CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata il 03.02.2022 e contraddistinta dal n.189/22, iscritto al n. 1054/202 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 15
aprile 2025 e pendente
tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona Legale Rappresentante p.t., Avv. Paola Belfiore, rappresentata e difesa, giu-
sta procura alle liti in calce al presente atto e su separato foglio, dall'avv. Nicolino Ia-
covone, del Foro di Isernia (C.F. Pec: CodiceFiscale_1
). Email_1
-appellante-
e
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta pro- Controparte_1 C.F._2
cura alle liti in calce, dall' Avv.to Ubaldo Boccia, C.F. , PEC: C.F._3
Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-appellata-
e
(società incorporante di a far data dal Controparte_2 Controparte_3
6.6.14 giusta atto di fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna rep. Per_1
53712 racc. 34018) in persona del suo legale rappresentante p.t., dott.
[...]
(giusta procura speciale per Notaio dott. i Bolo- Controparte_4 Persona_2
gna del 29.12.2021 rep. n. 95917 racc. n.11664), rappresentata e difesa dall'avv. Italo
Benigni ( - pec in virtù CodiceFiscale_4 Email_3
dii procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello
-appellata-
e
Controparte_5
-appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notifica- Parte_1
ta a ed il 4.3.2022, appellava la sentenza indicata Controparte_1 Controparte_2
in epigrafe, di accoglimento della domanda attorea proposta da nei Controparte_1
confronti dell'attuale appellante e del dott. , avente ad oggetto risarcimen- Controparte_5
to danni da colpa medica.
chiamava in causa a titolo di manleva Parte_1 Controparte_2
CP_ e proponeva domanda di eventuale rivalsa nei confronti del dr. , che restava con-
tumace. Quest'ultima domanda era rinunciata dalla convenuta in occasione della pre-
cisazione delle conclusioni.
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
2. All'esito dell'istruttoria, costituita dall'escussione di testimoni e dall'espletamento di CTU medico-legale, il giudice tratteneva la causa in decisione emettendo quindi l'impugnata sentenza di accoglimento della domanda proposta da
, con dichiarazione di responsabilità solidale della ' Controparte_1 [...]
e del Dr. , in relazione al danno Parte_1 Controparte_5
non patrimoniale, e di condanna in solido della ' Parte_1
ed del Dr. al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_5 Controparte_1
di € 55.493,00, oltre accessori e spese legali.
Il giudice accoglieva parzialmente la domanda di garanzia, proposta dalla '
[...]
nei confronti di ' Parte_1 Controparte_6
e, per l'effetto, condannava ' a tenere indenne
[...] Controparte_6
la ' ' da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in fa- Parte_1
vore di , entro il limite di € 5.493,00 oltre interessi legali dal 12 di- Controparte_1
cembre 2013 e sino all'effettiva corresponsione, compensando le spese di lite nella misura del 60% tra la ' e la ' Parte_1 [...]
Controparte_7
La decisione era motivata dall'adesione del giudice alle conclusioni rassegnate dal
CTU di accertamento di responsabilità del chirurgo nell'esecuzione dell'intervento cui era sottoposta l'attrice, affetta da epifiolisi in secondo stadio. Il chirurgo doveva estrar-
re le viti inserite in un precedente intervento e la rimozione della vite di sinistra avveni-
va correttamente nel mentre una delle due viti di destra si rompeva e gran parte di es-
sa era lasciata colpevolmente in situ. La persistenza del mezzo di sintesi non tollerato non consentiva il recupero funzionale, con ripercussione negativa sulla vita di relazio-
ne dell'attrice, di anni 13.
