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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione orale avvenuta nel corso dell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 2558 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Vincenzo Alessandro Parte_1 C.F._1
Ciucci
-parte attrice in opposizione-
e
(P.IVA ) titolare dell'omonima impresa individuale, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Luigi Liberatore
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, in virtù di quanto esposto nei motivi in narrativa: a. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile dell'Aquila, per le causali meglio esposte nella narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
b. in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare
e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
c. negare
pagina 1 di 5 in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge. Con vittoria si spese di lite”;
- PARTE CONVENUTA: “Si conclude: In via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta, non potendosi ritenere tale la mera allegazione che parte dei lavori per i quali viene richiesto il pagamento erano stati eseguiti per tramite non meglio specificati altri terzisti e/o collaboratori dei quali
l'opponente ha colpevolmente omesso di indicarne le generalità e di produrre i pagamenti effettuati in loro favore e la documentazione fiscale che i predetti avrebbero dovuto necessariamente emettere. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudicante ritenesse di non concedere la P.E dell'opposto decreto si chiede l'emissione dell'ordinanza di pagamento per la somma non contestata € 5.064,55 Iva compresa, oltre agli interessi moratori dalla emissione della fattura al saldo. Nel merito: per il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata
e salva impugnativa: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede condannarsi l'opponente al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre all'Iva nella misura del 22% ed agli interessi moratori, come da domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DEL GIUDIZIO ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 723/2024 del 06/08/2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima impresa
[...] Controparte_1 individuale, al fine dell'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
I-1.1. A fondamento delle predette conclusioni, per quanto in questa sede strettamente rileva, l'attore ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che il presunto credito oggetto di ingiunzione aveva avuto ad oggetto l'attività di ripulitura del terreno di proprietà dell'opponente, sito in Trignano di Isola del Gran Sasso (TE);
- che a sostegno della pretesa creditoria era stata fornita (esclusivamente) la fattura emessa dall'odierno opposto, oltre all'estratto autentico del registro fatture;
- che il Tribunale ordinario di Teramo doveva ritenersi privo di competenza in ragione della circostanza per cui il presunto credito era sorto da un contratto verbalmente concluso tra un soggetto professionista ed un soggetto consumatore, sicché, ai sensi dell'art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'opposto avrebbe dovuto adire il foro competente in via esclusiva, da individuarsi nel Tribunale ordinario di L'Aquila.
I-2. Si è ritualmente costituito in giudizio , il quale ha contestato le eccezioni Controparte_1 sollevate dall'opponente e, per quanto di interesse in questa sede, ha dedotto l'infondatezza della pagina 2 di 5 doglianza relativa alla competenza territoriale. In particolare, ha sostenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione il foro del consumatore, atteso che l'opponente riveste la qualifica di imprenditore agricolo e si avvale abitualmente di prestatori d'opera in conto terzi per la coltivazione dei propri fondi, svolgendo pertanto un'attività economica a carattere professionale.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo la discussione orale avvenuta all'udienza del 05/06/2025, al cui esito è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA DOMANDA.
II-4. L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito indicate, risultando fondata la questione pregiudiziale di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza solleva dall'odierno opponente trova fondamento nella doglianza per cui il riveste la qualità di consumatore rispetto ad un contratto d'opera concluso verbalmente con Pt_1 la impresa individuale , il quale a sua volta riveste la qualità di professionista. Controparte_1
In merito, l'art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005 prevede espressamente che, per i contratti conclusi tra consumatore e professionista, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
La disposizione rinviene il proprio campo applicativo all'art. 46 del d.lgs. cit., secondo cui “Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna
a pagare il prezzo”.
Vengono poi in rilievo le note definizioni di consumatore e professionista. In base all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons. è consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; l'art. 3, comma 1, lett. c), cod. cons. definisce invece il professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
II-4.1. Così succintamente richiamato il quadro normativo di riferimento, nell'approcciarsi all'esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza deve anzitutto rilevarsi come, ai sensi dell'art. 38, comma
4, c.p.c., le questioni relative all'incompetenza “sono decise, ai solo fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica
pagina 3 di 5 o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30836 del 02/12/2024).
II-4.2. Rapportando tali coordinate ermeneutiche a quanto emergente dagli atti di causa, deve anzitutto evidenziarsi come a seguito della tempestiva eccezione dell'attore in opposizione, grava sul convenuto opposto l'onere della prova circa il titolo radicante la competenza dell'intestato Ufficio, onere che, nel caso che qui occupa, non risulta soddisfatto.
Non è stato provato, infatti, in limine litis, che l'opponente svolga in via professionale attività agricola, circostanza questa che osterebbe alla qualificazione in termini consumeristici del rapporto contrattuale per cui è causa.
