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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2210/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica AS NI RE - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7645/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2023
Si è costituita ADER;
non risulta costituito il Consorzio_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le strette ragioni che qui si espongono.
Quanto alla deduzione di infondatezza del credito, trattandosi di questione di merito che attiene alla sfera di ingerenza dell'Ente impositore, appare evidente la estraneità dell'Organo della riscossione a tale contesto.
Quanto, invece, alla eccezione di "carenza di motivazione", deve rilevarsi che la la stessa è priva di fondamento, risultando l'atto tributario conforme al "modello" previsto dalla legge.
Per quanto, invece, concerne il merito del ricorso, va rilevato che le deduzioni del ricorrente (non debenza del tributo per inesistenza del beneficio, conseguente alla mancata esecuzione delle opere previste dal piano di classifica) non risultano contestate dal Consorzio, rimasto assente nel giudizio.
Tale situazione genera in questa Corte la impossibilità di rinvenire negli atti elementi sufficienti sul piano probatorio a ritenere infondate le eccezioni del ricorrente.
Per questa esclusiva ragione il ricorso va accolto ed il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 a rifondere alla ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 400,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2210/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica AS NI RE - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7645/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046178243000 BONIFICA 2023
Si è costituita ADER;
non risulta costituito il Consorzio_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per le strette ragioni che qui si espongono.
Quanto alla deduzione di infondatezza del credito, trattandosi di questione di merito che attiene alla sfera di ingerenza dell'Ente impositore, appare evidente la estraneità dell'Organo della riscossione a tale contesto.
Quanto, invece, alla eccezione di "carenza di motivazione", deve rilevarsi che la la stessa è priva di fondamento, risultando l'atto tributario conforme al "modello" previsto dalla legge.
Per quanto, invece, concerne il merito del ricorso, va rilevato che le deduzioni del ricorrente (non debenza del tributo per inesistenza del beneficio, conseguente alla mancata esecuzione delle opere previste dal piano di classifica) non risultano contestate dal Consorzio, rimasto assente nel giudizio.
Tale situazione genera in questa Corte la impossibilità di rinvenire negli atti elementi sufficienti sul piano probatorio a ritenere infondate le eccezioni del ricorrente.
Per questa esclusiva ragione il ricorso va accolto ed il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio_1 a rifondere alla ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 400,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.