CASS
Ordinanza 28 ottobre 2021
Ordinanza 28 ottobre 2021
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- 1. Notifica a mezzo postahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
19 giugno 2023 Notifica a mezzo posta: oramai la pec ha reso meno frequente la notifica a mezzo del servizio postale. Ma non tutti i soggetti sono muniti di una pec o ne hanno una funzionante, sicché talvolta gli atti giudiziari o di altro tipo vengono trasmessi con una notifica a mezzo posta. Il che può avvenire per il tramite di ufficiali giudiziari o altri soggetti autorizzati o con la notifica in proprio a mezzo posta degli avvocati. Le problematiche di tali notifiche sono plurime: quando vi è il perfezionamento di tali notifiche? Come si prova l'intervenuta notificazione? Come si può contestare quanto indicato nell'avviso? Notifica a mezzo posta: legge 20 novembre 1986 n. 890 La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/10/2021, n. 30485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30485 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MASSIMO FERRO - Presidente - ER LS Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere-Rel Ud.5/10/2021 - CC Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - R.G.N. 21649/2020 Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21649/2020 proposto da: UN ET SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 23, presso lo studio degli avvocati Carlo ed NR Boursier TT, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro dagli avvocati NI OF, Carlo US TT ed NR US TT;
- ricorrente -
contro NP, rappresentato e difeso dall’avvocato NI Sgroi;
- controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già EQUITALIA SUD spa e SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI NP spa;
-intimati- Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Civile Ord. Sez. 6 Num. 30485 Anno 2021 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -2- Avverso la sentenza n. 1481/2020 della Corte d’appello di Roma depositata il 3/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n.1481/2020, depositata in data 3/6/2020, - in controversia concernente, nell’ambito di procedimenti riuniti di opposizione all’esecuzione e di opposizione ad avviso di addebito, instaurati tra IA Sud spa, NP e Luna Marketing spa, una querela di falso incidentale proposta dalla Luna Marketing, avverso la cartolina di ricevimento di un avviso di addebito notificatole, nel febbraio 2014, dall’NP (con il quale si richiedeva alla predetta società il pagamento di € 926.540,50, a titolo di contribuzione dovuta in favore dei lavori per il periodo agosto 2009 / giugno 2012) tramite il servizio postale, deducendo che la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non era riconducibile al legale rappresentante o a persona incaricata di ricevere gli atti, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, in quanto le censure formulate non riguardavano «il contenuto della relata coperta da fede privilegiata», atteso che la relata di notifica dell’ufficiale postale, effettuata presso la sede legale della società, che non specifichi la qualità del ricevente l’atto, non contiene alcuna attestazione di fede privilegiata. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in relazione alla questione dell’ammissibilità della querela di falso in via incidentale, la stessa andava risolta conformemente a quanto ritenuto in primo grado, considerato che, nel caso specifico, la società opponente, per vincere la presunzione in Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -3- ordine alla sottoscrizione dell’atto notificato a mezzo servizio postale da parte di persona addetta alla ricezione degli atti (si contestava la firma illeggibile apposta nello spazio dedicato alla firma del ricevente), nell’ipotesi di notifica a persona giuridica, poteva dare una prova contraria, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, non essendovi alcuna fede privilegiata da vincere. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/6/2020, Luna Marketing srl unipersonale propone ricorso per cassazione, notificato il 7/8/2020, affidato ad un motivo, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già IA Sud spa, Società di Cartolarizzazione dei Crediti NP (SCCI spa) (che non svolgono difese) e dell’NP (che resiste con controricorso, notificato il 15/9/2020). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.145,149 e 160 c.p.c. e 1 e 7 l. 890/1982 e 2700 c.c., in relazione alla violazione delle norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, atteso che, ai fini della notificazione a persona giuridica con tale mezzo, è necessario che l’avviso di ricevimento rechi l’indicazione che l’atto è stato consegnato al legale rappresentante o all’incaricato a ricevere gli atti o alla persona che ricopra una delle qualifiche indicate, cosicché, in mancanza, in ipotesi di incertezza circa l’identità della persona cui il plico è stato consegnato, la notifica è nulla e doveva essere dichiarato ciò dalla Corte di merito, previa ammissione della querela di falso incidentale, unico rimedio esperibile, in quanto l’avviso di Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -4- ricevimento recava, nello spazio dedicato alla firma del ricevente, una sottoscrizione illeggibile senza alcuna indicazione della qualità del ricevente. 