Ordinanza collegiale 21 aprile 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 28 marzo 2022
Ordinanza cautelare 30 maggio 2022
Parere definitivo 29 agosto 2024
Parere definitivo 7 agosto 2025
Improcedibile
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07013/2025REG.PROV.COLL.
N. 03748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3748 del 2022, proposto dal Comune di Teramo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Melchiorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TU IO in proprio e nella qualità d procuratore speciale di TU LD, LV CO e LV OM, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Cirulli e Gabriele LV, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Italdomus in liquidazione coatta amministrativa, Abita Società cooperativa edilizia di abitazione in liquidazione coatta amministrativa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, CO AN, NI Di MI e OM ER, non costituiti in giudizio;
ATER Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Ludovici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo n. 47 del 4 febbraio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori TU IO in proprio e nella qualità di procuratore speciale di TU LD, LV CO e LV OM e di ATER Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico e udita per il Comune di Teramo l’avvocato Anna Maria Melchiorre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori IO TU, LD TU, CO LV e OM LV hanno agito dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo per l’accertamento della sopravvenuta inefficacia di una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Teramo nell’ambito di una procedura espropriativa mai conclusa con l’emissione di un decreto di esproprio e riguardante i terreni di loro proprietà, siti in Loc. Colleatterrato, illegittimamente occupati ed utilizzati per la realizzazione del Piano di zona (P.E.E.P.) di cui alla l. n. 167/62, nonché per la condanna del Comune stesso, del Consorzio Italdomus Società cooperativa edilizia a r.l., della Abita Società cooperativa edilizia e dell'ATER Teramo alla restituzione delle aree occupate e trasformate e al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dei terreni occupati senza titolo, dall’inizio della illegittima occupazione al momento della effettiva restituzione.
2. Con la sentenza n. 47 del 4 febbraio 2022 il T.a.r. per l’Abruzzo ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Teramo alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati previa rimessione in pristino o, in alternativa, a disporre l’acquisizione degli stessi ex art. 42- bis T.U. Espr.
3. Il Comune di Teramo ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a sei motivi così rubricati:
I - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della l. n. 10 del 1977 e dell'art. 22, comma 2 della l. n. 179/2002, violazione e/o falsa applicazione dei principi generali della responsabilità aquiliana e della ricostruzione del nesso di causalità;
II - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., violazione e/o falsa applicazione dei principi generali sulla responsabilità in solido dei coautori del fatto dannoso, violazione dell'art. 112 c.p.c.;
III - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 c.p.a. e dell'art. 103 c.p.c., illegittimità dell'estromissione di contraddittori litisconsorti, coobbligati in solido;
IV - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 458/1988, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 del d.P.R. n. 327/2001, non eseguibilità della condanna alla restituzione.
V - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. relativamente al risarcimento del danno da mancato godimento, non eseguibilità della condanna al risarcimento danni per omessa liquidazione del credito risarcitorio, violazione dell'art. 112 c.p.a. e dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001.
VI - illegittima conversione della domanda risarcitoria per equivalente pecuniario in domanda di accertamento del dovere di esercizio dei poteri ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 112 c.p.c., iolazione degli artt. 32 e 34, comma 2, c.p.a.
4. Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti e l’ATER Teramo, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. Con ordinanza n. 2517 del 30 maggio 2022 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
6. Con memoria del 2 maggio 2025 il Comune di Teramo avendo provveduto, in esecuzione della sentenza appellata, all’acquisizione ex art. 42 -bis T. U. Espr. dei terreni degli originari ricorrenti, che avevano accettato l’indennizzo, ha comunicato di voler rinunciare all’appello.
7. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto comunicato dal Comune appellante circa l’avvenuta integrale esecuzione della sentenza impugnata e la rinuncia all’appello, che non risulta essere stata notificata alle controparti, ma risulta chiaro indice del venir meno di qualsiasi interesse dell’ente locale alla coltivazione del gravame, l’appello stesso deve essere dichiarato improcedibile.
9. Per la natura e per l’esito complessivo della controversia, sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO