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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1652/2021 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del 9.10.2025, con fissazione dei termini di giorni 20 previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposi- to delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ROTONDI PAOLO in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
DITTA INDIVIDUALE (P.IVA ), in persona del titola- CP_1 P.IVA_2 re, rappresentata e difesa dall'Avv. CIANCIULLI AGOSTINO, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società a proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 10.03.2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 59.444,50, ol- tre interessi e spese, in favore della , a titolo di Controparte_2
saldo per lavori di appalto.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto l'inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice, la quale avrebbe eseguito le opere di pavimentazione industriale presso il suo opificio sito in Pietrastornina alla via Roma n. 95, in violazione delle regole dell'arte e
1 delle pattuizioni contrattuali, come cristallizzate nell'art. 7 del contratto di appalto del
9.01.2019. In particolare, ha lamentato la presenza di numerosi e gravi vizi e difformità, tra cui errate pendenze, quote di raccordo non rispettate che impedivano l'apertura di un cancello, distacchi della finitura e macchie sulla resina interna. Ha quindi contestato la validità e l'esi- gibilità del credito portato dalla fattura n. 7 del 3.02.2020, posta a fondamento del ricorso monitorio, eccependo altresì l'arbitraria quantificazione dell'importo fatturato rispetto ai prezzi concordati. Ha infine spiegato domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposta al pa- gamento della somma di € 24.000,00, quale costo sostenuto per il parziale rifacimento delle opere viziate, commissionato ad altra impresa.
Si è costituita in giudizio la , contestando le Controparte_2
deduzioni avversarie. Ha eccepito l'inesistenza di un contratto scritto, asserendo che tra le par- ti fosse intercorso un mero accordo verbale, e ha negato la sussistenza dei vizi e delle diffor- mità lamentate dall'opponente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza del 17.12.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Ritenuta la causa di natura prettamente tecnica, con ordinanza del 12.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.06.2022, è stata disposta Consulenza Tecnica d'Uffi- cio, a ministero del Geom. . Parte_2
Espletata la CTU, all'udienza del 6.02.2025, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2025, in esito alla quale è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di re- plica.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudi- ce è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale sede, si verifica un'inversione meramente processuale delle parti, mentre la loro posizione sostanziale rimane invariata: il creditore opposto assume la veste di attore, onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre il debitore opponente riveste la qualità di conve- nuto, tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
2 Nel caso di specie, a prescindere dalla questione relativa alla formalizzazione scritta del rap- porto, è pacifico e documentalmente provato che la abbia com- Parte_1
missionato alla ditta del sig. l'esecuzione dei lavori di pavimentazione oggetto di causa, CP_2
configurandosi così un contratto d'appalto, negozio a forma libera.
Il creditore opposto ha allegato a fondamento del proprio credito la fattura n. 7 del 3.02.2020.
A fronte di ciò, l'opponente ha eccepito l'inesatto adempimento della prestazione, lamentando gravi vizi dell'opera, e ha domandato in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patiti.
Al fine di dirimere le questioni tecniche sollevate, si è rivelato decisivo l'elaborato peritale depositato dal CTU, Geom. , le cui conclusioni, basate su un'analisi approfondita Parte_2
dello stato dei luoghi, dei documenti di causa e su specifiche indagini strumentali, appaiono logiche, congrue e scevre da vizi, e pertanto vengono integralmente recepite da questo Giudi- ce.
In primo luogo, il CTU ha proceduto a quantificare il corretto corrispettivo per le opere effet- tivamente eseguite dalla ditta opposta, utilizzando il prezzario dei Lavori Pubblici della Re- gione Campania vigente all'epoca dei fatti.
Sotto questo profilo, il CTU ha accertato che le lavorazioni eseguite dall'opposta ammontano ad Euro 19.216,76, oltre iva (importo che si discosta radicalmente dalla somma di € 48.725,00 indicata per imponibile nella fattura azionata, la cui quantificazione non ha trovato alcun ri- scontro probatorio in atti) e, all'esito dei rilievi e accertamenti eseguiti sul posto, anche con indagini strumentali e carotaggi sui manufatti, tenuto conto dei chiarimenti richiesti alle parti, ha riscontrato i difetti evidenziati dal Direttore dei Lavori nella sua relazione, per i quali parte opponente ha già provveduto al ripristino (difetti di pendenza nella rampa di accesso con im- possibilità all'apertura del cancello;
difetti di pendenza nella zona del piazzale antistante l'ingresso alla reception;
difetti nell'alloggiamento del chiusino di alcuni pozzetti;
distacco superficiale della finitura sulla pavimentazione). Quanto agli altri difetti inerenti alla penden- za della pavimentazione, gli stessi sono stati documentati negli elaborati grafici e fotografici redatti dal CTU, che ha evidenziato l'inosservanza delle più elementari regole di buona prati- ca da osservare nella realizzazione di massetti e pavimentazioni industriali.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di ristoro dei co- sti sostenuti per l'eliminazione dei vizi delle opere appaltate, il tecnico nominato ha proceduto a quantificare nell'elaborato integrativo al primo deposito della relazione sia i costi già soste- nuti dalla che quelli occorrenti per ripristinare le zone in cui sussistono Parte_1
gli accertati difetti di pendenza.
Si riporta qui di seguito il quadro sinottico delle lavorazioni e dei relativi costi:
3 4 I difetti, secondo il CTU, sono imputabili alla condotta dell'appaltatore.
In ogni caso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'appaltatore è tenuto a eseguire l'opera a regola d'arte e, in virtù della sua competenza professionale, ha il dovere di controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori, segnalando eventuali carenze o errori (Tribunale Ordinario Trani, sez. 3, sentenza n.
1941/2017). L'appaltatore può essere esonerato da responsabilità solo se agisce come nudus minister, ovvero come mero esecutore di ordini impartiti dal committente o dal D.L. e solo dopo aver manifestato il proprio dissenso e aver ricevuto precise istruzioni scritte di procedere ugualmente.
Inoltre l'eventuale colpa del direttore dei lavori può dar luogo a una responsabilità solidale tra quest'ultimo e l'appaltatore nei confronti del committente danneggiato, ma la questione dei rapporti interni tra appaltatore e direttore dei lavori è irrilevante nel presente giudizio, in quanto il D.L. non è stato chiamato in causa. Pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera nei confronti della committente rimane piena.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale, il CTU ha quantificato i costi necessari all'eliminazione dei vizi. Nello specifico:
1. Ha stimato in € 13.284,68, oltre IVA, il costo congruo per le opere di ripristino già eseguite dalla a mezzo dell'impresa terza Irpinia Pietre Costruzioni S.r.l., Parte_1 ritenendo non congrua la spesa di € 24.000,00 indicata dall'opponente.
5 2. Ha quantificato in € 6.975,85, oltre IVA, i costi ancora da sostenere per l'eliminazione dei difetti residui, segnatamente nelle zone del piazzale, della copertura e del corridoio interno.
Il credito risarcitorio complessivo della società opponente ammonta, pertanto, a € 20.260,53
(€ 13.284,68 + € 6.975,85), oltre IVA.
Operando una compensazione impropria tra le contrapposte partite di dare e avere, emerge un credito residuo in favore della società opponente pari ad € Parte_1
1.043,77 (€ 20.260,53 - € 19.216,76), oltre IVA.
Questo Giudice condivide pienamente le risultanze della CTU, in quanto frutto di un'indagine accurata e metodologicamente corretta. A tal proposito, si rammenta il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamen- te disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio
2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355).
In definitiva, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo va revocato e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, l'opposta va condannata al pagamento della differen- za risultante dalla compensazione dei rispettivi crediti.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale della ditta opposta e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato sulla base del decisum
(scaglione fino a € 1.100,00), applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte opposta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1
della , disattesa ogni diversa istanza, deduzione Controparte_2
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 10.03.2021;
2. Accerta che il credito della per le opere Controparte_2 eseguite ammonta ad € 19.216,76, oltre IVA;
6 3. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta che il credito risarcitorio della mmonta ad € 20.260,53, oltre IVA;
Parte_1
4. Previa compensazione impropria tra i rispettivi crediti, condanna la
[...]
, in persona del titolare, al pagamento in favore della Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 1.043,77, oltre CP_4
IVA come per legge e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 15.04.2021 al saldo;
5. Condanna la alla refusione delle spese di Controparte_2 lite in favore della che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € Parte_1
662,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
6. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato decreto, de- finitivamente a carico della . Controparte_2
Avellino, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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