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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 2581/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 30.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di PO Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
AVV. PANICO Pt_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Serafina Panico per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
26.09.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 2581/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” vertente tra
AVV. (CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
27.1.1961, residente in [...] - Procida (NA), elettivamente domiciliato in Via G. Gigante
n. 1 – Giugliano in Campania (NA) presso lo studio dell'Avv. Serafina Panico (CF:
, che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
- ricorrente e
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
San Nullo n. 180 int. 7 – Giugliano in Campania (NA)
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. deduceva di aver rappresentato il Sig. Parte_2
, giusta nomina ex art. 78 c.p.c., nell'ambito del procedimento recante r.g. n. Controparte_1
2178/2017 incardinato innanzi al Tribunale di PO Nord e definito con sentenza n. 2704/2020.
Tanto premesso il ricorrente, ritenuto il proprio diritto al pagamento delle competenze professionali per l'opera difensiva prestata, quantificate in €. 38.355,72, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accertare e Dichiarare il Sig. tenuto al pagamento del compenso per l'attività Controparte_1 professionale svolta in suo favore dall'Avv. , nella misura di € 38.355,72, per le Parte_2 causali che precedono, o in quella, maggiore o minore, determinata dal giudice, oltre gli interessi ex art. 1214 c.c. come modificato dalla L. 164/2014 a decorrere dal 08.06.2023 e fino all'effettivo soddisfo.
- Conseguentemente, condannare il resistente, sig. , al pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale svolta in suo favore dall'Avv. nella misura di € 38.355,72, Parte_2 per le causali che precedono, o in quella, maggiore o minore, determinata dal giudice, oltre gli interessi ex art. 1214 c.c. come modificato dalla L. 164/2014 a decorrere dal 08.06.2023 e fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali secondo i principi fissati Controparte_1 da Cass. Sez. Unite 16 luglio 2008 n. 19499 nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ. ovvero in misura equitativa e ritenuta di giustizia.
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali secondo i principi Controparte_1 fissati da Cass. Sez. Unite 11 novembre 2008 n. 26972 in misura equitativa e ritenuta di giustizia.
- Condannare il resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone, oltre le spese e competenze, ex. D. M. n. 55/14 e successive modifiche, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il Sig. , al quale il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente Controparte_1 notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 22.04.2024, non si costituiva in giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, mutata la persona fisica del giudicante, viene decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente Sig. , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza (cfr. nota di deposito del 7.5.2024).
La domanda di parte ricorrente è fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass.
S.U., Sent. 13533/2001).
Il ricorrente ha provato in via documentale il titolo della propria pretesa, la nomina ex art. 78 c.p.c. del Tribunale di PO Nord quale curatore dell'allora minore Sig. , al fine di Controparte_1 rappresentarlo in giudizio, nonché l'attività prestata in favore del resistente nel procedimento recante r.g. n. 2178/2017, producendo i relativi atti e la sentenza n. 2704/2020 definitiva della controversia, conclusasi con il rigetto della domanda degli attori.
Rispetto a tali circostanze il resistente, rimanendo contumace, nulla ha dedotto o provato.
Nel corso del giudizio veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno resistente, Sig. , figlio del Sig. e della Sig.ra , che Controparte_1 CP_2 Persona_1 costituitosi col patrocinio dell'odierno ricorrente Avv. , chiedeva la ricostruzione Parte_2 dell'asse ereditario e la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima.
Il giudizio terminava, come da sentenza agli atti, con il rigetto delle domande formulate dagli attori.
Orbene, il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (Cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, documentata dal professionista ricorrente.
Difatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv.
642193).
Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del convenuto può essere accolta.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve rilevarsi come l'art. 2233 cod. civ. stabilisca un ordine preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima,
e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (cfr. in giurisprudenza Cass, Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17222 del
11/08/2011).
Nello stesso senso, anche l'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che“ I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.”.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, quindi, deve osservarsi che in mancanza di accordo tra le parti in ordine all'entità del compenso, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez.III, 11 marzo 2005, n.5426).
Ciò chiarito, il compenso del difensore per l'attività prestata deve essere quantificato applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore nonché della complessità delle questioni affrontate.
