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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa IA SS Presidente
Dott.ssa RO ST Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 747/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
C.F. nata ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente ad Albiano d'RE (To), in Largo RE n. 3 sub B
elettivamente domiciliata in RE, Piazza del Municipio 6, presso lo Studio degli Avv.
BI HI e SC OV, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
e
C.F. , nato ad [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), Piazza Carletti n. 1/C, presso lo Studio dell'Avv. Antonella Spinelli, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di RE-
Conclusioni congiunte
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
1) Omologare la separazione personale dei coniugi, ordinando la conseguente trascrizione nel relativo Registro di Stato Civile ed autorizzando i coniugi a vivere separati alle seguenti,
concordate
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
2) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
3) I coniugi concordano che il figlio , ad oggi avente 17 anni di età, manterrà collocazione Per_1
prevalente e residenza presso il padre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultimo, sita in Romano C.se (TO), Via Guglielmo Marconi n. 46, mentre la figlia , Per_2
ad oggi avente 14 anni di età, manterrà collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione sita ad Albiano d'RE (To), Largo RE 3 sub B, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, che verrà assegnata alla Sig.ra con gli arredi ivi presenti. Pt_1
4) Il Sig. ha lasciato definitivamente l'immobile già casa coniugale sito ad Albiano Parte_2
d'RE, Largo RE 3 sub B, consegnando alla moglie le chiavi in suo possesso e si impegna a non accedervi salvo espressa autorizzazione da parte della Sig.ra Pt_1
5) Ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli a fine settimana alternati, dal venerdì
pomeriggio alla domenica sera (senza eccezioni, ma salva la facoltà per gli stessi di accordarsi diversamente). 6) Il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia durante la settimana un giorno, con Per_2
prelievo all'uscita da scuola e sino al giorno successivo con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
tali giorni dovranno essere comunicati alla madre entro il giorno 15 del mese antecedente a quello di fruizione. Attesa l'età della figlia, il Sig. potrà incontrare e Parte_2
tenere con sé la medesima al di fuori dei giorni concordati, nel rispetto dei desiderata e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, previo accordo con la madre, dall'uscita da scuola e con riconduzione della stessa presso l'abitazione materna per trascorrere la notte, salvo diverso accordo tra i genitori.
7) Attesa l'età del figlio , la sig.ra durante la settimana potrà incontrare e tenere Per_1 Pt_1
con sè il medesimo un giorno e comunque nel rispetto dei desiderata e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, previo accordo tra i genitori.
8) Durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé entrambi i figli quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi alla madre entro il 31 Marzo di ciascun anno.
9) I figli trascorreranno metà delle vacanze scolastiche Natalizie con ciascuno dei genitori comprensive, ad anni alterni, del 25 ed il 26 dicembre ed il 31 dicembre – 1 Gennaio e, durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti anche in considerazione dei turni lavorativi del Sig. Parte_2
impegnandosi lo stesso a comunicare i giorni lavorativi alla Sig.ra entro dieci giorni prima Pt_1
dell'inizio delle citate vacanze.
10) Le festività infrasettimanali e gli eventuali ponti saranno equamente distribuiti, nel corso dell'anno, tra i genitori secondo gli impegni lavorativi.
11) In caso di impossibilità per la Sig.ra di condurre/prelevare presso la scuola o Pt_1 Per_2
le attività extrascolastiche, il padre autorizza la madre a delegare per il detto incombente la nonna materna ovvero i genitori di amici/compagni della figlia ovvero amici di famiglia.
12) Il Sig. provvederà al mantenimento del figlio , mentre corrisponderà, a Parte_2 Per_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma complessiva Euro Per_2
325,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
il sig. provvederà al 100% Parte_2
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di RE datato 24.06.2016, tra cui quelle mediche non coperte dal SSN (comprese le spese dentistiche ed odontoiatriche), quelle scolastiche (tra cui libri di testo, stages, gite), hobbistiche e sportive (tra cui scuola calcio, colonia estiva, summer camp calcio), necessitanti per i figli, previamente concordate tra i genitori e rendicontate.
Le parti dichiarano di avere ricevuto copia del Protocollo del Tribunale di RE summenzionato e di aver compreso il contenuto.
13) In relazione all'assegno unico per i figli e , lo stesso verrà ripartito nella misura Per_1 Per_2
del 50% tra i genitori.
14) Il Sig. provvederà a contribuire al pagamento del 50% delle spese veterinarie e Parte_2
alimentari, rendicontate, del coniglio NN dietro semplice richiesta.
15) Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del coniuge assegno mensile di importo pari ad Euro 300,00, rivalutabile di anno in anno secondo gli Indici Istat, con bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, laddove la moglie dovesse risultare priva di occupazione ed in caso non potesse beneficiare dell'indennità
mensile di disoccupazione (NASPI) fino al reperimento di nuova occupazione.
