Ordinanza cautelare 6 marzo 2024
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccadaspide, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo,
a) della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante l’approvazione dei verbali della commissione esaminatrice, l’approvazione della graduatoria finale di merito e la proclamazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo parziale e indeterminato, di agente di Polizia Locale, cat. C1;
b) della graduatoria finale di merito stilata all’esito delle prove concorsuali dalla commissione esaminatrice nel verbale n. -OMISSIS-, richiamata nella succitata determinazione del -OMISSIS-
c) del giudizio negativo di 12,5/30 espresso dalla Commissione esaminatrice in relazione alla seconda prova scritta sostenuta dal ricorrente, con conseguente non ammissione dello stesso alla prova orale;
d) dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice in relazione alla seconda prova scritta sostenuta da tutti i candidati ammessi alla prova orale;
e) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-;
f) del verbale della Commissione esaminatrice n.-OMISSIS-, recante i criteri per la valutazione e correzione delle prove, scritte e orali, sostenute dai candidati;
g) delle determinazioni del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di Roccadaspide, nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, recanti la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso;
h) per quanto di ragione e ove lesivo per il ricorrente, del bando di concorso suddetto;
i) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data-OMISSIS-,
j) del verbale del giorno -OMISSIS- della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti, a tempo parziale e indeterminato, di agente di Polizia Locale del Comune di Roccadaspide, cat. C1 (recante la rivalutazione in sede di riesame degli elaborati del ricorrente relativi alla seconda prova scritta del concorso e la conferma della valutazione negativa espressa su di essi con verbale n. -OMISSIS- in occasione della prima correzione), del nuovo giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS- in relazione agli elaborati della seconda prova scritta sostenuta dal ricorrente, nonché di ogni considerazione e/o valutazione espresse dalla Commissione esaminatrice nel verbale del -OMISSIS- circa i giudizi, i criteri e le modalità di correzione della seconda prova scritta sostenuta da tutti i candidati ammessi alla prova orale;
k) della determinazione del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune di Roccadaspide, n.-OMISSIS-, che dispone, con decorrenza -OMISSIS-, l’assunzione in servizio di ruolo, alle dipendenze del Comune, dei quattro candidati dichiarati vincitori del concorso de quo;
l) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati sopraindicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. EL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Roccadaspide ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti a tempo parziale ed indeterminato di agente di Polizia Locale – Categoria C – posizione economica C1 (pubblicato nella G.U. n.-OMISSIS-.
Lo svolgimento del concorso è stato articolato in due prove scritte e nella prova orale.
In base al bando: la prima prova scritta doveva consistere nella redazione di un elaborato e/o nella risposta a quesiti a risposta aperta e/o test bilanciati riguardanti uno o più argomenti delle materie d'esame indicate nel bando; la seconda prova scritta doveva avere contenuto teorico-pratico e riguardare uno o più argomenti delle materie d'esame; sarebbero stati ammessi alla prova orale soltanto i candidati che avessero riportato sia nella prima che nella seconda prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Con determinazione n. -OMISSIS- il responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune ha nominato la commissione esaminatrice del concorso. Con successiva determinazione n. -OMISSIS- il responsabile predetto ha sostituito uno dei componenti della commissione per intervenute dimissioni dello stesso.
Con il verbale n. -OMISSIS- si è insediata la commissione di concorso, la quale, preso atto dei candidati ammessi al concorso, si è avvalsa della facoltà di procedere alla preselezione prevista dall’art. 2 del bando ed ha stabilito in ordine alla seconda prova scritta che questa sarebbe consistita “ in un elaborato volto a verificare la capacità dei candidati ad affrontare casi, temi e problemi tipici del profilo messo a concorso, mediante l’individuazione di iter procedurali o percorsi operativi e/o soluzione di casi e/o stesura di schemi di atti ”, con attribuzione del punteggio massimo di 30 punti.
All’esito della prova preselettiva sono risultati ammessi alle prove scritte n. 30 candidati.
Si sono tenute le prove scritte, rispettivamente la prima in data -OMISSIS-e la seconda in data-OMISSIS-.
Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte ad all’esito della correzione delle stesse (v. verbali nn. 7, 8 e 9, rispettivamente dell’-OMISSIS-) ha riportato il punteggio di 27,60 punti alla prima prova scritta e quello di 12,50 alla seconda prova scritta.
Sono stati quindi ammessi alla prova orale n. 18 candidati, i soli che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 21/30 in entrambe le prove scritte.
