TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 712
TAR
Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
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TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza nella nomina della commissione esaminatrice

    La delibera di Giunta n. 221/2018 ha modificato l'art. 108 del regolamento di organizzazione, prevedendo che la commissione sia nominata con determinazione del Responsabile del Settore interessato.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 D.P.R. 487/1994 per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione

    La commissione ha stabilito criteri di valutazione e punteggi tramite la griglia fornita, che sono espressione della discrezionalità tecnica della commissione e non sono sindacabili se non per palese irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà. I criteri adottati (contenuto, linguaggio tecnico, organizzazione dei contenuti) sono adeguati.

  • Rigettato
    Ingiustizia, erroneità, arbitrarietà e illogicità della valutazione della seconda prova scritta

    Il sindacato giurisdizionale è limitato a palesi errori o travisamenti fattuali, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione della commissione. Sono stati riscontrati errori ortografici, indicazioni errate di dati e confusione nell'elaborato del ricorrente, che giustificano la valutazione negativa. Il punteggio ottenuto è comunque insufficiente per l'ammissione alla prova orale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della determinazione di approvazione finale

    Poiché i vizi lamentati nella procedura concorsuale sono stati disattesi, anche l'illegittimità derivata della determinazione finale viene respinta. Inoltre, la determinazione non è viziata da approvazione acritica, essendo l'organo competente ad approvare gli atti della procedura.

  • Rigettato
    Carattere fittizio e punitivo del riesame

    Il riesame non è configurabile come integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali, ma come rivalutazione autonoma della prova scritta su impulso del dirigente. Non sono configurabili vizi di sviamento o intenti punitivi, anche perché la commissione non ha attribuito punteggi peggiorativi. Il ricorrente non ha contestato puntualmente le contestazioni della commissione nel verbale di riesame.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e mancata rivalutazione degli elaborati altrui

    Il Collegio ribadisce le considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo, escludendo la possibilità di sindacare le valutazioni discrezionali della commissione in assenza di palesi vizi. La commissione ha chiarito nel verbale di riesame i criteri adottati per la correzione di tutti gli elaborati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della determinazione di assunzione

    Poiché i motivi dal secondo al quarto dei motivi aggiunti sono stati respinti, anche questa censura di illegittimità derivata viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 712
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 712
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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