2. La censura è fondata. Nel motivo la ricorrente svolge argomentazioni diffuse in ordine alla invalidità della notifica a mezzo del servizio postale dell’avviso di addebito. Ma la questione centrale è quella dell’ammissibilità della querela di falso incidentale proposta ed è affidata ad una considerazione: l’essere la suddetta querela di falso l’unico rimedio esperibile nella fattispecie. Ora, in effetti, come già chiarito da questa Corte (Cass. 22058/2019), «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso». La Corte d’appello ha tuttavia affermato che, nella specie, la firma contestata, perché illeggibile, era stata apposta non nello Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -5- spazio dedicato alla firma del «destinatario», il che avrebbe potuto implicare, per contestare che la consegna fosse effettivamente avvenuta a mani di questi, la necessità della proposizione di una querela di falso, ma in quello dedicato alla firma del «ricevente», senza alcuna attestazione munita di fede privilegiata, cosicchè detta sottoscrizione, certamente apposta da persona diversa dal destinatario, sarebbe soggetta all’ordinario regime della prova contraria. Ora, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l’atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell’atto ma anche laddove l’atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilità, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell’aet.145 c.p.c. o dell’art.7 l.899/1982, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva). Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -6- Invero, (Cass. 11452/2003) «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità». La ricorrente ha fatto, anzitutto, richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010, secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.». Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione relativa alla ritualità della notifica in un caso in cui questa sia fatta al destinatario, al suo indirizzo, a mezzo del servizio postale, e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla «firma del destinatario o di persona delegata», senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -7- vi sia altra indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario, in sostanza, mancando qualsiasi attestazione dell'identità - pur solo dichiarata - del consegnatario. In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'agente postale, ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata», cosicché « è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario"». Nella specie, la notifica è avvenuta con consegna a mani di persona indicata come «ricevente». Orbene, la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al «destinatario o a persona Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -8- da lui delegata» (tale dovendo ritenersi riferita l’espressione «ricevente»), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita cartella (Cass. SU 2010 citata). Invero, in tale ipotesi, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che, nell'avviso, non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c., in quanto «la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015; Cass. 4556/32020). La querela di falso incidentale era pertanto ammissibile, essendo l’unico strumento utile per contestare che la firma, illeggibile, in difetto di indicazione di diversa qualità del ricevente, non fosse quella del destinatario. Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -9- 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. Massimo Ferro Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021
- ricorrente -
contro NP, rappresentato e difeso dall’avvocato NI Sgroi;
- controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, già EQUITALIA SUD spa e SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI NP spa;
-intimati- Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Civile Ord. Sez. 6 Num. 30485 Anno 2021 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -2- Avverso la sentenza n. 1481/2020 della Corte d’appello di Roma depositata il 3/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n.1481/2020, depositata in data 3/6/2020, - in controversia concernente, nell’ambito di procedimenti riuniti di opposizione all’esecuzione e di opposizione ad avviso di addebito, instaurati tra IA Sud spa, NP e Luna Marketing spa, una querela di falso incidentale proposta dalla Luna Marketing, avverso la cartolina di ricevimento di un avviso di addebito notificatole, nel febbraio 2014, dall’NP (con il quale si richiedeva alla predetta società il pagamento di € 926.540,50, a titolo di contribuzione dovuta in favore dei lavori per il periodo agosto 2009 / giugno 2012) tramite il servizio postale, deducendo che la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento non era riconducibile al legale rappresentante o a persona incaricata di ricevere gli atti, - ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso incidentale, in quanto le censure formulate non riguardavano «il contenuto della relata coperta da fede privilegiata», atteso che la relata di notifica dell’ufficiale postale, effettuata presso la sede legale della società, che non specifichi la qualità del ricevente l’atto, non contiene alcuna attestazione di fede privilegiata. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, in relazione alla questione dell’ammissibilità della querela di falso in via incidentale, la stessa andava risolta conformemente a quanto ritenuto in primo grado, considerato che, nel caso specifico, la società opponente, per vincere la presunzione in Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -3- ordine alla sottoscrizione dell’atto notificato a mezzo servizio postale da parte di persona addetta alla ricezione degli atti (si contestava la firma illeggibile apposta nello spazio dedicato alla firma del ricevente), nell’ipotesi di notifica a persona giuridica, poteva dare una prova contraria, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, non essendovi alcuna fede privilegiata da vincere. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 9/6/2020, Luna Marketing srl unipersonale propone ricorso per cassazione, notificato il 7/8/2020, affidato ad un motivo, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, già IA Sud spa, Società di Cartolarizzazione dei Crediti NP (SCCI spa) (che non svolgono difese) e dell’NP (che resiste con controricorso, notificato il 15/9/2020). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.145,149 e 160 c.p.c. e 1 e 7 l. 890/1982 e 2700 c.c., in relazione alla violazione delle norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, atteso che, ai fini della notificazione a persona giuridica con tale mezzo, è necessario che l’avviso di ricevimento rechi l’indicazione che l’atto è stato consegnato al legale rappresentante o all’incaricato a ricevere gli atti o alla persona che ricopra una delle qualifiche indicate, cosicché, in mancanza, in ipotesi di incertezza circa l’identità della persona cui il plico è stato consegnato, la notifica è nulla e doveva essere dichiarato ciò dalla Corte di merito, previa ammissione della querela di falso incidentale, unico rimedio esperibile, in quanto l’avviso di Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -4- ricevimento recava, nello spazio dedicato alla firma del ricevente, una sottoscrizione illeggibile senza alcuna indicazione della qualità del ricevente. 2. La censura è fondata. Nel motivo la ricorrente svolge argomentazioni diffuse in ordine alla invalidità della notifica a mezzo del servizio postale dell’avviso di addebito. Ma la questione centrale è quella dell’ammissibilità della querela di falso incidentale proposta ed è affidata ad una considerazione: l’essere la suddetta querela di falso l’unico rimedio esperibile nella fattispecie. Ora, in effetti, come già chiarito da questa Corte (Cass. 22058/2019), «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso». La Corte d’appello ha tuttavia affermato che, nella specie, la firma contestata, perché illeggibile, era stata apposta non nello Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -5- spazio dedicato alla firma del «destinatario», il che avrebbe potuto implicare, per contestare che la consegna fosse effettivamente avvenuta a mani di questi, la necessità della proposizione di una querela di falso, ma in quello dedicato alla firma del «ricevente», senza alcuna attestazione munita di fede privilegiata, cosicchè detta sottoscrizione, certamente apposta da persona diversa dal destinatario, sarebbe soggetta all’ordinario regime della prova contraria. Ora, in caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ciò vale non solo se l’atto sia stato consegnato a persona indicata come il destinatario dell’atto ma anche laddove l’atto sia stato consegnato, nel caso di notifica a persona giuridica, a incaricato della ricezione degli atti (la terza possibilità, della notifica al portiere dello stabile, ai sensi dell’aet.145 c.p.c. o dell’art.7 l.899/1982, in caso di notificazione a mezzo servizio postale, qui non rileva). Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -6- Invero, (Cass. 11452/2003) «nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità». La ricorrente ha fatto, anzitutto, richiamo al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9962/2010, secondo cui «nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.». Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione relativa alla ritualità della notifica in un caso in cui questa sia fatta al destinatario, al suo indirizzo, a mezzo del servizio postale, e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla «firma del destinatario o di persona delegata», senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -7- vi sia altra indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario, in sostanza, mancando qualsiasi attestazione dell'identità - pur solo dichiarata - del consegnatario. In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'agente postale, ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata», cosicché « è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario"». Nella specie, la notifica è avvenuta con consegna a mani di persona indicata come «ricevente». Orbene, la querela di falso deve considerarsi l'unico strumento idoneo ad interrompere, attraverso la dimostrazione che la sottoscrizione riportata nel suddetto avviso di ricevimento non era propria del legale rappresentante della società o di altro delegato, il legame fra consegnatario dell'atto e destinatario della notifica, soprattutto nel caso di apposizione della sottoscrizione nello spazio riservato al «destinatario o a persona Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -8- da lui delegata» (tale dovendo ritenersi riferita l’espressione «ricevente»), in difetto di alcuna annotazione, per quanto emerso, riferita ad un'eventuale notifica in mani di persona diversa dal destinatario, rilevando il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull'avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull'avviso di ricevimento non sia stata barrata l'apposita cartella (Cass. SU 2010 citata). Invero, in tale ipotesi, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che, nell'avviso, non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c., in quanto «la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata» (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015; Cass. 4556/32020). La querela di falso incidentale era pertanto ammissibile, essendo l’unico strumento utile per contestare che la firma, illeggibile, in difetto di indicazione di diversa qualità del ricevente, non fosse quella del destinatario. Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: FERRO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 429d4ac5384e8e34c2d58afa9161c55e Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021 Ric. 2020 n. 21649 sez. M1 - ud. 5-10-2021 -9- 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2021. Il Presidente dott. Massimo Ferro Numero registro generale 21649/2020 Numero sezionale 8497/2021 Numero di raccolta generale 30485/2021 Data pubblicazione 28/10/2021