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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4399/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA INGANGI (CF: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPONENTE
e
, (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa (oltre che da sé stessa) – come da procura in atti - dall'avv. Marianna Abate, (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._4
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione a d.i. n. 709/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento RG n. 1586/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/21 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12/02/2021 RG n. 1586/2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, a favore dell'avv. , della somma di euro 14.000,00, oltre Controparte_1 accessori e spese.
2. La domanda qui proposta è diretta a vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“1. sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 709/2021 e dell'atto di precetto impugnato;
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 709/2021; 3. dichiarare la carenza di legittimazione passiva del debitore ingiunto, quantomeno nei limiti della metà;
4. nel merito dichiarare il rigetto della domanda dell'avv. Controparte_1 stante la nullità del contratto relativo all'imbarcazione t.g. NA929D denominata
e, in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei canoni;
5. emettere CP_2 ogni ulteriore necessario conseguenziale provvedimento di legge;
6. provvedere come di giustizia per le spese del giudizio e del procedimento monitorio”.
3. A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: I) in via preliminare la parziale carenza di legittimazione passiva in quanto uno dei due assegni a base del d.i. era tratto su un conto corrente diverso da quello intestato al debitore ingiunto, e precisamente sul conto intestato a II) la Parte_2 prescrizione del diritto in quanto applicabile al caso di specie la disciplina in materia di locazione di unità da diporto.
4. Nel merito ha chiesto, come detto, la revoca del decreto ingiuntivo stante il mancato deposito del contratto di locazione, la cui forma scritta è richiesta ad substantiam ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 171/05, deducendo, altresì, che, se è pur vero che l'assegno bancario andava considerato come una promessa di pagamento con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, essa veniva meno quando tale rapporto era invalido, come nel caso di specie.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.07.2021 si è costituita in giudizio l'Avv. , contestando le avverse deduzioni e formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto;
b) Nel merito rigettare l'opposizione de qua, non essendo fondata su prova scritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare il alle spese del giudizio con Parte_1 attribuzione”.
6. Ha premesso che nessuno difetto di legittimazione passiva era rilevabile poiché l'assegno in questione non mostrava alcun timbro della indicata società, ma soltanto la firma singola del , identica a quella apposta sull'altro Parte_1 assegno posto a fondamento della richiesta per il decreto ingiuntivo.
7. Ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto vi era stata infatti una richiesta di pagamento, tramite messaggi whatsapp, della somma rappresentata dai due assegni impagati, che neppure furono messi all'incasso siccome lo stesso rappresentò all'avvicinarsi della scadenza dell'assegno di Pt_1 non avere valuta sul suo conto corrente che di seguito fu estinto.
8. Ha contraddetto all'eccezione di nullità del contratto, depositando all'uopo contratto di locazione per unità da diporto della durata annuale dal 26.06.2016 al 21.06.2017, regolarmente firmato dall'opponente.
9. All'udienza di prima comparizione il GI ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e rinviando all'udienza al 27.1.2022.
10. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle domande ed eccezioni ivi proposte;
la causa è stata trattenuta in decisione. 11. Negli scritti ex artt. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
12. La domanda di parte opponente va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
13. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale le regole in tema di riparto dell'onere probatorio conservano integrale validità: pertanto, pur essendo convenuto in senso formale, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre il debitore – pur essendo attore in senso formale – deve fornire dimostrazione del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa (in questo senso, da ultimo: Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
14. Ciò detto, risulta agli atti che le parti hanno stipulato un contratto di locazione per unità da diporto denominata “ ” di durata annuale con inizio dal giorno CP_2
26.06.2016 al 21.06.2017, debitamente sottoscritto, come risulta provato in via documentale.
15. La fattispecie in esame è specificamente regolata dal codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recepita con d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, il cui Titolo III ha ad oggetto proprio le Disposizioni Speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto.
16. Gli artt. da 42 a 46 regolano i rapporti fra i contraenti nel caso di conclusione di un contratto di locazione di unità da diporto.
