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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
5502/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5502/2025 VG, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Guidone, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Anacapri (NA) alla via Catena n. 10;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, chiedeva pronunciarsi l'adozione Parte_1 da parte sua di , ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss Controparte_1 c.c.; deduceva, in particolare, di aver contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 27.09.2002 con la sig.ra , la quale, di stato libero, aveva già un figlio minore, , Parte_2 Controparte_1 di circa otto anni;
che, a partire dal 09.04.2003, la sig.ra si stabiliva definitivamente in Parte_2
Italia, presso la casa coniugale stabilita con il ricorrente in Anacapri (NA), chiedendo, con istanza del
05.05.2003, il ricongiungimento familiare con il figlio minore (a seguito di formale assenso CP_1 reso dal padre di quest'ultimo, sig. , con dichiarazione notarile del 06.11.2002); che fin Parte_3 dal maggio 2003 l'adottando era dunque parte integrante della sua famiglia, avendo sempre coabitato con lui e la madre;
che sia la sig.ra che il figlio ottenevano nel maggio del 2008 Parte_2 CP_1 la cittadinanza italiana;
che, nel frattempo, dalla loro unione matrimoniale era nato il figlio Per_1 in data 21.07.2003; che anche il predetto, fin dalla nascita, aveva considerato
[...] CP_1 quale proprio fratello maggiore;
che l'adottando si era inserito subito nella comunità anacaprese, tanto che nel maggio del 2005 riceveva ivi il Battesimo e poi la prima Comunione, frequentando in
Anacapri la scuole primaria, la media e poi quella secondaria;
che l'adottando aveva anche lavorato per un periodo nella sua impresa edile.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 30.06.2025, comparivano parte ricorrente con il proprio procuratore, e l'adottando , nonché la madre di costui, e Controparte_1 Parte_2
fratello dal lato di madre dell'adottando, i quali davano il proprio assenso alla Persona_1 richiesta adozione.
Veniva quindi ascoltato l'adottante, il quale dichiarava che viveva con l'adottando da più di 20 anni, considerandolo come un figlio, avendo sempre provveduto al suo mantenimento;
che divenuto maggiorenne l'adottando aveva anche lavorato con lui per un periodo, sino al suo pensionamento;
che l'adottando stava per trasferirsi a vivere con la compagna, da cui aspettava due gemelli, sempre ad Anacapri, a poca distanza da lui;
che egli si era determinato all'adozione perché l'adottando glielo aveva chiesto e lui aveva fatto propria tale richiesta, accogliendola con piacere.
Veniva sentito poi l'adottando, il quale dichiarava di aver sempre considerato l'adottante come un padre, avendolo egli cresciuto insieme alla madre, che era diventata sua moglie;
che egli aveva sempre vissuto con loro e con il fratello, nato dalla loro unione, che oggi aveva 22 anni;
riferiva che stava per diventare padre, trasferendosi in un'abitazione nelle vicinanze;
che intendeva assumere il cognome anteponendolo al suo. Per_1
Veniva ascoltato il fratello dal lato di madre dell'adottando, il quale dichiarava Persona_1 di considerare l'adottando a tutti gli effetti come un fratello, essendo pertanto favorevole alla sua adozione da parte del padre.
All'esito, acquisito il parere del P.M., il Tribunale riservava la decisione. Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto 70 anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottando e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando nonché del figlio dell'adottante.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso del padre dell'adottando, , il quale pure Parte_3 ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a mani proprie, in data 11.04.2025, circostanza che in ogni caso non osta alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 297 c.c., considerato che le parti hanno dichiarato in udienza che da anni l'adottando non ha rapporti con il padre naturale;
il mancato assenso risulta ingiustificato, e tale da non impedire l'accoglimento della domanda di adozione.
Inoltre è il caso di rilevare che nel caso di specie riveste lo status di moglie del Parte_2 richiedente l'adozione e di madre dell'adottando, e ciò sia ai fine del consenso all'adozione da quest'ultima prestato all'udienza di comparizione sia ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione stessa. L'adottando, infatti, ha sempre vissuto nel nucleo familiare del ricorrente, unitamente alla madre.
Sussiste dunque il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo, essendo emerso in giudizio in maniera univoca che il ha cresciuto Per_1
l'adottando come figlio proprio, avendo contribuito al suo mantenimento e alla sua formazione.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
Ai sensi dell'art. 299 c.c., co 1., l'adottato anteporrà al proprio cognome quello dell'adottante
[...]