16) Il Sig. con la sottoscrizione delle presenti condizioni si impegna a volturare a Parte_2
proprie spese alla moglie, entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle condizioni, la vettura Kia
modello Carens, targata FB381LN, già in uso alla stessa e a cederle la bicicletta marca CREATE, che resteranno in proprietà esclusiva della medesima;
17) La Sig.ra acconsente alla attribuzione al Sig. della vettura KIA, Modello Pt_1 Parte_2
Stonic, targata FM259WS, nonché del motoveicolo Yamaha MT 07, targato EV55339, entrambi già intestati al Sig. e già in uso allo stesso che resteranno in proprietà esclusiva Parte_2
del medesimo.
18) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, il Sig.
si obbliga a cedere alla Sig.ra la di lui quota di proprietà pari al 50% del bene Parte_2 Pt_1
immobile, già casa coniugale, e relative pertinenze sito in Albiano d'RE, Largo RE n. 3 sub
B, e la quota di proprietà di ¼ dei terreni ubicati in Albiano d'RE, Largo RE n. 3 sub B, di seguito descritti, impegnandosi a stipulare il relativo atto pubblico entro il termine di giorni 30
dalla data della sentenza di separazione consensuale dei coniugi.
Il bene immobile, già casa coniugale, e le relative pertinenze risultano edificate su terreno pervenuto ai coniugi giusto atto di compravendita del 29.09.2011 a Rogito Dott. , Persona_3
Notaio in RE, rep. n. 39.764/18.849, registrato a RE l'11.10.2011 al n. 4943 Serie 1T,
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di RE in data 12.10.2011 ai n.ri 7547-5634/7548-
5635, e sono così identificati:
in territorio di Albiano d'RE, Largo RE SNC, Piano T:
Fabbricato di civile abitazione rappresentato nella mappa Catasto Fabbricati al F. 14,
Particella 1011, Sub. 1 , Cat. A/2 , classe 02, vani 6,5, Rendita catastale Euro 772,10.
Fabbricato di civile abitazione rappresentato nella mappa Catasto Fabbricati al F. 14,
Particella 1011, Sub. 2 , Cat. C/6 , classe 02, 31 m², Rendita catastale Euro 104,07.
e in territorio del Comune di Albiano d'RE:
Terreno rappresentato nella mappa Catasto Terreni al F. 14, Particella 886, classe seminativo,
classe 01, consistenza are 00, ca 89, R.D. Euro 0,85, R.A. Euro 0,78;
Terreno rappresentato nella mappa Catasto Terreni al F. 14, Particella 887, classe seminativo,
classe 01, consistenza are 01, ca 07, R.D. Euro 1,02, R.A. Euro 0,94. Sin d'ora i coniugi chiedono che il futuro atto pubblico, ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74 del 1987,
sia esente da tassa di registro in quanto relativo a convenzione matrimoniale conseguente al presente ricorso per separazione consensuale.
I costi inerenti l'atto notarile per la cessione della quota di proprietà dell'immobile sopradescritto saranno posti a carico della Sig.ra Pt_1
A far data dal mese di Gennaio 2026 e fatto salvo l'adempimento degli impegni assunti dallo stesso nella presente condizione, il Sig. non sarà più tenuto al pagamento Parte_2
dell'assicurazione relativa all'immobile già casa coniugale.
19) I coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione economica e risolto ogni altro loro rapporto patrimoniale, pertanto, ad esecuzione avvenuta delle condizioni di cui ai precedenti punti n.ri 16), 17), 18), e fatte salve le condizioni di cui ai punti n.ri 12), 13), 14) e 15), non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
20) Spese legali interamente compensate tra le Parti con rinuncia da parte dei Legali alla solidarietà professionale.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 31.3.2025, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile ad Albiano d'RE, l'8.6.2018 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Albiano d'RE, Parte I, N. 1, anno 2018),
in regime di comunione dei beni;
- dall'unione dei coniugi, prima del matrimonio, sono nati: , il 4.9.2008 e , Per_1 Per_2
il 9.5.2011;
- nonostante il lungo periodo di sereno coniugio, negli ultimi tempi è venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi di talchè gli stessi si sono risolti ad addivenire ad una separazione personale, non ritenendo possibile una riconciliazione alla luce dell'insanabilità della crisi coniugale in atto.
All'udienza del 18.11.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Albiano d'RE l'8.6.2018 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Albiano d'RE, Parte I, N. 1, anno 2018).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di RE definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile ad Albiano d'RE, l'8.6.2018 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Albiano d'RE, Parte I, N. 1, anno 2018)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella 2 dicembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
RO ST IA SS
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)