Svolte le prove orali, sono risultati vincitori del concorso i seguenti 4 candidati: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Con determinazione prot. n.-OMISSIS- il responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune ha approvato i verbali della commissione, nonché la graduatoria di merito e dichiarato vincitori i suddetti 4 candidati.
2. Con il ricorso introduttivo (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.12 E SS. D.P.R. N.487/1994, NONCHE’ DELL’ART.3 L. N.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRA-SPARENZA, CORRETTE- ZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE ”;
“ II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.12 E SS. D.P.R. N.487/1994, NONCHE’ DELL’ART.3 L. N.241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA’, TRAVISAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA, SVIAMENTO – INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE ”;
“ III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.108 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INCOMPETENZA ”.
3. Con determinazione n. -OMISSIS- il responsabile del settore, preso atto del ricorso proposto dal ricorrente e dall’avvenuta fissazione da parte di questa Sezione dell’udienza camerale per la delibazione dell’istanza cautelare, ha disposto “ in via di autotutela, il riesame e la rivalutazione degli elaborati scritti svolti dal ” ricorrente “ in relazione alla seconda prova scritta del concorso ”, nonché “ di convocare, a tal fine, la commissione esaminatrice all'uopo istituita per l'espletamento delle relative operazioni, per una seduta che verrà stabilita in una data antecedente a quella già fissata dal T.A.R. di -OMISSIS-per la discussione della domanda di sospensione degli atti impugnati ”.
Con verbale del -OMISSIS- la commissione esaminatrice ha provveduto alla lettura ed al riesame dell’elaborato del ricorrente in base ai criteri stabiliti, richiamando i punteggi già attribuiti e confermando la valutazione già espressa.
Con determina n.-OMISSIS-, il responsabile ha preso atto dell’intervenuta rinuncia del vincitore -OMISSIS- ed ha quindi determinato di procedere all’assunzione in servizio di ruolo di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
4. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data -OMISSIS-e depositato in data-OMISSIS-) il ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del verbale di riesame del -OMISSIS- e della determina n.-OMISSIS- per i motivi già fatti valere con il ricorso introduttivo, nonché per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA ”;
“ II – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.21 QUINQUIES, 21 OCTIES E 21 NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PRETESTUOSITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO ”;
“ III – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.21 QUINQUIES, 21 OCTIES E 21 NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, PRETESTUOSITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO ”;
“ IV – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.21 QUINQUIES, 21 OCTIES E 21 NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, PRETESTUOSITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO ”;
“ V – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA – VIOLAZIONE DEL DPR N.487/1994 E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI ROCCADASPIDE ”.
5. Non si è costituito il Comune di Roccadaspide.
Si sono costituiti i controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ed hanno dedotto:
- l’irricevibilità dei ricorsi proposti in ragione della mancata indicazione della data di avvenuta conoscenza da parte del ricorrente degli atti impugnati e per tardività della notifica del ricorso introduttivo oltre il sessantesimo giorno dall’adozione dell’avviso di convocazione per lo svolgimento della prova orale, dal quale sarebbe risultata la non ammissione del ricorrente; il riesame disposto con il suddetto verbale non avrebbe comunque rimesso in termini il ricorrente;
- l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo del ricorso introduttivo per non aver sostenuto il ricorrente la prova orale;
- l’infondatezza dei ricorsi proposti.
6. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- e non appellata) questa Sezione ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ed i controinteressati hanno depositato memorie per insistere nelle rispettive deduzioni.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, i ricorsi proposti sono infondati e vanno respinti, il che consente di prescindere (in applicazione del principio della ragione più liquida) dall’esame delle eccezioni in rito svolte dai controinterssati.
8. L’esame del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti deve necessariamente prendere avvio dal terzo motivo di ricorso introduttivo, in quanto per mezzo dello stesso il ricorrente ha sostenuto l’incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione, vale a dire del responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune.
Ad avviso del ricorrente la commissione avrebbe dovuto invece essere nominata dalla Giunta comunale in base alla deliberazione di Giunta n. 83/2011.
Tale censura non coglie nel segno.
Come correttamente evidenziato dai controinteressati, la deliberazione di Giunta n. 221 del 22.10.2018 ha modificato il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi di cui alla delibera n. 83/2011 e, in particolare, l’art. 108 del regolamento.
L’art. 108 di tale regolamento per come sostituito dalla deliberazione n. 221/2018 dispone ora che “ La Commissione esaminatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del Settore interessato ”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non vi è stata la dedotta violazione del predetto regolamento.