come da loro concorde richiesta. Parte_1
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio e di giurisdizione necessaria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5502/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1 il 23.11.1994, C.F. da parte di , nato ad [...] C.F._2 Parte_1
(NA) il 21.02.1955, C.F. ; C.F._1 - dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all'adottato il cognome anteponendolo al proprio, di Per_1 modo che per l'effetto l'adottato si chiamerà . Persona_2
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5502/2025 VG, avente ad oggetto: adozione di maggiorenne, e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Guidone, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Anacapri (NA) alla via Catena n. 10;
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.06.2025 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.03.2025, chiedeva pronunciarsi l'adozione Parte_1 da parte sua di , ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 291 e ss Controparte_1 c.c.; deduceva, in particolare, di aver contratto matrimonio in Tirana (Albania) il 27.09.2002 con la sig.ra , la quale, di stato libero, aveva già un figlio minore, , Parte_2 Controparte_1 di circa otto anni;
che, a partire dal 09.04.2003, la sig.ra si stabiliva definitivamente in Parte_2
Italia, presso la casa coniugale stabilita con il ricorrente in Anacapri (NA), chiedendo, con istanza del
05.05.2003, il ricongiungimento familiare con il figlio minore (a seguito di formale assenso CP_1 reso dal padre di quest'ultimo, sig. , con dichiarazione notarile del 06.11.2002); che fin Parte_3 dal maggio 2003 l'adottando era dunque parte integrante della sua famiglia, avendo sempre coabitato con lui e la madre;
che sia la sig.ra che il figlio ottenevano nel maggio del 2008 Parte_2 CP_1 la cittadinanza italiana;
che, nel frattempo, dalla loro unione matrimoniale era nato il figlio Per_1 in data 21.07.2003; che anche il predetto, fin dalla nascita, aveva considerato
[...] CP_1 quale proprio fratello maggiore;
che l'adottando si era inserito subito nella comunità anacaprese, tanto che nel maggio del 2005 riceveva ivi il Battesimo e poi la prima Comunione, frequentando in
Anacapri la scuole primaria, la media e poi quella secondaria;
che l'adottando aveva anche lavorato per un periodo nella sua impresa edile.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 30.06.2025, comparivano parte ricorrente con il proprio procuratore, e l'adottando , nonché la madre di costui, e Controparte_1 Parte_2
fratello dal lato di madre dell'adottando, i quali davano il proprio assenso alla Persona_1 richiesta adozione.
Veniva quindi ascoltato l'adottante, il quale dichiarava che viveva con l'adottando da più di 20 anni, considerandolo come un figlio, avendo sempre provveduto al suo mantenimento;
che divenuto maggiorenne l'adottando aveva anche lavorato con lui per un periodo, sino al suo pensionamento;
che l'adottando stava per trasferirsi a vivere con la compagna, da cui aspettava due gemelli, sempre ad Anacapri, a poca distanza da lui;
che egli si era determinato all'adozione perché l'adottando glielo aveva chiesto e lui aveva fatto propria tale richiesta, accogliendola con piacere.
Veniva sentito poi l'adottando, il quale dichiarava di aver sempre considerato l'adottante come un padre, avendolo egli cresciuto insieme alla madre, che era diventata sua moglie;
che egli aveva sempre vissuto con loro e con il fratello, nato dalla loro unione, che oggi aveva 22 anni;
riferiva che stava per diventare padre, trasferendosi in un'abitazione nelle vicinanze;
che intendeva assumere il cognome anteponendolo al suo. Per_1
Veniva ascoltato il fratello dal lato di madre dell'adottando, il quale dichiarava Persona_1 di considerare l'adottando a tutti gli effetti come un fratello, essendo pertanto favorevole alla sua adozione da parte del padre.
All'esito, acquisito il parere del P.M., il Tribunale riservava la decisione. Ritiene il Collegio che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cod. civ. per disporre l'invocata adozione.
Ed invero, è rispettata la differenza di età sancita dalle richiamate norme, atteso che l'adottante ha compiuto 70 anni e supera di diciotto anni quelli dell'adottando e che sono stati espressi i consensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando nonché del figlio dell'adottante.
Non è invece stato possibile ottenere l'assenso del padre dell'adottando, , il quale pure Parte_3 ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo a mani proprie, in data 11.04.2025, circostanza che in ogni caso non osta alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 297 c.c., considerato che le parti hanno dichiarato in udienza che da anni l'adottando non ha rapporti con il padre naturale;
il mancato assenso risulta ingiustificato, e tale da non impedire l'accoglimento della domanda di adozione.
Inoltre è il caso di rilevare che nel caso di specie riveste lo status di moglie del Parte_2 richiedente l'adozione e di madre dell'adottando, e ciò sia ai fine del consenso all'adozione da quest'ultima prestato all'udienza di comparizione sia ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione stessa. L'adottando, infatti, ha sempre vissuto nel nucleo familiare del ricorrente, unitamente alla madre.
Sussiste dunque il requisito della convenienza all'adozione nell'interesse dell'adottando, alla luce delle circostanze illustrate, ed in particolare del rapporto affettivo esistente con l'adottante, consolidato nel tempo, essendo emerso in giudizio in maniera univoca che il ha cresciuto Per_1
l'adottando come figlio proprio, avendo contribuito al suo mantenimento e alla sua formazione.
La convenienza per l'adottando ai sensi dell'art. 312 comma 2 c.c., dunque, consiste nella ratifica di una situazione di fatto già in essere.
La domanda di adozione deve quindi essere accolta.
Ai sensi dell'art. 299 c.c., co 1., l'adottato anteporrà al proprio cognome quello dell'adottante
[...]
come da loro concorde richiesta. Parte_1
Per quanto concerne le spese di giudizio, nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio e di giurisdizione necessaria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5502/2025 del
R.G.V.G., respinta ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dispone che si faccia luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1 il 23.11.1994, C.F. da parte di , nato ad [...] C.F._2 Parte_1
(NA) il 21.02.1955, C.F. ; C.F._1 - dispone ex art 299 cc che l'ufficiale di Stato Civile competente nell'eseguire l'annotazione della sentenza attribuisca all'adottato il cognome anteponendolo al proprio, di Per_1 modo che per l'effetto l'adottato si chiamerà . Persona_2
- manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Eva Scalfati