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
3. proponeva appello sottoponen- Parte_1
do all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
A) Erronea valutazione dell'istruttoria espletata e necessità di riforma nel merito della sentenza gravata in termini di integrale rigetto della domanda ex adverso proposta, in ragione dell'insussistenza dei presupposti giuridici e medico-legali giustificativi della responsabilità della ' '. La domanda attorea era generica con imputazio- Parte_1
ne di mancata necessaria attenzione per impedire la rottura del chiodo con imperizia addebitata allo specialista del settore ed imprudenza per non aver utilizzato le caute manovre idonee ad impedire la rottura del chiodo. Mancava, nella descrizione attorea,
l'indicazione di cosa fosse ' l'attenzione necessaria ', sul come rimuovere il chiodo da osteosintesi, quali fossero le ' caute manovre ' da eseguire. La rottura della testa della vite era stata conseguenza esclusivamente di una complicanza accidentale e la scelta di desistere da tentativi traumatizzanti di rimozione costituiva una scelta opportuna e prudente non risultando credibile la sintomatologia clinica in atti perché non ricollega-
bile a mezzo di sintesi avente dimensioni minimali come quello utilizzato nel caso in esame.
Si trattava del secondo intervento chirurgico al quale la ragazza era sottoposta dopo il precedente eseguito nel 2004 e si era verificata una complicanza, cioè una deviazione dal corso ideale della malattia. La rimozione di un mezzo di sintesi può provocare la rottura dello stesso pur in presenza di un'operazione diligente e nella fattispecie in esame si doveva propendere per la probabile rottura accidentale anche perché il peri-
to poteva solo avanzare ipotesi meramente probabilistiche che non potevano giustifi-
care la condanna. Il CTU formulava ipotesi assistite non da elementi tecnici ma da va-
lutazioni probabilistiche senza indicare i parametri di riferimento, laddove si trattava di evento imprevedibile ed inevitabile. Diverse questioni inerenti l'occorso restavano irri-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
solte, non emergendo la causa dell'estrazione solo parziale della vite di destra, non risultando l'errore medico e la condotta esigibile. La domanda, quindi, doveva essere rigettata perché l'onere di provare il nesso di causalità ricadeva sul danneggiato.
B) In via gradata chiedeva che non fosse riconosciuto il danno morale in favore dell'attrice. Il Tribunale applicava le Tabelle del danno biologico elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano nella versione aggiorna-
ta all'anno 2021 senza accordare alcuna personalizzazione del danno. Dette tabelle erano comprensive anche della componente c.d. "morale" che, nella fattispecie in esame, non era risarcibile per mancanza di prova. La relativa componente, €
12.078,00, non doveva essere accordata, residuando il solo importo di € 38.960,00.
L'appellante concludeva per sentir:“•In totale riforma della sentenza impugnata, dichia-
rare infondata e non provata la domanda di causa a suo tempo introdotta da
[...]
; •Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, dichiarare Parte_2
che ad esse è tenuta ex art. 1917 comma 3° C.C. la Compagnia Assicuratrice
[...]
, statuendo conseguentemente “. CP_7
4. si costituiva nel grado del giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame perché infondato. Ricapitolava la vicenda sanitaria con la rimozione parziale della vite metallica dall'anca destra inserita con il precedente intervento del 2004 e le conseguenti successive conseguenze costituite da forte dolenzia, disagio e limitazioni funzionali. Menzionava la replica del CTU depositata nel corso dell'istruttoria del primo grado e che affermava “l'estrazione delle altre due viti, avvenuta in maniera del tutto scevra da complicanze induce a pensare che non ci fossero particolari difetti intrinseci alla vite impiantata, né al sito osseo ospitante;
tale considerazione è assistita dal coef-
ficiente probabilistico;
dal completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibi-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
li, abbiamo un convincimento dotato di un elevato grado di credibilità razionale”. Illu-
strava come detta ricostruzione fosse alla base del riconoscimento del nesso di causa-
lità tra la condotta del medico e la rottura della vite. Perorava la correttezza della sen-
tenza impugnata, da confermare. La complicanza che si era verificata e l'incapacità
del chirurgo ad evitarla e a farvi fronte costituiva la fonte di responsabilità contrattuale dell'appellante, tenuto conto che l'intervento era anche routinario e l'appellante non aveva indicato la manovra eseguita, quella di emergenza per estrarre la vite spezzata,
lo strumentario utilizzato e quello a disposizione. Il CTU sul punto evidenziava che:
“nel caso di rimozione di un impianto per una serie di motivi, si possono presentare delle complicazioni ed è, quindi, importante che il chirurgo sia preparato ad affrontarle.
