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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 19.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Erba (CO), presso lo studio dell'Avv. CURIONI MATTEO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Samarate (VA) via Nino Locarno n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO FRANCESCA LUANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
NEL MERITO: In via principale: - Revocare e/o annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento avente R.G.N.1041/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Novara (NO), in persona del Giudice, Dott. Gabriele Molinaro in quanto la domanda avversa risulta essere infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in fatto, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Sig. e per l'effetto, condannare il predetto al risarcimento del danno Controparte_1 arrecato che si quantifica in un importo complessivo di €.143.746,25= di cui €5.164,33 per il pagamento della sanzione amministrativa ed €138.581,92= per l'ingente perdita
1 finanziaria determinata dall'interruzione forzosa dell'attività, come si rileva dalla diminuzione del fatturato netto nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023, di cui al doc.7) prodotto (€141.754,74= ammontare netto del fatturato dal 23/05/2023 al 31/12/2023 rispetto all'importo di €3.172,820= dal 23/05/2024 alla data odierna), ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - In via subordinata
- Nella non creduta ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attrice opponente, si chiede al Giudice adito, per le causali del presente atto e previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Sig.
, di voler decurtare l'importo computato per il mese di marzo 2024 dalla CP_1 somma di €15.952,26 richiesta a titolo di TFR con il decreto ingiuntivo, o nel maggior/minor importo che verrà individuato in corso di causa;
IN PUNTO SPESE - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo Curioni.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
In via principale e nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. valutare il comportamento processuale ai fini delle spese del presente giudizio e di quanto previsto all'art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione al decreto n. 220/2024, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma lorda di euro 15.952,26, a titolo di TFR maturato e non corrisposto. L'opponente deduceva, in primo luogo, che il cedolino paga prodotto al doc. 2 fasc. monitorio non costituisse prova sufficiente del credito nella fase di opposizione. Allegava che il ricorrente, anziché lavorare fino alla data indicata sul modulo di dimissioni telematiche (doc. 1 ric.), 21.3.2024, aveva omesso di presentarsi sul posto di lavoro dal 1.3.2024. A riprova di tale assunto, produceva una comunicazione inviata allo
2 studio contabile della società (doc. 2 ric.). Sosteneva, pertanto, che l'importo del TFR avrebbe dovuto essere ricalcolato. Riferiva che il TFR non era stato pagato a causa di una situazione di difficoltà economica, a suo dire determinata dall'inadempimento avversario. Deduceva, infatti, che il 22.5.2024, la Polizia stradale di Arona aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 5.164,33 e disposto il sequestro amministrativo dei beni aziendali, avendo scoperto che l'opponente esercitava l'attività di riparazioni meccaniche in assenza di preposto alla gestione tecnica, ai sensi dell'art. 7, l. n. 122/1992 (docc.
3-4 ric.). Le attrezzature erano state, successivamente, confiscate (doc. 6 ric.). Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, condannarsi parte opposta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.164,33 per sanzione amministrativa ed euro
138.581,92 per perdita di fatturato.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata Controparte_1
l'8.6.2025. Riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società opponente dal 1.9.2010 al 21.3.2024 e di essere rimasto creditore, alla cessazione del rapporto, del saldo del TFR. Aveva, quindi, chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base della documentazione contabile rilasciata dalla datrice di lavoro (doc. 2 mem.). Evidenziava, quindi, che il diritto di credito era stato provato mediante documentazione fornita dalla stessa opponente. Richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza, circa il valore confessorio delle buste paga.
Contestava, poi, la domanda riconvenzionale, precisando di essere stato nominato preposto dell'officina fin dal 30.11.2010, di avere assunto ulteriori ruoli negli anni successivi e che sarebbe stato onere della datrice di lavoro sostituirlo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Rimarcava che la comunicazione di dimissioni era stata inoltrata il 22.2.2024 e l'accertamento di Polizia aveva avuto luogo il 22.5.2024. Eccepiva, poi, la carenza di prove circa la cessazione del ruolo di preposto e la diminuzione del fatturato, anche in considerazione del fatto che l'oggetto sociale dell'opponente, oltre alla riparazione, comprendeva altresì il commercio di autoveicoli.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono del tutto infondate e vanno respinte.