In particolare, ai sensi dell'art. 43 (Scadenza del contratto):
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
A mente del successivo art. 44 (Prescrizione):
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
17. Tanto premesso, il diritto vantato dall'opposta risulta prescritto, rilevato che la stessa ha notificato decreto ingiuntivo solo in data 02/03/2021 rispetto alla data di scadenza contrattuale del 21.06.2017 e non ha dato prova (avuto riguardo a quanto statuito con provvedimento del 27.1.2022, che qui va integralmente confermato) di alcuna attività interruttiva ai fini della prescrizione.
18. In particolare, il messaggio whatsapp prodotto in atti, pur potendo costituire valida prova documentale (come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione: v. sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, che, ha chiarito che gli screenshot dei messaggi WhatsApp ed i messaggi del tipo “sms” fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti e delle cose rappresentate, se non disconosciuti in giudizio dalla parte contro cui vengono prodotti), reca data Maggio 2020 e quindi si colloca ad oltre un anno dalla data di scadenza contrattuale;
lo stesso peraltro appare di contenuto generico e di per sé (al di là della rilevata sua collocazione temporale in un momento in cui era già spirato il termine di prescrizione) inidoneo a produrre l'effetto interruttivo, mancando qualsivoglia riferimento dotato di un minimo di specificità rispetto alla pretesa vantata.
19. Tanto premesso, va evidenziato che, pur in presenza degli assegni emessi dall'opponente, da considerarsi promessa di pagamento o riconoscimento di debito, non si può prescindere dall'esistenza e/o dalla validità del rapporto sottostante, con la conseguenza che viene meno qualsiasi effetto vincolante del riconoscimento di debito o della promessa di pagamento, ove risulti processualmente provato da parte del debitore che il suddetto rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento stesso. (cfr. Cass. 20689/2016; Cass. 10464/2024; Cass. 31818/2024).
20. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto di credito/debito “riconosciuto” si era estinto allorché gli assegni furono posti a base della richiesta di decreto ingiuntivo;
la quale, pertanto, non andava accolta.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4399/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe
2) NN parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente;
spese liquidate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, in data 31.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4399/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA INGANGI (CF: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
OPPONENTE
e
, (CF: ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa (oltre che da sé stessa) – come da procura in atti - dall'avv. Marianna Abate, (C.F. ), con domicilio digitale eletto presso C.F._4
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO:
Opposizione a d.i. n. 709/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento RG n. 1586/2021
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/21 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 12/02/2021 RG n. 1586/2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, a favore dell'avv. , della somma di euro 14.000,00, oltre Controparte_1 accessori e spese.
2. La domanda qui proposta è diretta a vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“1. sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 709/2021 e dell'atto di precetto impugnato;
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 709/2021; 3. dichiarare la carenza di legittimazione passiva del debitore ingiunto, quantomeno nei limiti della metà;
4. nel merito dichiarare il rigetto della domanda dell'avv. Controparte_1 stante la nullità del contratto relativo all'imbarcazione t.g. NA929D denominata
e, in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei canoni;
5. emettere CP_2 ogni ulteriore necessario conseguenziale provvedimento di legge;
6. provvedere come di giustizia per le spese del giudizio e del procedimento monitorio”.
3. A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto: I) in via preliminare la parziale carenza di legittimazione passiva in quanto uno dei due assegni a base del d.i. era tratto su un conto corrente diverso da quello intestato al debitore ingiunto, e precisamente sul conto intestato a II) la Parte_2 prescrizione del diritto in quanto applicabile al caso di specie la disciplina in materia di locazione di unità da diporto.
4. Nel merito ha chiesto, come detto, la revoca del decreto ingiuntivo stante il mancato deposito del contratto di locazione, la cui forma scritta è richiesta ad substantiam ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 171/05, deducendo, altresì, che, se è pur vero che l'assegno bancario andava considerato come una promessa di pagamento con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, essa veniva meno quando tale rapporto era invalido, come nel caso di specie.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.07.2021 si è costituita in giudizio l'Avv. , contestando le avverse deduzioni e formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo opposto;
b) Nel merito rigettare l'opposizione de qua, non essendo fondata su prova scritta e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare il alle spese del giudizio con Parte_1 attribuzione”.