Oltre ai normali strumenti d'estrazione, come i cacciaviti, devono essere disponibili an-
che strumenti più specifici per estrarre ad esempio viti danneggiate e rotte… a tal pro-
posito si segnala la difettosa tenuta della cartella clinica, con mancanza di dati circa le circostanze che portarono alla rottura della vite in questione…”
In merito alla questione del riconoscimento del danno morale ne evidenziava il neces-
sario risarcimento. Il dolore ed il disagio persistente erano rilevati dal CTU che eviden-
ziava la “elevata ripercussione negativa sulla vita di relazione della perizianda. Si ten-
ga presente l'età particolare in cui la perizianda subiva l'intervento chirurgico in ogget-
to, esitato in una sindrome dolorosa a carattere continuo, causa di movimenti non ar-
monici, non accesso ad attività sportive e limitazioni algo funzionali “. La vite doveva essere rimossa perché non tollerata e “la perizianda ha dovuto imparare a convivere con il suo dolore, un dolore che le ha precluso sia un recupero funzionale ottimale sia la pratica di eventuali attività hobbistiche/sportive; la persistenza del mezzo di sintesi,
inoltre, avvertita dalla perizianda come corpo estraneo dal quale non può liberarsi, ha
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
comportato un disagio psichico alla stessa e un pregiudizio estetico, data l'alterazione del profilo anatomico della coscia...”
Caso GE concludeva per sentir: “1. Dichiarare inammissibile l'appello propo- CP_1
sto dalla avverso la sentenza n. 189/2022 pro- Parte_1
nunciata dal Tribunale di Avellino in persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani in data
01.02.2022 e pubblicata in data 03.02.2022, ai sensi dell'art 348 bis cpc, e comunque rigettarlo nel merito perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. 2.
Confermare dunque la sentenza impugnata n. 189/2022 anche nel quantum ricono-
sciuto dal Giudice di prime cure in favore della sig.ra per un impor- Controparte_1
to pari ad euro 55.493,00, oltre interessi legali e rivalutazione, comprensivo anche del risarcimento per il danno morale;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa.”
5. eccepiva in primo luogo l'omessa notifica dell'atto di ci- Controparte_2
tazione in appello alla parte processuale, nelle more deceduto, condebi- Controparte_5
tore solidale della Casa di cura appellante. Richiamava la disciplina contrattuale perfe-
zionata con l'assicurato e concludeva perché, in via preliminare per l'integrazione del
CP_ contraddittorio nei confronti degli eredi del dott. , ex art. 331 c.p.c., e, in ogni caso,
per il rigetto della domanda dell'appellante finalizzata alla condanna dell'assicuratore alle spese del grado del giudizio. Vittoria di spese.
6. La Corte, con l'ordinanza emessa il 28.9.2022 ordinava l'integrazione del con-
CP_ traddittorio nei confronti degli eredi del dott. ed il 19.4.23, preso atto dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo impersonalmente agli eredi, considerata la loro mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia rinviando la causa per la precisa-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
zione delle conclusioni. All'udienza del 15.4.205, tenuta a trattazione scritta, la causa era quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti degli ordinari termini per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. L'elaborato peritale redatto in primo grado, finalizzato a fornire i riferimenti tec-
nici necessari per addivenire alla decisione del giudizio, analiticamente esamina tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazione è logica, esaustiva, completa e la Corte
quindi l'adotta, come d'altra parte già avvenuto in primo grado, a riferimento tecnico delle questioni da esaminare.
8. Il primo motivo d'appello è infondato e viene rigettato. Non sussiste la generici-
tà che l'appellante addebita alla citazione dell'attore in primo grado. L'onere dell'attore,
con riferimento alla prestazione resa dalla struttura sanitaria e dal medico operante,
era quello di procedere all'allegazione, non prova, dell'esistenza dell'inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno (così S.C. sentenze n.n.