Del tutto pretestuoso è l'argomento per cui il lavoratore non avrebbe fornito prova del proprio credito. Egli ha, infatti, prodotto, in sede monitoria e poi in questa causa, il cedolino del TFR (doc. 2 mem.), la cui conformità all'originale non è stata contestata né punto, né poco dall'opponente.
3 È appena il caso di rammentare che univoca giurisprudenza di legittimità, a cui il Tribunale aderisce, ha affermato il valore confessorio dei cedolini paga, nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. La S.C. ha così statuito, sul punto: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice” (Cass., sez. lav., 30.1.2017, n. 2239).
Nel caso di specie, il cedolino in questione contiene soltanto la quantificazione del TFR, sicché non può in esso ravvisarsi una confessione complessa. Trattandosi di confessione stragiudiziale resa alla parte che la fa valere in questa sede, essa ha valore di prova legale, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. e il suo contenuto probatorio è, quindi, vincolante per il Giudice. Tale prova non può, in questa sede, essere superata né da un documento formato dall'opponente (doc. 2 ric.), né dalla sua conferma per mezzo delle prove orali richieste nel ricorso, che sono, quindi, del tutto irrilevanti, in quanto inidonee a superare il valore di prova piena della dichiarazione confessoria contenuta cedolino paga. Quest'ultimo, peraltro, risulta essere stato formato il 5.5.2024, come si legge sul documento stesso, in epoca in cui il rapporto di lavoro era cessato da oltre un mese. Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere confermato. 2. Con la propria domanda riconvenzionale, parte opponente vorrebbe ottenere il risarcimento del danno, seguito all'irrogazione di sanzioni amministrative dalla Polizia stradale e alla successiva confisca degli strumenti di lavoro dell'officina, disposta dalla Camera di commercio (docc. 3, 4 e 6 ric.).
Nel verbale di Polizia si legge che la violazione è stata accertata in data 22.5.2024, allorché gli operanti, nel corso di un controllo, hanno scoperto che i due soggetti indicati alla Camera di commercio come preposti dell'officina ( e Controparte_1 Per_1
) non erano più alle dipendenze dell'impresa la quale, cionondimeno,
[...] continuava a esercitare l'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli e sostituzione di pneumatici.
Nell'ordinanza della Camera di commercio (doc. 6 ric.) si legge, poi, che nonostante l'opponente si fosse impegnata a nominare un preposto per regolarizzare la propria posizione, alla data del 18.11.2024 non vi aveva ancora provveduto, sicché l'ufficio ha disposto la confisca delle attrezzature sequestrate dalla Polizia.
Non vi è, quindi, alcun nesso causale tra il dedotto abbandono del posto di lavoro da parte dell'opponente il 1.3.2024, anziché il 22.3.2024, data prevista sul modulo di dimissioni (doc. 1 ric.) e la violazione amministrativa, con le conseguenti sanzioni.
4 Anche a voler ritenere dimostrato che il lavoratore avrebbe dovuto trattenersi fino al 22.3.2024, il controllo di Polizia ha avuto luogo due mesi dopo (il 22.5.2024), momento in cui pacificamente il periodo di preavviso si era concluso.