Va anzitutto precisato che i capitoli di prova testimoniale formulati dall'odierno opposto, nella memoria 171-ter n. 2, c.p.c., introducono richieste istruttorie incompatibili con quelle individuate dall'art. 38, comma 4, c.p.c., per come chiarito dalla citata giurisprudenza di vertice. I capitoli, peraltro, risultano in larga parte irrilevanti, in quanto i temi di prova mirano a dimostrare la cura, da parte del del proprio fondo, ma nulla aggiungono circa il carattere di una tale attività di cura, né il suo Pt_1 indirizzarsi a scopi di sfruttamento economico e professionale. Lo stesso è a dirsi in ordine a quanto dedotto dall'opposto in merito al “possesso … di attrezzature, di una casa colonica e di un fienile al servizio della coltivazione del fondo di oltre cinque ettari con 350 piante di ulivo” (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. - opposto), in ragione dell'insufficienza di simili deduzioni ad intercettare i presupposti delineati all'art. 2135 c.c.
Di contro, l'odierno opponente, pur non essendone onerato, ha prodotto documentazione idonea a poter ritenere in via presuntiva che la sua attività professionale sia quella di architetto e che, dunque, il contratto concluso in forma orale con l'opposto non fosse funzionale a soddisfare esigenze professionali.
II-5. In conclusione, tenuto conto della residenza dell'opponente in L'Aquila e del carattere presuntivamente consumeristico del rapporto, la causa petendi sottesa al giudizio di opposizione e alla originaria domanda ingiunzionale avrebbe dovuto essere attivata davanti al Tribunale ordinario di
L'Aquila, innanzi al quale eventualmente la domanda potrà essere riproposta, ferme le decadenze e le pagina 4 di 5 preclusioni eventualmente maturate, tenuto conto che in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza nel giudizio ex art. 645 c.p.c., la relativa decisione è assunta con sentenza definitiva, comportante la revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non si fa luogo all'applicazione del meccanismo riassuntivo ex art. 50 c.p.c., riferito testualmente alle ipotesi di incompetenza dichiarata con ordinanza.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Per le ragioni che precedono l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 (R.G. n. 1773/2024) emesso dal Tribunale ordinario di Teramo.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; valori ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, in ragione dell'attività concretamente svolta, della natura e della non particolare complessità delle questioni oggetto del procedimento e concretamente esaminate).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella qualità titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 723/2024, R.G. n. 1773/2024 del Tribunale ordinario di
Teramo;
- CONDANNA la parte convenuta alla refusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione orale avvenuta nel corso dell'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 2558 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Vincenzo Alessandro Parte_1 C.F._1
Ciucci
-parte attrice in opposizione-
e
(P.IVA ) titolare dell'omonima impresa individuale, in Controparte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv. Luigi Liberatore
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, in virtù di quanto esposto nei motivi in narrativa: a. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile dell'Aquila, per le causali meglio esposte nella narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
b. in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare
e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa;
c. negare
pagina 1 di 5 in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge. Con vittoria si spese di lite”;
- PARTE CONVENUTA: “Si conclude: In via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta, non potendosi ritenere tale la mera allegazione che parte dei lavori per i quali viene richiesto il pagamento erano stati eseguiti per tramite non meglio specificati altri terzisti e/o collaboratori dei quali
l'opponente ha colpevolmente omesso di indicarne le generalità e di produrre i pagamenti effettuati in loro favore e la documentazione fiscale che i predetti avrebbero dovuto necessariamente emettere. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudicante ritenesse di non concedere la P.E dell'opposto decreto si chiede l'emissione dell'ordinanza di pagamento per la somma non contestata € 5.064,55 Iva compresa, oltre agli interessi moratori dalla emissione della fattura al saldo. Nel merito: per il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata
e salva impugnativa: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede condannarsi l'opponente al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre all'Iva nella misura del 22% ed agli interessi moratori, come da domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DEL GIUDIZIO ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 723/2024 del 06/08/2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio , nella qualità di titolare dell'omonima impresa
[...] Controparte_1 individuale, al fine dell'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
I-1.1. A fondamento delle predette conclusioni, per quanto in questa sede strettamente rileva, l'attore ha allegato e dedotto, tra l'altro:
- che il presunto credito oggetto di ingiunzione aveva avuto ad oggetto l'attività di ripulitura del terreno di proprietà dell'opponente, sito in Trignano di Isola del Gran Sasso (TE);
- che a sostegno della pretesa creditoria era stata fornita (esclusivamente) la fattura emessa dall'odierno opposto, oltre all'estratto autentico del registro fatture;
- che il Tribunale ordinario di Teramo doveva ritenersi privo di competenza in ragione della circostanza per cui il presunto credito era sorto da un contratto verbalmente concluso tra un soggetto professionista ed un soggetto consumatore, sicché, ai sensi dell'art. 66-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'opposto avrebbe dovuto adire il foro competente in via esclusiva, da individuarsi nel Tribunale ordinario di L'Aquila.