577/2008 e 26516/2017). La sentenza n. 15993/11 precisa che: "in tema di responsa-
bilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'eserci-
zio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scar-
sa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produ-
zione del danno". Nella fattispecie in esame l'inadempimento allegato dall'attore pre-
sentava i requisiti menzionati perché era costituito dall'imputazione al chirurgo di non aver operato secondo le regole dell'arte tanto da aver lasciato in sito una parte della vite che andava rimossa. Contestava specificatamente l'inadempimento nell'esecuzione della prestazione, indicata, tale da aver arrecato il danno lamentato e
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
tanto era sufficiente ricadendo sul medico di dover dimostrare il corretto adempimento.
(Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015,
n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particolare, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto so-
ciale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato
(Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812),
mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impos-
sibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempi-
mento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibi-
le ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808). La rico-
struzione secondo il criterio probabilistico del nesso causale, contestata dall'appellante, costituisce proprio il criterio che il giudice è chiamato ad applicare per la verifica del legame, oggettivo, tra l'azione del medico ed il danno constatato. In un intervento di rimozione di una vite la constatazione della rottura del mezzo e della sua permanenza in situ costituisce evidenza incontestabile dell'esistenza del nesso causa-
le. Il nesso eziologico, della cui dimostrazione era onerato il danneggiato, risulta evi-
dente.
Il dato soggettivo, inerente la responsabilità del chirurgo, deve essere riscontrato in termini diversi rispetto al nesso causale.
La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzial-
mente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento.
La non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configu-
rabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.
La rottura della vite costituiva una complicanza dell'intervento chirurgico e specifica la
S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (conforme alla sentenza n. 13328/2015), che per complicanza deve intendersi un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrat-
tamente prevedibile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'e-
vento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Il punto non è l'incidenza statistica del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario, quale quello in esame, la S.C., con la sentenza n. 24074/2017 (conforme senten-
za n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che sia-
no state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la dili-
genza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Il punto,
in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'accaduto che po-
tesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non imputabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimostrare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C. n. 20101/2009;
n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In mancanza, la re-
sponsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n. 28991/2019).
L'operazione chirurgica alla quale era sottoposta presenta punti Controparte_1
oscuri nella ricostruzione delle modalità dell'intervento chirurgico e nella ricostruzione delle ragioni che portavano alla rottura della vite, come evidenziato dallo stesso appel-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 10 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
lante, e ciò, lungi dal comportare l'esonero da responsabilità del medico, in realtà co-
stituisce elemento per affermare l'inesistenza della prova liberatoria che il convenuto avrebbe dovuto raggiungere. Le carenze della cartella clinica, oltretutto, costituisce elemento a carico dei convenuti (tra le tante, Corte di cassazione – sez. III civ. – sent.
11224/2024).
9. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Precisa la S.C. (ordinanza n.
19189/2020) che il danno morale subito dal paziente, per essere risarcito, deve rispet-
tare due condizioni: che la pretesa risarcitoria non sia già stata altrimenti riconosciuta e che vi sia prova della ricorrenza delle circostanze che giustificano l'accoglimento della liquidazione del danno ulteriore. Il riscontro di tali elementi emerge dalla lettura della CTU, dalla quale risulta che la ragazza, di anni 13, non tollerava la protesi ed era costretta a conviverci, e provava “dolore e disagio persistente” patendo logici danni ulteriori a quelli compresi nel biologico. Subiva una “elevata ripercussione negativa sulla vita di relazione.” Il disagio psichico era allegato e provato e tanto comporta il ne-
cessario risarcimento della componente morale del danno.
10. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, compreso sino a
€.260.000,00, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità del-
le questioni poste a fondamento della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per la
[...]
. Controparte_8
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
[...]