La violazione è, dunque, stata prodotta dal comportamento inadempiente dell'imprenditore, il quale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con entrambi i preposti dell'officina, per mesi ha omesso di nominarne uno nuovo. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 143.746,25), della sua natura documentale e della condotta processuale dell'opponente, che nonostante la grave infondatezza dell'opposizione ha rifiutato il tentativo di conciliazione, in complessivi euro 10.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 10.700, oltre a Controparte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 19.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 19.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1216/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Erba (CO), presso lo studio dell'Avv. CURIONI MATTEO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Samarate (VA) via Nino Locarno n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO FRANCESCA LUANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
NEL MERITO: In via principale: - Revocare e/o annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento avente R.G.N.1041/2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Novara (NO), in persona del Giudice, Dott. Gabriele Molinaro in quanto la domanda avversa risulta essere infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in fatto, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Sig. e per l'effetto, condannare il predetto al risarcimento del danno Controparte_1 arrecato che si quantifica in un importo complessivo di €.143.746,25= di cui €5.164,33 per il pagamento della sanzione amministrativa ed €138.581,92= per l'ingente perdita
1 finanziaria determinata dall'interruzione forzosa dell'attività, come si rileva dalla diminuzione del fatturato netto nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023, di cui al doc.7) prodotto (€141.754,74= ammontare netto del fatturato dal 23/05/2023 al 31/12/2023 rispetto all'importo di €3.172,820= dal 23/05/2024 alla data odierna), ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. - In via subordinata
- Nella non creduta ipotesi in cui venisse confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attrice opponente, si chiede al Giudice adito, per le causali del presente atto e previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dal Sig.
, di voler decurtare l'importo computato per il mese di marzo 2024 dalla CP_1 somma di €15.952,26 richiesta a titolo di TFR con il decreto ingiuntivo, o nel maggior/minor importo che verrà individuato in corso di causa;
IN PUNTO SPESE - In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo Curioni.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
In via principale e nel merito: B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al d.i. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. valutare il comportamento processuale ai fini delle spese del presente giudizio e di quanto previsto all'art. 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, ricorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione al decreto n. 220/2024, con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma lorda di euro 15.952,26, a titolo di TFR maturato e non corrisposto. L'opponente deduceva, in primo luogo, che il cedolino paga prodotto al doc. 2 fasc. monitorio non costituisse prova sufficiente del credito nella fase di opposizione. Allegava che il ricorrente, anziché lavorare fino alla data indicata sul modulo di dimissioni telematiche (doc. 1 ric.), 21.3.2024, aveva omesso di presentarsi sul posto di lavoro dal 1.3.2024. A riprova di tale assunto, produceva una comunicazione inviata allo
2 studio contabile della società (doc. 2 ric.). Sosteneva, pertanto, che l'importo del TFR avrebbe dovuto essere ricalcolato. Riferiva che il TFR non era stato pagato a causa di una situazione di difficoltà economica, a suo dire determinata dall'inadempimento avversario. Deduceva, infatti, che il 22.5.2024, la Polizia stradale di Arona aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 5.164,33 e disposto il sequestro amministrativo dei beni aziendali, avendo scoperto che l'opponente esercitava l'attività di riparazioni meccaniche in assenza di preposto alla gestione tecnica, ai sensi dell'art. 7, l. n. 122/1992 (docc.
3-4 ric.). Le attrezzature erano state, successivamente, confiscate (doc. 6 ric.). Domandava, pertanto, in via riconvenzionale, condannarsi parte opposta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.164,33 per sanzione amministrativa ed euro
138.581,92 per perdita di fatturato.
Si costituiva , con memoria difensiva depositata Controparte_1
l'8.6.2025. Riferiva di aver lavorato alle dipendenze della società opponente dal 1.9.2010 al 21.3.2024 e di essere rimasto creditore, alla cessazione del rapporto, del saldo del TFR. Aveva, quindi, chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base della documentazione contabile rilasciata dalla datrice di lavoro (doc. 2 mem.). Evidenziava, quindi, che il diritto di credito era stato provato mediante documentazione fornita dalla stessa opponente. Richiamava i principi affermati dalla giurisprudenza, circa il valore confessorio delle buste paga.
Contestava, poi, la domanda riconvenzionale, precisando di essere stato nominato preposto dell'officina fin dal 30.11.2010, di avere assunto ulteriori ruoli negli anni successivi e che sarebbe stato onere della datrice di lavoro sostituirlo, dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Rimarcava che la comunicazione di dimissioni era stata inoltrata il 22.2.2024 e l'accertamento di Polizia aveva avuto luogo il 22.5.2024. Eccepiva, poi, la carenza di prove circa la cessazione del ruolo di preposto e la diminuzione del fatturato, anche in considerazione del fatto che l'oggetto sociale dell'opponente, oltre alla riparazione, comprendeva altresì il commercio di autoveicoli.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono del tutto infondate e vanno respinte.
