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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 19/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1174/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CH NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1174/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAVERIO Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. , Controparte_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice ill.mo, reiectis contrariis,
RITENERE e DICHIARARE riconosciuta, per effetto di usucapione, in favore del Sig. , Parte_1 c.f. l'appartenenza in totale proprietà esclusiva del seguente bene immobile C.F._1
Comune di Premia (VB)
NCEU foglio 30, mappale 69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2, mq 75, R. 222,08 €, coerenti subalterno 1, mappale 71, strada sui tre lati.
pagina 1 di 4 DISPORRE quindi variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicità verso i terzi in modo che la titolarità del diritto di proprietà sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al sig.
con esclusione di qualsiasi altro nominativo. Parte_1
Nulla per le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha chiesto che fosse accertato l'intervenuto acquisto Parte_1
per usucapione di un immobile sito nel Comune di Premia censito NCEU foglio 30, mappale 69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2.
In particolare, ha esposto di aver posseduto il bene in maniera pacifica e ininterrotta per oltre vent'anni, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 7.5.2025, verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore. All'udienza del 7.7.2025 sono stati escussi due testi e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, ex art. 281sexies c.p.c. in data 1.10.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento.
In termini generali, giova premettere che, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
pagina 2 di 4 Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Posto ciò, dall'istruttoria espletata è emerso che è intervenuto l'acquisto mediante usucapione della proprietà dell'immobile oggetto della citazione, in quanto è stato posseduto da oltre venti anni da Pt_1
[...]
In particolare, i testi escussi, cui sono state mostrate le foto dell'immobile oggetto di causa e la relativa planimetria (doc. 2-3), hanno confermato in maniera convincente la tesi dell'attore e la continuità del loro possesso pacifico ed indisturbato sui beni oggetto della vertenza.
I testi escussi risultano essere del tutto attendibili, avendo dichiarato di aver più volte frequentato il luogo oggetto di causa per un periodo superiore al ventennio (cfr. dichiarazioni “mia Testimone_1 moglie e la moglie dell'attore si conoscono circa dal 1983 quando i bambini erano piccoli e da quel momento abbiamo iniziato ad andare frequentemente a trovarli in montagna. Andavamo circa due volte all'anno ma è anche capitato che mia moglie si fermasse coi figli per periodi di vacanza più lunghi”; dichiarazioni “ci siamo conosciuti con l'attore circa quarant'anni fa perché Testimone_2
i figli andavano insieme in piscina e da quale momento siamo andati spesso a trovarli nella casa in montagna che vedo nelle foto. Andavamo sia d'estate che d'inverno, con maggiore frequenta d'estate fermandoci anche per periodi di circa quindici giorni. Andavamo almeno una volta al mese, a volte anche solo in giornata”). I testi hanno, inoltre, riferito di aver visto il ricorrente utilizzare delle chiavi per accedere all'immobile e di essere a conoscenza della realizzazione da parte dello stesso di una serie di lavori di manutenzione (cfr. dichiarazioni “essendo geometra l'ho seguito Testimone_1
personalmente per alcune attività di ristrutturazione ad esempio il rifacimento del bagno e per
l'arredamento della cucina”; dichiarazioni “so che hanno fatto diversi lavori ad Testimone_2
esempio hanno sistema il bagno, hanno arredato la cucina. Lo so perché a mio marito, che è geometra, hanno chiesto molti consigli per la realizzazione di questi lavori”).
Tutti i testimoni hanno, infine, riferito di non aver mai notato nessun'altra persona presso l'immobile oggetto della vertenza, né qualcuno che sollevasse delle contestazioni sul possesso dello stesso.
pagina 3 di 4 Dall'istruttoria espletata è, quindi, emerso che ha esercitato per un periodo superiore a Parte_1 vent'anni un possesso uti dominus sull'immobile oggetto di causa, servendosi dello stesso in via esclusiva. È emersa, altresì, la totale inerzia dei proprietari nell'esercizio delle relative facoltà, cui, invece, nel corso del tempo, si è contrapposta la prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte dell'odierno attore, che ha esercitato un possesso pacifico ed esclusivo e si è così sostituiti nella utilizzazione del bene ai titolari del diritto dominicale.
Tali elementi consentono di ritenere integrata la ricorrenza dei presupposti dettati dalla legge per il maturarsi dell'usucapione ordinaria, consistenti nella prova del possesso pacifico, continuo e ininterrotto, accompagnato dall'elemento temporale.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve, quindi, essere accolta.