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 11 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
pubblicata il 03.02.2022 e contraddistinta dal n.189/22, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento, Parte_1
in favore di e di delle spese di lite del grado, liqui- Controparte_1 Controparte_2
date per ciascuno in €.7.160,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per il Parte_1
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo
[...]
unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata il 03.02.2022 e contraddistinta dal n.189/22, iscritto al n. 1054/202 del
ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 15
aprile 2025 e pendente
tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona Legale Rappresentante p.t., Avv. Paola Belfiore, rappresentata e difesa, giu-
sta procura alle liti in calce al presente atto e su separato foglio, dall'avv. Nicolino Ia-
covone, del Foro di Isernia (C.F. Pec: CodiceFiscale_1
). Email_1
-appellante-
e
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta pro- Controparte_1 C.F._2
cura alle liti in calce, dall' Avv.to Ubaldo Boccia, C.F. , PEC: C.F._3
Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-appellata-
e
(società incorporante di a far data dal Controparte_2 Controparte_3
6.6.14 giusta atto di fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna rep. Per_1
53712 racc. 34018) in persona del suo legale rappresentante p.t., dott.
[...]
(giusta procura speciale per Notaio dott. i Bolo- Controparte_4 Persona_2
gna del 29.12.2021 rep. n. 95917 racc. n.11664), rappresentata e difesa dall'avv. Italo
Benigni ( - pec in virtù CodiceFiscale_4 Email_3
dii procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello
-appellata-
e
Controparte_5
-appellati contumaci-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notifica- Parte_1
ta a ed il 4.3.2022, appellava la sentenza indicata Controparte_1 Controparte_2
in epigrafe, di accoglimento della domanda attorea proposta da nei Controparte_1
confronti dell'attuale appellante e del dott. , avente ad oggetto risarcimen- Controparte_5
to danni da colpa medica.
chiamava in causa a titolo di manleva Parte_1 Controparte_2
CP_ e proponeva domanda di eventuale rivalsa nei confronti del dr. , che restava con-
tumace. Quest'ultima domanda era rinunciata dalla convenuta in occasione della pre-
cisazione delle conclusioni.
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
2. All'esito dell'istruttoria, costituita dall'escussione di testimoni e dall'espletamento di CTU medico-legale, il giudice tratteneva la causa in decisione emettendo quindi l'impugnata sentenza di accoglimento della domanda proposta da
, con dichiarazione di responsabilità solidale della ' Controparte_1 [...]
e del Dr. , in relazione al danno Parte_1 Controparte_5
non patrimoniale, e di condanna in solido della ' Parte_1
ed del Dr. al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_5 Controparte_1
di € 55.493,00, oltre accessori e spese legali.
Il giudice accoglieva parzialmente la domanda di garanzia, proposta dalla '
[...]
nei confronti di ' Parte_1 Controparte_6
e, per l'effetto, condannava ' a tenere indenne
[...] Controparte_6
la ' ' da ogni pagamento eseguito in conseguenza della condanna in fa- Parte_1
vore di , entro il limite di € 5.493,00 oltre interessi legali dal 12 di- Controparte_1
cembre 2013 e sino all'effettiva corresponsione, compensando le spese di lite nella misura del 60% tra la ' e la ' Parte_1 [...]
Controparte_7
La decisione era motivata dall'adesione del giudice alle conclusioni rassegnate dal
CTU di accertamento di responsabilità del chirurgo nell'esecuzione dell'intervento cui era sottoposta l'attrice, affetta da epifiolisi in secondo stadio. Il chirurgo doveva estrar-
re le viti inserite in un precedente intervento e la rimozione della vite di sinistra avveni-
va correttamente nel mentre una delle due viti di destra si rompeva e gran parte di es-
sa era lasciata colpevolmente in situ. La persistenza del mezzo di sintesi non tollerato non consentiva il recupero funzionale, con ripercussione negativa sulla vita di relazio-
ne dell'attrice, di anni 13.
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
3. proponeva appello sottoponen- Parte_1
do all'attenzione della Corte i seguenti motivi:
A) Erronea valutazione dell'istruttoria espletata e necessità di riforma nel merito della sentenza gravata in termini di integrale rigetto della domanda ex adverso proposta, in ragione dell'insussistenza dei presupposti giuridici e medico-legali giustificativi della responsabilità della ' '. La domanda attorea era generica con imputazio- Parte_1
ne di mancata necessaria attenzione per impedire la rottura del chiodo con imperizia addebitata allo specialista del settore ed imprudenza per non aver utilizzato le caute manovre idonee ad impedire la rottura del chiodo. Mancava, nella descrizione attorea,
l'indicazione di cosa fosse ' l'attenzione necessaria ', sul come rimuovere il chiodo da osteosintesi, quali fossero le ' caute manovre ' da eseguire. La rottura della testa della vite era stata conseguenza esclusivamente di una complicanza accidentale e la scelta di desistere da tentativi traumatizzanti di rimozione costituiva una scelta opportuna e prudente non risultando credibile la sintomatologia clinica in atti perché non ricollega-
bile a mezzo di sintesi avente dimensioni minimali come quello utilizzato nel caso in esame.
