
“
1. l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”. Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuto a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico e
,conseguentemente , ai fini della sua contestazione occorre proporre querela di falso, ancorchè detto avviso sia stato prodotto solo in copia fotostatica e non in originale (
Corte Cass. Sez III sez. civ. ordinanza n. 30318/2019). L'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso - l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto. In sostanza, detto avviso di ricevimento, in virtù della sua natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., esplica la medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. relativamente alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
ne consegue che, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 del c.p.c. del codice di rito, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (cfr, ex plurimis Cass. 8032/2004; Cass 8500/2005;Cass.
24852/2006; Cass. 4193/2010). Anche la recente sentenza Cassazione 28 ottobre 2021, n.
30485 sottolinea che “l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto
l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l'atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell'atto ma anche laddove l'atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30485 su notifica a mezzo posta). Ciò posto in virtù dei principi innanzi delineati e attinenti alla riferita eccezione della parte ricorrente, occorre rilevare che
CP_ l' in merito, ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenente l'avviso di addebito n. 371 2022 0003969314 000 e dell'avviso di addebito n.
371 2023 9030041139 000 , per cui deve ritenersi valida la notifica degli avvisi di addebito. Pertanto vi è prova della notifica dell' avviso di addebito. Constatata la rituale notifica degli avvisi di addebito, risulta infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine di cinque anni par la maturazione della prescrizione.
Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell'a parte CP_ ricorrente al rimborso in favore dell' e della delle Controparte_2
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro
5.201,00 a 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4;
P. Q. M
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Rigetta la domanda
CP_
- Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti e Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.305,50 Controparte_2
ciascuno , oltre eventuali accessori e spese generali;
- Si revoca l'efficacia di sospensione del titolo impugnato
Così deciso in Nola lì 12.06.2025 .
Il Got Lavoro
dott. Aristide Perrino