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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5276 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Marina Flocco del Foro di Roma (C.F. – P. Iva C.F._2 P.IVA_1 quale procuratore antistatario, giusta procura in atti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Roma (00165), Via Gregorio VII
n. 466;
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_1
130, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e partita IVA e per P.IVA_2 essa la con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, C.F. e Partita IVA Controparte_2
in persona del dott. giusta procura del Dott. nella P.IVA_3 Controparte_3 Controparte_4 sua qualità di Consigliere della rappresentata, assistita e difesa, giusta Controparte_5 procura speciale dall'Avv. Alberigo Panini (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio dell'avv. Diego Maria Santoro in Latina, Piazza Aldo Moro n. 37;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico pagina1 di 6 di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito relativa Parte_1 all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 43/21 avverso l'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione in data 13.1.2023; a fondamento dell'opposizione ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento per essere stato emesso in pendenza dei termini per il reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 13.1.2023, con la quale era stata rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva depositata dall'esecutata il
18.10.2022.
Si è costituito in giudizio l'opposta la quale ha contestato le avverse deduzioni Controparte_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, non essendo stati articolati mezzi istruttori, è pervenuta all'udienza odierna, nella quale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., atteso che con essa si contesta il quomodo del processo esecutivo, in particolare l'illegittimità dell'atto esecutivo costituito dall'ordinanza di vendita.
La circostanza, dedotta dall'opponente, che la procedura esecutiva sia nelle more del presente giudizio stata definita non conduce alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
8 novembre 2023, n. 31085, non massimata).
Pertanto, “non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato,
pagina2 di 6 perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” (cfr. 1042/2025).
Ciò premesso, nel merito la domanda spiegata da parte opponente risulta infondata.
Come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, infatti, “non assume alcun rilievo la circostanza che l'ordinanza di vendita sia stata emessa quando ancora era pendente il termine per proporre il reclamo ex art. 630 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c., posto che in difetto di provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze rese dal G.E., il loro effetto propulsivo non venga meno solo perché non è ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione”; in altri termini, se è vero che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura sospesa sarebbe senz'altro viziato, in difetto di tale sospensione alcuna norma vincola il giudice ad astenersi dal compiere atti esecutivi una volta che abbia rigettato l'istanza di sospensione (o di estinzione) e sia ancora pendente il termine per il reclamo, potendo l'effetto sospensivo derivare soltanto da una diversa valutazione da parte del collegio.
Dalla lettura dell'atto di introduttivo non pare che l'opponente abbia in questa sede riproposto l'ulteriore motivo di opposizione articolato nelle note a trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare innanzi al giudice dell'esecuzione e volto a contestare la legittimazione attiva del creditore.
Ad ogni modo, anche sotto questo profilo l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare risulta pienamente condivisibile.
Come infatti noto, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito
pagina3 di 6 controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie la contestazione formulata dalla debitrice risulta chiaramente rivolta unicamente a contestare l'inclusione del credito vantato nei propri confronti nell'operazione di cessione conclusa tra e e non la sussistenza del Controparte_6 Controparte_1 contratto in sé: nelle note depositate agli atti, infatti, deduce “nella presente esecuzione, difetta quindi la legittimazione sostanziale del soggetto che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. n. 58 del D.L.gs n. 385 del 1993, poiché il creditore non ha fornito la relativa prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo nella richiamata cessione”.
Contrariamente a quanto dedotto, pertanto, applicando i principi suesposti al caso di specie, deve ritenersi che la creditrice non fosse onerata al deposito del contratto di cessione, una volta versato agli atti l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda del 3.11.2018 n. 128, contenente la specifica indicazione della tipologia dei crediti ceduti, ovvero “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”; la formulazione omnicomprensiva dell'avviso consente con ogni evidenza di affermare con assoluta certezza l'inclusione del suddetto credito tra quelli ricompresi nella cessione.
pagina4 di 6 Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
Va, infine, esaminato un ulteriore profilo sollevato dall'opponente in sede di costituzione nella presente fase: l'opponente, in particolare, assume l'erroneità del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione a definizione della fase sommaria della presente esecuzione per aver lo stesso esaminato nel merito l'opposizione condannando l'opponente alle spese della fase cautelare, nonostante l'espressa rinuncia all'istanza di sospensione contenuta nelle note a trattazione scritta depositate in luogo dell'udienza del 27.9.2023.
Sul punto va innanzitutto osservato che la sede per contestare la decisione relativa alle spese della fase sommaria è il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., non avendo il giudizio di merito ad oggetto la valutazione della legittimità o meno del provvedimento emesso ai sensi degli artt. 616/618 c.p.c. né la sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare bensì soltanto l'esame della domanda di merito.
Inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, l'ordinanza emessa a definizione della fase sommaria deve contenere la regolamentazione delle spese, in modo da evitare che la parte vittoriosa sia costretta ad introdurre la causa di merito al solo fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento in suo favore degli oneri del procedimento;
ne deriva che il giudice dell'esecuzione è tenuto a decidere su dette spese anche in totale assenza di un'istanza cautelare, stante la struttura bifasica delle opposizioni esecutive e la inderogabilità della fase sommaria.
Opinando diversamente dovrebbe concludersi che le parti, pur onerate dallo svolgimento necessario della fase sommaria, non avrebbero modo di ripetere le spese processuali della predetta fase pur in caso di fondatezza della domanda, atteso che sarebbe del tutto irrituale, per quanto sopra precisato, un provvedimento del giudice di merito avente ad oggetto la regolamentazione della precedente fase svoltasi innanzi ad un diverso giudice.
Nel caso, quindi, che l'opponente decida di non formulare alcuna istanza di sospensione appare, pertanto, corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di regolamentare le spese della fase sommarie facendo ricorso al criterio della soccombenza virtuale, ovvero valutando la fondatezza del merito della domanda;
tale conclusione risulta ancor più corretta nel caso di specie, in cui l'opponente ha invero rinunciato all'istanza di sospensione formulata nell'atto di opposizione, atteso che, come noto, la rinuncia – anche in caso di accettazione della controparte – non esonera il rinunciante dall'obbligo della refusione delle spese processuali, come chiaramente disposto dall'art. 306 c.p.c., salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di diverso accordo delle parti.
Da tutto quanto esposto deriva il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto pagina5 di 6 conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore indeterminabile a bassa complessità detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 2.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5276 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Marina Flocco del Foro di Roma (C.F. – P. Iva C.F._2 P.IVA_1 quale procuratore antistatario, giusta procura in atti nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Roma (00165), Via Gregorio VII
n. 466;
OPPONENTE
CONTRO
società a responsabilità limitata, costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. Controparte_1
130, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, C.F. e partita IVA e per P.IVA_2 essa la con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, C.F. e Partita IVA Controparte_2
in persona del dott. giusta procura del Dott. nella P.IVA_3 Controparte_3 Controparte_4 sua qualità di Consigliere della rappresentata, assistita e difesa, giusta Controparte_5 procura speciale dall'Avv. Alberigo Panini (c.f. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio dell'avv. Diego Maria Santoro in Latina, Piazza Aldo Moro n. 37;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico pagina1 di 6 di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha introdotto la fase di merito relativa Parte_1 all'opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 43/21 avverso l'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione in data 13.1.2023; a fondamento dell'opposizione ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento per essere stato emesso in pendenza dei termini per il reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 13.1.2023, con la quale era stata rigettata l'istanza di estinzione della procedura esecutiva depositata dall'esecutata il
18.10.2022.
Si è costituito in giudizio l'opposta la quale ha contestato le avverse deduzioni Controparte_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'opposizione.
La causa, non essendo stati articolati mezzi istruttori, è pervenuta all'udienza odierna, nella quale è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente, vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., atteso che con essa si contesta il quomodo del processo esecutivo, in particolare l'illegittimità dell'atto esecutivo costituito dall'ordinanza di vendita.
La circostanza, dedotta dall'opponente, che la procedura esecutiva sia nelle more del presente giudizio stata definita non conduce alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come affermato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 cod. proc. civ., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
8 novembre 2023, n. 31085, non massimata).
Pertanto, “non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato,
pagina2 di 6 perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” (cfr. 1042/2025).
Ciò premesso, nel merito la domanda spiegata da parte opponente risulta infondata.
Come correttamente osservato dal giudice dell'esecuzione, infatti, “non assume alcun rilievo la circostanza che l'ordinanza di vendita sia stata emessa quando ancora era pendente il termine per proporre il reclamo ex art. 630 c.p.c. e 669 terdecies c.p.c., posto che in difetto di provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze rese dal G.E., il loro effetto propulsivo non venga meno solo perché non è ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione”; in altri termini, se è vero che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di una procedura sospesa sarebbe senz'altro viziato, in difetto di tale sospensione alcuna norma vincola il giudice ad astenersi dal compiere atti esecutivi una volta che abbia rigettato l'istanza di sospensione (o di estinzione) e sia ancora pendente il termine per il reclamo, potendo l'effetto sospensivo derivare soltanto da una diversa valutazione da parte del collegio.
Dalla lettura dell'atto di introduttivo non pare che l'opponente abbia in questa sede riproposto l'ulteriore motivo di opposizione articolato nelle note a trattazione scritta depositate in occasione dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare innanzi al giudice dell'esecuzione e volto a contestare la legittimazione attiva del creditore.
Ad ogni modo, anche sotto questo profilo l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare risulta pienamente condivisibile.
Come infatti noto, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020;
Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito
pagina3 di 6 controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie la contestazione formulata dalla debitrice risulta chiaramente rivolta unicamente a contestare l'inclusione del credito vantato nei propri confronti nell'operazione di cessione conclusa tra e e non la sussistenza del Controparte_6 Controparte_1 contratto in sé: nelle note depositate agli atti, infatti, deduce “nella presente esecuzione, difetta quindi la legittimazione sostanziale del soggetto che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. n. 58 del D.L.gs n. 385 del 1993, poiché il creditore non ha fornito la relativa prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo nella richiamata cessione”.
Contrariamente a quanto dedotto, pertanto, applicando i principi suesposti al caso di specie, deve ritenersi che la creditrice non fosse onerata al deposito del contratto di cessione, una volta versato agli atti l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda del 3.11.2018 n. 128, contenente la specifica indicazione della tipologia dei crediti ceduti, ovvero “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”; la formulazione omnicomprensiva dell'avviso consente con ogni evidenza di affermare con assoluta certezza l'inclusione del suddetto credito tra quelli ricompresi nella cessione.
pagina4 di 6 Nel caso di specie, dunque, la specificità degli elementi descrittivi della categoria di crediti rientrati nel rapporto di cessione risulta di per sé del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass.31188/2017).
Va, infine, esaminato un ulteriore profilo sollevato dall'opponente in sede di costituzione nella presente fase: l'opponente, in particolare, assume l'erroneità del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione a definizione della fase sommaria della presente esecuzione per aver lo stesso esaminato nel merito l'opposizione condannando l'opponente alle spese della fase cautelare, nonostante l'espressa rinuncia all'istanza di sospensione contenuta nelle note a trattazione scritta depositate in luogo dell'udienza del 27.9.2023.
Sul punto va innanzitutto osservato che la sede per contestare la decisione relativa alle spese della fase sommaria è il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., non avendo il giudizio di merito ad oggetto la valutazione della legittimità o meno del provvedimento emesso ai sensi degli artt. 616/618 c.p.c. né la sussistenza o meno dei presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare bensì soltanto l'esame della domanda di merito.
Inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, l'ordinanza emessa a definizione della fase sommaria deve contenere la regolamentazione delle spese, in modo da evitare che la parte vittoriosa sia costretta ad introdurre la causa di merito al solo fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento in suo favore degli oneri del procedimento;
ne deriva che il giudice dell'esecuzione è tenuto a decidere su dette spese anche in totale assenza di un'istanza cautelare, stante la struttura bifasica delle opposizioni esecutive e la inderogabilità della fase sommaria.
Opinando diversamente dovrebbe concludersi che le parti, pur onerate dallo svolgimento necessario della fase sommaria, non avrebbero modo di ripetere le spese processuali della predetta fase pur in caso di fondatezza della domanda, atteso che sarebbe del tutto irrituale, per quanto sopra precisato, un provvedimento del giudice di merito avente ad oggetto la regolamentazione della precedente fase svoltasi innanzi ad un diverso giudice.
Nel caso, quindi, che l'opponente decida di non formulare alcuna istanza di sospensione appare, pertanto, corretta la decisione del giudice dell'esecuzione di regolamentare le spese della fase sommarie facendo ricorso al criterio della soccombenza virtuale, ovvero valutando la fondatezza del merito della domanda;
tale conclusione risulta ancor più corretta nel caso di specie, in cui l'opponente ha invero rinunciato all'istanza di sospensione formulata nell'atto di opposizione, atteso che, come noto, la rinuncia – anche in caso di accettazione della controparte – non esonera il rinunciante dall'obbligo della refusione delle spese processuali, come chiaramente disposto dall'art. 306 c.p.c., salva l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, di diverso accordo delle parti.
Da tutto quanto esposto deriva il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente ex DM 55/2014, tenuto pagina5 di 6 conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore indeterminabile a bassa complessità detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore di parte opposta in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a..
Così deciso in Latina, 2.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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