Si trattava del secondo intervento chirurgico al quale la ragazza era sottoposta dopo il precedente eseguito nel 2004 e si era verificata una complicanza, cioè una deviazione dal corso ideale della malattia. La rimozione di un mezzo di sintesi può provocare la rottura dello stesso pur in presenza di un'operazione diligente e nella fattispecie in esame si doveva propendere per la probabile rottura accidentale anche perché il peri-
to poteva solo avanzare ipotesi meramente probabilistiche che non potevano giustifi-
care la condanna. Il CTU formulava ipotesi assistite non da elementi tecnici ma da va-
lutazioni probabilistiche senza indicare i parametri di riferimento, laddove si trattava di evento imprevedibile ed inevitabile. Diverse questioni inerenti l'occorso restavano irri-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
solte, non emergendo la causa dell'estrazione solo parziale della vite di destra, non risultando l'errore medico e la condotta esigibile. La domanda, quindi, doveva essere rigettata perché l'onere di provare il nesso di causalità ricadeva sul danneggiato.
B) In via gradata chiedeva che non fosse riconosciuto il danno morale in favore dell'attrice. Il Tribunale applicava le Tabelle del danno biologico elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano nella versione aggiorna-
ta all'anno 2021 senza accordare alcuna personalizzazione del danno. Dette tabelle erano comprensive anche della componente c.d. "morale" che, nella fattispecie in esame, non era risarcibile per mancanza di prova. La relativa componente, €
12.078,00, non doveva essere accordata, residuando il solo importo di € 38.960,00.
L'appellante concludeva per sentir:“•In totale riforma della sentenza impugnata, dichia-
rare infondata e non provata la domanda di causa a suo tempo introdotta da
[...]
; •Quanto al governo delle spese del presente grado di giudizio, dichiarare Parte_2
che ad esse è tenuta ex art. 1917 comma 3° C.C. la Compagnia Assicuratrice
[...]
, statuendo conseguentemente “. CP_7
4. si costituiva nel grado del giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame perché infondato. Ricapitolava la vicenda sanitaria con la rimozione parziale della vite metallica dall'anca destra inserita con il precedente intervento del 2004 e le conseguenti successive conseguenze costituite da forte dolenzia, disagio e limitazioni funzionali. Menzionava la replica del CTU depositata nel corso dell'istruttoria del primo grado e che affermava “l'estrazione delle altre due viti, avvenuta in maniera del tutto scevra da complicanze induce a pensare che non ci fossero particolari difetti intrinseci alla vite impiantata, né al sito osseo ospitante;
tale considerazione è assistita dal coef-
ficiente probabilistico;
dal completo e attento vaglio critico di tutti gli elementi disponibi-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
li, abbiamo un convincimento dotato di un elevato grado di credibilità razionale”. Illu-
strava come detta ricostruzione fosse alla base del riconoscimento del nesso di causa-
lità tra la condotta del medico e la rottura della vite. Perorava la correttezza della sen-
tenza impugnata, da confermare. La complicanza che si era verificata e l'incapacità
del chirurgo ad evitarla e a farvi fronte costituiva la fonte di responsabilità contrattuale dell'appellante, tenuto conto che l'intervento era anche routinario e l'appellante non aveva indicato la manovra eseguita, quella di emergenza per estrarre la vite spezzata,
lo strumentario utilizzato e quello a disposizione. Il CTU sul punto evidenziava che:
“nel caso di rimozione di un impianto per una serie di motivi, si possono presentare delle complicazioni ed è, quindi, importante che il chirurgo sia preparato ad affrontarle.
Oltre ai normali strumenti d'estrazione, come i cacciaviti, devono essere disponibili an-
che strumenti più specifici per estrarre ad esempio viti danneggiate e rotte… a tal pro-
posito si segnala la difettosa tenuta della cartella clinica, con mancanza di dati circa le circostanze che portarono alla rottura della vite in questione…”
In merito alla questione del riconoscimento del danno morale ne evidenziava il neces-
sario risarcimento. Il dolore ed il disagio persistente erano rilevati dal CTU che eviden-
ziava la “elevata ripercussione negativa sulla vita di relazione della perizianda. Si ten-
ga presente l'età particolare in cui la perizianda subiva l'intervento chirurgico in ogget-
to, esitato in una sindrome dolorosa a carattere continuo, causa di movimenti non ar-
monici, non accesso ad attività sportive e limitazioni algo funzionali “. La vite doveva essere rimossa perché non tollerata e “la perizianda ha dovuto imparare a convivere con il suo dolore, un dolore che le ha precluso sia un recupero funzionale ottimale sia la pratica di eventuali attività hobbistiche/sportive; la persistenza del mezzo di sintesi,
inoltre, avvertita dalla perizianda come corpo estraneo dal quale non può liberarsi, ha
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
comportato un disagio psichico alla stessa e un pregiudizio estetico, data l'alterazione del profilo anatomico della coscia...”
Caso GE concludeva per sentir: “1. Dichiarare inammissibile l'appello propo- CP_1
sto dalla avverso la sentenza n. 189/2022 pro- Parte_1
nunciata dal Tribunale di Avellino in persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani in data
01.02.2022 e pubblicata in data 03.02.2022, ai sensi dell'art 348 bis cpc, e comunque rigettarlo nel merito perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale. 2.
Confermare dunque la sentenza impugnata n. 189/2022 anche nel quantum ricono-
sciuto dal Giudice di prime cure in favore della sig.ra per un impor- Controparte_1
to pari ad euro 55.493,00, oltre interessi legali e rivalutazione, comprensivo anche del risarcimento per il danno morale;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del grado, oltre rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa.”
5. eccepiva in primo luogo l'omessa notifica dell'atto di ci- Controparte_2
tazione in appello alla parte processuale, nelle more deceduto, condebi- Controparte_5
tore solidale della Casa di cura appellante. Richiamava la disciplina contrattuale perfe-
zionata con l'assicurato e concludeva perché, in via preliminare per l'integrazione del
CP_ contraddittorio nei confronti degli eredi del dott. , ex art. 331 c.p.c., e, in ogni caso,
per il rigetto della domanda dell'appellante finalizzata alla condanna dell'assicuratore alle spese del grado del giudizio. Vittoria di spese.
6. La Corte, con l'ordinanza emessa il 28.9.2022 ordinava l'integrazione del con-
CP_ traddittorio nei confronti degli eredi del dott. ed il 19.4.23, preso atto dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo impersonalmente agli eredi, considerata la loro mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia rinviando la causa per la precisa-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
zione delle conclusioni. All'udienza del 15.4.205, tenuta a trattazione scritta, la causa era quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti degli ordinari termini per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
7. L'elaborato peritale redatto in primo grado, finalizzato a fornire i riferimenti tec-
nici necessari per addivenire alla decisione del giudizio, analiticamente esamina tutta l'evoluzione della vicenda clinica. La relazione è logica, esaustiva, completa e la Corte
quindi l'adotta, come d'altra parte già avvenuto in primo grado, a riferimento tecnico delle questioni da esaminare.
8. Il primo motivo d'appello è infondato e viene rigettato. Non sussiste la generici-
tà che l'appellante addebita alla citazione dell'attore in primo grado. L'onere dell'attore,
con riferimento alla prestazione resa dalla struttura sanitaria e dal medico operante,
era quello di procedere all'allegazione, non prova, dell'esistenza dell'inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno (così S.C. sentenze n.n.