Nel caso di specie, il giudizio veniva incardinato dai consanguinei del resistente, Sig.ri e CP_3
, nei confronti della Sig.ra , convivente more uxorio del loro padre CP_4 Persona_1
Sig. , per l'accertamento di atti di disposizione patrimoniale del de cuius, nei confronti CP_2 della lesivi dei loro diritti sull'asse ereditario. Per_1
Ciò chiarito, il valore della controversia deve essere identificato quale “indeterminabile” con livello di complessità medio, non avendo il ricorrente fornito un criterio alla base della quantificazione operata.
La somma che sarà, quindi, dovuta dal resistente, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del sostanziale richiamo dell'Avv. alle difese degli attori nel giudizio di cui è causa, e degli Pt_2 atti effettivamente compiuti, nonché dell'esito del giudizio, è pari ad €. 5.885,00, comprensiva di tutte le fasi, cui andranno poi aggiunti gli accessori di legge, quindi spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge se dovute.
Relativamente agli interessi, in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. 2005/11777: Cass. l999/5240; conf. Cass. nn. 3995/1988,13586/1991, 5004/1993 e da ultimo Cass., n.22678/2014).
Infine, in merito alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente essa è risultata destituita di fondamento e va disattesa.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da parametri minimi (considerata altresì la vicinanza del valore del decisum allo scaglione di valore immediatamente inferiore), di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di PO Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il resistente Sig. CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente Avv. della somma di €. 5.885,00 oltre
[...] Parte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna il resistente Sig. al rimborso, in favore del ricorrente Avv. Controparte_1 Pt_2
, delle spese di lite che liquida in €. 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Serafina Panico.
Così deciso in Aversa, 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 2581/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 30.09.2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di PO Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
AVV. PANICO Pt_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Serafina Panico per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data
26.09.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Proc. n. 2581/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2581 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” vertente tra
AVV. (CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
27.1.1961, residente in [...] - Procida (NA), elettivamente domiciliato in Via G. Gigante
n. 1 – Giugliano in Campania (NA) presso lo studio dell'Avv. Serafina Panico (CF:
, che lo rappresenta e difende come da procura in atti C.F._2
- ricorrente e
(CF: ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
San Nullo n. 180 int. 7 – Giugliano in Campania (NA)
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. deduceva di aver rappresentato il Sig. Parte_2
, giusta nomina ex art. 78 c.p.c., nell'ambito del procedimento recante r.g. n. Controparte_1
2178/2017 incardinato innanzi al Tribunale di PO Nord e definito con sentenza n. 2704/2020.
Tanto premesso il ricorrente, ritenuto il proprio diritto al pagamento delle competenze professionali per l'opera difensiva prestata, quantificate in €. 38.355,72, rassegnava le seguenti conclusioni:
“- Accertare e Dichiarare il Sig. tenuto al pagamento del compenso per l'attività Controparte_1 professionale svolta in suo favore dall'Avv. , nella misura di € 38.355,72, per le Parte_2 causali che precedono, o in quella, maggiore o minore, determinata dal giudice, oltre gli interessi ex art. 1214 c.c. come modificato dalla L. 164/2014 a decorrere dal 08.06.2023 e fino all'effettivo soddisfo.
- Conseguentemente, condannare il resistente, sig. , al pagamento del compenso per Controparte_1
l'attività professionale svolta in suo favore dall'Avv. nella misura di € 38.355,72, Parte_2 per le causali che precedono, o in quella, maggiore o minore, determinata dal giudice, oltre gli interessi ex art. 1214 c.c. come modificato dalla L. 164/2014 a decorrere dal 08.06.2023 e fino all'effettivo soddisfo.
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni patrimoniali secondo i principi fissati Controparte_1 da Cass. Sez. Unite 16 luglio 2008 n. 19499 nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ. ovvero in misura equitativa e ritenuta di giustizia.
- Condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali secondo i principi Controparte_1 fissati da Cass. Sez. Unite 11 novembre 2008 n. 26972 in misura equitativa e ritenuta di giustizia.
