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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in persona della Giudice Roberta Di Clemente, in data 11/18 maggio 2022 e contraddi- stinta dal n. 4924/2022, iscritto al n. 3199/2022 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA il dr. (codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ma- tarese (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), costituitasi in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunte Regionale in carica e rappresentata e difesa dall0avv. (codice fiscale CP_2
- appellata ed appellante incidentale - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 13 luglio 2018, il dr. Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la per per otte- Parte_1 Controparte_1
nerne la condanna a pagargli la somma di 16.228,26 € o la diversa somma ritenuta giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni personali che allegava di aver riportato il 23 novem- bre 2017, verso le ore 17:30, «presso le corsie di canalizzazione delle auto dirette all'imbarco, situate sulla banchina del porto di Pozzuoli», «mentre era in attesa di imbarcarsi con la linea
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
traghetti per Ischia», cadendo «rovinosamente a terra a causa di un delimitatore di corsia in gran parte sradicato dalla base, non visibile e non debitamente segnalato», nonché «dell'insuffi- ciente illuminazione della corsia d'imbarco».
I.1.2. Con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4294/2022, pubblicata il 18 maggio
2022, la sua domanda veniva però integralmente rigettata ed egli veniva condannato a rifondere alla le spese processuali. Controparte_1
Infatti, il Tribunale, dopo aver affermato che la domanda del dr. andava «qua- Parte_1
lificata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.», con la conseguenza, «sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato doveva «limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode […] che quest'ultimo potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito», osservava che non era stata fornito «la prova dell'esatta di- namica» del sinistro allegato dall'attore e dunque del nesso causale tra l'evento dannoso da lui allegato e la cosa di cui la era custode, giacché, in buona sostanza, secondo Controparte_1
quanto dichiarato dall'unico teste escusso, , egli era caduto a terra per es- Testimone_1
sere «inciampato su dei ferri arrugginiti, localizzati al posto di un delimitatore di corsia», dei quali nulla si diceva nella citazione introduttiva del processo e non v'era traccia nelle fotografie da lui prodotte, dalle quali emergeva «esclusivamente che la sequenza dei delimitatori della corsia di imbarco delle autovetture era interrotta dalla mancanza di uno di essi».
I.2.1. Avverso tale sentenza, non notificata, il dr. , con una citazione notificata Parte_1
alla il 12 luglio 2022, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in so- Controparte_1
stanza, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere le dichiarazioni del in con- Tes_1
trasto con quanto da lui allegato e con le fotografie del luogo del sinistro da lui prodotte e dun- que nel rigettare la sua domanda.
Sicché concludeva chiedendo che, in accoglimento del suo appello ed in riforma della sentenza appellata, la sua domanda fosse accolta integralmente o, in subordine, ove fosse stata accertata la concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. sua e della CP_1
«in proporzione all'eventuale accertata corresponsabilità del danneggiato».
[...]
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte l'11 ottobre 2022, la
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
chiedeva «il rigetto integrale dell'appello in quanto del tutto inammissibile Controparte_1
nonché infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova» o, in subordine, spiegava un appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza appellata «nella parte in cui non ha ritenuto ap- plicare l'art 1227 co 2 cpc né ha ritenuto sussistere il caso fortuito determinato dalla condotta dell'appellante che ha interrotto il nesso causale tra il fatto e d il danno», il conseguente accer- tamento «che la condotta tenuta ex adverso ha interrotto il nesso causale».
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalla Parte_2
, l'appello del dr. deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena
[...] Parte_1
d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ra- tione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata e le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste dal medesimo appellante a questa Corte.
II.2. Il medesimo appello va però giudicato infondato e va pertanto rigettato, con il con- seguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3
, giacché dalle risultanze processuali non è, nemmeno ad avviso di questa Corte, possibile ricavare una sufficiente prova della dinamica del sinistro de quo e dunque della sussistenza di un nesso causale tra la cosa di cui la era custode e l'evento lesivo allegato Controparte_1
dal dr. . Parte_1
Come s'è detto in precedenza, quest'ultimo, nella citazione introduttiva del processo di primo grado, attribuì la causa della sua caduta ad «un delimitatore di corsia in gran parte sradi- cato dalla base, non visibile e non debitamente segnalato», oltre che all'«insufficiente illumina- zione della corsia d'imbarco».
, unico teste escusso dal Giudice di primo grado, ha invece dichiarato Testimone_1
che l'odierno appellante era caduto per essere «inciampato su dei ferri arrugginiti, localizzati al posto di un delimitatore di corsia», fornendo dunque una versione della dinamica del sinistro significativamente diversa da quella allegata dall'odierno appellante.