577/2008 e 26516/2017). La sentenza n. 15993/11 precisa che: "in tema di responsa-
bilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'eserci-
zio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scar-
sa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produ-
zione del danno". Nella fattispecie in esame l'inadempimento allegato dall'attore pre-
sentava i requisiti menzionati perché era costituito dall'imputazione al chirurgo di non aver operato secondo le regole dell'arte tanto da aver lasciato in sito una parte della vite che andava rimossa. Contestava specificatamente l'inadempimento nell'esecuzione della prestazione, indicata, tale da aver arrecato il danno lamentato e
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
tanto era sufficiente ricadendo sul medico di dover dimostrare il corretto adempimento.
(Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015,
n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587). In particolare, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto so-
ciale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è
stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato
(Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812),
mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impos-
sibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempi-
mento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibi-
le ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808). La rico-
struzione secondo il criterio probabilistico del nesso causale, contestata dall'appellante, costituisce proprio il criterio che il giudice è chiamato ad applicare per la verifica del legame, oggettivo, tra l'azione del medico ed il danno constatato. In un intervento di rimozione di una vite la constatazione della rottura del mezzo e della sua permanenza in situ costituisce evidenza incontestabile dell'esistenza del nesso causa-
le. Il nesso eziologico, della cui dimostrazione era onerato il danneggiato, risulta evi-
dente.
Il dato soggettivo, inerente la responsabilità del chirurgo, deve essere riscontrato in termini diversi rispetto al nesso causale.
La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzial-
mente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento.
La non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configu-
rabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.
La rottura della vite costituiva una complicanza dell'intervento chirurgico e specifica la
S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (conforme alla sentenza n. 13328/2015), che per complicanza deve intendersi un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrat-
tamente prevedibile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'e-
vento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Il punto non è l'incidenza statistica del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario, quale quello in esame, la S.C., con la sentenza n. 24074/2017 (conforme senten-
za n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che sia-
no state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la dili-
genza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Il punto,
in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'accaduto che po-
tesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non imputabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimostrare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C. n. 20101/2009;
n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In mancanza, la re-
sponsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n. 28991/2019).
L'operazione chirurgica alla quale era sottoposta presenta punti Controparte_1
oscuri nella ricostruzione delle modalità dell'intervento chirurgico e nella ricostruzione delle ragioni che portavano alla rottura della vite, come evidenziato dallo stesso appel-
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 10 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
lante, e ciò, lungi dal comportare l'esonero da responsabilità del medico, in realtà co-
stituisce elemento per affermare l'inesistenza della prova liberatoria che il convenuto avrebbe dovuto raggiungere. Le carenze della cartella clinica, oltretutto, costituisce elemento a carico dei convenuti (tra le tante, Corte di cassazione – sez. III civ. – sent.
11224/2024).
9. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Precisa la S.C. (ordinanza n.
19189/2020) che il danno morale subito dal paziente, per essere risarcito, deve rispet-
tare due condizioni: che la pretesa risarcitoria non sia già stata altrimenti riconosciuta e che vi sia prova della ricorrenza delle circostanze che giustificano l'accoglimento della liquidazione del danno ulteriore. Il riscontro di tali elementi emerge dalla lettura della CTU, dalla quale risulta che la ragazza, di anni 13, non tollerava la protesi ed era costretta a conviverci, e provava “dolore e disagio persistente” patendo logici danni ulteriori a quelli compresi nel biologico. Subiva una “elevata ripercussione negativa sulla vita di relazione.” Il disagio psichico era allegato e provato e tanto comporta il ne-
cessario risarcimento della componente morale del danno.
10. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso, compreso sino a
€.260.000,00, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la contenuta complessità del-
le questioni poste a fondamento della decisione.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per la
[...]
. Controparte_8
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
[...]
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 11 di 12 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
pubblicata il 03.02.2022 e contraddistinta dal n.189/22, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento, Parte_1
in favore di e di delle spese di lite del grado, liqui- Controparte_1 Controparte_2
date per ciascuno in €.7.160,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per il Parte_1
dei requisiti previsti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo
[...]
unificato dovuto.
Così deciso il 5.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 3703/19 est. Sandro Figliozzi
Pagina 12 di 12