- Condannare il resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone, oltre le spese e competenze, ex. D. M. n. 55/14 e successive modifiche, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il Sig. , al quale il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente Controparte_1 notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 22.04.2024, non si costituiva in giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, mutata la persona fisica del giudicante, viene decisa con la presente sentenza.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente Sig. , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza (cfr. nota di deposito del 7.5.2024).
La domanda di parte ricorrente è fondata nella misura e per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Vertendosi in materia di adempimento contrattuale, si deve fare applicazione del ben noto principio secondo cui la parte che asserisce di vantare un credito e lamenta l'inadempimento della controparte deve provare il fondamento della propria pretesa, e cioè il titolo negoziale o legale sulla cui base è azionata la ragione creditoria, laddove il presunto debitore deve fornire prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass.
S.U., Sent. 13533/2001).
Il ricorrente ha provato in via documentale il titolo della propria pretesa, la nomina ex art. 78 c.p.c. del Tribunale di PO Nord quale curatore dell'allora minore Sig. , al fine di Controparte_1 rappresentarlo in giudizio, nonché l'attività prestata in favore del resistente nel procedimento recante r.g. n. 2178/2017, producendo i relativi atti e la sentenza n. 2704/2020 definitiva della controversia, conclusasi con il rigetto della domanda degli attori.
Rispetto a tali circostanze il resistente, rimanendo contumace, nulla ha dedotto o provato.
Nel corso del giudizio veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'odierno resistente, Sig. , figlio del Sig. e della Sig.ra , che Controparte_1 CP_2 Persona_1 costituitosi col patrocinio dell'odierno ricorrente Avv. , chiedeva la ricostruzione Parte_2 dell'asse ereditario e la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima.
Il giudizio terminava, come da sentenza agli atti, con il rigetto delle domande formulate dagli attori.
Orbene, il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (Cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, documentata dal professionista ricorrente.
Difatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv.
642193).
Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti del convenuto può essere accolta.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve rilevarsi come l'art. 2233 cod. civ. stabilisca un ordine preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima,
e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (cfr. in giurisprudenza Cass, Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17222 del
11/08/2011).
Nello stesso senso, anche l'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che“ I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.”.
In ordine ai criteri utilizzabili per la determinazione del compenso, quindi, deve osservarsi che in mancanza di accordo tra le parti in ordine all'entità del compenso, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr. Cass. Civ.,
Sez.III, 11 marzo 2005, n.5426).
Ciò chiarito, il compenso del difensore per l'attività prestata deve essere quantificato applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore nonché della complessità delle questioni affrontate.
Nel caso di specie, il giudizio veniva incardinato dai consanguinei del resistente, Sig.ri e CP_3
, nei confronti della Sig.ra , convivente more uxorio del loro padre CP_4 Persona_1
Sig. , per l'accertamento di atti di disposizione patrimoniale del de cuius, nei confronti CP_2 della lesivi dei loro diritti sull'asse ereditario. Per_1
Ciò chiarito, il valore della controversia deve essere identificato quale “indeterminabile” con livello di complessità medio, non avendo il ricorrente fornito un criterio alla base della quantificazione operata.
La somma che sarà, quindi, dovuta dal resistente, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del sostanziale richiamo dell'Avv. alle difese degli attori nel giudizio di cui è causa, e degli Pt_2 atti effettivamente compiuti, nonché dell'esito del giudizio, è pari ad €. 5.885,00, comprensiva di tutte le fasi, cui andranno poi aggiunti gli accessori di legge, quindi spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge se dovute.
Relativamente agli interessi, in caso di controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. 2005/11777: Cass. l999/5240; conf. Cass. nn. 3995/1988,13586/1991, 5004/1993 e da ultimo Cass., n.22678/2014).
Infine, in merito alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente essa è risultata destituita di fondamento e va disattesa.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da parametri minimi (considerata altresì la vicinanza del valore del decisum allo scaglione di valore immediatamente inferiore), di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di PO Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il resistente Sig. CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente Avv. della somma di €. 5.885,00 oltre
[...] Parte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna il resistente Sig. al rimborso, in favore del ricorrente Avv. Controparte_1 Pt_2
, delle spese di lite che liquida in €. 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...] al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Serafina Panico.
Così deciso in Aversa, 30.09.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.