Del tutto pretestuoso è l'argomento per cui il lavoratore non avrebbe fornito prova del proprio credito. Egli ha, infatti, prodotto, in sede monitoria e poi in questa causa, il cedolino del TFR (doc. 2 mem.), la cui conformità all'originale non è stata contestata né punto, né poco dall'opponente.
3 È appena il caso di rammentare che univoca giurisprudenza di legittimità, a cui il Tribunale aderisce, ha affermato il valore confessorio dei cedolini paga, nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. La S.C. ha così statuito, sul punto: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice” (Cass., sez. lav., 30.1.2017, n. 2239).
Nel caso di specie, il cedolino in questione contiene soltanto la quantificazione del TFR, sicché non può in esso ravvisarsi una confessione complessa. Trattandosi di confessione stragiudiziale resa alla parte che la fa valere in questa sede, essa ha valore di prova legale, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. e il suo contenuto probatorio è, quindi, vincolante per il Giudice. Tale prova non può, in questa sede, essere superata né da un documento formato dall'opponente (doc. 2 ric.), né dalla sua conferma per mezzo delle prove orali richieste nel ricorso, che sono, quindi, del tutto irrilevanti, in quanto inidonee a superare il valore di prova piena della dichiarazione confessoria contenuta cedolino paga. Quest'ultimo, peraltro, risulta essere stato formato il 5.5.2024, come si legge sul documento stesso, in epoca in cui il rapporto di lavoro era cessato da oltre un mese. Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere confermato. 2. Con la propria domanda riconvenzionale, parte opponente vorrebbe ottenere il risarcimento del danno, seguito all'irrogazione di sanzioni amministrative dalla Polizia stradale e alla successiva confisca degli strumenti di lavoro dell'officina, disposta dalla Camera di commercio (docc. 3, 4 e 6 ric.).
Nel verbale di Polizia si legge che la violazione è stata accertata in data 22.5.2024, allorché gli operanti, nel corso di un controllo, hanno scoperto che i due soggetti indicati alla Camera di commercio come preposti dell'officina ( e Controparte_1 Per_1
) non erano più alle dipendenze dell'impresa la quale, cionondimeno,
[...] continuava a esercitare l'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli e sostituzione di pneumatici.
Nell'ordinanza della Camera di commercio (doc. 6 ric.) si legge, poi, che nonostante l'opponente si fosse impegnata a nominare un preposto per regolarizzare la propria posizione, alla data del 18.11.2024 non vi aveva ancora provveduto, sicché l'ufficio ha disposto la confisca delle attrezzature sequestrate dalla Polizia.
Non vi è, quindi, alcun nesso causale tra il dedotto abbandono del posto di lavoro da parte dell'opponente il 1.3.2024, anziché il 22.3.2024, data prevista sul modulo di dimissioni (doc. 1 ric.) e la violazione amministrativa, con le conseguenti sanzioni.
4 Anche a voler ritenere dimostrato che il lavoratore avrebbe dovuto trattenersi fino al 22.3.2024, il controllo di Polizia ha avuto luogo due mesi dopo (il 22.5.2024), momento in cui pacificamente il periodo di preavviso si era concluso.
La violazione è, dunque, stata prodotta dal comportamento inadempiente dell'imprenditore, il quale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con entrambi i preposti dell'officina, per mesi ha omesso di nominarne uno nuovo. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 143.746,25), della sua natura documentale e della condotta processuale dell'opponente, che nonostante la grave infondatezza dell'opposizione ha rifiutato il tentativo di conciliazione, in complessivi euro 10.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 220/2024, che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio di , liquidate in complessivi euro 10.700, oltre a Controparte_1 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 19.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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