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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
NC IN GI
RE RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 18312/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Daniela Saini Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Nicola Mazzocca Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- ordinare al Comune di VA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno assumere di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 2) La casa coniugale di Brescia continuerà ad essere temporaneamente abitata dalla sig.ra ; il CP_1 padre trasferirà la propria residenza unitamente alla figlia minore presso l'abitazione di VA, Per_1 via Mazzini n. 12 (di proprietà dei nonni paterni e abitata dagli stessi) ove abiterà con la figlia, che ivi avrà il proprio collocamento prevalente;
i genitori, per l'a.s. 2026/2027 iscriveranno alla scuola Per_1 secondaria statale di primo grado del medesimo comune di VA (BS);
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera previo accordo con il padre e ciò in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della figlia secondo una disponibilità che dovrà essere comunicata con un preavviso minimo di
48 ore;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con la madre 6 (sei) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) il sig. continuerà a sostenere il pagamento del canone di mutuo gravante sull'abitazione Pt_1 famigliare di Brescia e a percepire l'assegno unico, inoltre verserà mensilmente alla moglie l'assegno dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
la casa coniugale verrà messa in vendita dal sig. all'inizio dell'anno 2027 e pertanto la sig.ra , a fronte della vendita, si Pt_1 CP_1 trasferirà altrove;
5) la sig.ra si impegna a reperire un'attività lavorativa e a contribuire al mantenimento della figlia CP_1
versando il 50% delle spese straordinarie richiamate nel Protocollo di intesa sottoscritto il Per_1
14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
le predette spese dovranno essere comunicate e documentate ed il coniuge tenuto al “rimborso” vi dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a VA (BS) il 14.7.2015, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nata, il 25.12.2015, la figlia . Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
NC IN GI
RE RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 18312/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Daniela Saini Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Nicola Mazzocca Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- ordinare al Comune di VA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno assumere di Per_1 comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1 2) La casa coniugale di Brescia continuerà ad essere temporaneamente abitata dalla sig.ra ; il CP_1 padre trasferirà la propria residenza unitamente alla figlia minore presso l'abitazione di VA, Per_1 via Mazzini n. 12 (di proprietà dei nonni paterni e abitata dagli stessi) ove abiterà con la figlia, che ivi avrà il proprio collocamento prevalente;
i genitori, per l'a.s. 2026/2027 iscriveranno alla scuola Per_1 secondaria statale di primo grado del medesimo comune di VA (BS);
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo desidera previo accordo con il padre e ciò in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici della figlia secondo una disponibilità che dovrà essere comunicata con un preavviso minimo di
48 ore;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con la madre 6 (sei) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) il sig. continuerà a sostenere il pagamento del canone di mutuo gravante sull'abitazione Pt_1 famigliare di Brescia e a percepire l'assegno unico, inoltre verserà mensilmente alla moglie l'assegno dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
la casa coniugale verrà messa in vendita dal sig. all'inizio dell'anno 2027 e pertanto la sig.ra , a fronte della vendita, si Pt_1 CP_1 trasferirà altrove;
5) la sig.ra si impegna a reperire un'attività lavorativa e a contribuire al mantenimento della figlia CP_1
versando il 50% delle spese straordinarie richiamate nel Protocollo di intesa sottoscritto il Per_1
14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
le predette spese dovranno essere comunicate e documentate ed il coniuge tenuto al “rimborso” vi dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a VA (BS) il 14.7.2015, iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 18, parte I, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nata, il 25.12.2015, la figlia . Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
La Presidente estensora
LA HE
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