9. Può poi essere esaminato il primo motivo del ricorso introduttivo.
Con tale motivo il ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, in quanto la commissione non avrebbe prestabilito i criteri di valutazione delle prove e le modalità di attribuzione dei punteggi.
Con il verbale n.-OMISSIS- la commissione si sarebbe limitata a fissare i criteri di attribuzione dei punteggi, mentre non avrebbe determinato i criteri per la valutazione delle prove. Neppure tali criteri sarebbero stati determinati nel bando e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La griglia stabilita dalla commissione in tale seduta sarebbe generica ed inidonea a sostituire i parametri di valutazione specifici in base a quanto stabilito dalla disposizione suddetta e dalla giurisprudenza.
Pertanto, la votazione numerica attribuita al ricorrente in relazione alla seconda prova scritta sarebbe illegittima.
Tale motivo non è meritevole di condivisione.
Va preliminarmente osservato che:
“ per consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici la commissione di concorso è dotata per lo svolgimento della propria funzione di ampia discrezionalità tecnica con riferimento a tutti i momenti della procedura dall'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli e per la correzione delle prove che i candidati andranno a svolgere sino ad arrivare alla scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in sede di prove scritte e orali. Per quanto tale discrezionalità debba sicuramente muoversi entro i confini tracciati dal bando ciò non toglie che le scelte e le valutazioni della commissione di concorso siano censurabili soltanto laddove risultino inficiate ictu oculi da incongruenza, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od illogicità, quali figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Al di fuori di queste limitate ipotesi non è ammissibile un sindacato del giudice amministrativo che si spinga fino a sostituire il merito delle scelte e dei giudizi della commissione ” (v. la sentenza n. 26/2026 di questa Sezione);
“ Per la giurisprudenza, l’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, con la conseguenza che le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 1603).
Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585). La giurisprudenza alla quale si intende aderire ha altresì precisato che i parametri di valutazione devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non sempre essendo possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbe risultare suscettibili di positiva delibazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3857) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 15 marzo 2021, n. 2218).
Ciò posto, va poi osservato che con verbale n.-OMISSIS- la commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione delle prove scritte.
Con specifico riferimento alla seconda prova scritta (quella i cui esiti sono stati oggetto di contestazione nel presente giudizio da parte del ricorrente) la commissione ha stabilito che: i candidati avrebbero dovuto redigere “ un elaborato scritto costituito da tre tracce impostate a contenuto teorico-pratico riguardante uno o più argomenti delle materie d’esame ”; rispetto ad ognuna delle tre tracce al candidato avrebbe potuto essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti (e quindi complessivamente per le tre tracce un massimo di 30 punti); la valutazione della risposta ad ogni traccia avrebbe dovuto essere effettuata in base alla seguente griglia articolata in “ INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO ”:
“ Contenuto Assente 0 Disorganico 2 Incompleto 3 Essenziale 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 10
Linguaggio tecnico Insufficiente 1 Impreciso 2 Sufficiente 3 Buono 5
Organizzazione dei contenuti Esposizione difficoltosa 1 Esposizione semplice … 2 Esposizione discreta 3 Esposizione ottima 5 ”.
È stata poi indicata la seguente proporzione matematica per il calcolo del punteggio: “ 20:10=Y:X ”, vale a dire X= (10 * Y) / 20, con la precisazione che Y è “ il punteggio attribuito ad ogni singola risposta che scaturisce dalla griglia di valutazione ” ed X è “ il punteggio … attribuito ad ogni singola domanda ”.
Orbene, tali criteri fissati dalla commissione non si pongono in contrasto né con l’art. 12 del D.P.R. 487/1994, né tantomeno con le coordinate enunciate in tale materia dalla giurisprudenza amministrativa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la commissione ha stabilito mediante la griglia suddetta allo stesso tempo sia i criteri di valutazione delle prove, sia quelli per l’attribuzione dei punteggi.
In effetti, costituiscono sicuramente parametri per la valutazione della seconda prova scritta quelli relativi a:
- le caratteristiche dei contenuti degli elaborati dei candidati, avendo la commissione previsto l’attribuzione di un punteggio assai basso in caso di contenuto disorganico o incompleto ed un punteggio che aumenta a mano a mano che migliora il contenuto;
- l’utilizzo del necessario linguaggio tecnico - giuridico, tenuto debitamente conto delle funzioni di agente di Polizia Locale che i candidati sarebbero chiamati a svolgere in caso di vincita del concorso;
- la corretta organizzazione dei contenuti, in quanto la capacità di organizzare i contenuti, pure tenuto conto dei soli 90 minuti a disposizione dei candidati per la redazione della seconda prova e lo svolgimento di tutte e tre le tracce, rappresenta senza dubbio un importante indice di capacità del candidato di cogliere gli aspetti essenziali di un problema teorico – pratico e saper esporre in modo ordinato i relativi contenuti.
Ne deriva che questo Collegio non reputa che i criteri scelti dalla commissione siano inficiati da irragionevolezza, irrazionalità e/o arbitrarietà.
Essendo stati prestabiliti i criteri per la valutazione delle prove la motivazione numerica della seconda prova scritta del ricorrente si sottrae alle censure del ricorrente.
10. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente ha sostenuto che l’effetto dei vizi denunciati con il primo motivo si rifletterebbe sulla valutazione della seconda prova del ricorrente, la quale sarebbe viziata per ingiustizia, erroneità, arbitrarietà, illogicità ed abnormità.
L’elaborato del ricorrente sarebbe stato di ottima qualità, completo, discorsivo, preciso ed organico.
Il confronto di tale elaborato con quelli redatti dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS- farebbe emergere l’abnormità della valutazione della commissione, perché l’elaborato redatto dal ricorrente sarebbe stato qualitativamente superiore a quelli di tali altri candidati ammessi alla prova orale e, quindi, avrebbe dovuto essere valutato positivamente.
Premesso che il ricorrente ha riportato alla seconda prova scritta il punteggio complessivo di 12,50, di cui 4 punti riportati in relazione alla traccia n. 1, 5 punti in relazione alla traccia n. 2 e 3,5 punti in relazione alla traccia n. 3, questo Collegio ritiene che neppure tali doglianze colgano nel segno.
Richiamate le coordinate ermeneutiche già enunciate al precedente paragrafo con riferimento al primo motivo di ricorso, va altresì ricordato che “ il sindacato giurisdizionale sugli atti di correzione delle prove concorsuali, che costituiscono l'espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale e/o attitudinale dei candidati, è circoscritto al riscontro di palesi errori o travisamenti fattuali ovvero di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; e che non possono riscuotere favorevole apprezzamento quelle doglianze … che, sia pure suffragate da perizie di parte o pareri pro veritate, mirino sostanzialmente a contrapporre una valutazione dell'elaborato diversa ed alternativa rispetto a quella operata dalla Commissione esaminatrice e, per tal via, la sostituzione dell'adito giudice amministrativo nel merito dell'attività tecnico-discrezionale a quest'ultima riservata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846; sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319; sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 gennaio 2023, n. 795; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 7 dicembre 2023, n. 6776; sez. VIII, 13 novembre 2024, n. 6201; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 marzo 2024, n. 853; 9 agosto 2024, n. 2424; Catania, sez. II, 3 luglio 2024, n. 2410) (v. la sentenza n. 1521/2025 di questa Sezione).
Nel caso di specie non si riscontrano vizi di questo tipo, con la conseguenza che questo Collegio non può in alcun modo sostituirsi all’attività tecnico-discrezionale posta in essere dalla commissione esaminatrice.
In effetti, come già osservato in sede cautelare “ dalla lettura degli elaborati del ricorrente relativi alla seconda prova scritta … risultano ictu oculi svariati errori ortografici, nonché l’erronea indicazione nell’elaborato di dati univocamente contenuti nella traccia (con riferimento in particolare alla traccia n. 1) e, infine, l’elencazione tra gli organi del Comune del Comune stesso ”.
Con maggiore sforzo argomentativo vanno pure richiamate le articolate considerazioni svolte dalla commissione esaminatrice nel suddetto verbale del -OMISSIS- (con la precisazione che saranno poi esaminate le censure rivolte dal ricorrente avverso tale verbale in sede di motivi aggiunti), con il quale la commissione esaminatrice ha provveduto alla rilettura ed al riesame dell’elaborato del ricorrente in base ai criteri stabiliti, richiamando i punteggi già attribuiti e confermando la valutazione già espressa.
Vengono in rilievo sul punto le seguenti considerazioni:
“ La detta conferma a seguito del riesame, fonda le basi su elaborati disorganici, confusi e farraginosi e con la presenza di errori che la Commissione ha ritenuto e ritiene determinati ai fini della valutazione negativa che, in ogni caso, hanno indotto ed inducono la Commissione a dedurre il grado di conoscenza della materia del candidato e, dunque, sulla competenza del Sig. -OMISSIS-della tematica in questione.
Nello specifico, il candidato, tra gli altri, ha commesso i seguenti ed evidenti errori: indicazione errata del civico, indicazione errata della targa del veicolo, confusione nell'argomentare le modalità di pagamento della sanzione, attività senza l'accento, provenire con due "v", mancata classificazione dei rifiuti pericolosi, Stato (inteso come Stato Italiano) con la "s" minuscola, rieleggibile scritto con una "g", suffragio scritto con una T, ha considerato come organo del Comune anche il Comune, presieduta senza la "elenga" con la "g" in luogo della "c"„ una "è" (verbo) in luogo di una "e" (congiunzione), "sopraindente" in luogo, presumibilmente, di "sovraintende'', etc.
Ancora più in particolare, si ripete, il Sig.-OMISSIS- in relazione alla prima traccia ha indicato la targa del veicolo del trasgressore diversa da quella fornita dalla traccia stessa e, per l'effetto, l'indicazione della targa sbagliata può essere a base della opposizione alla contravvenzione, in quanto trattasi di errore su un elemento fondamentale del verbale.
In considerazione che gli Agenti accertatori (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri) redigono il verbale su prestampati forniti dall'Ente dovendo esclusivamente apporre, usualmente a penna alcuni dati, tra cui la targa del veicolo, l'errata indicazione della detta targa nel verbale di accertamento di violazione, comporterà verosimilmente in caso di opposizione raccoglimento del ricorso (senza necessità di proporre querela di falso, cfr. Cass. Civile n.12091 del 08.05.2023). Con l'ulteriore precisazione che nei verbali prestampati sono già indicati dall'Ente, tra gli altri, i termini di opposizione, le modalità di pagamento, anche in misura ridotta … ”.
Al di là di quanto sottolineato dalla commissione va pure evidenziata ad abundantiam la sussistenza di ulteriori errori grammaticali in relazione alla definizione del Comune (definito come “ l’ente territoriale diretto contatto le comunità locale e ne cura gli interessi e lo sviluppo ”) ed al Sindaco quale Ufficiale di Governo (“ Ufficiale di Governo ciò deve provvedere per conto dello stato a compiti relativi all’amministrazione della comunità ”).
In definitiva, da quanto precede emerge chiaramente come non corrisponda al vero l’assunto del ricorrente in base al quale avrebbe redatto un elaborato di ottima qualità, completo, discorsivo, preciso ed organico.
Quanto poi alle critiche rivolte agli elaborati di altri candidati viene in rilievo quanto sopra esposto in relazione all’impossibilità per questo Tribunale di sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali poste in essere dalla commissione, non emergendo dall’esame degli elaborati degli altri candidati palesi errori oppure profili di manifesta illogicità o contraddittorietà nell’attività valutativa della commissione.
Infine, il punteggio complessivo di 12,50/30 riportato dal ricorrente alla seconda prova scritta è comunque talmente distante da quello minimo per l’accesso agli orali di 21/30 che anche un’eventuale lieve revisione al rialzo del punteggio attribuito comunque non avrebbe potuto consentire l’accesso del ricorrente alla prova orale.
11. L’assenza dei profili di illegittimità degli atti impugnati di cui ai primi tre motivi del ricorso introduttivo comporta altresì la non condivisibilità di quanto dedotto con il quarto motivo di tale ricorso, perché per mezzo dello stesso il ricorrente ha prima di tutto sostenuto l’illegittimità in via derivata della determinazione prot. n. -OMISSIS- (con la quale il responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica – Vigilanza del Comune ha approvato i verbali della commissione, nonché la graduatoria di merito e dichiarato vincitori i suddetti 4 candidati).
Quanto poi alla tesi del ricorrente secondo cui tale determina sarebbe autonomamente viziata per intervenuta approvazione acritica da parte del responsabile del settore degli atti della procedura concorsuale neppure tale rilievo coglie nel segno.
In effetti, l’assenza dei vizi suddetti nell’operato della commissione esclude che il responsabile del settore abbia svolto in modo non corretto le proprie funzioni allorquando ha approvati gli atti della procedura.
12. Passando ai motivi aggiunti non coglie innanzitutto nel segno il primo motivo volto a far valere profili di illegittimità derivata degli atti impugnati in sede di motivi aggiunti, avendo questo Collegio già escluso la sussistenza dei vizi di legittimità lamentati in sede di ricorso introduttivo.
Con i motivi secondo e terzo il ricorrente ha poi lamentato che il riesame posto in essere dalla commissione esaminatrice avrebbe avuto carattere fittizio e punitivo. L’intento del presidente della commissione sarebbe stato quello di evitare l’intervento di questo Tribunale e confermare il giudizio negativo in precedenza espresso, rafforzandolo.
Sarebbero configurabili i vizi di sviamento dalla causa tipica, di inopportunità ed illegittimità della decisione di affidare la nuova valutazione alla stessa commissione esaminatrice (la quale non avrebbe posto in essere una valutazione serena ed imparziale), così come sancito dalla giurisprudenza amministrativa.
Ad avviso del ricorrente il ricorso all’autotutela da parte del Comune e della commissione sarebbe stato possibile soltanto qualora questi fossero stati a conoscenza di vizi di legittimità dell’atto amministrativo ai fini del ripristino della legalità violata e non già in ottica di difesa degli atti impugnati.
Tali doglianze non sono suscettibili di recepimento.
In effetti, “ come più volte ricordato dalla giurisprudenza … l'integrazione postuma della motivazione, mentre è inammissibile se compiuta tramite atti processuali o scritti difensivi, non lo è, invece, se riveniente, oltre che da un provvedimento autonomo di convalida, dagli atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell'istruttoria - come, appunto, nel caso del verbale di seduta straordinaria del 10 marzo 2025 - offrano elementi univoci e sufficienti per ricostruire le concrete ragioni della determinazione assunta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 10448/2022; sez. IV, n. 1096/22023; sez. VI, n. 1903/2024; sez. VII, n. 5069/2024; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1805/2024) ” (v. la sentenza n. 1521/2025 di questa Sezione).
Orbene, nel caso di specie non si è in presenza di un riesame delle prove scritte redatte da un candidato in seguito a sentenza di annullamento del giudice amministrativo, ragione per cui ben poteva la commissione rivalutare in autonomia la prova scritta del ricorrente (all’esito dell’atto di impulso del dirigente), senza che siano configurabili vizi del tipo di quelli prospettati dal ricorrente.
Del resto, risulta significativo che la commissione non sia neppure pervenuta ad attribuire punteggi diversi e peggiorativi rispetto a quelli già attribuiti al ricorrente, il che consente a questo Collegio di escludere che vi siano stati i prospettati intenti “punitivi” da parte del Comune e della commissione.
Ancora, risulta altrettanto degna di nota la circostanza che il ricorrente neppure abbia puntualmente contestato la corrispondenza al vero delle analitiche contestazioni rivolte dalla commissione nel verbale di riesame predetto.
Con il quarto motivo dei motivi aggiunti il ricorrente ha poi sostanzialmente ribadito le critiche già svolte nel ricorso introduttivo relative alle presunte disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri candidati quanto al punteggio attribuito alla seconda prova scritta, senza aggiungere autentici elementi di novità rispetto a quanto già esposto nel ricorso introduttivo e limitandosi a sostenere che la commissione avrebbe dovuto rivalutare anche gli elaborati degli altri candidati.
Ne deriva che questo Collegio si deve limitare a richiamare e ribadire le considerazioni già svolte in precedenza in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo.
Va soltanto aggiunto che nel verbale di riesame impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione ha pure chiarito (presumibilmente in replica ad alcune delle critiche svolte nel ricorso introduttivo relative agli elaborati degli altri candidati) che “ nella correzione di TUTTI gli elaborati, non ha ritenuto che fossero segni distintivi: l'indicazione della marca., e/o modello, e/o colore del veicolo (non indicato nella traccia) e n. patente (non indicato nella traccia); l'indicazione di indirizzi, civici, targhe dei veicoli, diversi da quelli forniti dalla traccia; cancellazioni; creazione di tabelle; parole rimarcate e/o sottolineate, e/o cerchiate, e/o tutte in maiuscolo; righi tratteggiati e/o in bianco; presenza dell'elaborato di brutta ”.
Infine, si arriva al quinto motivo dei motivi aggiunti volto a sostenere l’illegittimità derivata dalla determina n.-OMISSIS- (con la quale è stata disposta l’assunzione in servizio dei quattro controinteressati) in ragione dei vizi esposti negli altri motivi del ricorso per motivi aggiunti.
Per le ragioni sopra esposte neppure questa critica coglie nel segno, avendo questo Collegio escluso la fondatezza delle censure avanzate con i motivi dal secondo al quarto dei motivi aggiunti.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti.
14. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di -OMISSIS-(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente, dei controinteressati e degli altri candidati che hanno preso parte al concorso, nonché degli altri dati idonei ad identificare i predetti soggetti.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
EL IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IM | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.