Nulla si dispone sulle spese di lite in assenza di opposizione dei convenuti rimasti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, dichiara in suo favore l'intervenuta Parte_1
usucapione della proprietà dell'immobile sito in Comune di Premia, censito NCEU foglio 30, mappale
69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la presente sentenza titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la
Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Verbania, 19.10.2025
Il Giudice
CH NE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CH NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1174/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DAVERIO Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ), Controparte_3 C.F._4
C.F. , Controparte_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice ill.mo, reiectis contrariis,
RITENERE e DICHIARARE riconosciuta, per effetto di usucapione, in favore del Sig. , Parte_1 c.f. l'appartenenza in totale proprietà esclusiva del seguente bene immobile C.F._1
Comune di Premia (VB)
NCEU foglio 30, mappale 69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2, mq 75, R. 222,08 €, coerenti subalterno 1, mappale 71, strada sui tre lati.
pagina 1 di 4 DISPORRE quindi variazione nei pubblici registri immobiliari e della pubblicità verso i terzi in modo che la titolarità del diritto di proprietà sugli anzi richiamati beni immobili risulti in capo al sig.
con esclusione di qualsiasi altro nominativo. Parte_1
Nulla per le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha chiesto che fosse accertato l'intervenuto acquisto Parte_1
per usucapione di un immobile sito nel Comune di Premia censito NCEU foglio 30, mappale 69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2.
In particolare, ha esposto di aver posseduto il bene in maniera pacifica e ininterrotta per oltre vent'anni, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 7.5.2025, verificata la regolarità della notificazione, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attore. All'udienza del 7.7.2025 sono stati escussi due testi e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, ex art. 281sexies c.p.c. in data 1.10.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento.
In termini generali, giova premettere che, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi.
Quest'ultimo elemento, tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, che si sia voluto in concreto usucapire.
Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene.
pagina 2 di 4 Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158
c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto.
Posto ciò, dall'istruttoria espletata è emerso che è intervenuto l'acquisto mediante usucapione della proprietà dell'immobile oggetto della citazione, in quanto è stato posseduto da oltre venti anni da Pt_1
[...]
In particolare, i testi escussi, cui sono state mostrate le foto dell'immobile oggetto di causa e la relativa planimetria (doc. 2-3), hanno confermato in maniera convincente la tesi dell'attore e la continuità del loro possesso pacifico ed indisturbato sui beni oggetto della vertenza.
I testi escussi risultano essere del tutto attendibili, avendo dichiarato di aver più volte frequentato il luogo oggetto di causa per un periodo superiore al ventennio (cfr. dichiarazioni “mia Testimone_1 moglie e la moglie dell'attore si conoscono circa dal 1983 quando i bambini erano piccoli e da quel momento abbiamo iniziato ad andare frequentemente a trovarli in montagna. Andavamo circa due volte all'anno ma è anche capitato che mia moglie si fermasse coi figli per periodi di vacanza più lunghi”; dichiarazioni “ci siamo conosciuti con l'attore circa quarant'anni fa perché Testimone_2
i figli andavano insieme in piscina e da quale momento siamo andati spesso a trovarli nella casa in montagna che vedo nelle foto. Andavamo sia d'estate che d'inverno, con maggiore frequenta d'estate fermandoci anche per periodi di circa quindici giorni. Andavamo almeno una volta al mese, a volte anche solo in giornata”). I testi hanno, inoltre, riferito di aver visto il ricorrente utilizzare delle chiavi per accedere all'immobile e di essere a conoscenza della realizzazione da parte dello stesso di una serie di lavori di manutenzione (cfr. dichiarazioni “essendo geometra l'ho seguito Testimone_1
personalmente per alcune attività di ristrutturazione ad esempio il rifacimento del bagno e per
l'arredamento della cucina”; dichiarazioni “so che hanno fatto diversi lavori ad Testimone_2
esempio hanno sistema il bagno, hanno arredato la cucina. Lo so perché a mio marito, che è geometra, hanno chiesto molti consigli per la realizzazione di questi lavori”).
Tutti i testimoni hanno, infine, riferito di non aver mai notato nessun'altra persona presso l'immobile oggetto della vertenza, né qualcuno che sollevasse delle contestazioni sul possesso dello stesso.
pagina 3 di 4 Dall'istruttoria espletata è, quindi, emerso che ha esercitato per un periodo superiore a Parte_1 vent'anni un possesso uti dominus sull'immobile oggetto di causa, servendosi dello stesso in via esclusiva. È emersa, altresì, la totale inerzia dei proprietari nell'esercizio delle relative facoltà, cui, invece, nel corso del tempo, si è contrapposta la prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte dell'odierno attore, che ha esercitato un possesso pacifico ed esclusivo e si è così sostituiti nella utilizzazione del bene ai titolari del diritto dominicale.
Tali elementi consentono di ritenere integrata la ricorrenza dei presupposti dettati dalla legge per il maturarsi dell'usucapione ordinaria, consistenti nella prova del possesso pacifico, continuo e ininterrotto, accompagnato dall'elemento temporale.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve, quindi, essere accolta.
Nulla si dispone sulle spese di lite in assenza di opposizione dei convenuti rimasti contumaci.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, dichiara in suo favore l'intervenuta Parte_1
usucapione della proprietà dell'immobile sito in Comune di Premia, censito NCEU foglio 30, mappale
69, subalterno 3, frazione Passo s.n.c., cat. A3, classe 2;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la presente sentenza titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la
Conservatoria dei registri immobiliari competente.
Verbania, 19.10.2025
Il Giudice
CH NE
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