I-2. Si è ritualmente costituito in giudizio , il quale ha contestato le eccezioni Controparte_1 sollevate dall'opponente e, per quanto di interesse in questa sede, ha dedotto l'infondatezza della pagina 2 di 5 doglianza relativa alla competenza territoriale. In particolare, ha sostenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione il foro del consumatore, atteso che l'opponente riveste la qualifica di imprenditore agricolo e si avvale abitualmente di prestatori d'opera in conto terzi per la coltivazione dei propri fondi, svolgendo pertanto un'attività economica a carattere professionale.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo la discussione orale avvenuta all'udienza del 05/06/2025, al cui esito è stato riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA DOMANDA.
II-4. L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito indicate, risultando fondata la questione pregiudiziale di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza solleva dall'odierno opponente trova fondamento nella doglianza per cui il riveste la qualità di consumatore rispetto ad un contratto d'opera concluso verbalmente con Pt_1 la impresa individuale , il quale a sua volta riveste la qualità di professionista. Controparte_1
In merito, l'art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005 prevede espressamente che, per i contratti conclusi tra consumatore e professionista, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
La disposizione rinviene il proprio campo applicativo all'art. 46 del d.lgs. cit., secondo cui “Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna
a pagare il prezzo”.
Vengono poi in rilievo le note definizioni di consumatore e professionista. In base all'art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons. è consumatore o utente “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; l'art. 3, comma 1, lett. c), cod. cons. definisce invece il professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
II-4.1. Così succintamente richiamato il quadro normativo di riferimento, nell'approcciarsi all'esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza deve anzitutto rilevarsi come, ai sensi dell'art. 38, comma
4, c.p.c., le questioni relative all'incompetenza “sono decise, ai solo fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica
pagina 3 di 5 o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30836 del 02/12/2024).
II-4.2. Rapportando tali coordinate ermeneutiche a quanto emergente dagli atti di causa, deve anzitutto evidenziarsi come a seguito della tempestiva eccezione dell'attore in opposizione, grava sul convenuto opposto l'onere della prova circa il titolo radicante la competenza dell'intestato Ufficio, onere che, nel caso che qui occupa, non risulta soddisfatto.
Non è stato provato, infatti, in limine litis, che l'opponente svolga in via professionale attività agricola, circostanza questa che osterebbe alla qualificazione in termini consumeristici del rapporto contrattuale per cui è causa.
Va anzitutto precisato che i capitoli di prova testimoniale formulati dall'odierno opposto, nella memoria 171-ter n. 2, c.p.c., introducono richieste istruttorie incompatibili con quelle individuate dall'art. 38, comma 4, c.p.c., per come chiarito dalla citata giurisprudenza di vertice. I capitoli, peraltro, risultano in larga parte irrilevanti, in quanto i temi di prova mirano a dimostrare la cura, da parte del del proprio fondo, ma nulla aggiungono circa il carattere di una tale attività di cura, né il suo Pt_1 indirizzarsi a scopi di sfruttamento economico e professionale. Lo stesso è a dirsi in ordine a quanto dedotto dall'opposto in merito al “possesso … di attrezzature, di una casa colonica e di un fienile al servizio della coltivazione del fondo di oltre cinque ettari con 350 piante di ulivo” (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. - opposto), in ragione dell'insufficienza di simili deduzioni ad intercettare i presupposti delineati all'art. 2135 c.c.
Di contro, l'odierno opponente, pur non essendone onerato, ha prodotto documentazione idonea a poter ritenere in via presuntiva che la sua attività professionale sia quella di architetto e che, dunque, il contratto concluso in forma orale con l'opposto non fosse funzionale a soddisfare esigenze professionali.
II-5. In conclusione, tenuto conto della residenza dell'opponente in L'Aquila e del carattere presuntivamente consumeristico del rapporto, la causa petendi sottesa al giudizio di opposizione e alla originaria domanda ingiunzionale avrebbe dovuto essere attivata davanti al Tribunale ordinario di
L'Aquila, innanzi al quale eventualmente la domanda potrà essere riproposta, ferme le decadenze e le pagina 4 di 5 preclusioni eventualmente maturate, tenuto conto che in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di incompetenza nel giudizio ex art. 645 c.p.c., la relativa decisione è assunta con sentenza definitiva, comportante la revoca del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non si fa luogo all'applicazione del meccanismo riassuntivo ex art. 50 c.p.c., riferito testualmente alle ipotesi di incompetenza dichiarata con ordinanza.
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. Per le ragioni che precedono l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 723/2024 (R.G. n. 1773/2024) emesso dal Tribunale ordinario di Teramo.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00; valori ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, in ragione dell'attività concretamente svolta, della natura e della non particolare complessità delle questioni oggetto del procedimento e concretamente esaminate).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella qualità titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 723/2024, R.G. n. 1773/2024 del Tribunale ordinario di
Teramo;
- CONDANNA la parte convenuta alla refusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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