6. Ha premesso che nessuno difetto di legittimazione passiva era rilevabile poiché l'assegno in questione non mostrava alcun timbro della indicata società, ma soltanto la firma singola del , identica a quella apposta sull'altro Parte_1 assegno posto a fondamento della richiesta per il decreto ingiuntivo.
7. Ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto vi era stata infatti una richiesta di pagamento, tramite messaggi whatsapp, della somma rappresentata dai due assegni impagati, che neppure furono messi all'incasso siccome lo stesso rappresentò all'avvicinarsi della scadenza dell'assegno di Pt_1 non avere valuta sul suo conto corrente che di seguito fu estinto.
8. Ha contraddetto all'eccezione di nullità del contratto, depositando all'uopo contratto di locazione per unità da diporto della durata annuale dal 26.06.2016 al 21.06.2017, regolarmente firmato dall'opponente.
9. All'udienza di prima comparizione il GI ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e rinviando all'udienza al 27.1.2022.
10. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle domande ed eccezioni ivi proposte;
la causa è stata trattenuta in decisione. 11. Negli scritti ex artt. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
12. La domanda di parte opponente va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
13. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale le regole in tema di riparto dell'onere probatorio conservano integrale validità: pertanto, pur essendo convenuto in senso formale, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto, mentre il debitore – pur essendo attore in senso formale – deve fornire dimostrazione del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa (in questo senso, da ultimo: Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
14. Ciò detto, risulta agli atti che le parti hanno stipulato un contratto di locazione per unità da diporto denominata “ ” di durata annuale con inizio dal giorno CP_2
26.06.2016 al 21.06.2017, debitamente sottoscritto, come risulta provato in via documentale.
15. La fattispecie in esame è specificamente regolata dal codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recepita con d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, il cui Titolo III ha ad oggetto proprio le Disposizioni Speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto.
16. Gli artt. da 42 a 46 regolano i rapporti fra i contraenti nel caso di conclusione di un contratto di locazione di unità da diporto.
In particolare, ai sensi dell'art. 43 (Scadenza del contratto):
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
A mente del successivo art. 44 (Prescrizione):
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
17. Tanto premesso, il diritto vantato dall'opposta risulta prescritto, rilevato che la stessa ha notificato decreto ingiuntivo solo in data 02/03/2021 rispetto alla data di scadenza contrattuale del 21.06.2017 e non ha dato prova (avuto riguardo a quanto statuito con provvedimento del 27.1.2022, che qui va integralmente confermato) di alcuna attività interruttiva ai fini della prescrizione.
18. In particolare, il messaggio whatsapp prodotto in atti, pur potendo costituire valida prova documentale (come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione: v. sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025, che, ha chiarito che gli screenshot dei messaggi WhatsApp ed i messaggi del tipo “sms” fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti e delle cose rappresentate, se non disconosciuti in giudizio dalla parte contro cui vengono prodotti), reca data Maggio 2020 e quindi si colloca ad oltre un anno dalla data di scadenza contrattuale;
lo stesso peraltro appare di contenuto generico e di per sé (al di là della rilevata sua collocazione temporale in un momento in cui era già spirato il termine di prescrizione) inidoneo a produrre l'effetto interruttivo, mancando qualsivoglia riferimento dotato di un minimo di specificità rispetto alla pretesa vantata.
19. Tanto premesso, va evidenziato che, pur in presenza degli assegni emessi dall'opponente, da considerarsi promessa di pagamento o riconoscimento di debito, non si può prescindere dall'esistenza e/o dalla validità del rapporto sottostante, con la conseguenza che viene meno qualsiasi effetto vincolante del riconoscimento di debito o della promessa di pagamento, ove risulti processualmente provato da parte del debitore che il suddetto rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento stesso. (cfr. Cass. 20689/2016; Cass. 10464/2024; Cass. 31818/2024).
20. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto di credito/debito “riconosciuto” si era estinto allorché gli assegni furono posti a base della richiesta di decreto ingiuntivo;
la quale, pertanto, non andava accolta.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% per la non complessità degli accertamenti compiuti le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4399/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo meglio indicato in epigrafe
2) NN parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente;
spese liquidate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, in data 31.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta