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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 25/03/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 49-1/2024
Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice Relatore e Estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente a [...] A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giampiero Castrataro, C.F.: nel procedimento in atti;
C.F._2
- Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20.11.2024 da , nato a [...] il Parte_1
04.12.1966, assistito dall'OCC Avv. Sara Nini;
- Letta la memoria di costituzione del 18.02.25 della
[...]
P.IVA: , quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.IVA: , con la quale si Parte_2 P.IVA_2 chiede l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
;
[...]
- Letta la memoria difensiva del 19.02.25 in favore degli Avv.ti Fulvio Fiore, C.F.:
, e Antonella Giorgio, C.F.: , con la C.F._3 C.F._4 quale si chiede la riformulazione del passivo con l'ammissione del credito per un importo di euro 12.978,97 per effetto dei titoli esecutivi prodotti;
- Letta la memoria difensiva del 19.02.25 in favore dello P.IVA: Controparte_2
, con la quale si chiede la riformulazione del passivo con l'ammissione P.IVA_3 del credito per un importo di euro 99.994,12, per effetto dei titoli esecutivi prodotti;
- Letta la memoria difensiva del 25.02.25 del ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Castrataro;
- Rilevato che all'udienza del 26.02.25 sono comparsi, per la parte ricorrente, l'Avv. Giampiero Castrataro, il quale si è riportato al ricorso e alla memoria depositata in
1 data 25.02.25, insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione controllata, e l'OCC Avv. Sara Nini, la quale si è riportata alla relazione, rendendosi disponibile ad eventuali chiarimenti, laddove, in fase di apertura della liquidazione controllata, i creditori ritenessero di integrare i propri crediti;
- Visti gli atti;
- Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- Rilevato che la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei termini indicati dal (Primo) Giudice è stata dovuta ad una tardiva comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza da parte della Cancelleria e, comunque, in ragione del differimento di ufficio dell'udienza, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata;
- Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- Considerato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di sovra- indebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c), CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 344.602,34 di cui € 235.970,54 in privilegio ed € 108.631,80 in chirografo, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio prontamente liquidabile di cui dispone Parte_1
è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto dal reddito da lavoro dipendente presso la società SIVI s.r.l.s., che esercita attività di gelateria e caffetteria, occupandosi, nello specifico, di produzione di gelati, pari a € 1.000,00 al mese, e, come attestato dall'OCC, la variazione di netto in busta paga, che va da euro 800 ad euro 1.200,00, è determinata dalla tipologia di lavoro di gelateria, che ravvisa periodi diversi di produzione durante l'anno, a fronte di un fabbisogno mensile di € 800,00;
- Rilevato che le cause del sovraindebitamento scaturiscono dalla crisi economica della ditta individuale di cui il debitore era proprietario unitamente Controparte_3 ad altro socio, cessata nel 2016 ed entrata in liquidazione nello stesso anno. Per sostenere tale crisi, il debitore si è avvalso di prestiti, e a ciò si è aggiunta la chiusura dei cinque punti vendita affiliati (Modena, Monza-Brianza, Caserta, Grottaglie, VE), per diverse cause. Successivamente, il debitore ha creato la società CP_3
sempre per la stessa attività di produzione e fornitura di materia prima CP_3 per gelati, altresì assumendo l'impegno del pagamento del leasing acceso con precedente società. Il prosieguo dell'attività di impresa ha comportato l'accensione del finanziamento con la , e nel 2018 anche la Controparte_4
2 società suddetta è entrata in liquidazione, aggravando la posizione del sovraindebitato;
- Rilevato che il debitore risulta proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pozzilli (IS) alla Via Borgata Casa Bucci snc, su cui grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca Toscana, poi Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e oggi ceduto ad
[...]
mentre non risulta intestatario di beni mobili Parte_2 registrati;
- Rilevato che il debitore risulta vantare partecipazioni societarie come di seguito: 1)
proprietà 50%, inattiva, ultimo bilancio presentato al 31.12.2017; 2) P_
, proprietà 25%, cancellata, da ultimo bilancio al Controparte_6
31.12.2022, presenta una perdita di esercizio di euro 4.536,06; 3) Controparte_7 proprietà 50%, ultimi bilanci presentati 2021 e 2022, con un avanzo di euro 291,16; 4) proprietà 50%, inattiva;
5) Controparte_8 Controparte_9
, proprietà 60%, cancellata;
6)
[...] Controparte_10
, proprietà 50%, liquidatore, cancellata;
[...]
- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Rilevato che, in ordine alle memorie difensive dei creditori, gli stessi potranno far valere i rispettivi diritti di credito e prelazione in sede di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lettera d), CCII;
- Considerato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- Dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCI
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di:
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._5 residente a [...] A;
NOMINA
3 Giudice Delegato il dott. Marco Ponsiglione;
Liquidatore l'Avv. Sara Nini, con studio in Isernia (IS), iscritta all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Isernia;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AVVERTE
- che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, per cui
4 dispone:
- che non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, dal giorno della apertura della procedura e sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
- la sospensione della procedura esecutiva mobiliare relativa al pignoramento del quinto dello stipendio promossa dal creditore , ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis l. n. Parte_3
3/2012;
- la sospensione della procedura esecutiva immobiliare N.R.G. 26/2023, pendente innanzi al Tribunale di Isernia;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, che il debitore Parte_1
, tenuto conto dei redditi percepiti, possa trattenere l'intero importo della
[...] retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 200,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
5 - scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al Giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.
ORDINA
6 che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Isernia in data 25.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
7
Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice Relatore e Estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente a [...] A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giampiero Castrataro, C.F.: nel procedimento in atti;
C.F._2
- Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20.11.2024 da , nato a [...] il Parte_1
04.12.1966, assistito dall'OCC Avv. Sara Nini;
- Letta la memoria di costituzione del 18.02.25 della
[...]
P.IVA: , quale procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.IVA: , con la quale si Parte_2 P.IVA_2 chiede l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Parte_1
;
[...]
- Letta la memoria difensiva del 19.02.25 in favore degli Avv.ti Fulvio Fiore, C.F.:
, e Antonella Giorgio, C.F.: , con la C.F._3 C.F._4 quale si chiede la riformulazione del passivo con l'ammissione del credito per un importo di euro 12.978,97 per effetto dei titoli esecutivi prodotti;
- Letta la memoria difensiva del 19.02.25 in favore dello P.IVA: Controparte_2
, con la quale si chiede la riformulazione del passivo con l'ammissione P.IVA_3 del credito per un importo di euro 99.994,12, per effetto dei titoli esecutivi prodotti;
- Letta la memoria difensiva del 25.02.25 del ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Castrataro;
- Rilevato che all'udienza del 26.02.25 sono comparsi, per la parte ricorrente, l'Avv. Giampiero Castrataro, il quale si è riportato al ricorso e alla memoria depositata in
1 data 25.02.25, insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione controllata, e l'OCC Avv. Sara Nini, la quale si è riportata alla relazione, rendendosi disponibile ad eventuali chiarimenti, laddove, in fase di apertura della liquidazione controllata, i creditori ritenessero di integrare i propri crediti;
- Visti gli atti;
- Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- Rilevato che la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei termini indicati dal (Primo) Giudice è stata dovuta ad una tardiva comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza da parte della Cancelleria e, comunque, in ragione del differimento di ufficio dell'udienza, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata;
- Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- Considerato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di sovra- indebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c), CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 344.602,34 di cui € 235.970,54 in privilegio ed € 108.631,80 in chirografo, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio prontamente liquidabile di cui dispone Parte_1
è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto dal reddito da lavoro dipendente presso la società SIVI s.r.l.s., che esercita attività di gelateria e caffetteria, occupandosi, nello specifico, di produzione di gelati, pari a € 1.000,00 al mese, e, come attestato dall'OCC, la variazione di netto in busta paga, che va da euro 800 ad euro 1.200,00, è determinata dalla tipologia di lavoro di gelateria, che ravvisa periodi diversi di produzione durante l'anno, a fronte di un fabbisogno mensile di € 800,00;
- Rilevato che le cause del sovraindebitamento scaturiscono dalla crisi economica della ditta individuale di cui il debitore era proprietario unitamente Controparte_3 ad altro socio, cessata nel 2016 ed entrata in liquidazione nello stesso anno. Per sostenere tale crisi, il debitore si è avvalso di prestiti, e a ciò si è aggiunta la chiusura dei cinque punti vendita affiliati (Modena, Monza-Brianza, Caserta, Grottaglie, VE), per diverse cause. Successivamente, il debitore ha creato la società CP_3
sempre per la stessa attività di produzione e fornitura di materia prima CP_3 per gelati, altresì assumendo l'impegno del pagamento del leasing acceso con precedente società. Il prosieguo dell'attività di impresa ha comportato l'accensione del finanziamento con la , e nel 2018 anche la Controparte_4
2 società suddetta è entrata in liquidazione, aggravando la posizione del sovraindebitato;
- Rilevato che il debitore risulta proprietario dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Pozzilli (IS) alla Via Borgata Casa Bucci snc, su cui grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca Toscana, poi Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e oggi ceduto ad
[...]
mentre non risulta intestatario di beni mobili Parte_2 registrati;
- Rilevato che il debitore risulta vantare partecipazioni societarie come di seguito: 1)
proprietà 50%, inattiva, ultimo bilancio presentato al 31.12.2017; 2) P_
, proprietà 25%, cancellata, da ultimo bilancio al Controparte_6
31.12.2022, presenta una perdita di esercizio di euro 4.536,06; 3) Controparte_7 proprietà 50%, ultimi bilanci presentati 2021 e 2022, con un avanzo di euro 291,16; 4) proprietà 50%, inattiva;
5) Controparte_8 Controparte_9
, proprietà 60%, cancellata;
6)
[...] Controparte_10
, proprietà 50%, liquidatore, cancellata;
[...]
- Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- Rilevato che, in ordine alle memorie difensive dei creditori, gli stessi potranno far valere i rispettivi diritti di credito e prelazione in sede di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lettera d), CCII;
- Considerato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- Dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCI
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di:
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._5 residente a [...] A;
NOMINA
3 Giudice Delegato il dott. Marco Ponsiglione;
Liquidatore l'Avv. Sara Nini, con studio in Isernia (IS), iscritta all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Isernia;
ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AVVERTE
- che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, per cui
4 dispone:
- che non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, dal giorno della apertura della procedura e sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
- la sospensione della procedura esecutiva mobiliare relativa al pignoramento del quinto dello stipendio promossa dal creditore , ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis l. n. Parte_3
3/2012;
- la sospensione della procedura esecutiva immobiliare N.R.G. 26/2023, pendente innanzi al Tribunale di Isernia;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, che il debitore Parte_1
, tenuto conto dei redditi percepiti, possa trattenere l'intero importo della
[...] retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 200,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
5 - scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al Giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.
ORDINA
6 che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Isernia in data 25.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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