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Lo stesso ha peraltro aggiunto di aver «constatato lo stato dei luoghi» quando Tes_1
vi si era avvicinato per prestare soccorso al dr. ; dal che si desume che quanto da lui Parte_1
dichiarato a proposito della causa del sinistro de quo costituisce il frutto di una sua inferenza di carattere abduttivo e non la rappresentazione di quanto da lui effettivamente veduto.
Le fotografie del luogo del sinistro prodotte dall'odierno appellante nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado mostrano poi una serie di colonnine – disposte ad una distanza di un paio di metri l'una dall'altra nello spazio esistente tra le due corsie d'imbarco dei veicoli sui tra- ghetti in partenza dal porto di Pozzuoli all'evidente scopo, più che di delimitare, di dissuadere dall'invadere o oltrepassare tale spazio (e pertanto comunemente definite dissuasori) – inter- rotta dalla totale mancanza di una di esse e dalla presenza nel punto in cui questa doveva es- sere ubicata, non già di «ferri arrugginiti», ma soltanto di quella che doveva essere la sua base d'appoggio, all'interno della quale s'intravede quello che potrebbe essere un anello di ferro, ma che non pare tanto in rilievo rispetto alla restante superficie della medesima base da far ritenere sufficientemente probabile che una persona potesse inciamparvi.
Il giudizio formulato dal primo Giudice va pertanto in definitiva confermato, non essen- dovi la necessaria prova che l'evento lesivo allegato dal dr. sia stato causato da una Parte_1
cosa di cui era custode la . Controparte_1
II.3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a pagare alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, da liquidare, d'ufficio, in mancanza della relativa notula, in base ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €), nel complessivo importo di 4.255,00 €, di cui 800,00 € per il compenso relativo alla fase di stu- dio, 700,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 555,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
II.4. Deve infine darsi atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 4924/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, proposto da contro la Parte_1 CP_1
il 12 luglio 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.255,00 €, di cui 3.700,00 € per i compensi e 555,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quarta Sezione
Civile, in persona della Giudice Roberta Di Clemente, in data 11/18 maggio 2022 e contraddi- stinta dal n. 4924/2022, iscritto al n. 3199/2022 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA il dr. (codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ma- tarese (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), costituitasi in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunte Regionale in carica e rappresentata e difesa dall0avv. (codice fiscale CP_2
- appellata ed appellante incidentale - C.F._3
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata alla il 13 luglio 2018, il dr. Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la per per otte- Parte_1 Controparte_1
nerne la condanna a pagargli la somma di 16.228,26 € o la diversa somma ritenuta giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni personali che allegava di aver riportato il 23 novem- bre 2017, verso le ore 17:30, «presso le corsie di canalizzazione delle auto dirette all'imbarco, situate sulla banchina del porto di Pozzuoli», «mentre era in attesa di imbarcarsi con la linea
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
traghetti per Ischia», cadendo «rovinosamente a terra a causa di un delimitatore di corsia in gran parte sradicato dalla base, non visibile e non debitamente segnalato», nonché «dell'insuffi- ciente illuminazione della corsia d'imbarco».
I.1.2. Con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4294/2022, pubblicata il 18 maggio
2022, la sua domanda veniva però integralmente rigettata ed egli veniva condannato a rifondere alla le spese processuali. Controparte_1
Infatti, il Tribunale, dopo aver affermato che la domanda del dr. andava «qua- Parte_1
lificata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.», con la conseguenza, «sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato doveva «limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia asseverato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode […] che quest'ultimo potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito», osservava che non era stata fornito «la prova dell'esatta di- namica» del sinistro allegato dall'attore e dunque del nesso causale tra l'evento dannoso da lui allegato e la cosa di cui la era custode, giacché, in buona sostanza, secondo Controparte_1
quanto dichiarato dall'unico teste escusso, , egli era caduto a terra per es- Testimone_1
sere «inciampato su dei ferri arrugginiti, localizzati al posto di un delimitatore di corsia», dei quali nulla si diceva nella citazione introduttiva del processo e non v'era traccia nelle fotografie da lui prodotte, dalle quali emergeva «esclusivamente che la sequenza dei delimitatori della corsia di imbarco delle autovetture era interrotta dalla mancanza di uno di essi».
I.2.1. Avverso tale sentenza, non notificata, il dr. , con una citazione notificata Parte_1
alla il 12 luglio 2022, s'appellava quindi a questa Corte sostenendo, in so- Controparte_1
stanza, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere le dichiarazioni del in con- Tes_1
trasto con quanto da lui allegato e con le fotografie del luogo del sinistro da lui prodotte e dun- que nel rigettare la sua domanda.
Sicché concludeva chiedendo che, in accoglimento del suo appello ed in riforma della sentenza appellata, la sua domanda fosse accolta integralmente o, in subordine, ove fosse stata accertata la concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c. sua e della CP_1
«in proporzione all'eventuale accertata corresponsabilità del danneggiato».
[...]
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte l'11 ottobre 2022, la
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
chiedeva «il rigetto integrale dell'appello in quanto del tutto inammissibile Controparte_1
nonché infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova» o, in subordine, spiegava un appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza appellata «nella parte in cui non ha ritenuto ap- plicare l'art 1227 co 2 cpc né ha ritenuto sussistere il caso fortuito determinato dalla condotta dell'appellante che ha interrotto il nesso causale tra il fatto e d il danno», il conseguente accer- tamento «che la condotta tenuta ex adverso ha interrotto il nesso causale».
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalla Parte_2
, l'appello del dr. deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena
[...] Parte_1
d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ra- tione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata e le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste dal medesimo appellante a questa Corte.
II.2. Il medesimo appello va però giudicato infondato e va pertanto rigettato, con il con- seguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3
, giacché dalle risultanze processuali non è, nemmeno ad avviso di questa Corte, possibile ricavare una sufficiente prova della dinamica del sinistro de quo e dunque della sussistenza di un nesso causale tra la cosa di cui la era custode e l'evento lesivo allegato Controparte_1
dal dr. . Parte_1
Come s'è detto in precedenza, quest'ultimo, nella citazione introduttiva del processo di primo grado, attribuì la causa della sua caduta ad «un delimitatore di corsia in gran parte sradi- cato dalla base, non visibile e non debitamente segnalato», oltre che all'«insufficiente illumina- zione della corsia d'imbarco».
, unico teste escusso dal Giudice di primo grado, ha invece dichiarato Testimone_1
che l'odierno appellante era caduto per essere «inciampato su dei ferri arrugginiti, localizzati al posto di un delimitatore di corsia», fornendo dunque una versione della dinamica del sinistro significativamente diversa da quella allegata dall'odierno appellante.
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Lo stesso ha peraltro aggiunto di aver «constatato lo stato dei luoghi» quando Tes_1
vi si era avvicinato per prestare soccorso al dr. ; dal che si desume che quanto da lui Parte_1
dichiarato a proposito della causa del sinistro de quo costituisce il frutto di una sua inferenza di carattere abduttivo e non la rappresentazione di quanto da lui effettivamente veduto.
Le fotografie del luogo del sinistro prodotte dall'odierno appellante nel costituirsi innanzi al Giudice di primo grado mostrano poi una serie di colonnine – disposte ad una distanza di un paio di metri l'una dall'altra nello spazio esistente tra le due corsie d'imbarco dei veicoli sui tra- ghetti in partenza dal porto di Pozzuoli all'evidente scopo, più che di delimitare, di dissuadere dall'invadere o oltrepassare tale spazio (e pertanto comunemente definite dissuasori) – inter- rotta dalla totale mancanza di una di esse e dalla presenza nel punto in cui questa doveva es- sere ubicata, non già di «ferri arrugginiti», ma soltanto di quella che doveva essere la sua base d'appoggio, all'interno della quale s'intravede quello che potrebbe essere un anello di ferro, ma che non pare tanto in rilievo rispetto alla restante superficie della medesima base da far ritenere sufficientemente probabile che una persona potesse inciamparvi.
Il giudizio formulato dal primo Giudice va pertanto in definitiva confermato, non essen- dovi la necessaria prova che l'evento lesivo allegato dal dr. sia stato causato da una Parte_1
cosa di cui era custode la . Controparte_1
II.3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante a pagare alla
contro
- parte le spese del processo d'appello, da liquidare, d'ufficio, in mancanza della relativa notula, in base ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €), nel complessivo importo di 4.255,00 €, di cui 800,00 € per il compenso relativo alla fase di stu- dio, 700,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 1.200,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e 555,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali.
II.4. Deve infine darsi atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta, della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 4924/2022, pubblicata il 18 maggio 2022, proposto da contro la Parte_1 CP_1
il 12 luglio 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 4.255,00 €, di cui 3.700,00 € per i compensi e 555,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3199/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1