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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2043 /2024 da:
L'avv. DE SANTIS GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ROSA ALESSANDRO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGC dell'anno 2024, avente ad o ggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 631/2024, depositata in data
25/10/2024, notificata in data 28/10/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo De Santis
Appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._1
Rosa
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 631/2024 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Castrovillari, depositata in data 25/10/2024, notificata in data 28/10/2024, con cui è stata condannata al pagamento di euro 516,00, oltre interessi legali da lla domanda al soddisfo, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rendimento del buono fruttifero postale a termine n. 11.903.916.12, serie AA2, emesso in data 6 settembre 2001.
Ha dedotto: a) violazione e falsa interpretazione del d.m. del minist ero dell'economia e finanze del 29 marzo 2001 e dell'art. 8 del d.m. del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, per aver ritenuto, il giudice di prime cure,
l'eccezione di prescrizione infondata;
b) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 398 del
1 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c. con riferimento al compunto del termine per la prescrizione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e il rigetto delle domande avanzate in primo grado.
1.2. Si è costituita parte appellata eccependo: a) l'interruzione della prescrizione stante la minore età dell'appellata, che avrebbe potuto riscuotere il titolo e quindi esercitare il diritto al rimborso del buono, solo al raggiungimento dell a maggiore età; b) la violazione degli obblighi informativi per l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e l'omessa consegna del foglio informativo analitico.
Ha quindi chiesto il rigetto del gravame.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Il buono in esame non è ordinario, bensì “a termine”.
Tanto risulta chiaramente dall'esame visivo dello stesso, sul quale, sul retro, è riportata la dicitura “a termine”.
Ebbene, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine (d.m. 14 maggio 19 83, serie AA), gli stessi sono stati distinti da quelli ordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi come definita dai d.m. di rispettiva istituzione.
Per tale ragione, la normativa sulle caratteristiche tecniche dei buoni, nella ver sione applicabile ratione temporis, ha previsto che sugli stessi fosse indicata la dicitura “a termine” per distinguerli appunto dai buoni ordinari.
In particolare, nel caso di specie il riferimento è all'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1998, il quale, nella versione vigente al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha previsto la sola indicazione della citata dicitura e non anche della serie, del termine di prescrizione e dei tassi applicabili, elementi la cui menzione sui buoni è stata eliminat a dal D.M. 19 dicembre 2000, in quanto stabiliti per atto normativo.
Ne consegue che, da un lato del tutto correttamente i buoni recano la sola dicitura “a termine”, dall'altro la presenza di tale dicitura non consente alcuna confusione con i buoni ordinari di durata ventennale né produce incertezza sulla disciplina applicabile, la quale è stabilita dal d.m. 19 dicembre 2000 e dai singoli decreti di istituzione di nuove serie di buoni.
Infatti, il D.M. 19 dicembre 2000 ha previsto la prescrizione decennale del diritto al rimborso, decorrente dalla data di scadenza del titolo (art. 8), mentre il D.M. Tesoro del 29 marzo 2001, istitutivo delle nuove serie di buoni ordinario (A2) e speciale “a termine”
(AA2), ha disposto per quest'ultimo una durata di sette ann i, peraltro con facoltà di rimborso anticipato e applicazione, in tal caso, dei tassi della serie ordinaria A2, e per il primo l'ordinaria durata ventennale.
Per tale ragione, la presenza sui buoni per cui è causa della dicitura “a termine” esclude qualsiasi possibilità di confusione con i buoni ordinari, nonché sulla disciplina applicabile.
2 In altri termini, considerato che alla data di sottoscrizione le uniche serie sottoscrivibili erano la A2 (buono ordinario) e la AA2 (buono a termine), in quanto il d.m . 29 marzo 2001 ha escluso la possibilità di sottoscrivere le serie precedenti, e che sui buoni sottoscritti è riportata la dicitura “a termine”, era chiaro all'appellata che detti buoni non erano ordinari bensì speciali, appunto “a termine”.
A tanto aggiungasi quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 558/2022
(Giudice dott. Zibellini), con la quale è stato precisato che “non appaiono fondate, sul punto, le argomentazioni svolte dalla parte opposta nella parte in cui afferma che il termin e prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando gli obblighi Parte_1 informativi sulla stessa gravanti, non avrebbe messo la sig.ra nelle condizioni di Pt_2 conoscere la natura e le caratteristiche dell'investimento e di avveders i, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “condizione necessaria e s ufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in c ui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti sog gettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012) ” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 -01-2022, n. 996)”.
