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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3985/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1
AR;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CHIARA AR.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio concordatario intercorso tra la sig.ra ed il sig. , contratto in TI (MC), in Parte_2 Parte_1 data 12/03/2003, trascritto/iscritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato
Civile del comune di TI al numero 3, parte 2 Serie A, anno 2003;
• ordinare al Comune di TI l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della emananda sentenza;
- 1 - • omologare le seguenti condizioni:
1) Il figlio dei ricorrenti, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere abitualmente con il padre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultimo sita ad CO, via Pietralacroce n. 44, presso cui sarà prevalentemente collocato, fermo restando che in quanto maggiorenne potrà scegliere autonomamente dove vivere.
2) La sig.ra verserà direttamente al figlio un importo mensile pari ad euro 200,00 Parte_2
(duecento/00), a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultimo, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig. Persona_1
3) I ricorrenti contribuiranno in parti uguali (50%), alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio. Le predette spese verranno pagate al ricorrente richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione tramite bonifico bancario e per quanto concerne la determinazione delle stesse, i ricorrenti fanno espresso rinvio al
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, adottato dai Tribunali del distretto della Corte di Appello di CO il 10/07/2024, che di seguito si trascrive:
SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritte dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie indifferibili ed urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid e altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialista;
- cicli di psicoterapia, logopedia, terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
- 2 - Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritte dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal sistema sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia, logopedia, terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico;
SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati prima della disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, dotazione richiesta dalla Università;
- alloggio universitario, se già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendoci comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza al conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati già prima della disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 3 - - master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione concorsi, esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria/straordinaria per mezzo di trasporto acquisito di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa iniziate dopo la disgregazione del nucleo familiare (costi di iscrizione, assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie, trasferte senza pernottamento); acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli;
- attività sociali (ad esempio: concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare prima della disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
4) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti.
- 4 - 5) I ricorrenti dichiarano altresì che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Gli assegni familiari saranno integralmente percepiti dalla sig. . Parte_1
7) Le eventuali detrazioni fiscali per il figlio saranno integralmente poste in favore del sig.
.” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TI (MC) il 12/04/2003, rappresentando che da tale unione è nato il figlio (CO, 09/09/2006), che con Per_1 decreto del 24/11/2021 il Tribunale di CO ha omologato la separazione consensuale e che da allora tra i coniugi non vi è stata riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 06/10/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12977 del 24/11/2021 il Tribunale di
CO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 16/11/2021 (con udienza svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 5 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TI (MC) il 12/04/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TI (MC) al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore del quale le parti hanno stabilito un contributo mensile al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze del figlio e corrispondente alle risorse dell'onerata.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di CO.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a TI (MC) il 12/04/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di TI (MC) al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3985/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA Parte_1
AR;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CHIARA AR.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio concordatario intercorso tra la sig.ra ed il sig. , contratto in TI (MC), in Parte_2 Parte_1 data 12/03/2003, trascritto/iscritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato
Civile del comune di TI al numero 3, parte 2 Serie A, anno 2003;
• ordinare al Comune di TI l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della emananda sentenza;
- 1 - • omologare le seguenti condizioni:
1) Il figlio dei ricorrenti, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a risiedere abitualmente con il padre presso l'abitazione di proprietà di quest'ultimo sita ad CO, via Pietralacroce n. 44, presso cui sarà prevalentemente collocato, fermo restando che in quanto maggiorenne potrà scegliere autonomamente dove vivere.
2) La sig.ra verserà direttamente al figlio un importo mensile pari ad euro 200,00 Parte_2
(duecento/00), a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultimo, che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig. Persona_1
3) I ricorrenti contribuiranno in parti uguali (50%), alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio. Le predette spese verranno pagate al ricorrente richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione tramite bonifico bancario e per quanto concerne la determinazione delle stesse, i ricorrenti fanno espresso rinvio al
“Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, adottato dai Tribunali del distretto della Corte di Appello di CO il 10/07/2024, che di seguito si trascrive:
SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritte dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie indifferibili ed urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid e altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialista;
- cicli di psicoterapia, logopedia, terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
- 2 - Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritte dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal sistema sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia, logopedia, terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico;
SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati prima della disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, dotazione richiesta dalla Università;
- alloggio universitario, se già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendoci comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto);
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza al conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati già prima della disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 3 - - master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione concorsi, esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria/straordinaria per mezzo di trasporto acquisito di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa iniziate dopo la disgregazione del nucleo familiare (costi di iscrizione, assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie, trasferte senza pernottamento); acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli;
- attività sociali (ad esempio: concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare prima della disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
4) I ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti.
- 4 - 5) I ricorrenti dichiarano altresì che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Gli assegni familiari saranno integralmente percepiti dalla sig. . Parte_1
7) Le eventuali detrazioni fiscali per il figlio saranno integralmente poste in favore del sig.
.” Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TI (MC) il 12/04/2003, rappresentando che da tale unione è nato il figlio (CO, 09/09/2006), che con Per_1 decreto del 24/11/2021 il Tribunale di CO ha omologato la separazione consensuale e che da allora tra i coniugi non vi è stata riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 06/10/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12977 del 24/11/2021 il Tribunale di
CO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 16/11/2021 (con udienza svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi della normativa emergenziale). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 5 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a TI (MC) il 12/04/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di TI (MC) al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile) e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in favore del quale le parti hanno stabilito un contributo mensile al mantenimento a carico della madre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze del figlio e corrispondente alle risorse dell'onerata.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di CO.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di CO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a TI (MC) il 12/04/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di TI (MC) al n. 3, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in CO, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi
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