In buona sostanza, quindi, l'ignoranza da parte del creditore del fatto generativo del credito non esclude il decorso della prescrizione.
Neppure la minore età dell'appellata esclude il decorso della prescrizione in quanto, dall'analisi visiva del buono emerge chiaramente che lo stesso è stato sottoscritto unitamente a nata il [...], quindi maggiorenne al momento della scadenza del Persona_1 termine per il rimborso e che, pertanto, il buono poteva essere riscosso in ogni momento sia dalla cointestataria sia da colui che ha esercitato la potestà genitoriale del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare, dovendosi ricordare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022).
3 Tutto quanto sopra esposto, poi, trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende dare continuità, secondo cui “in primo luogo va evidenziato come i oggetto di causa, siano a termine e siano Controparte_2 contraddistinti dalla sigla AA2 istituita con D.M. Tesoro 29 marzo 2001: tali buoni consentivano un elevato rendimento, pari al 40% del capitale investito al lordo delle ritenute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione e diventavano poi infruttiferi e dalla decorrenza dei sette anni essi dovevano poi essere incassati entro un termine decennale.
E' dunque pacifico che i Buoni di cui si discute essendo stati sottoscritti in data 23.5.2001, fossero scaduti al 23.5.2008 e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale verificatosi, pertanto, il 24.5.2018 o, al più, come indicato in alcune pronunce del Collegio di Coordinamento dell a , al 31 dicembre dell'anno della Pt_3 maturazione della prescrizione e, quindi al 31.12.2018.
Certamente, dunque, il decorso del termine ultimo per l'incasso dei buoni oggetto di causa era ormai avvenuto nell'aprile 2019 allorquando la Z. ha richiesto a la Parte_1 liquidazione dei Buoni. Co Ciò premesso, in relazione alle doglianze della sulla condotta di e Parte_1 della sua dipendente R.S. va osservato quanto segue.
I Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffi ci delle Poste.
La disciplina della prescrizione, è stata determinata in 10 anni (il D.P.R. n. 153 del 1973,
c.d. Codice Postale, prevedeva la più breve prescrizione quinquennale) dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, che ha modificato la precedente disciplina in materia di il quale all'art. CP_2 Controparte_2
8 ha previsto, appunto che "(...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente tras corsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" (...).
Va poi osservato come i Buoni Postali secondo la Suprema Corte vanno qualificati CP_2 quali titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809.2005, Cass. Sez. Un.
13979.2007: Cass. n. 19002.2017), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giust ificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.: proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai
4 la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizi one di CP_4 clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963.2019).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione
(anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità
(chiaramente risultante dai titoli consegnati alla Z. essendo riportata nella parte retrostante la dicitura "Buono Postale Fruttifero a termine") sussisteva l'onere per la titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazio ne degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di
[...]
e di o dal D.M. Ministero del Tesoro che aveva Parte_4 Parte_1 regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto non risultava alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno i n cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 1 86; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281).
Per tali ragioni, deve ritenersi che il diritto al rimborso dei buoni per cui è causa sia ormai prescritto.
2.2. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda relativa alla violazione dell'obbligo informativo, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito al quale Co questo Giudice intende aderire, “quanto poi alla doglianza della dell'omesso obbligo informativo a carico di , ex art. 6 del D.M. n. 1 9.12.2000, in punto Parte_1 avvenuta esposizione duratura e continuativa dalla data di emissione dei titoli in poi, nei propri locali aperti al pubblico degli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Pre stiti in qualità di organo emittente con la descrizione delle specifiche caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (fatto allegato da ma effettivamente difficilmente dimostrabile), va comunque evidenziato Parte_1 come tali adempimenti (esposi zione delle condizioni praticate nei locali delle e Pt_1 pubblicizzazione del foglio illustrativo), finalizzati a consentire al risparmiatore di
5 verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni sopra esp oste impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a per omessi obblighi informativi Parte_1
e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono Postale Fruttifero tali da avere impedito il decorso della prescrizione dei Buoni medesimi da ritenersi, quindi, ormai scaduti e non più incassabili (si richiama in tal senso, in tema di prescrizione di Buoni Postali,
l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito seguito in casi d el tutto similari: Tribunale Spezia n. 586.2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto
Arsizio n. 286 del 24/2/2021; Tribunale Brescia 6.10.2021)” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 202 2, n. 281, secondo cui “si deve considerare che sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la co noscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
non può, inoltre, trascurarsi che parte attrice non ha contestato l'avvenuta pubblicazione delle condizioni generali dei buoni oggetto di causa mediante affissione nei loca li della convenuta.
Pertanto, l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito Sentenza n. 281/2022 pubbl. il 07/03/2022 degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del ter mine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”.
In buona sostanza, quindi, la natura pubblica agevolmente accessibile a tutti del regolamento relativo ai buoni in esame e la chiarezza della disciplina ivi contenuta hanno consentit o a qualunque interessato, con un minimo di diligenza, di conoscere la disciplina medesima.
Di conseguenza, il pregiudizio derivante dalla sopravvenuta prescrizione del buono non è stato determinato dalla eventuale omessa consegna da parte di ne del foglio CP_5 illustrativo, bensì dall'omessa e diligente lettura da parte del cliente della normativa pubblicata con riferimento ai buoni sottoscritti.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, di sattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da . CP_1
2. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 15 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
7
L'avv. DE SANTIS GIANCARLO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ROSA ALESSANDRO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGC dell'anno 2024, avente ad o ggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 631/2024, depositata in data
25/10/2024, notificata in data 28/10/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giancarlo De Santis
Appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1 C.F._1
Rosa
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 631/2024 emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Castrovillari, depositata in data 25/10/2024, notificata in data 28/10/2024, con cui è stata condannata al pagamento di euro 516,00, oltre interessi legali da lla domanda al soddisfo, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rendimento del buono fruttifero postale a termine n. 11.903.916.12, serie AA2, emesso in data 6 settembre 2001.
Ha dedotto: a) violazione e falsa interpretazione del d.m. del minist ero dell'economia e finanze del 29 marzo 2001 e dell'art. 8 del d.m. del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, per aver ritenuto, il giudice di prime cure,
l'eccezione di prescrizione infondata;
b) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 398 del
1 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c. con riferimento al compunto del termine per la prescrizione.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza e il rigetto delle domande avanzate in primo grado.
1.2. Si è costituita parte appellata eccependo: a) l'interruzione della prescrizione stante la minore età dell'appellata, che avrebbe potuto riscuotere il titolo e quindi esercitare il diritto al rimborso del buono, solo al raggiungimento dell a maggiore età; b) la violazione degli obblighi informativi per l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e l'omessa consegna del foglio informativo analitico.
Ha quindi chiesto il rigetto del gravame.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
Il buono in esame non è ordinario, bensì “a termine”.
Tanto risulta chiaramente dall'esame visivo dello stesso, sul quale, sul retro, è riportata la dicitura “a termine”.
Ebbene, sin dalla pubblicazione della prima serie di buoni a termine (d.m. 14 maggio 19 83, serie AA), gli stessi sono stati distinti da quelli ordinari per il fatto di avere una durata inferiore a questi ultimi come definita dai d.m. di rispettiva istituzione.
Per tale ragione, la normativa sulle caratteristiche tecniche dei buoni, nella ver sione applicabile ratione temporis, ha previsto che sugli stessi fosse indicata la dicitura “a termine” per distinguerli appunto dai buoni ordinari.
In particolare, nel caso di specie il riferimento è all'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1998, il quale, nella versione vigente al momento della sottoscrizione dei buoni per cui è causa, ha previsto la sola indicazione della citata dicitura e non anche della serie, del termine di prescrizione e dei tassi applicabili, elementi la cui menzione sui buoni è stata eliminat a dal D.M. 19 dicembre 2000, in quanto stabiliti per atto normativo.
Ne consegue che, da un lato del tutto correttamente i buoni recano la sola dicitura “a termine”, dall'altro la presenza di tale dicitura non consente alcuna confusione con i buoni ordinari di durata ventennale né produce incertezza sulla disciplina applicabile, la quale è stabilita dal d.m. 19 dicembre 2000 e dai singoli decreti di istituzione di nuove serie di buoni.
Infatti, il D.M. 19 dicembre 2000 ha previsto la prescrizione decennale del diritto al rimborso, decorrente dalla data di scadenza del titolo (art. 8), mentre il D.M. Tesoro del 29 marzo 2001, istitutivo delle nuove serie di buoni ordinario (A2) e speciale “a termine”
(AA2), ha disposto per quest'ultimo una durata di sette ann i, peraltro con facoltà di rimborso anticipato e applicazione, in tal caso, dei tassi della serie ordinaria A2, e per il primo l'ordinaria durata ventennale.
Per tale ragione, la presenza sui buoni per cui è causa della dicitura “a termine” esclude qualsiasi possibilità di confusione con i buoni ordinari, nonché sulla disciplina applicabile.
2 In altri termini, considerato che alla data di sottoscrizione le uniche serie sottoscrivibili erano la A2 (buono ordinario) e la AA2 (buono a termine), in quanto il d.m . 29 marzo 2001 ha escluso la possibilità di sottoscrivere le serie precedenti, e che sui buoni sottoscritti è riportata la dicitura “a termine”, era chiaro all'appellata che detti buoni non erano ordinari bensì speciali, appunto “a termine”.
A tanto aggiungasi quanto già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 558/2022
(Giudice dott. Zibellini), con la quale è stato precisato che “non appaiono fondate, sul punto, le argomentazioni svolte dalla parte opposta nella parte in cui afferma che il termin e prescrizionale non sarebbe decorso in quanto violando gli obblighi Parte_1 informativi sulla stessa gravanti, non avrebbe messo la sig.ra nelle condizioni di Pt_2 conoscere la natura e le caratteristiche dell'investimento e di avveders i, in particolare, del fatto che i buoni sarebbero scaduti dopo 18 mesi dalla data di sottoscrizione.
A tal proposito occorre fare applicazione del principio, recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “condizione necessaria e s ufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in c ui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti sog gettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. in particolare Cass. 3584/2012) ” (Cass. civ. Sez. II, Ord., 14 -01-2022, n. 996)”.
In buona sostanza, quindi, l'ignoranza da parte del creditore del fatto generativo del credito non esclude il decorso della prescrizione.
Neppure la minore età dell'appellata esclude il decorso della prescrizione in quanto, dall'analisi visiva del buono emerge chiaramente che lo stesso è stato sottoscritto unitamente a nata il [...], quindi maggiorenne al momento della scadenza del Persona_1 termine per il rimborso e che, pertanto, il buono poteva essere riscosso in ogni momento sia dalla cointestataria sia da colui che ha esercitato la potestà genitoriale del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare, dovendosi ricordare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022).
3 Tutto quanto sopra esposto, poi, trova conferma nell'orientamento della giurisprudenza di merito al quale questo Giudice intende dare continuità, secondo cui “in primo luogo va evidenziato come i oggetto di causa, siano a termine e siano Controparte_2 contraddistinti dalla sigla AA2 istituita con D.M. Tesoro 29 marzo 2001: tali buoni consentivano un elevato rendimento, pari al 40% del capitale investito al lordo delle ritenute fiscali, al compimento del settimo anno dalla data di emissione e diventavano poi infruttiferi e dalla decorrenza dei sette anni essi dovevano poi essere incassati entro un termine decennale.
E' dunque pacifico che i Buoni di cui si discute essendo stati sottoscritti in data 23.5.2001, fossero scaduti al 23.5.2008 e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale verificatosi, pertanto, il 24.5.2018 o, al più, come indicato in alcune pronunce del Collegio di Coordinamento dell a , al 31 dicembre dell'anno della Pt_3 maturazione della prescrizione e, quindi al 31.12.2018.
Certamente, dunque, il decorso del termine ultimo per l'incasso dei buoni oggetto di causa era ormai avvenuto nell'aprile 2019 allorquando la Z. ha richiesto a la Parte_1 liquidazione dei Buoni. Co Ciò premesso, in relazione alle doglianze della sulla condotta di e Parte_1 della sua dipendente R.S. va osservato quanto segue.
I Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono, quindi, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffi ci delle Poste.
La disciplina della prescrizione, è stata determinata in 10 anni (il D.P.R. n. 153 del 1973,
c.d. Codice Postale, prevedeva la più breve prescrizione quinquennale) dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, che ha modificato la precedente disciplina in materia di il quale all'art. CP_2 Controparte_2
8 ha previsto, appunto che "(...) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente tras corsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" (...).
Va poi osservato come i Buoni Postali secondo la Suprema Corte vanno qualificati CP_2 quali titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. n. 27809.2005, Cass. Sez. Un.
13979.2007: Cass. n. 19002.2017), necessari, ex art. 2002 c.c., unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giust ificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto "ab externo", secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.: proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai
4 la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizi one di CP_4 clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. 3963.2019).
La disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali trova, pertanto, la propria regolamentazione
(anche) in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Ciò osservato sulla natura di documenti di legittimazione (soggetti ad integrazione ad opera delle predette fonti normative e amministrative) e sulla previsione di un termine di validità
(chiaramente risultante dai titoli consegnati alla Z. essendo riportata nella parte retrostante la dicitura "Buono Postale Fruttifero a termine") sussisteva l'onere per la titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazio ne degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di
[...]
e di o dal D.M. Ministero del Tesoro che aveva Parte_4 Parte_1 regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In forza di quanto sopra esposto non risultava alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., il quale, nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno i n cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possano, pertanto, influire i fatti che ne ostacolano il decorso, tra cui l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo questi ultimi giuridicamente rilevanti solo come causa di sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 c.c., n. 8, unicamente laddove ne ricorrano i presupposti” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 1 86; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 2022, n. 281).
Per tali ragioni, deve ritenersi che il diritto al rimborso dei buoni per cui è causa sia ormai prescritto.
2.2. Non meritevole di accoglimento è anche la domanda relativa alla violazione dell'obbligo informativo, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito al quale Co questo Giudice intende aderire, “quanto poi alla doglianza della dell'omesso obbligo informativo a carico di , ex art. 6 del D.M. n. 1 9.12.2000, in punto Parte_1 avvenuta esposizione duratura e continuativa dalla data di emissione dei titoli in poi, nei propri locali aperti al pubblico degli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Pre stiti in qualità di organo emittente con la descrizione delle specifiche caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (fatto allegato da ma effettivamente difficilmente dimostrabile), va comunque evidenziato Parte_1 come tali adempimenti (esposi zione delle condizioni praticate nei locali delle e Pt_1 pubblicizzazione del foglio illustrativo), finalizzati a consentire al risparmiatore di
5 verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le argomentazioni sopra esp oste impediscono quindi di ritenere la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo a per omessi obblighi informativi Parte_1
e/o per inadeguatezza delle informazioni presenti sul Buono Postale Fruttifero tali da avere impedito il decorso della prescrizione dei Buoni medesimi da ritenersi, quindi, ormai scaduti e non più incassabili (si richiama in tal senso, in tema di prescrizione di Buoni Postali,
l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito seguito in casi d el tutto similari: Tribunale Spezia n. 586.2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto
Arsizio n. 286 del 24/2/2021; Tribunale Brescia 6.10.2021)” (Tribunale Savona sez. I, 22 febbraio 2022, n. 186; cfr. nello stesso senso Tribunale Pavia, 7 marzo 202 2, n. 281, secondo cui “si deve considerare che sui buoni oggetto di causa era apposta la dicitura “a termine” oltre che la serie di appartenenza;
in base a tali dati la parte attrice era in possesso degli elementi identificativi idonei a consentirle la co noscenza della disciplina dei titoli, la quale, si ribadisce, è di fonte normativa;
non può, inoltre, trascurarsi che parte attrice non ha contestato l'avvenuta pubblicazione delle condizioni generali dei buoni oggetto di causa mediante affissione nei loca li della convenuta.
Pertanto, l'eventuale inadempimento della convenuta sotto forma di mancata consegna del foglio illustrativo agli attori in occasione della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non ha efficacia causale rispetto alla prescrizione del diritto di credito Sentenza n. 281/2022 pubbl. il 07/03/2022 degli attori e ai danni conseguenti. Ciò in quanto gli attori, usando un minimo di diligenza, avrebbero potuto venire agevolmente a conoscenza della scadenza del titolo sottoscritto e del ter mine di prescrizione del credito ad esso sotteso trattandosi di circostanze definite da atti normativi. Viceversa, gli attori omettendo di comportarsi secondo il canone di diligenza indicato, hanno assunto una condotta di per sé sola idonea a rivestire un'esclusiva efficacia causale rispetto al danno in questa sede lamentato”.
In buona sostanza, quindi, la natura pubblica agevolmente accessibile a tutti del regolamento relativo ai buoni in esame e la chiarezza della disciplina ivi contenuta hanno consentit o a qualunque interessato, con un minimo di diligenza, di conoscere la disciplina medesima.
Di conseguenza, il pregiudizio derivante dalla sopravvenuta prescrizione del buono non è stato determinato dalla eventuale omessa consegna da parte di ne del foglio CP_5 illustrativo, bensì dall'omessa e diligente lettura da parte del cliente della normativa pubblicata con riferimento ai buoni sottoscritti.
3. La novità della questione, sulla quale non si è ancora formato un consolidato orientamento di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, di sattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da . CP_1
2. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, 15 settembre 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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